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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati dr. Massimo Escher Presidente
dr.ssa Lidia Greco Giudice
dr.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12352/2023 R.G., promossa
DA
, n. a CATANIA (CT) il 07/01/1979, cf. ( , rappr. e dif. Parte_1 C.F._1
per mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. CHISARI MARIA
( , presso il cui studio sito in Catania alla è elettivamente domiciliata;
C.F._2
Ricorrente
CONTRO
n. ACIREALE (CT) il 27/07/1987, (cf. , rappr. Controparte_1 C.F._3
e dif. per mandato in atti dall'avv. PULIAFITO CATENA STEFANIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
Con richiesta di intervento al pubblico ministero.
Conclusioni: Rimessa al collegio all'udienza sciogliendo la riserva di cui all'udienza del
13.01.2025 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10/11/2023, chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della separazione personale dal marito con il quale ha Controparte_1
contratto matrimonio in Giarre il 14.09.2007 (N.14, P. 1) e dal quale sono nati i figli
(nt. il 27.01.2009) e (nt. il 01.02.2014). Persona_1 Parte_2
La ricorrente, in seno al ricorso, chiedeva sin da subito le statuizioni relative allo status ex art. 709 bis c.1, e ciò in considerazione dello stato di separazione che perdurava già da circa 5 anni per le motivazioni di cui al ricorso e trovandosi il marito in stato di detenzione carceraria.
Quanto alle statuizioni relative ai figli minori, chiedeva l'affido esclusivo di e Per_1
con collocamento presso di lei ed assegnazione della casa coniugale e disporsi Parte_2
a carico del resistente la somma di € 500,00 mensili o la somma ritenuta congrua dall'autorità giudiziaria.
Si costituiva in giudizio il resistente il 19.05.2024, il quale non si opponeva alla richiesta di separazione personale né all'affido esclusivo dei due figli minori alla madre, stante lo stato prolungato di detenzione carceraria, ma chiedeva una diversa determinazione della somma a titolo di mantenimento per i figli minori nonché la regolamentazione del diritto di visita, seppur presso la sede della casa circondariale dove si trova domiciliato.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 06.11.2024, sentite le parti ed atteso l'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati,
e con ordinanza emessa in pari data, ha adottato i provvedimenti urgenti nell'interesse delle parti e della prole nei seguenti termini: “Affida i figli minori alla madre, cui rimette tutte le decisioni anche di maggiore importanza sui figli;
disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva. Onera di versare alla ricorrente un contributo mensile Controparte_1
per i figli di € 400,00 rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie,
a far data dalla costituzione della resistente, detratto quanto versato”.
Ciò posto, all'udienza del 13.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, su istanza delle parti, il
G.D. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione limitatamente alla pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Atti inviati al PM.
_____
La domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Poiché allo stato non ricorrono le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora affrontare le questioni afferenti la prole minore, appare opportuno emettere sentenza parziale sullo status e rimettere le parti dinanzi al giudice delegato per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co.1 e 2 c.c. dei coniugi Pt_1
e che hanno contratto matrimonio a GIARRE, in data
[...] Controparte_1
24.09.2007, iscritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 2007, numero 14, parte I, vol. 1; 2) provvede come da separata ordinanza a disporre la rimessione della causa sul ruolo innanzi al G.D.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 24.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher