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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino, nella causa civile iscritta al n°
7956/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti SANSONE AGOSTINO e Parte_1
ROSARIA POLLARA' ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Palermo, Via Enzo ed Elvira Sellerio n. 34.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente presso l'ufficio legale dell'Ente, in Cagliari via
Delitala 2 e difeso dagli avv.ti Alessandro Doa e Stefania Sotgia.
- convenuto -
All'udienza del 16/05/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara per metà compensate le spese di lite fra le parti condannando l' alla rifusione della restante parte, che CP_1
liquida in complessivi € 500,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge e distrae in favore degli avv.ti SANSONE AGOSTINO e ROSARIA
POLLARA'.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/05/2024, la ricorrente indicata in epigrafe, chiese la condanna dell' “al pagamento della indennità di disoccupazione CP_1 agricola dovuta per l'anno 2020, della somma di € 1.163,95 al lordo di ritenute, o di quell'altra somma, maggiore o minore che potrà risultare dovuta, anche a mezzo consulenza tecnica, oltre interessi legali“ e col favore delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l rilevò come nel febbraio del 2025 era stato CP_1
disposto il pagamento dei ratei della suddetta provvidenza, oltre interessi legali.
All'odierna udienza, sulla comune richiesta dei procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni della parte convenuta in ordine all'avvenuta corresponsione in favore della parte ricorrente della prestazione richiesta, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi alla condotta dell che ha provveduto alla CP_1
liquidazione della provvidenza prima dell'odierna udienza di discussione, per compensare per metà le spese di lite fra le parti, ponendo a carico dell' la CP_1
restante metà, liquidata come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori della ricorrente il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 16/05/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino, nella causa civile iscritta al n°
7956/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli avv.ti SANSONE AGOSTINO e Parte_1
ROSARIA POLLARA' ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Palermo, Via Enzo ed Elvira Sellerio n. 34.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1
legalmente in Roma ed elettivamente presso l'ufficio legale dell'Ente, in Cagliari via
Delitala 2 e difeso dagli avv.ti Alessandro Doa e Stefania Sotgia.
- convenuto -
All'udienza del 16/05/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara per metà compensate le spese di lite fra le parti condannando l' alla rifusione della restante parte, che CP_1
liquida in complessivi € 500,00 per compensi professionali, oltre Iva e Cpa come per legge e distrae in favore degli avv.ti SANSONE AGOSTINO e ROSARIA
POLLARA'.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/05/2024, la ricorrente indicata in epigrafe, chiese la condanna dell' “al pagamento della indennità di disoccupazione CP_1 agricola dovuta per l'anno 2020, della somma di € 1.163,95 al lordo di ritenute, o di quell'altra somma, maggiore o minore che potrà risultare dovuta, anche a mezzo consulenza tecnica, oltre interessi legali“ e col favore delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l rilevò come nel febbraio del 2025 era stato CP_1
disposto il pagamento dei ratei della suddetta provvidenza, oltre interessi legali.
All'odierna udienza, sulla comune richiesta dei procuratori delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere, la causa è stata decisa.
Sulla base delle incontestate allegazioni della parte convenuta in ordine all'avvenuta corresponsione in favore della parte ricorrente della prestazione richiesta, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, connessi alla condotta dell che ha provveduto alla CP_1
liquidazione della provvidenza prima dell'odierna udienza di discussione, per compensare per metà le spese di lite fra le parti, ponendo a carico dell' la CP_1
restante metà, liquidata come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori della ricorrente il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 16/05/2025
IL GIUDICE
Dante Martino