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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 07/11/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Chiara SANDINI Presidente dott.ssa Irene COLLADET Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento R.V.G. n. 1455/2025 per la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Gou n. 402 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Liviero, come C.F._1 da procura in atti e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
n. 402 (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Zara, come da C.F._2 procura in atti.
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno.
Conclusioni delle parti:
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
PREMESSO che con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 05/08/2025, e Parte_1
, premettendo di essersi uniti in matrimonio a Martellago in data 05/09/1992 Parte_2
(atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 56, parte II, serie A, anno 1992) e che dall'unione sono nate in data 02/08/1993 la figlia e in data Per_1
25/01/1999 la figlia entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti, dato Per_2 atto del venir meno tra le parti dell'affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, chiedono che venga dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Con parere d.d. 08/08/2025 il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Con note d.d. 03/09/2025 le parti hanno dichiarato di confermare le condizioni contenute nel ricorso, rinunciando a comparire in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta risulta che e , si sono uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio a Martellago in data 05/09/1992 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 56, parte II, serie A, anno 1992).
Va preso senz'altro atto, per pacifica ammissione di entrambe le parti, della definitiva e irreversibile crisi del rapporto di coniugio.
Pertanto, deve pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 co.
4 c.p.c..
Ritiene il Tribunale che, valutata la situazione personale, e patrimoniale dei coniugi, le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
16/11/1964 (c.f. ) e , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(c.f. , i quali si sono uniti in matrimonio con rito civile a Martellago in C.F._2 data 05/09/1992 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 56, parte II, serie A, anno 1992) e, per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
autorizza i coniugi a vivere separati con impegno di reciproco rispetto;
omologa le condizioni di separazione concordate dalle parti.
Così deciso in Belluno, nella camera di Consiglio del 9 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Chiara Sandini
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Beniamino Margiotta