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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 22/07/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2167/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2167/2024
Oggi 22/07/2025, alle ore 11.00, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. N. Salvaterra, in sost. dell'avv. EMILIANO Parte_1
SCARANTINO
Per , l'avv. N. Salvaterra, in sost. dell'avv. EMILIANO Controparte_1
SCARANTINO
Per l'avv. M. Fortunati, in sost. dell'avv. Controparte_2
D'ERCOLE STEFANO
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Le parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 22/07/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2167/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Di Parte_1 C.F._1
Venuta EV ed Emiliano Scarantino
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Di Controparte_1 C.F._2
Venuta EV ed Emiliano Scarantino
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. , mandante di Parte_2 P.IVA_1 [...]
C.F. ), a sua volta mandante di Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'Ercole Stefano
[...] P.IVA_3
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: a) annullare, dichiarare nullo e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 776/2024 emesso dal Tribunale di Cremona in data 31 ottobre 2024 (R.G.:
1755/2024) in favore di e per essa nei Parte_2 Controparte_2 confronti dei sig.ri e , per tutte le ragioni meglio Parte_1 Controparte_1 spiegate in narrativa. b) In ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”. Per parte convenuta: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 776/2024 del 31/10/2024, RG n. 1755/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648
c.p.c., in forza delle motivazioni in atti;
- in via principale e nel merito, respingere l'opposizione proposta dai Sig.ri e con l'atto di citazione notificato in data Pt_1 CP_1
17/12/2024, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 776/2024 del 31/10/2024, R.G. n. 1755/2024 emesso dal Tribunale di
Cremona e, conseguentemente, accertare il credito vantato da Controparte_2
in qualità di mandataria della nei confronti dei Sig.ri
[...] Parte_2 Parte_1
e ; in via subordinata, accertare la diversa somma che risulti
[...] Controparte_1 dovuta a in qualità di mandataria della Controparte_2 Parte_2 nei confronti dei sig.ri e e condannare questi ultimi al Parte_1 Controparte_1 relativo pagamento. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali e accessori di legge. Con ogni più ampia riserva di articolazione di mezzi istruttori, deposito di documenti e di ogni altro diritto e azione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sig.ri e proponevano opposizione avverso il Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 776/2024 emesso dal Tribunale di Cremona in favore di Parte_2
mandante di a sua volta mandante di
[...] Controparte_3 [...]
con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma capitale di euro Controparte_2
36.849,58, in ragione del debito maturato dalla Electric Age s.r.l. e garantito dagli attori mediante la sottoscrizione di un negozio fideiussorio.
Gli attori deducevano:
- “la mancata prova della titolarità del credito in capo alla;
Parte_2
- che “dalla lettura dei contratti di fideiussione emerge la presenza di quelle clausole rispetto alle quali la Cassazione ne ha sancito la nullità perché redatte secondo lo schema
ABI che la NC d'TA ha sanzionato per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. A), legge n. 287 del 1990…eliminate le predette clausole dal testo contrattuale la NC è incorsa nella decadenza di cui all'art 1957 cod. civ. non più derogato, sicché l'impegno fideiussorio deve ritenersi non più esistente”; - che “l'odierna opposta si è limitata a versare in atti il contratto di mutuo nonché la certificazione ex art. 50 TUB dall'esame della quale non è dato comprendere come la
NC abbia quantificato il proprio asserito credito…In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costituitivi del diritto dedotto in giudizio”.
Alla stregua di quanto evidenziato i sig.ri e chiedevano Parte_1 Controparte_1 la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio mandante di Parte_2 Controparte_3
a sua volta mandante di la quale, argomentato circa la
[...] Controparte_2 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l'effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria.
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione attorea di carenza di titolarità dal lato attivo della posizione soggettiva oggetto della domanda. L'eccezione è infondata, poiché l'intervenuta cessione del diritto di credito originariamente in capo a
[...]
oggi denominata a seguito di alcune operazioni Controparte_4 Controparte_5 di riorganizzazione societaria, è dimostrata da plurimi indizi gravi, precisi e concordanti.
Sul punto si osserva che: a) è pacifico tra le parti il fatto che Controparte_4 abbia modificato la denominazione in a seguito di alcune
[...] CP_5 CP_5 operazioni di riorganizzazione societaria;
b) parte convenuta ha depositato in giudizio: - copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna del 7.6.2018 nella quale è presente la comunicazione di relativa all'acquisto dei crediti vantati da Parte_2 [...]
- una dichiarazione proveniente dalla predetta persona giuridica che conferma CP_5
l'intervenuta cessione del diritto di credito;
- il contratto di mutuo stipulato da Electric Age
s.r.l. con la società , il negozio fideiussorio sottoscritto dagli attori Controparte_4
e altri documenti connessi ai citati rapporti. Tale documentazione, proveniente dall'originario titolare del diritto di credito, conferma la cessione nei termini descritti.
Invero è ragionevole affermare che il titolare di un diritto di credito non abbia alcun interesse a consegnare a soggetti terzi della documentazione riguardante un proprio debitore, sicché la consegna è un indizio significativo della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio.
Ciò detto si rileva che l'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto è riconducibile all'omessa restituzione della somma mutuata a Electric Age s.r.l. Gli attori hanno garantito l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo mediante la sottoscrizione di una fideiussione “specifica”. Diversamente da quanto genericamente dedotto dai sig.ri e – a prescindere da ogni valutazione Parte_1 Controparte_1 in merito all'obbligazione di cui al punto 7 del negozio fideiussorio del 22.9.2011 (“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”) – la convenuta ha dimostrato l'esistenza del credito posto a fondamento della pretesa monitoria. Infatti,
[...] ha prodotto in giudizio il contratto di mutuo, le “lettere di costituzione in Parte_2 mora”, inviate anche ai sig.ri e , e l'estratto conto Parte_1 Controparte_1 predisposto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 385/1993.
In applicazione dei principi previsti in tema di distribuzione dell'onere della prova, spetta al mutuante la dimostrazione dell'intervenuta stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata, mentre compete al mutuatario la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Nel caso di specie,
l'effettiva consegna della somma mutuata è una circostanza pacifica, il mutuatario è fallito e i fideiussori del mutuatario non hanno allegato l'esistenza di alcun pagamento. Tenuto conto del rapporto di subordinazione e dipendenza dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale, del fatto che quantomeno il sig. abbia piena Parte_1 consapevolezza del rapporto derivante dal contratto di mutuo, giacché il predetto ha sottoscritto il negozio in qualità di rappresentante della Electric Age s.r.l., della documentazione prodotta in giudizio dalla convenuta, dell'omessa allegazione attorea di qualsivoglia fatto estintivo dell'altrui pretesa e dell'assenza di specifiche contestazioni in merito alla determinazione del credito, l'importo richiesto dalla creditrice deve ritenersi corretto.
L'eccezione di nullità del negozio fideiussorio del 22.9.2011 è infondata. Lo schema negoziale predisposto dall'ABI e analizzato nel provvedimento della NC
d'TA del 2.5.2005 è relativo alla “prestazione della garanzia fornita da un soggetto a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca” (cd. fideiussione omnibus) mentre i sig.ri e hanno prestato Parte_1 Controparte_1 la garanzia fideiussoria sulla base di parametri predeterminati (cd. fideiussione specifica;
cfr. documento n. 8 ricorso monitorio). Conseguentemente l'eventuale nullità del citato accordo ABI non incide sulla validità del negozio stipulato dagli attori, poiché tale negozio non costituisce una fideiussione prestata in favore di un istituto di credito per le obbligazioni derivanti da future operazioni poste in essere con il debitore principale. Invero la nullità dell'accordo bancario riguardante il contenuto delle fideiussioni omnibus produce effetti nella sfera giuridica dei fideiubenti solamente nell'ipotesi in cui quest'ultimi abbiano sottoscritto una fideiussione omnibus, giacché l'inserimento delle clausole stabilite dall'ABI nel singolo negozio fideiussorio costituisce l'adempimento delle obbligazioni originate dall'intesa invalida. In assenza di uno specifico accordo bancario riguardante il contenuto delle fideiussioni specifiche, l'intesa invalida riguardante le fideiussioni omnibus non produce effetti in relazione alle clausole presenti nelle fideiussioni specifiche, in quanto non può esservi alcuna relazione giuridica tra la clausola fideiussoria utilizzata dai contraenti e l'adempimento di un'obbligazione originata da un'intesa invalida relativa a un negozio non stipulato.
Considerata la validità della clausola fideiussoria secondo cui “i diritti derivanti alla NC dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”, sono infondate tutte le doglianze avanzate dai sig.ri e Parte_1
in tema di liberazione del fideiussore. Controparte_1
Si aggiunga infine che, qualora la fideiussione sia prestata – come nella presente fattispecie – senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c. si verifica nell'ipotesi in cui il creditore, entro il termine di 6 mesi decorrente dalla scadenza dell'obbligazione garantita, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore principale ovvero contro i fideiussori (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, ord. n. 24296 del 16/10/2017 secondo cui: “giova considerare, anzitutto, che l'art. 1957 cod. civ., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia.
Diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia inadempiente oppure no.
La ratio dell'art. 1957, primo comma, cod. civ., pertanto, è limitare il periodo di incertezza a sei mesi. Sotto questo profilo, la disposizione in commento prevede un termine di decadenza in senso proprio: una volta intraprese serie iniziative nei confronti del debitore principale, tali da far chiarezza sull'inadempienza dello stesso, i diritti del creditore nei confronti del fideiussore sono fatti salvi e restano soggetti al termine di prescrizione ordinario. La menzionata situazione di incertezza, tuttavia, viene meno anche nel caso in cui il creditore si renda parimenti diligente, agendo direttamente nei confronti del fideiussore. Com'è noto, infatti, il fideiussore è obbligato in solido con il creditore principale, ai sensi dell'art. 1944 cod. civ., a meno che le parti non pattuiscano il beneficio dell'escussione. Pertanto, per il combinato disposto degli artt. 1944 e 1957 cod. civ., deve ritenersi che nel termine semestrale di decadenza previsto dalla seconda norma, il creditore possa, a sua scelta, promuovere le sue "istanze" nei confronti del debitore principale o del fideiussore. Con la conseguenza che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale (Sez. 3, Sentenza
n. 19300 del 03/10/2005, Rv. 585159; Sez. 1, Sentenza n. 7345 del 01/07/1995, Rv. 493165;
Sez. 2, Sentenza n. 8444 del 20/08/1990, Rv. 468936; Sez. 1, Sentenza n. 4868 del
06/08/1988, Rv. 459687). In sostanza, possono darsi due ipotesi;
se le parti hanno pattuito il beneficio di escussione, il creditore deve agire nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, ai sensi dell'art. 1957, comma primo, cod. civ., se non vuole perdere il diritto nei confronti del fideiussore;
se, invece, le parti non hanno stabilito nulla al riguardo (cosiddetta fideiussione solidale), l'istanza giudiziale, da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, può essere rivolta,
a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali. In altri termini, nella fideiussione solidale, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, il creditore può chiedere l'adempimento indifferentemente al garante o al debitore principale;
in mancanza, perderà l'azione nei confronti del garante e potrà agire unicamente verso il debitore, entro i termini di prescrizione. L'equipollenza fra le "istanze" rivolte nei confronti del debitore principale (testualmente previste dall'art. 1957 cod. civ.) e le analoghe iniziative intraprese direttamente nei confronti del fideiussore discende direttamente dal principio di solidarietà posto dall'art. 1944 cod. civ. Ragionando diversamente, il creditore sarebbe costretto ad escutere il debitore principale - peraltro nel breve termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita - anche se nel frattempo avesse già agito, addirittura in sede giudiziaria, nei confronti del fideiussore. Una tale conclusione non può essere condivisa perché, per un verso, imporrebbe al creditore un onere accessorio che frustrerebbe il principio della solidarietà presuntiva che impronta il regime legale della garanzia fideiussoria, facendo venire meno il diritto del creditore di agire anche solo verso il fideiussore;
per altro verso, perché non avrebbe senso logico né giuridico ipotizzare l'esistenza un onere di decadenza in relazione ad una azione giudiziaria già avviata”). Nel caso di specie, la natura dell'istanza che la creditrice doveva rivolgere ai fideiussori è stata prevista dagli interessati, in quanto l'art. 7 del negozio fideiussorio prevede espressamente che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. In estrema sintesi i contraenti hanno stabilito che la finalità di conoscenza evidenziata dalla Suprema Corte di Cassazione doveva essere raggiunta mediante l'invio di una richiesta stragiudiziale di pagamento da parte dell'istituto di credito. È pacifico tra le parti il fatto che l'obbligazione garantita dai sig.ri Parte_1
e è scaduta nel mese di giugno 2015 (cfr. atto di citazione nella
[...] Controparte_1 parte in cui si legge: “ora, venendo al caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che la NC sia incorsa nella decadenza ex art. 1957 cod. civ., non avendo fornito prova di aver agito nei confronti della Electric Age S.r.l. nel termine di sei mesi dalla comunicazione di revoca degli affidamenti che, come si legge nella raccomandata ex adverso versata in atti, sarebbe avvenuta in data 26 giugno 2015”). Pertanto, la richiesta di pagamento ricevuta dagli attori nel mese di luglio 2015 e non oggetto di alcuna contestazione ha impedito il verificarsi della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. (cfr. Cass.
Civ., Sez. 3, sent. n. 13078 del 21.5.2008: “va per completezza di disamina rilevato che è senz'altro esatto - come affermato dalla ricorrente mediante il richiamo di Cass., n.
10574/2003 - che l'art. 1957 c.c., comma 1, c.c. pone una regola la cui ratio va individuata nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti ed alla sorte della sua obbligazione, e possa essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto col debitore principale. Epperò questa corte ha anche chiarito che la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione); azione che d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., s,u., n.5572/79, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva). Tale tesi va senz'altro condivisa. Invero, una volta che il fideiussore tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, per un verso
è obbligato a farlo secondo il meccanismo proprio del selve et repete, in quanto solo dopo l'avvenuto pagamento può eventualmente agire in ripetizione verso il creditore facendo valere tutti i diritti che competono al debitore nel rapporto principale;
e, per altro verso, è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore. Se non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art. 1949 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, così dando luogo ad una situazione nella quale risulta fortemente incisa la ragione sopra delineata della tutela assicurata al fideiussore dall'art. 1957 c.c.
Sembra dunque giustificata la conclusione che, quante volte il fideiussore sia tenuto al pagamento “a prima o a semplice richiesta", o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o di due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale), con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore”). Gli attori si sono obbligati a corrispondere l'importo dovuto da Electric Age s.r.l. “a semplice richiesta scritta” della banca e non hanno adempiuto la prestazione pattuita nonostante la creditrice abbia correttamente richiesto il pagamento. In applicazione del principio di autoresponsabilità, i sig.ri e Parte_1
, soggetti pienamente consapevoli del debito della persona garantita e Controparte_1 del dovere di corrispondere la massa monetaria oggetto della fideiussione, non possono giovarsi della propria condotta inadempiente in danno della parte che si è comportata diligentemente. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui le clausole dedotte dagli attori fossero nulle, la creditrice non sarebbe decaduta dalla possibilità di agire nei confronti dei fideiussori ex art. 1957 c.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione formulata dai sig.ri e e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna i sig.ri e alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 Controparte_1 favore di parte convenuta, che si liquidano in euro 3.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 22/07/2025 Il giudice
Daniele Moro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2167/2024
Oggi 22/07/2025, alle ore 11.00, innanzi al giudice designato, dott. Daniele Moro, sono presenti:
Per l'avv. N. Salvaterra, in sost. dell'avv. EMILIANO Parte_1
SCARANTINO
Per , l'avv. N. Salvaterra, in sost. dell'avv. EMILIANO Controparte_1
SCARANTINO
Per l'avv. M. Fortunati, in sost. dell'avv. Controparte_2
D'ERCOLE STEFANO
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa. Le parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente e discutono la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
Cremona, 22/07/2025
Il giudice
Daniele Moro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Daniele Moro, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2167/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Di Parte_1 C.F._1
Venuta EV ed Emiliano Scarantino
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Di Controparte_1 C.F._2
Venuta EV ed Emiliano Scarantino
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. , mandante di Parte_2 P.IVA_1 [...]
C.F. ), a sua volta mandante di Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'Ercole Stefano
[...] P.IVA_3
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese: a) annullare, dichiarare nullo e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 776/2024 emesso dal Tribunale di Cremona in data 31 ottobre 2024 (R.G.:
1755/2024) in favore di e per essa nei Parte_2 Controparte_2 confronti dei sig.ri e , per tutte le ragioni meglio Parte_1 Controparte_1 spiegate in narrativa. b) In ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”. Per parte convenuta: “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 776/2024 del 31/10/2024, RG n. 1755/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648
c.p.c., in forza delle motivazioni in atti;
- in via principale e nel merito, respingere l'opposizione proposta dai Sig.ri e con l'atto di citazione notificato in data Pt_1 CP_1
17/12/2024, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 776/2024 del 31/10/2024, R.G. n. 1755/2024 emesso dal Tribunale di
Cremona e, conseguentemente, accertare il credito vantato da Controparte_2
in qualità di mandataria della nei confronti dei Sig.ri
[...] Parte_2 Parte_1
e ; in via subordinata, accertare la diversa somma che risulti
[...] Controparte_1 dovuta a in qualità di mandataria della Controparte_2 Parte_2 nei confronti dei sig.ri e e condannare questi ultimi al Parte_1 Controparte_1 relativo pagamento. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali e accessori di legge. Con ogni più ampia riserva di articolazione di mezzi istruttori, deposito di documenti e di ogni altro diritto e azione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sig.ri e proponevano opposizione avverso il Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 776/2024 emesso dal Tribunale di Cremona in favore di Parte_2
mandante di a sua volta mandante di
[...] Controparte_3 [...]
con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma capitale di euro Controparte_2
36.849,58, in ragione del debito maturato dalla Electric Age s.r.l. e garantito dagli attori mediante la sottoscrizione di un negozio fideiussorio.
Gli attori deducevano:
- “la mancata prova della titolarità del credito in capo alla;
Parte_2
- che “dalla lettura dei contratti di fideiussione emerge la presenza di quelle clausole rispetto alle quali la Cassazione ne ha sancito la nullità perché redatte secondo lo schema
ABI che la NC d'TA ha sanzionato per contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. A), legge n. 287 del 1990…eliminate le predette clausole dal testo contrattuale la NC è incorsa nella decadenza di cui all'art 1957 cod. civ. non più derogato, sicché l'impegno fideiussorio deve ritenersi non più esistente”; - che “l'odierna opposta si è limitata a versare in atti il contratto di mutuo nonché la certificazione ex art. 50 TUB dall'esame della quale non è dato comprendere come la
NC abbia quantificato il proprio asserito credito…In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costituitivi del diritto dedotto in giudizio”.
Alla stregua di quanto evidenziato i sig.ri e chiedevano Parte_1 Controparte_1 la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio mandante di Parte_2 Controparte_3
a sua volta mandante di la quale, argomentato circa la
[...] Controparte_2 fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l'effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria.
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione attorea di carenza di titolarità dal lato attivo della posizione soggettiva oggetto della domanda. L'eccezione è infondata, poiché l'intervenuta cessione del diritto di credito originariamente in capo a
[...]
oggi denominata a seguito di alcune operazioni Controparte_4 Controparte_5 di riorganizzazione societaria, è dimostrata da plurimi indizi gravi, precisi e concordanti.
Sul punto si osserva che: a) è pacifico tra le parti il fatto che Controparte_4 abbia modificato la denominazione in a seguito di alcune
[...] CP_5 CP_5 operazioni di riorganizzazione societaria;
b) parte convenuta ha depositato in giudizio: - copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna del 7.6.2018 nella quale è presente la comunicazione di relativa all'acquisto dei crediti vantati da Parte_2 [...]
- una dichiarazione proveniente dalla predetta persona giuridica che conferma CP_5
l'intervenuta cessione del diritto di credito;
- il contratto di mutuo stipulato da Electric Age
s.r.l. con la società , il negozio fideiussorio sottoscritto dagli attori Controparte_4
e altri documenti connessi ai citati rapporti. Tale documentazione, proveniente dall'originario titolare del diritto di credito, conferma la cessione nei termini descritti.
Invero è ragionevole affermare che il titolare di un diritto di credito non abbia alcun interesse a consegnare a soggetti terzi della documentazione riguardante un proprio debitore, sicché la consegna è un indizio significativo della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio.
Ciò detto si rileva che l'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto è riconducibile all'omessa restituzione della somma mutuata a Electric Age s.r.l. Gli attori hanno garantito l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo mediante la sottoscrizione di una fideiussione “specifica”. Diversamente da quanto genericamente dedotto dai sig.ri e – a prescindere da ogni valutazione Parte_1 Controparte_1 in merito all'obbligazione di cui al punto 7 del negozio fideiussorio del 22.9.2011 (“il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”) – la convenuta ha dimostrato l'esistenza del credito posto a fondamento della pretesa monitoria. Infatti,
[...] ha prodotto in giudizio il contratto di mutuo, le “lettere di costituzione in Parte_2 mora”, inviate anche ai sig.ri e , e l'estratto conto Parte_1 Controparte_1 predisposto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 385/1993.
In applicazione dei principi previsti in tema di distribuzione dell'onere della prova, spetta al mutuante la dimostrazione dell'intervenuta stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata, mentre compete al mutuatario la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Nel caso di specie,
l'effettiva consegna della somma mutuata è una circostanza pacifica, il mutuatario è fallito e i fideiussori del mutuatario non hanno allegato l'esistenza di alcun pagamento. Tenuto conto del rapporto di subordinazione e dipendenza dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale, del fatto che quantomeno il sig. abbia piena Parte_1 consapevolezza del rapporto derivante dal contratto di mutuo, giacché il predetto ha sottoscritto il negozio in qualità di rappresentante della Electric Age s.r.l., della documentazione prodotta in giudizio dalla convenuta, dell'omessa allegazione attorea di qualsivoglia fatto estintivo dell'altrui pretesa e dell'assenza di specifiche contestazioni in merito alla determinazione del credito, l'importo richiesto dalla creditrice deve ritenersi corretto.
L'eccezione di nullità del negozio fideiussorio del 22.9.2011 è infondata. Lo schema negoziale predisposto dall'ABI e analizzato nel provvedimento della NC
d'TA del 2.5.2005 è relativo alla “prestazione della garanzia fornita da un soggetto a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca” (cd. fideiussione omnibus) mentre i sig.ri e hanno prestato Parte_1 Controparte_1 la garanzia fideiussoria sulla base di parametri predeterminati (cd. fideiussione specifica;
cfr. documento n. 8 ricorso monitorio). Conseguentemente l'eventuale nullità del citato accordo ABI non incide sulla validità del negozio stipulato dagli attori, poiché tale negozio non costituisce una fideiussione prestata in favore di un istituto di credito per le obbligazioni derivanti da future operazioni poste in essere con il debitore principale. Invero la nullità dell'accordo bancario riguardante il contenuto delle fideiussioni omnibus produce effetti nella sfera giuridica dei fideiubenti solamente nell'ipotesi in cui quest'ultimi abbiano sottoscritto una fideiussione omnibus, giacché l'inserimento delle clausole stabilite dall'ABI nel singolo negozio fideiussorio costituisce l'adempimento delle obbligazioni originate dall'intesa invalida. In assenza di uno specifico accordo bancario riguardante il contenuto delle fideiussioni specifiche, l'intesa invalida riguardante le fideiussioni omnibus non produce effetti in relazione alle clausole presenti nelle fideiussioni specifiche, in quanto non può esservi alcuna relazione giuridica tra la clausola fideiussoria utilizzata dai contraenti e l'adempimento di un'obbligazione originata da un'intesa invalida relativa a un negozio non stipulato.
Considerata la validità della clausola fideiussoria secondo cui “i diritti derivanti alla NC dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”, sono infondate tutte le doglianze avanzate dai sig.ri e Parte_1
in tema di liberazione del fideiussore. Controparte_1
Si aggiunga infine che, qualora la fideiussione sia prestata – come nella presente fattispecie – senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c. si verifica nell'ipotesi in cui il creditore, entro il termine di 6 mesi decorrente dalla scadenza dell'obbligazione garantita, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore principale ovvero contro i fideiussori (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, ord. n. 24296 del 16/10/2017 secondo cui: “giova considerare, anzitutto, che l'art. 1957 cod. civ., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia.
Diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia inadempiente oppure no.
La ratio dell'art. 1957, primo comma, cod. civ., pertanto, è limitare il periodo di incertezza a sei mesi. Sotto questo profilo, la disposizione in commento prevede un termine di decadenza in senso proprio: una volta intraprese serie iniziative nei confronti del debitore principale, tali da far chiarezza sull'inadempienza dello stesso, i diritti del creditore nei confronti del fideiussore sono fatti salvi e restano soggetti al termine di prescrizione ordinario. La menzionata situazione di incertezza, tuttavia, viene meno anche nel caso in cui il creditore si renda parimenti diligente, agendo direttamente nei confronti del fideiussore. Com'è noto, infatti, il fideiussore è obbligato in solido con il creditore principale, ai sensi dell'art. 1944 cod. civ., a meno che le parti non pattuiscano il beneficio dell'escussione. Pertanto, per il combinato disposto degli artt. 1944 e 1957 cod. civ., deve ritenersi che nel termine semestrale di decadenza previsto dalla seconda norma, il creditore possa, a sua scelta, promuovere le sue "istanze" nei confronti del debitore principale o del fideiussore. Con la conseguenza che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale (Sez. 3, Sentenza
n. 19300 del 03/10/2005, Rv. 585159; Sez. 1, Sentenza n. 7345 del 01/07/1995, Rv. 493165;
Sez. 2, Sentenza n. 8444 del 20/08/1990, Rv. 468936; Sez. 1, Sentenza n. 4868 del
06/08/1988, Rv. 459687). In sostanza, possono darsi due ipotesi;
se le parti hanno pattuito il beneficio di escussione, il creditore deve agire nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, ai sensi dell'art. 1957, comma primo, cod. civ., se non vuole perdere il diritto nei confronti del fideiussore;
se, invece, le parti non hanno stabilito nulla al riguardo (cosiddetta fideiussione solidale), l'istanza giudiziale, da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, può essere rivolta,
a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali. In altri termini, nella fideiussione solidale, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, il creditore può chiedere l'adempimento indifferentemente al garante o al debitore principale;
in mancanza, perderà l'azione nei confronti del garante e potrà agire unicamente verso il debitore, entro i termini di prescrizione. L'equipollenza fra le "istanze" rivolte nei confronti del debitore principale (testualmente previste dall'art. 1957 cod. civ.) e le analoghe iniziative intraprese direttamente nei confronti del fideiussore discende direttamente dal principio di solidarietà posto dall'art. 1944 cod. civ. Ragionando diversamente, il creditore sarebbe costretto ad escutere il debitore principale - peraltro nel breve termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita - anche se nel frattempo avesse già agito, addirittura in sede giudiziaria, nei confronti del fideiussore. Una tale conclusione non può essere condivisa perché, per un verso, imporrebbe al creditore un onere accessorio che frustrerebbe il principio della solidarietà presuntiva che impronta il regime legale della garanzia fideiussoria, facendo venire meno il diritto del creditore di agire anche solo verso il fideiussore;
per altro verso, perché non avrebbe senso logico né giuridico ipotizzare l'esistenza un onere di decadenza in relazione ad una azione giudiziaria già avviata”). Nel caso di specie, la natura dell'istanza che la creditrice doveva rivolgere ai fideiussori è stata prevista dagli interessati, in quanto l'art. 7 del negozio fideiussorio prevede espressamente che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”. In estrema sintesi i contraenti hanno stabilito che la finalità di conoscenza evidenziata dalla Suprema Corte di Cassazione doveva essere raggiunta mediante l'invio di una richiesta stragiudiziale di pagamento da parte dell'istituto di credito. È pacifico tra le parti il fatto che l'obbligazione garantita dai sig.ri Parte_1
e è scaduta nel mese di giugno 2015 (cfr. atto di citazione nella
[...] Controparte_1 parte in cui si legge: “ora, venendo al caso di specie, dalla documentazione versata in atti emerge che la NC sia incorsa nella decadenza ex art. 1957 cod. civ., non avendo fornito prova di aver agito nei confronti della Electric Age S.r.l. nel termine di sei mesi dalla comunicazione di revoca degli affidamenti che, come si legge nella raccomandata ex adverso versata in atti, sarebbe avvenuta in data 26 giugno 2015”). Pertanto, la richiesta di pagamento ricevuta dagli attori nel mese di luglio 2015 e non oggetto di alcuna contestazione ha impedito il verificarsi della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. (cfr. Cass.
Civ., Sez. 3, sent. n. 13078 del 21.5.2008: “va per completezza di disamina rilevato che è senz'altro esatto - come affermato dalla ricorrente mediante il richiamo di Cass., n.
10574/2003 - che l'art. 1957 c.c., comma 1, c.c. pone una regola la cui ratio va individuata nell'esigenza di impedire che il fideiussore, per l'inerzia del creditore, resti incerto in ordine agli effetti ed alla sorte della sua obbligazione, e possa essere pregiudicato per ciò che attiene al suo rapporto col debitore principale. Epperò questa corte ha anche chiarito che la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione); azione che d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., s,u., n.5572/79, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva). Tale tesi va senz'altro condivisa. Invero, una volta che il fideiussore tenuto al pagamento a prima o a semplice richiesta sia invitato dal creditore a provvedervi per affermato inadempimento del debitore principale, per un verso
è obbligato a farlo secondo il meccanismo proprio del selve et repete, in quanto solo dopo l'avvenuto pagamento può eventualmente agire in ripetizione verso il creditore facendo valere tutti i diritti che competono al debitore nel rapporto principale;
e, per altro verso, è reso immediatamente edotto dell'inadempimento del debitore. Se non paga, non solo si rende inadempiente, ma si pone anche volontariamente nella condizione di non potersi immediatamente surrogare ex art. 1949 c.c., dopo aver pagato, nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, così dando luogo ad una situazione nella quale risulta fortemente incisa la ragione sopra delineata della tutela assicurata al fideiussore dall'art. 1957 c.c.
Sembra dunque giustificata la conclusione che, quante volte il fideiussore sia tenuto al pagamento “a prima o a semplice richiesta", o comunque entro un tempo convenzionalmente determinato, il rispetto dell'art. 1957 c.c. da parte del creditore garantito deve ritenersi soddisfatto con la stessa richiesta rivolta al fideiussore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o di due mesi nel caso in cui il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale), con la conseguenza che, una volta tempestivamente effettuata la richiesta di pagamento al fideiussore, il creditore non è più tenuto ad agire giudizialmente contro il debitore”). Gli attori si sono obbligati a corrispondere l'importo dovuto da Electric Age s.r.l. “a semplice richiesta scritta” della banca e non hanno adempiuto la prestazione pattuita nonostante la creditrice abbia correttamente richiesto il pagamento. In applicazione del principio di autoresponsabilità, i sig.ri e Parte_1
, soggetti pienamente consapevoli del debito della persona garantita e Controparte_1 del dovere di corrispondere la massa monetaria oggetto della fideiussione, non possono giovarsi della propria condotta inadempiente in danno della parte che si è comportata diligentemente. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui le clausole dedotte dagli attori fossero nulle, la creditrice non sarebbe decaduta dalla possibilità di agire nei confronti dei fideiussori ex art. 1957 c.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione formulata dai sig.ri e e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna i sig.ri e alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 Controparte_1 favore di parte convenuta, che si liquidano in euro 3.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 22/07/2025 Il giudice
Daniele Moro