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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/11/2025, n. 6766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6766 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE così composta:
Dr. Franca Mangano Presidente Dr. Gisella Dedato Consigliere relatore Dr. Ing. Filippo Cascone Esperto riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 4538/2022 R.G., posto in deliberazione all'udienza del 21 ottobre 2025, vertente
TRA
e , quale legale rappresentante della Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Manuel De Monte, come da Parte_1 procura in atti
RICORRENTI
E
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello stato Controparte_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la società e , Parte_1 Parte_2 nella qualità di cui in epigrafe, hanno convenuto in giudizio la , Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“- nel merito – annullare – previa sospensione degli effetti – per tutto quanto dedotto ed argomentato con il presente ricorso:
1) la Determinazione n. DPC017/129 – prot. 9267 - del 29.06.2022 con cui la
Giunta Regionale – Dipartimento Territorio-Ambiente – Servizio Demanio Idrico e
Fluviale, facendo seguito al verbale di accertamento e contestazione n. 07/2019 elevato dal Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti a carico del sig. Parte_3
(L.R. pt della e della soc. ha ingiunto allo
[...] Parte_4 Parte_1
r.g. n. 1 stesso ed alla società in solido il pagamento della somma di €. 1.500,00, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 17 co. 1 del R.D. n. 1775/1933 e s.m.i.;
2) tutti gli altri atti prodromici, conseguenziali e comunque connessi, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e competenze del presente giudizio, ivi incluso il verbale n. 07/2019 elevato dal Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti
DPE017 del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti Mobilità, reti e Logistica della
in data 5.04.2019”. Controparte_1
La ha contestato la domanda in fatto e in diritto, chiedendone il Controparte_1 rigetto.
A fondamento delle domande, i ricorrenti hanno dedotto che:
- la società Ecowatt S.r.l. aveva ottenuto dalla soc. OD CA S.r.l., con atto notarile rep. n. 88591 del 27.12.2001, il trasferimento della titolarità della concessione di derivazione dal fiume Verde in territorio del Comune di Fara San Martino, con il nulla osta della;
- con atto notarile del 4 aprile 2012, rep. n. 32268, Controparte_1 raccolta n. 10984, la società Ecowatt S.r.l. aveva ceduto alla società il Parte_1 ramo dell'azienda avente ad oggetto l'attività di produzione, trasporto, distribuzione e commercio di energia elettrica, oggetto del nulla-osta regionale n. 838 del 7 marzo
2002; - con successivo atto notarile rep. 32754, raccolta n. 11361, del 5 dicembre 2012, di integrazione e rettifica della cessione del ramo di azienda, le parti avevano così riformulato la clausola contrattuale di cui all'art. 7 “la parte cedente presta fin da ora ogni più ampio, incondizionato ed opportuno consenso alla voltura di tutte le licenze amministrative di qualsiasi specie, richieste dalle vigenti leggi, per l'esercizio del ramo di azienda ceduto. In relazione a quanto sopra sono espressamente escluse dalla voltura le concessioni di derivazione delle acque idriche di cui al ramo trasferito. In argomento, quindi, la parte cedente si obbliga a richiedere, come per legge, il nulla- osta di derivazione delle acque idriche nei confronti dei competenti organi amministrativi e la conseguente voltura delle citate necessarie licenze in favore della società acquirente. A tal fine, quindi, le parti sono espressamente autorizzate ad esperire tutte le pratiche amministrative che si rendessero necessarie per operare le volture del proprio nome sulle citate licenze (…)”; - con istanza congiunta del 27 aprile
2012, le società Ecowatt S.r.l. e chiedevano alla , ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 46 del decreto 13 agosto 2007, n. 3/Reg. e dell'art. 20 del R.D. n.
1775/33, il nulla-osta per la cessione della titolarità della concessione;
- tale nulla osta era stato negato sul presupposto che la concessione fosse scaduta, donde ne era seguito r.g. n. 2 un contenzioso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che si era concluso innanzi alle Sezioni Unite negativamente per l'esponente, avendo ritenuto le
Sezioni Unite che la concessione era scaduta;
- con istanza dell'8.02.2019, la soc.
[...] chiedeva, pertanto, al Servizio del Genio Civile Regionale e al Servizio Parte_1
Gestione delle Acque – Ufficio Demanio Idrico – il rilascio di autorizzazione in sanatoria della sopracitata Concessione di Derivazione Acque;
- con nota prot. 86940 del 20.03.2019 la Giunta Regionale – Dip. Governo del Territorio e Politiche
Ambientali – dava parere positivo alla domanda di concessione in sanatoria;
- nella pendenza del procedimento per il rilascio di concessione in sanatoria, con verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, elevato in data 5.04.2019, il
Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti – Ufficio Gestione Demanio Idrico, Invasi
e Sbarramenti - in occasione di un controllo svolto in pari data presso la Centrale
Idroelettrica della soc. sita in Fara San Martino (CH) in Via Filippo De Parte_1
Cecco, accertava che “la soc. deriva, per uso idroelettrico, dalla sponda Parte_1 sx del fiume Verde una quantità di acqua non superiore a mod. massimi 35 (3,50 mc/sec) e medi 23,00 (2,30 mc/sec) di cui mod. 1 in via precaria, per produrre, sul salto di m. 15,42, la potenza nominale media di Kw. 347,70 di cui kW 15,21 in via precaria: in assenza del prescritto titolo di concessione, poiché quello in possesso risulta scaduto alla data del 28.04.1990; in violazione all'art. 17 comma 1 R.D. 11.12.1933 n. 1775, così come sostituito dall'art. 96 comma 4 del D.Leg.vo 03.04.2006, n. 152”;-
l'amministratore unico della società dichiarava di aver inoltrato al Servizio del Pt_1
Genio Civile Regionale di Chieti, in data 8.02.2019, domanda per il rilascio di autorizzazione in sanatoria e per il rinnovo della originaria concessione ex art. 45 del
Citato Decreto n. 3/Reg., e chiedeva, nelle more, il rilascio dell'autorizzazione provvisoria per la continuazione dell'esercizio della derivazione avendo sempre provveduto alla corresponsione dei canoni demaniali e regionali relativi alla concessione;
- con nota prot. 33796120 dell'11.11.2020, il Servizio del Genio Civile
Regionale di Chieti – Ufficio Gestione Demanio Idrico –, in relazione al procedimento amministrativo volto al rilascio della concessione di derivazione in sanatoria, comunicava di essere in attesa dei pareri e informava espressamente la Parte_1 che era in regola con il pagamento dei canoni dovuti e che, nelle more della definizione del procedimento amministrativo di rinnovo, era autorizzata a continuare a derivare acqua dal Fiume Verde;
- con determinazione n. DPC017/129 del 29.06.2022, la
[...]
, Parte_5
r.g. n. 3 facendo seguito al verbale di accertamento e contestazione n. 7/19 elevato dal Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti a carico del sig. e della Parte_3
ingiungeva allo stesso ed alla società il pagamento in solido della Parte_6 somma di € 1.500,00, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 17 co.
1 del R.D. n. 1775/1933 e s.m.i.
Tanto descritto in fatto, le ricorrenti, in punto di diritto, hanno dedotto che l'ingiunzione di pagamento è illegittima, in quanto, nelle more della definizione del procedimento amministrativo per il rilascio della concessione in sanatoria, la CP_1
non avrebbe potuto emettere provvedimenti accertatori e/o sanzionatori,
[...] avendo consentito alla parte istante di continuare a derivare acqua dal Fiume Verde.
Tale modus operandi, ad avviso delle ricorrenti, è stato contrario ai principi di efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, così violando il legittimo affidamento dei ricorrenti sulla correttezza dell'azione amministrativa.
In sostanza, secondo la prospettazione dei ricorrenti, nessun comportamento abusivo è loro ascrivibile, i quali, al contrario, preso atto dell'esito del contenzioso, hanno cercato di ottenere dalla un valido titolo autorizzativo – continuando a CP_1 pagare i canoni concessori dovuti – al fine di gestire la propria attività idroelettrica nella più totale legalità.
In conclusione, secondo i ricorrenti l'autorizzazione provvisoria, nelle more della definizione del procedimento amministrativo di rinnovo, a continuare a derivare acqua dal ha conferito carattere di legittimità e legalità all'uso della derivazione Parte_7 di cui trattasi da parte della soc. , donde nessun illecito è configurabile. Pt_1
Osserva il Tribunale che la presente vicenda trova la sua disciplina nella norma di cui all'articolo 17 del R.D. n. 1775/1933 nella versione introdotta dal comma 4 dell'art. 96 D. Lvo n. 152/2006, ratione temporis applicabile al caso in esame.
Tale norma al sesto comma dispone che "fatto salvo quanto previsto dal comma
7, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui all' articolo 17 del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17, comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della
r.g. n. 4 concessione in sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi
o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all' articolo 95, comma
5".
Secondo la prospettazione delle ricorrenti non hanno commesso alcuna infrazione, in quanto, presentando la domanda di concessione in sanatoria, avrebbero continuato la loro attività in conformità alle prescrizioni di legge, specificando, in particolare, che il loro diritto a continuare il prelievo delle acque era stato espressamente riconosciuto dalla controparte.
Osserva il Tribunale che l'autorizzazione provvisoria a continuare l'attività di prelievo risale al 2020, dunque è successiva al verbale di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo emesso e notificato nel 2019.
In ogni caso, osserva il Tribunale che l'utilizzazione senza autorizzazione dell'acqua pubblica è un illecito che non viene meno con la sola presentazione della domanda di concessione in sanatoria, anche se in forza della norma di cui all'art. 96,
D.Lgs. 152/2006, apportante modifiche all´art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella pendenza del procedimento per la sanatoria, si può proseguire ad utilizzarla, previo pagamento dei canoni demaniali.
Ed invero, la pendenza del procedimento di sanatoria non sana l'illecito commesso, sebbene il trasgressore, operando in "assenza di turbamento del buon regime delle acque", può continuare ad utilizzare queste ultime, previo pagamento dei canoni demaniali. E ciò in considerazione del fatto che, per legge (art. 17 su richiamato), ogni attingimento dell'acqua pubblica non autorizzato dall'autorità competente è abusivo.
Sino a quando l'iter procedimentale di sanatoria non si conclude con un provvedimento favorevole, l'infrazione non viene meno: la sola concessione di sanatoria sana l'illecito amministrativo.
Da ciò discende che la presentazione della domanda in sanatoria da parte della società non la esonerava dall'obbligo di pagare la sanzione inflitta, restando irrilevante il diritto a continuare nell'utilizzo di acqua, peraltro successivo al verbale di accertamento,
e l'assenza di turbamento del buon regime sotterraneo delle acque.
r.g. n. 5 Quanto fin qui detto, trova riscontro testuale nella norma di cui all'art. 17 su indicata, in forza della quale le sanzioni per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte abusive sono dovute anche nelle more del procedimento di sanatoria, restando irrilevante il diritto a continuare nell'emungimento ed erogazione di acqua e l'assenza di turbamento del buon regime sotterraneo delle acque (in tal senso,
Cass. sentenza n. 25619/2017).
Per questi motivi
, le domande devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il D.M. n.
55/2014 (scaglione da 1101,00 a 5200,00; parametri medi).
PQM
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così decide:
- rigetta le domande proposte dalla società e da , Parte_1 Parte_2 nella qualità di cui in epigrafe;
- condanna la società e al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore della , che liquida in complessivi € 2.552,00, Controparte_1 oltre oneri di legge e spese forfettarie.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Gisella Dedato
Il Presidente
Dott.ssa Franca Mangano
r.g. n. 6