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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 260/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 611/2022 depositato il 20/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vieste - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva proposto ricorso alla Corte Tributaria Provinciale di Foggia avverso avvisi di accertamento emessi per omesso versamento dell'imposta IMU anno 2016, con contestuale irrogazione delle sanzioni;
si eccepisce il difetto di delega e sottoscrizione del funzionario responsabile dell'ente e carenza di motivazione;
difetto di contraddittorio preventivo ed omesso riconoscimento delle esenzioni quale bene dichiarato inagibile.
Il Comune di Vieste si costituisce insistendo nel rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dall'analisi della documentazione depositata da sola parte ricorrente ed in carenza di contraria allegazione da parte del Comune di Vieste emerge invece come il provvedimento impugnato sussista effettivamente quantomeno un difetto di allegazione del potere di sottoscrizione, delega e di funzione conferito dall'Ente al funzionario che risulta avere sottoscritto digitalmente l'avviso impugnato, circostanza puntualmente eccepita dal destinatario dell'atto. La carenza di prova in merito alla nomina del funzionario responsabile IMU in capo al presunto firmatario dell'atto impugnato rende l'atto non legittimo.
Sussistono equi motivi per la compensazione delle spese in ragione dei motivi di accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, spese compensate
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 611/2022 depositato il 20/04/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vieste - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva proposto ricorso alla Corte Tributaria Provinciale di Foggia avverso avvisi di accertamento emessi per omesso versamento dell'imposta IMU anno 2016, con contestuale irrogazione delle sanzioni;
si eccepisce il difetto di delega e sottoscrizione del funzionario responsabile dell'ente e carenza di motivazione;
difetto di contraddittorio preventivo ed omesso riconoscimento delle esenzioni quale bene dichiarato inagibile.
Il Comune di Vieste si costituisce insistendo nel rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dall'analisi della documentazione depositata da sola parte ricorrente ed in carenza di contraria allegazione da parte del Comune di Vieste emerge invece come il provvedimento impugnato sussista effettivamente quantomeno un difetto di allegazione del potere di sottoscrizione, delega e di funzione conferito dall'Ente al funzionario che risulta avere sottoscritto digitalmente l'avviso impugnato, circostanza puntualmente eccepita dal destinatario dell'atto. La carenza di prova in merito alla nomina del funzionario responsabile IMU in capo al presunto firmatario dell'atto impugnato rende l'atto non legittimo.
Sussistono equi motivi per la compensazione delle spese in ragione dei motivi di accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, spese compensate