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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 992/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente e relatore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 992/2025 V.G. promosso da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10/06/2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 29/05/2025 ed il 04/06/2025 in sostituzione dell'udienza del 10/06/2025, che di seguito si riproducono:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e;
matrimonio Parte_1 Parte_2 celebrato con rito concordatario in Venezia, in data 8 settembre 2013, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Venezia, al n. 109, anno 2013, parte II, serie A.;
2) prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI
3) Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1 madre nella residenza attuale;
4) Il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio minore Per_1
a) per due weekend alterni dal giovedì dopo la scuola al lunedì mattina. Nel caso in cui il padre sarà impedito personalmente in alcuni weekend, si organizzerà autonomamente con familiari e/o baby sitter;
b) dall'inizio delle vacanze natalizie sino al 30/12 o dal 31/1 al 6/1 alternando i genitori i periodi annualmente;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e pasquetta, nonché alternando annualmente le principali festività (i
“ponti” del 25 aprile e del primo maggio, compleanno, ecc,);
c) quindici giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive, con obbligo per la madre di consegnare al padre il documento di identità e il passaporto del minore.
A tal riguardo, i genitori concorderanno, entro la fine del mese di Aprile di ciascun anno, i rispettivi periodi di vacanza;
in caso di disaccordo verrà privilegiata la scelta della mamma negli anni dispari e quella del papa' negli anni pari;
5) Il padre verserà un contributo al mantenimento per il figlio minore pari a € 700,00 mensili, da aggiornarsi Per_1 annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie secondo la ripartizione di cui all'art. 16 del protocollo famiglia 2019 in uso presso il Tribunale di Venezia;
6) L'assegno familiare verrà percepito da entrambi i genitori in parti uguali;
7) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di godere di redditi adeguati al proprio mantenimento;
8) I coniugi si danno reciprocamente il consenso al rinnovo e rilascio del passaporto o altri documenti equipollenti validi anche per l'espatrio ed anche per il minore.”
Per il PM intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 08/09/2013 contratto matrimonio in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 29/05/2025 ed il 04/06/2025 in sostituzione dell'udienza del 10/06/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 08/09/2013 tra
[...]
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Parte_2
Comune di Venezia, al n. 109, parte II, serie A, dell'anno 2013;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 03/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 992/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente e relatore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 992/2025 V.G. promosso da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10/06/2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 29/05/2025 ed il 04/06/2025 in sostituzione dell'udienza del 10/06/2025, che di seguito si riproducono:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e;
matrimonio Parte_1 Parte_2 celebrato con rito concordatario in Venezia, in data 8 settembre 2013, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Venezia, al n. 109, anno 2013, parte II, serie A.;
2) prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti
CONDIZIONI
3) Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la Per_1 madre nella residenza attuale;
4) Il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio minore Per_1
a) per due weekend alterni dal giovedì dopo la scuola al lunedì mattina. Nel caso in cui il padre sarà impedito personalmente in alcuni weekend, si organizzerà autonomamente con familiari e/o baby sitter;
b) dall'inizio delle vacanze natalizie sino al 30/12 o dal 31/1 al 6/1 alternando i genitori i periodi annualmente;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e pasquetta, nonché alternando annualmente le principali festività (i
“ponti” del 25 aprile e del primo maggio, compleanno, ecc,);
c) quindici giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive, con obbligo per la madre di consegnare al padre il documento di identità e il passaporto del minore.
A tal riguardo, i genitori concorderanno, entro la fine del mese di Aprile di ciascun anno, i rispettivi periodi di vacanza;
in caso di disaccordo verrà privilegiata la scelta della mamma negli anni dispari e quella del papa' negli anni pari;
5) Il padre verserà un contributo al mantenimento per il figlio minore pari a € 700,00 mensili, da aggiornarsi Per_1 annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie secondo la ripartizione di cui all'art. 16 del protocollo famiglia 2019 in uso presso il Tribunale di Venezia;
6) L'assegno familiare verrà percepito da entrambi i genitori in parti uguali;
7) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di godere di redditi adeguati al proprio mantenimento;
8) I coniugi si danno reciprocamente il consenso al rinnovo e rilascio del passaporto o altri documenti equipollenti validi anche per l'espatrio ed anche per il minore.”
Per il PM intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 08/09/2013 contratto matrimonio in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 29/05/2025 ed il 04/06/2025 in sostituzione dell'udienza del 10/06/2025 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 08/09/2013 tra
[...]
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Parte_1 Parte_2
Comune di Venezia, al n. 109, parte II, serie A, dell'anno 2013;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 03/07/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca