Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01563/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06552/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6552 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del proprio amministratore di sostegno -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Musacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano De Ruvo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio diniego formatosi in ordine all’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente in data 10 aprile 2025;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto della citata istanza di accesso agli atti;
con conseguente condanna dell’INPS
alla esibizione della documentazione richiesta a mezzo della sopra indicata istanza, nella duplice forma della presa visione ed estrazione di copia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. RA IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la documentazione oggetto della pretesa ostensiva in epigrafe indicata era stata, già nel corso dell’anno 2023, trasmessa dall’Amministrazione datrice di lavoro del ricorrente sia all’I.N.P.S. che all’amministratore di sostegno dell’odierno ricorrente;
Considerato altresì che l’I.N.P.S. ha in ogni caso provveduto, in pendenza di giudizio, a trasmettere la documentazione richiesta e che, conseguentemente, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato, in udienza, l’avvenuta integrale soddisfazione in corso di causa della pretesa originariamente azionata dal proprio assistito;
Ritenuto, dunque, di dover dichiarare cessata la materia del contendere;
Ritenuto, infine, che la peculiarità della vicenda giustifichi l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD VO, Presidente
Virginia Arata, Primo Referendario
RA IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA IO | RD VO |
IL SEGRETARIO