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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/12/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 22.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2556/2020 R.G., avente ad oggetto “risoluzione del rapporto”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Deserto n. 32, Parte_1 C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Antoci e Selenia Ragusa C.F._1 del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dall'Avv. Stefano Garofalo del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.12.2020 - assunto dal Parte_1 CP_1
quale addetto ai servizi cimiteriali con contratto di lavoro a tempo indeterminato del
[...] 04.05.2020, stipulato in forza della determina n. 43 del 27.02.2020, che lo aveva individuato quale primo graduato della preselezione indetta con avviso di assunzione nominativa ex art. 1, c.1, L. n. 68/1999 di cui alla determina n. 84 del 07.05.2019 -, ha impugnato il recesso datoriale dal rapporto comunicatogli in data 13.10.2020 all'esito dell'annullamento della procedura selettiva disposto dal TAR di Catania con sentenza n. 2234/2020 del 18.09.2020, da esso ricorrente impugnata davanti al C.G.A., deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:
1- violazione del principio di affidamento sotteso all'art. 97 della Costituzione, la condotta dell'ente avendo ingenerato in esso ricorrente il legittimo convincimento del superamento del richiamato concorso, riservato ai lavoratori disabili, e della conseguente assunzione a tempo indeterminato;
2- violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del contratto di lavoro, il TAR non avendo annullato il contratto, ma solo la procedura selettiva, e la sentenza non essendo passata in giudicato. Tanto premesso ed esposto, il ricorrente ha quindi chiesto volersi “dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di rescissione unilaterale del contratto di lavoro comunicato dal CP_1
al ricorrente con notifica a mani del 13/10/2020, e, per l'effetto, condannare il
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra dell'odierno CP_1 ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed al versamento, con gli accessori di legge, sempre dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali ed assistenziali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto della domanda, siccome Controparte_1 infondata, posto che l'esiguo intervallo di tempo tra la stipula del contratto e la sua risoluzione ostava all'insorgenza di qualsivoglia affidamento, tanto più che il ricorrente aveva avuto notizia della proposta impugnazione della procedura selettiva con la notifica del ricorso nei suoi confronti eseguita, in qualità di controinteressato, in data 04.05.2020; che l'ente era tenuto a dare esecuzione alla pronuncia del G.A., non sospesa dal Giudice dell'impugnazione; e che in ogni caso l'allegato affidamento era unicamente atto a fondare l'adozione di eventuale pronuncia risarcitoria e non già di reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro. Acquisita la sentenza n. 1080/2021 resa dal C.G.A. in data 24.12.2021, reiettiva dell'appello proposto dal ricorrente, e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 22.10.2025.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di cui appresso. Premesso che con la richiamata sentenza n. 1080/2021 del 24.12.2021, versata in atti dal resistente, il C.G.A. ha respinto l'appello proposto dal avverso la sentenza CP_1 Parte_1 n. 2234/2020, a mezzo della quale il TAR di Catania aveva annullato la procedura selettiva sottesa al rapporto di lavoro per cui è causa per difetto del prescritto coinvolgimento del Centro per l'Impiego, va intanto rilevato che l'impugnata “rescissione unilaterale del rapporto di lavoro” del 13.10.2020 è stata disposta dal nella doverosa ottemperanza alla pronuncia Controparte_1 del G.A. - la cui immediata esecutività ex art. 33 C.P.A. non è stata sospesa in sede di impugnazione - e del disposto dell'art. 5, c.1, T.U.P.I., per il quale “le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa”, l'illegittimità della procedura di reclutamento riverberando all'evidenza nella nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di lavoro per violazione di norme imperative. Attesa poi la definitiva conferma della statuizione di annullamento, in nessun caso il ricorrente è ammesso a invocare la propria reintegrazione nel posto di lavoro (cfr. CASS. n. 20415/2019; CASS. n. 2316/2020). Quanto alla domanda risarcitoria avanzata a ristoro del danno ritratto per avere riposto incolpevole affidamento nella validità del contratto di lavoro e ai sensi dell'art.
4.2 del contratto individuale di lavoro del 04.05.2020 (in atti) - per il quale “nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge resta fermo, anche a seguito dell'annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro” -, la stessa va ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 1338 c.c., pacificamente ammessa nelle vicende contrattuali del pubblico impiego privatizzato, per il quale “la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”. Tale danno, tuttavia, va parametrato non già all'interesse contrattuale positivo, ovvero alla conclusione e al mantenimento del contratto, ma all'interesse contrattuale negativo, il quale “copre sia il danno emergente, ovvero le spese sostenute, che il lucro cessante, da intendersi, però, non come mancato guadagno rispetto al contratto non eseguito ma in riferimento ad altre occasioni di contratto che la parte allega di avere perso” (cfr. CASS. n. 19775/2018; CASS. n. 14539/2004; CASS. n. 8778/1994). Non avendo il ricorrente allegato il sostenimento di spese in previsione della conclusione del contratto, né di avere perduto - per effetto della stipula - la possibilità di usufruire di occasioni contrattuali analoghe, altrettanto o più vantaggiose di quella per cui è causa, la domanda va rigettata perché infondata. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2556/2020 R.G.; rigetta il ricorso e condanna al pagamento, in favore del Parte_1 CP_1
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre
[...] rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 09.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 22.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2556/2020 R.G., avente ad oggetto “risoluzione del rapporto”;
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Deserto n. 32, Parte_1 C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Antoci e Selenia Ragusa C.F._1 del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dall'Avv. Stefano Garofalo del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.12.2020 - assunto dal Parte_1 CP_1
quale addetto ai servizi cimiteriali con contratto di lavoro a tempo indeterminato del
[...] 04.05.2020, stipulato in forza della determina n. 43 del 27.02.2020, che lo aveva individuato quale primo graduato della preselezione indetta con avviso di assunzione nominativa ex art. 1, c.1, L. n. 68/1999 di cui alla determina n. 84 del 07.05.2019 -, ha impugnato il recesso datoriale dal rapporto comunicatogli in data 13.10.2020 all'esito dell'annullamento della procedura selettiva disposto dal TAR di Catania con sentenza n. 2234/2020 del 18.09.2020, da esso ricorrente impugnata davanti al C.G.A., deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:
1- violazione del principio di affidamento sotteso all'art. 97 della Costituzione, la condotta dell'ente avendo ingenerato in esso ricorrente il legittimo convincimento del superamento del richiamato concorso, riservato ai lavoratori disabili, e della conseguente assunzione a tempo indeterminato;
2- violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del contratto di lavoro, il TAR non avendo annullato il contratto, ma solo la procedura selettiva, e la sentenza non essendo passata in giudicato. Tanto premesso ed esposto, il ricorrente ha quindi chiesto volersi “dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di rescissione unilaterale del contratto di lavoro comunicato dal CP_1
al ricorrente con notifica a mani del 13/10/2020, e, per l'effetto, condannare il
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra dell'odierno CP_1 ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, nonché al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed al versamento, con gli accessori di legge, sempre dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali ed assistenziali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria”. Costituitosi in lite, il ha invocato il rigetto della domanda, siccome Controparte_1 infondata, posto che l'esiguo intervallo di tempo tra la stipula del contratto e la sua risoluzione ostava all'insorgenza di qualsivoglia affidamento, tanto più che il ricorrente aveva avuto notizia della proposta impugnazione della procedura selettiva con la notifica del ricorso nei suoi confronti eseguita, in qualità di controinteressato, in data 04.05.2020; che l'ente era tenuto a dare esecuzione alla pronuncia del G.A., non sospesa dal Giudice dell'impugnazione; e che in ogni caso l'allegato affidamento era unicamente atto a fondare l'adozione di eventuale pronuncia risarcitoria e non già di reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro. Acquisita la sentenza n. 1080/2021 resa dal C.G.A. in data 24.12.2021, reiettiva dell'appello proposto dal ricorrente, e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa, con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 22.10.2025.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di cui appresso. Premesso che con la richiamata sentenza n. 1080/2021 del 24.12.2021, versata in atti dal resistente, il C.G.A. ha respinto l'appello proposto dal avverso la sentenza CP_1 Parte_1 n. 2234/2020, a mezzo della quale il TAR di Catania aveva annullato la procedura selettiva sottesa al rapporto di lavoro per cui è causa per difetto del prescritto coinvolgimento del Centro per l'Impiego, va intanto rilevato che l'impugnata “rescissione unilaterale del rapporto di lavoro” del 13.10.2020 è stata disposta dal nella doverosa ottemperanza alla pronuncia Controparte_1 del G.A. - la cui immediata esecutività ex art. 33 C.P.A. non è stata sospesa in sede di impugnazione - e del disposto dell'art. 5, c.1, T.U.P.I., per il quale “le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa”, l'illegittimità della procedura di reclutamento riverberando all'evidenza nella nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di lavoro per violazione di norme imperative. Attesa poi la definitiva conferma della statuizione di annullamento, in nessun caso il ricorrente è ammesso a invocare la propria reintegrazione nel posto di lavoro (cfr. CASS. n. 20415/2019; CASS. n. 2316/2020). Quanto alla domanda risarcitoria avanzata a ristoro del danno ritratto per avere riposto incolpevole affidamento nella validità del contratto di lavoro e ai sensi dell'art.
4.2 del contratto individuale di lavoro del 04.05.2020 (in atti) - per il quale “nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge resta fermo, anche a seguito dell'annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro” -, la stessa va ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 1338 c.c., pacificamente ammessa nelle vicende contrattuali del pubblico impiego privatizzato, per il quale “la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”. Tale danno, tuttavia, va parametrato non già all'interesse contrattuale positivo, ovvero alla conclusione e al mantenimento del contratto, ma all'interesse contrattuale negativo, il quale “copre sia il danno emergente, ovvero le spese sostenute, che il lucro cessante, da intendersi, però, non come mancato guadagno rispetto al contratto non eseguito ma in riferimento ad altre occasioni di contratto che la parte allega di avere perso” (cfr. CASS. n. 19775/2018; CASS. n. 14539/2004; CASS. n. 8778/1994). Non avendo il ricorrente allegato il sostenimento di spese in previsione della conclusione del contratto, né di avere perduto - per effetto della stipula - la possibilità di usufruire di occasioni contrattuali analoghe, altrettanto o più vantaggiose di quella per cui è causa, la domanda va rigettata perché infondata. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2556/2020 R.G.; rigetta il ricorso e condanna al pagamento, in favore del Parte_1 CP_1
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi difensivi, oltre
[...] rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 09.12.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella