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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/12/2025, n. 5381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5381 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9087/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9087/2024
Il Giudice dott. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate
Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9087/2024 promossa da: con il patrocinio degli Avv.ti LE NO e LA PO, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 76 presso lo studio degli Avv. ti
LE NO e LA PO;
ATTRICE
contro
:
, con il patrocinio dell'Avv. Massimo Moraglio, elettivamente domiciliato in Controparte_2
Torino, Via Amedeo Avogadro n. 26 presso lo studio dell'Avv. Massimo Moraglio;
CONVENUTO
e contro
[...]
Controparte_3
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, previe le declaratorie del caso, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e deduzione,
In via istruttoria: omissis
In via principale:
pagina 2 di 9 A) accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti della degli atti di disposizione del patrimonio compiuti Controparte_1 dalla SI.ra con atto a rogito Notaio Dott.ssa , rep. n. 2236, racc. n. Controparte_3 Per_1
1769, datato 30/5/2019, con cui la SI.ra cedeva al figlio la Controparte_3 Controparte_2 quota di metà del diritto di nuda proprietà sui seguenti immobili:
- Immobile in comune di Torino, via Casteldelfino n. 45, individuato al NCEU al Foglio 1077, n. 180, sub. 75;
- Immobile in comune di Torino, via Coppino n. 148, individuato al NCEU al Foglio 1077, n. 196, sub.
8.
B) accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti della
degli atti di disposizione del patrimonio compiuti dalla SI.ra Controparte_1
con atto a rogito Notaio Dott.ssa , rep. n. 2819, racc. n. 2254, datato Controparte_3 Per_1
3/7/2020, con cui la SI.ra cedeva al marito la quota di Controparte_3 CP_4 comproprietà di una metà sull'immobile sito in comune di Torino, via Coppino n. 148, individuato al
NCEU al Foglio 1077, n. 196, sub. 6.
C) accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti della
degli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal SI. Controparte_1 CP_2 con atto a rogito Notaio Dott. , rep. n. 31462, racc. n. 24040, datato 1/2/2023, con
[...] Per_2 cui il SI. conferiva nella i seguenti Controparte_2 Controparte_3 Controparte_2 diritti:
- la quota di una metà del diritto di nuda proprietà e la quota di metà del diritto di piena proprietà sull'immobile in comune di Torino, via Casteldelfino n. 45, individuato al NCEU al Foglio 1077, n.
180, sub. 75, e sull'immobile in comune di Torino, via Coppino n. 148, individuato al NCEU al Foglio
1077, n. 196, sub. 8.
- la piena proprietà dell'immobile sito in comune di Torino, via Coppino n. 148, individuato al NCEU al Foglio 1077, n. 196, sub. 6.
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre iva e cpa e rimborso forfettario ex lege.”.
Per parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni domanda, eccezione ed istanza ex adverso proposta,
In via istruttoria: pagina 3 di 9 - respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate.
Nel merito:
- respingere tutte le domande ex adverso proposte, a qualunque titolo, nei confronti del signor
Controparte_2
- e, per l'effetto, ordinarsi al Conservatore dei RR.II. di Torino 1 la cancellazione della trascrizione della presente domanda giudiziale effettuata con nota del 13/06/2024, ai nn. 24241/19032.
In ogni caso:
- con il favore del compenso professionale ai sensi del D.M. n. 147/2022, oltre le spese ed oneri, oltre
IVA e CPA.”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione datato 20 maggio 2024, ritualmente notificato a Controparte_3
in data 20 maggio 2024 ed ai SIg.ri e in data
[...] Controparte_3 Controparte_2
22 maggio 2024 e trascritto nei registri immobiliari, la conveniva Controparte_1 in giudizio i convenuti, in quanto creditrice nei confronti della e delle Controparte_5 sig.re e , in forza del decreto ingiuntivo n. 8766/2015 del Parte_1 Controparte_3
Tribunale di Torino, dell'importo capitale di € 92.446,03 oltre interessi e spese.
Deduceva parte attrice che, successivamente all'emissione della sentenza che decideva sull'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo – confermandolo –, la Controparte_5 era stata cancellata dal Registro delle Imprese e la sig.ra si era spogliata di alcuni Controparte_3 beni immobili, e nello specifico delle quote di ½ di un appartamento e di due box auto siti in Torino, via Casteldelfino n. 45 e via Coppino n. 148.
I beni in questione erano stati, di fatto, trasferiti al SI. , figlio della SI.ra Controparte_2 CP_3
, il quale poi a sua volta, divenuto proprietario delle restanti quote a seguito di successione
[...] testamentaria del padre-marito della sig.ra , aveva conferito i medesimi immobili Controparte_3 nella (le cui quote sono detenute per il 99% dal sig. ), Controparte_3 Controparte_2 società costituita appositamente al fine di effettuare detta operazione di conferimento.
A seguito di detti trasferimenti immobiliari, Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. iscriveva ipoteca sulle quote di usufrutto rimaste in capo alla sig.ra . CP_3
Il sig. , quale ex marito della sig.ra (liquidatrice della Società Controparte_2 Persona_3 attorea) ed ex amministratore della secondo la ricostruzione di parte attrice, era Controparte_1
pagina 4 di 9 a conoscenza dell'esistenza del credito della Società nei confronti della di lui madre, sig.ra CP_3
.
[...]
La esperiva dunque azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., a fondamento Controparte_1 della quale asseriva che:
- Il credito vantato dall'attrice è anteriore rispetto agli atti dispositivi posti in essere dai convenuti;
- Gli atti dispositivi del patrimonio compiuti dai sigg.ri , prima, e Controparte_3 CP_2
, dopo, sono stati realizzati nella consapevolezza di recare pregiudizio alle ragioni creditorie
[...] della Società Controparte_1
- Il rapporto personale tra le parti in causa è indicativo di tale consapevolezza: infatti, il sig. CP_2
è stato marito della sig.ra (liquidatrice della , oltre
[...] Persona_3 Controparte_1 che amministratore di tale Società e figlio della sig.ra ; Controparte_3
- Il testamento del sig. , con il quale veniva istituito unico erede il figlio , CP_4 Controparte_2 impedendo così alla moglie di ereditare le quote di costui degli immobili, fu Controparte_3 redatto a soli 4 giorni di distanza dal deposito della sentenza di opposizione a decreto ingiuntivo su cui si fonda il credito dell'attrice;
- La debitrice sig.ra non è titolare di alcun immobile che non sia gravato da Controparte_3 pregiudizi o ipoteche, circostanza da cui desume la piena lesione della garanzia patrimoniale.
Parte attrice instava dunque affinchè venisse dichiarata l'inefficacia nei confronti della
[...]
degli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dalla SI.ra Controparte_1 CP_3 con cui cedeva al marito la quota di comproprietà di una metà sull'immobile sito
[...] CP_4 in comune di Torino, via Coppino n. 148, dei successivi atti di disposizione del patrimonio, con cui il
SI. conferiva nella la quota di una Controparte_2 Controparte_3 metà del diritto di nuda proprietà e la quota di metà del diritto di piena proprietà dell'immobile sito in
Torino, via Casteldelfino n. 45 e dell'immobile sito in Torino, via Coppino n. 148, sub. 8 e la piena proprietà dell'immobile sito in Torino, via Coppino n. 148, sub. 6.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 26.09.2024 il Giudice, visti gli atti depositati e verificata la regolarità della notifica ai convenuti, visto l'art. 171 bis, co. 1 e 2 c.p.c., dichiarava la contumacia di
, e della , e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_3 visto l'art. 171 bis co. 3 c.p.c., differiva l'udienza al 5.12.2024.
Con comparsa di costituzione datata 25 ottobre 2024, si costituiva in giudizio parte convenuta CP_2
.
[...]
Con ordinanza del 1 novembre 2024, vista l'istanza congiunta delle parti costituite, il Giudice disponeva la sospensione del procedimento per mesi 3 e fissava nuova prima udienza al 20.03.2025. pagina 5 di 9 All'udienza del 20.03.2025 il Giudice revocava la dichiarazione di contumacia di e Controparte_2 concedeva, su richiesta delle parti, ulteriore rinvio pendenti trattative, fissando udienza al 20.05.2025.
Con ordinanza del 21.05.2025, il Giudice respingeva i capi di prova dedotti da parte attrice in quanto irrilevanti alla luce della documentazione in atti e invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., rinviando al 4 dicembre 2025.
***
Sia la domanda di revocatoria relativa agli atti di disposizione del patrimonio con cui la SI.ra cedeva al marito la quota di comproprietà di una metà Controparte_3 CP_4 sull'immobile sito in comune di Torino, via Coppino n. 148, sia quella con cui la stessa cedeva al figlio la quota di metà del diritto di nuda proprietà sull'immobile sito a Torino, via Casteldelfino n. 45 e sull'immobile di Via Coppino n. 148, sia quella relativa ai successivi atti di disposizione del patrimonio, con cui il SI. conferiva nella Controparte_2 Controparte_3 la quota di una metà del diritto di nuda proprietà e la quota di metà del diritto di piena
[...] proprietà dell'immobile sito in Torino, via Casteldelfino n. 45 e dell'immobile sito in Torino, via
Coppino n. 148, sub. 8 e la piena proprietà dell'immobile sito in Torino, via Coppino n. 148, sub. 6, sono da ritenersi fondate e devono trovare accoglimento.
In primo luogo, risulta provata l'esistenza del credito, presupposto per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 2901 c.c.
È, infatti, pacifico che la sia titolare di un credito certo e Controparte_1 definitivo, oggetto del decreto ingiuntivo n. 8766/2015 emesso nei confronti di
[...] di e delle socie e Controparte_5 CP_3 CP_3 Parte_1 Controparte_3 dell'importo di € 92.446,03 oltre ad interessi e spese, confermato in sede di opposizione con la sentenza n. 3353/2017 emessa in data 14.06.2017 dal Tribunale di Torino (doc. 2 allegato da parte attrice).
Sussiste, inoltre, il presupposto dell'eventus damni, ossia il pregiudizio che dall'atto di cui è chiesta la revocazione possa derivare nocumento alle ragioni del creditore. È principio consolidato quello secondo cui l'eventus damni non deve necessariamente concretarsi in un effettivo ed attuale depauperamento del patrimonio del debitore o nella sua totale compromissione, potendo consistere anche in una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità, per il creditore, nel realizzare quanto dovutogli (Cass. n. 13172/2017).
Nel caso di specie, a seguito dell'iscrizione di ipoteche giudiziali a favore della Cassa di Risparmio di
Fossano S.p.a. sulle quote di usufrutto rimaste in capo alla sig.ra e, tenuto conto dell'indagine CP_3
pagina 6 di 9 patrimoniale avviata dalla ricorrente, è evidente che gli immobili ceduti rappresentassero gli unici beni aggredibile del patrimonio della debitrice.
L'alienazione a favore del figlio della quota di ½ di un appartamento e di due box auto siti in Torino, via Casteldelfino n. 45 e via Coppino n. 148 ha quindi comportato per la società attrice una maggiore difficoltà e incertezza nel soddisfacimento della propria pretesa creditoria.
Risulta, dunque, integrato il presupposto dell'eventus damni.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c., a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria è altresì necessario il presupposto della scientia damni, ossia la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, della consapevolezza che questo fosse preordinato dolosamente a pregiudicarne il soddisfacimento. Trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo deve essere, inoltre, consapevole del pregiudizio o, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, partecipe della dolosa preordinazione.
Nel caso di specie, è evidente la sussistenza della consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio che il trasferimento delle quote degli immobili avrebbe causato nocumento alla controparte nella soddisfazione della propria pretesa. La SI.ra era pienamente consapevole del Controparte_3 proprio debito nei confronti della società attrice, poiché aveva addirittura proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui veniva azionato il debito;
ciò nonostante, la SI.ra , in data CP_3 successiva rispetto al sorgere del credito, ha provveduto a cedere gli unici beni aggredibili del proprio patrimonio.
Ai sensi dell'art. 2901 co. n. 2 è, inoltre, necessaria la consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato. È pacifico in giurisprudenza che la consapevolezza del terzo possa essere provata anche mediante presunzioni. In particolare, è stato affermato che: “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, con riferimento all'elemento soggettivo, condizione per il suo esercizio e' la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonche', per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, con la precisazione che la prova relativa alla conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio alle ragioni creditorie puo' essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento e' devoluto al giudice di merito ed e' incensurabile in sede di legittimita' ove congruamente motivato”(Cass., ord. n. 195/2023, Cass., ord. n. 16221/2019).
A ciò si aggiunga, in relazione alla posizione del terzo, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la prova della participatio fraudis possa essere ricavata anche da presunzioni semplici, tra cui la pagina 7 di 9 sussistenza di un vincolo di parentela o di convivenza fra il debitore ed il terzo (Cass. Civ., Sez. III, 18 gennaio 2019).
Nel caso di specie, la consapevolezza in capo al SI. del pregiudizio alle ragioni Controparte_2 creditorie è desumibile dalla circostanza che sia figlio della sig.ra , nonché convivente con la CP_3 stessa in Collegno (TO), Via Torino-Druento n. 25 bis.
Si precisa altresì che il SI. è ex socio della società attorea ed ex marito della SI.ra CP_2
liquidatrice della società attrice, il che fa presumere che fosse a conoscenza del credito Persona_3 azionato dall'ex moglie nei confronti della madre, in ragione della circostanza che il debito contratto dalla SI.ra è stato originato dalla cessione delle quote della (già CP_3 Controparte_1
alla Controparte_6 Controparte_5
Non si ritiene, inoltre, condivisibile l'assunto di parte convenuta secondo cui il SI. non CP_2 avrebbe più rapporti con l'ex moglie e non fosse a conoscenza delle richieste economiche avanzate da quest'ultima nei confronti della madre, in ragione della circostanza che ancora oggi è socio per il 24%, unitamente alla SI.ra per il restante 76%, della Coccosun S.r.l. Persona_3
Analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione gli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal SI. , nei confronti della Controparte_2 Controparte_3
sull'assunto che il SI. è socio accomandatario e detiene il 99% delle quote della
[...] CP_2
Controparte_3
Alla luce di tale circostanza, provata documentalmente, è pacifico che non si possa dubitare della sussistenza della scientia damni anche in capo alla società cui sono confluiti i beni immobili di proprietà del socio accomandatario, SI. . CP_2
Per le ragioni esposte, pertanto, le domande di revocatoria proposte devono essere ritenute fondate e devono trovare accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della domanda, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'inefficacia nei confronti di degli atti di disposizione del Controparte_1 patrimonio, con cui la SI.ra cedeva al figlio la quota di metà Controparte_3 Controparte_2 del diritto di nuda proprietà dell'immobile sito in Torino, via Casteldelfino n. 45, individuato al NCEU
pagina 8 di 9 al Foglio 1077, n. 180, sub. 75, dell'immobile sito in Torino, via Coppino n. 148, individuato al NCEU al Foglio 1077, n. 196, sub. 8.
Dichiara l'inefficacia nei confronti della degli atti di disposizione Controparte_1 del patrimonio, con cui la SI.ra cedeva al marito la quota di Controparte_3 CP_4 comproprietà di una metà sull'immobile sito in comune di Torino, via Coppino n. 148, individuato al
NCEU al Foglio 1077, n. 196, sub. 6.
Dichiara l'inefficacia nei confronti della degli atti di disposizione Controparte_1 del patrimonio, con cui il SI. conferiva nella Controparte_2 Controparte_3 la quota di una metà del diritto di nuda proprietà e la quota di metà del diritto di piena
[...] proprietà sull'immobile in comune di Torino, via Casteldelfino n. 45, individuato al NCEU al Foglio
1077, n. 180, sub. 75, e sull'immobile sito nel comune di Torino, via Coppino n. 148, individuato al
NCEU al Foglio 1077, n. 196, sub. 8 e la piena proprietà dell'immobile sito nel comune di Torino, via
Coppino n. 148, individuato al NCEU al Foglio 1077, n. 196, sub. 6.
Condanna altresì le parti convenute, , e Controparte_3 Controparte_2 [...]
, a rimborsare alla le spese di lite, poste Controparte_3 Controparte_1
a carico solidale delle parti, che si liquidano in Euro 9.040,00 (di cui Euro 2.500,00 per fase studio,
Euro 1.400,00 per fase introduttiva, € 2840,00 per fase istruttoria ed Euro 2300,00 per fase decisoria), oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Torino, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9087/2024
Il Giudice dott. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate
Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9087/2024 promossa da: con il patrocinio degli Avv.ti LE NO e LA PO, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 76 presso lo studio degli Avv. ti
LE NO e LA PO;
ATTRICE
contro
:
, con il patrocinio dell'Avv. Massimo Moraglio, elettivamente domiciliato in Controparte_2
Torino, Via Amedeo Avogadro n. 26 presso lo studio dell'Avv. Massimo Moraglio;
CONVENUTO
e contro
[...]
Controparte_3
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, previe le declaratorie del caso, respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e deduzione,
In via istruttoria: omissis
In via principale:
pagina 2 di 9 A) accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti della degli atti di disposizione del patrimonio compiuti Controparte_1 dalla SI.ra con atto a rogito Notaio Dott.ssa , rep. n. 2236, racc. n. Controparte_3 Per_1
1769, datato 30/5/2019, con cui la SI.ra cedeva al figlio la Controparte_3 Controparte_2 quota di metà del diritto di nuda proprietà sui seguenti immobili:
- Immobile in comune di Torino, via Casteldelfino n. 45, individuato al NCEU al Foglio 1077, n. 180, sub. 75;
- Immobile in comune di Torino, via Coppino n. 148, individuato al NCEU al Foglio 1077, n. 196, sub.
8.
B) accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti della
degli atti di disposizione del patrimonio compiuti dalla SI.ra Controparte_1
con atto a rogito Notaio Dott.ssa , rep. n. 2819, racc. n. 2254, datato Controparte_3 Per_1
3/7/2020, con cui la SI.ra cedeva al marito la quota di Controparte_3 CP_4 comproprietà di una metà sull'immobile sito in comune di Torino, via Coppino n. 148, individuato al
NCEU al Foglio 1077, n. 196, sub. 6.
C) accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti della
degli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal SI. Controparte_1 CP_2 con atto a rogito Notaio Dott. , rep. n. 31462, racc. n. 24040, datato 1/2/2023, con
[...] Per_2 cui il SI. conferiva nella i seguenti Controparte_2 Controparte_3 Controparte_2 diritti:
- la quota di una metà del diritto di nuda proprietà e la quota di metà del diritto di piena proprietà sull'immobile in comune di Torino, via Casteldelfino n. 45, individuato al NCEU al Foglio 1077, n.
180, sub. 75, e sull'immobile in comune di Torino, via Coppino n. 148, individuato al NCEU al Foglio
1077, n. 196, sub. 8.
- la piena proprietà dell'immobile sito in comune di Torino, via Coppino n. 148, individuato al NCEU al Foglio 1077, n. 196, sub. 6.
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre iva e cpa e rimborso forfettario ex lege.”.
Per parte convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni domanda, eccezione ed istanza ex adverso proposta,
In via istruttoria: pagina 3 di 9 - respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate.
Nel merito:
- respingere tutte le domande ex adverso proposte, a qualunque titolo, nei confronti del signor
Controparte_2
- e, per l'effetto, ordinarsi al Conservatore dei RR.II. di Torino 1 la cancellazione della trascrizione della presente domanda giudiziale effettuata con nota del 13/06/2024, ai nn. 24241/19032.
In ogni caso:
- con il favore del compenso professionale ai sensi del D.M. n. 147/2022, oltre le spese ed oneri, oltre
IVA e CPA.”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione datato 20 maggio 2024, ritualmente notificato a Controparte_3
in data 20 maggio 2024 ed ai SIg.ri e in data
[...] Controparte_3 Controparte_2
22 maggio 2024 e trascritto nei registri immobiliari, la conveniva Controparte_1 in giudizio i convenuti, in quanto creditrice nei confronti della e delle Controparte_5 sig.re e , in forza del decreto ingiuntivo n. 8766/2015 del Parte_1 Controparte_3
Tribunale di Torino, dell'importo capitale di € 92.446,03 oltre interessi e spese.
Deduceva parte attrice che, successivamente all'emissione della sentenza che decideva sull'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo – confermandolo –, la Controparte_5 era stata cancellata dal Registro delle Imprese e la sig.ra si era spogliata di alcuni Controparte_3 beni immobili, e nello specifico delle quote di ½ di un appartamento e di due box auto siti in Torino, via Casteldelfino n. 45 e via Coppino n. 148.
I beni in questione erano stati, di fatto, trasferiti al SI. , figlio della SI.ra Controparte_2 CP_3
, il quale poi a sua volta, divenuto proprietario delle restanti quote a seguito di successione
[...] testamentaria del padre-marito della sig.ra , aveva conferito i medesimi immobili Controparte_3 nella (le cui quote sono detenute per il 99% dal sig. ), Controparte_3 Controparte_2 società costituita appositamente al fine di effettuare detta operazione di conferimento.
A seguito di detti trasferimenti immobiliari, Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. iscriveva ipoteca sulle quote di usufrutto rimaste in capo alla sig.ra . CP_3
Il sig. , quale ex marito della sig.ra (liquidatrice della Società Controparte_2 Persona_3 attorea) ed ex amministratore della secondo la ricostruzione di parte attrice, era Controparte_1
pagina 4 di 9 a conoscenza dell'esistenza del credito della Società nei confronti della di lui madre, sig.ra CP_3
.
[...]
La esperiva dunque azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., a fondamento Controparte_1 della quale asseriva che:
- Il credito vantato dall'attrice è anteriore rispetto agli atti dispositivi posti in essere dai convenuti;
- Gli atti dispositivi del patrimonio compiuti dai sigg.ri , prima, e Controparte_3 CP_2
, dopo, sono stati realizzati nella consapevolezza di recare pregiudizio alle ragioni creditorie
[...] della Società Controparte_1
- Il rapporto personale tra le parti in causa è indicativo di tale consapevolezza: infatti, il sig. CP_2
è stato marito della sig.ra (liquidatrice della , oltre
[...] Persona_3 Controparte_1 che amministratore di tale Società e figlio della sig.ra ; Controparte_3
- Il testamento del sig. , con il quale veniva istituito unico erede il figlio , CP_4 Controparte_2 impedendo così alla moglie di ereditare le quote di costui degli immobili, fu Controparte_3 redatto a soli 4 giorni di distanza dal deposito della sentenza di opposizione a decreto ingiuntivo su cui si fonda il credito dell'attrice;
- La debitrice sig.ra non è titolare di alcun immobile che non sia gravato da Controparte_3 pregiudizi o ipoteche, circostanza da cui desume la piena lesione della garanzia patrimoniale.
Parte attrice instava dunque affinchè venisse dichiarata l'inefficacia nei confronti della
[...]
degli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dalla SI.ra Controparte_1 CP_3 con cui cedeva al marito la quota di comproprietà di una metà sull'immobile sito
[...] CP_4 in comune di Torino, via Coppino n. 148, dei successivi atti di disposizione del patrimonio, con cui il
SI. conferiva nella la quota di una Controparte_2 Controparte_3 metà del diritto di nuda proprietà e la quota di metà del diritto di piena proprietà dell'immobile sito in
Torino, via Casteldelfino n. 45 e dell'immobile sito in Torino, via Coppino n. 148, sub. 8 e la piena proprietà dell'immobile sito in Torino, via Coppino n. 148, sub. 6.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 26.09.2024 il Giudice, visti gli atti depositati e verificata la regolarità della notifica ai convenuti, visto l'art. 171 bis, co. 1 e 2 c.p.c., dichiarava la contumacia di
, e della , e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_3 visto l'art. 171 bis co. 3 c.p.c., differiva l'udienza al 5.12.2024.
Con comparsa di costituzione datata 25 ottobre 2024, si costituiva in giudizio parte convenuta CP_2
.
[...]
Con ordinanza del 1 novembre 2024, vista l'istanza congiunta delle parti costituite, il Giudice disponeva la sospensione del procedimento per mesi 3 e fissava nuova prima udienza al 20.03.2025. pagina 5 di 9 All'udienza del 20.03.2025 il Giudice revocava la dichiarazione di contumacia di e Controparte_2 concedeva, su richiesta delle parti, ulteriore rinvio pendenti trattative, fissando udienza al 20.05.2025.
Con ordinanza del 21.05.2025, il Giudice respingeva i capi di prova dedotti da parte attrice in quanto irrilevanti alla luce della documentazione in atti e invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., rinviando al 4 dicembre 2025.
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Sia la domanda di revocatoria relativa agli atti di disposizione del patrimonio con cui la SI.ra cedeva al marito la quota di comproprietà di una metà Controparte_3 CP_4 sull'immobile sito in comune di Torino, via Coppino n. 148, sia quella con cui la stessa cedeva al figlio la quota di metà del diritto di nuda proprietà sull'immobile sito a Torino, via Casteldelfino n. 45 e sull'immobile di Via Coppino n. 148, sia quella relativa ai successivi atti di disposizione del patrimonio, con cui il SI. conferiva nella Controparte_2 Controparte_3 la quota di una metà del diritto di nuda proprietà e la quota di metà del diritto di piena
[...] proprietà dell'immobile sito in Torino, via Casteldelfino n. 45 e dell'immobile sito in Torino, via
Coppino n. 148, sub. 8 e la piena proprietà dell'immobile sito in Torino, via Coppino n. 148, sub. 6, sono da ritenersi fondate e devono trovare accoglimento.
In primo luogo, risulta provata l'esistenza del credito, presupposto per l'esercizio dell'azione di cui all'art. 2901 c.c.
È, infatti, pacifico che la sia titolare di un credito certo e Controparte_1 definitivo, oggetto del decreto ingiuntivo n. 8766/2015 emesso nei confronti di
[...] di e delle socie e Controparte_5 CP_3 CP_3 Parte_1 Controparte_3 dell'importo di € 92.446,03 oltre ad interessi e spese, confermato in sede di opposizione con la sentenza n. 3353/2017 emessa in data 14.06.2017 dal Tribunale di Torino (doc. 2 allegato da parte attrice).
Sussiste, inoltre, il presupposto dell'eventus damni, ossia il pregiudizio che dall'atto di cui è chiesta la revocazione possa derivare nocumento alle ragioni del creditore. È principio consolidato quello secondo cui l'eventus damni non deve necessariamente concretarsi in un effettivo ed attuale depauperamento del patrimonio del debitore o nella sua totale compromissione, potendo consistere anche in una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità, per il creditore, nel realizzare quanto dovutogli (Cass. n. 13172/2017).
Nel caso di specie, a seguito dell'iscrizione di ipoteche giudiziali a favore della Cassa di Risparmio di
Fossano S.p.a. sulle quote di usufrutto rimaste in capo alla sig.ra e, tenuto conto dell'indagine CP_3
pagina 6 di 9 patrimoniale avviata dalla ricorrente, è evidente che gli immobili ceduti rappresentassero gli unici beni aggredibile del patrimonio della debitrice.
L'alienazione a favore del figlio della quota di ½ di un appartamento e di due box auto siti in Torino, via Casteldelfino n. 45 e via Coppino n. 148 ha quindi comportato per la società attrice una maggiore difficoltà e incertezza nel soddisfacimento della propria pretesa creditoria.
Risulta, dunque, integrato il presupposto dell'eventus damni.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c., a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria è altresì necessario il presupposto della scientia damni, ossia la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, della consapevolezza che questo fosse preordinato dolosamente a pregiudicarne il soddisfacimento. Trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo deve essere, inoltre, consapevole del pregiudizio o, in caso di atto anteriore al sorgere del credito, partecipe della dolosa preordinazione.
Nel caso di specie, è evidente la sussistenza della consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio che il trasferimento delle quote degli immobili avrebbe causato nocumento alla controparte nella soddisfazione della propria pretesa. La SI.ra era pienamente consapevole del Controparte_3 proprio debito nei confronti della società attrice, poiché aveva addirittura proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui veniva azionato il debito;
ciò nonostante, la SI.ra , in data CP_3 successiva rispetto al sorgere del credito, ha provveduto a cedere gli unici beni aggredibili del proprio patrimonio.
Ai sensi dell'art. 2901 co. n. 2 è, inoltre, necessaria la consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato. È pacifico in giurisprudenza che la consapevolezza del terzo possa essere provata anche mediante presunzioni. In particolare, è stato affermato che: “In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, con riferimento all'elemento soggettivo, condizione per il suo esercizio e' la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonche', per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore, con la precisazione che la prova relativa alla conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio alle ragioni creditorie puo' essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento e' devoluto al giudice di merito ed e' incensurabile in sede di legittimita' ove congruamente motivato”(Cass., ord. n. 195/2023, Cass., ord. n. 16221/2019).
A ciò si aggiunga, in relazione alla posizione del terzo, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la prova della participatio fraudis possa essere ricavata anche da presunzioni semplici, tra cui la pagina 7 di 9 sussistenza di un vincolo di parentela o di convivenza fra il debitore ed il terzo (Cass. Civ., Sez. III, 18 gennaio 2019).
Nel caso di specie, la consapevolezza in capo al SI. del pregiudizio alle ragioni Controparte_2 creditorie è desumibile dalla circostanza che sia figlio della sig.ra , nonché convivente con la CP_3 stessa in Collegno (TO), Via Torino-Druento n. 25 bis.
Si precisa altresì che il SI. è ex socio della società attorea ed ex marito della SI.ra CP_2
liquidatrice della società attrice, il che fa presumere che fosse a conoscenza del credito Persona_3 azionato dall'ex moglie nei confronti della madre, in ragione della circostanza che il debito contratto dalla SI.ra è stato originato dalla cessione delle quote della (già CP_3 Controparte_1
alla Controparte_6 Controparte_5
Non si ritiene, inoltre, condivisibile l'assunto di parte convenuta secondo cui il SI. non CP_2 avrebbe più rapporti con l'ex moglie e non fosse a conoscenza delle richieste economiche avanzate da quest'ultima nei confronti della madre, in ragione della circostanza che ancora oggi è socio per il 24%, unitamente alla SI.ra per il restante 76%, della Coccosun S.r.l. Persona_3
Analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione gli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal SI. , nei confronti della Controparte_2 Controparte_3
sull'assunto che il SI. è socio accomandatario e detiene il 99% delle quote della
[...] CP_2
Controparte_3
Alla luce di tale circostanza, provata documentalmente, è pacifico che non si possa dubitare della sussistenza della scientia damni anche in capo alla società cui sono confluiti i beni immobili di proprietà del socio accomandatario, SI. . CP_2
Per le ragioni esposte, pertanto, le domande di revocatoria proposte devono essere ritenute fondate e devono trovare accoglimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della domanda, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'inefficacia nei confronti di degli atti di disposizione del Controparte_1 patrimonio, con cui la SI.ra cedeva al figlio la quota di metà Controparte_3 Controparte_2 del diritto di nuda proprietà dell'immobile sito in Torino, via Casteldelfino n. 45, individuato al NCEU
pagina 8 di 9 al Foglio 1077, n. 180, sub. 75, dell'immobile sito in Torino, via Coppino n. 148, individuato al NCEU al Foglio 1077, n. 196, sub. 8.
Dichiara l'inefficacia nei confronti della degli atti di disposizione Controparte_1 del patrimonio, con cui la SI.ra cedeva al marito la quota di Controparte_3 CP_4 comproprietà di una metà sull'immobile sito in comune di Torino, via Coppino n. 148, individuato al
NCEU al Foglio 1077, n. 196, sub. 6.
Dichiara l'inefficacia nei confronti della degli atti di disposizione Controparte_1 del patrimonio, con cui il SI. conferiva nella Controparte_2 Controparte_3 la quota di una metà del diritto di nuda proprietà e la quota di metà del diritto di piena
[...] proprietà sull'immobile in comune di Torino, via Casteldelfino n. 45, individuato al NCEU al Foglio
1077, n. 180, sub. 75, e sull'immobile sito nel comune di Torino, via Coppino n. 148, individuato al
NCEU al Foglio 1077, n. 196, sub. 8 e la piena proprietà dell'immobile sito nel comune di Torino, via
Coppino n. 148, individuato al NCEU al Foglio 1077, n. 196, sub. 6.
Condanna altresì le parti convenute, , e Controparte_3 Controparte_2 [...]
, a rimborsare alla le spese di lite, poste Controparte_3 Controparte_1
a carico solidale delle parti, che si liquidano in Euro 9.040,00 (di cui Euro 2.500,00 per fase studio,
Euro 1.400,00 per fase introduttiva, € 2840,00 per fase istruttoria ed Euro 2300,00 per fase decisoria), oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Torino, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
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