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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note di trattazione scritta e ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3253/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Asmara N.12 (ANG. C.F._1
Via Campidoglio) 98076 Sant'Agata Militello ITALIA presso lo studio dell'Avv.
AM RM RE che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MONORITI ANTONELLO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – cancellazione giornate agricole, opposizione a decreto ingiuntivo n. 119/2023.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18/10/2023 parte ricorrente proponeva opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n. 119/2023 emesso dal
Tribunale di Patti in favore dell' in relazione alla somma di € 61.578,89 CP_1
liquidata dal maggio 2001 al novembre 2010 a seguito di sentenza n. 423/06
Tribunale di Patti sez. Lavoro, seppur poi riformata con sentenza n. 81/2009 della
Corte d'Appello di Messina.
Contestava, innanzitutto, la prescrizione del credito azionato, deducendo di non aver mai ricevuto alcun atto interruttivo della prescrizione ed essendo trascorsi oltre 10 anni dall'ultimo pagamento.
Ancora, eccepiva l'irripetibilità dell'importo pensionistico contestato, scaturito da prestazione previdenziale e in applicazione degli artt. 52 88/1989 e 13
L 412/1991.
Concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
Si costituiva parte opposta deducendo che non era stata sollevata alcuna eccezione sulla titolarità della pretesa in diritto, quale conseguenza della sentenza della Corte d'Appello passata in giudicato.
Contestava l'applicazione della disciplina indicata da controparte poiché trattamento attributo, in questo caso, sine titulo, con sentenza passata in giudicato.
Deduceva che l'obbligo di restituzione fosse conseguente alla sola riforma della pronuncia impugnata, senza anche una specifica statuizione al riguardo.
Contestava il decorso della prescrizione, da far decorrere dalla data di deposito della sentenza della Corte d'Appello, alla luce degli atti interruttivi del
2013 e 2014 depositati in atti.
Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
La causa è stata istruita documentalmente e in data odierna viene decisa.
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui l'opposto riveste la posizione di attore in senso sostanziale e deve, pertanto, fornire la prova dei fatti addotti a sostegno della domanda monitoria. Prova che, se fornita, comporta l'accoglimento della domanda anche nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato emesso in
2 mancanza di idonea prova scritta e per tale motivo andrebbe revocato. La completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente in fase monitoria va, accertata nel giudizio di opposizione, nel quale per la pienezza delle indagini da cui è caratterizzato è possibile fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (Cass. n. 17371/2003), ed il Giudice non valuta solo la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. n. 9927/2004).
Nel caso di specie, non vi è contestazione in merito all'origine della richiesta di parte resistente: l'importo ritenuto indebito, difatti, è stato così originariamente definito dalla pronuncia passata in giudicato della Corte
d'Appello di Messina. Quest'ultima, rigettando l'originaria domanda volta all'ottenimento dell'assegno di invalidità, ha posto un punto fermo in merito all'illegittimità dell'erogazione già effettuata che non può – solo per tale punto – essere nuovamente affrontata in questa sede.
Ancora, laddove la sentenza d'appello che riforma quella di primo grado, facendo sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non contenga, come nel caso di specie, un'espressa di condanna, non costituisce titolo esecutivo (Cass. n. 20220/2022) e la sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso, ovvero attivi un autonomo giudizio, tenendo conto che, ove si determini in quest'ultimo senso, non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinuncia implicita
3 alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale (conf. Cass. n. 12387/2016).
Da ciò deriva che l' , a seguito della riforma dell'originaria sentenza CP_1
del Tribunale di Patti, avrebbe dovuto svolgere domanda direttamente nel giudizio di appello o autonoma domanda giudiziale come, in fondo, è avvenuto nel caso di specie.
Ciò deve avvenire nel termine decennale di prescrizione poiché deve ritenersi che trattasi di un indebito ex art. 2033 c.c. quale conseguente la riforma di un provvedimento giudiziario e non direttamente quale espressione di applicazione di una normativa previdenziale specialistica.
Detto termine decorre dal momento in cui può farsi valere il proprio diritto, quindi dalla data di pubblicazione della sentenza della corte d'Appello del
18 marzo 2009. In atti sono presenti due lettere, relative alle medesime somme e che possono intendersi quali atti idonei per l'interruzione della prescrizione, del
20 febbraio 2013 (61085490734-9) e del 31 gennaio 2014 (61195961588-5).
In merito all'eccezione di difformità con l'originale, si richiama l'orientamento secondo cui La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale", Cass n. 276332018) nonché l'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento della conformità con
l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.. Ne consegue
4 che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde" (Cass n.
13425/2014).
Devono dunque ritenersi valide le produzioni documentali di parte resistente in merito alla prova dell'interruzione della prescrizione.
Va, dunque, affrontata la questione dell'eventuale affidamento e/o buona fede del beneficiario di fronte ad una modifica della propria prestazione previdenziale a seguito di riforma in appello.
Sul punto, deve ritenersi che il beneficiario che ha ottenuto una determinata prestazione a seguito di ricorso giudiziale, tenuto conto che non può ignorare l'esistenza del duplice grado di giudizio, non può invocare un affidamento meritevole di tutela proprio per la possibilità che una decisione venga cassata in un successivo grado di giudizio.
L' nel caso di specie ha provveduto al pagamento in forza della provvisoria CP_1
esecutività della sentenza di primo grado ex art. 431 c.p.c. mentre la sentenza della corte d'appello ha fatto venir meno il titolo del beneficiario per trattenere le somme percepite in via provvisoria.
Non possono applicarsi le disposizioni di favore che individuano i presupposti per la non ripetibilità delle prestazioni pensionistiche perché trattano di ipotesi eccezionali, conseguente ad un errore dell'istituto, tali da giustificare la tutela dell'affidamento del beneficiario.
Ancora, applicando detta normativa si giungerebbe ad una conclusione che svilirebbe la funzione del doppio grado di giudizio, trasformando di fatto in irrevocabili le sentenze di primo grado che riconoscano una determinata prestazione.
Ne consegue che, in applicazione dei principi sopra indicati, l'opposizione vada rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5 Le spese, in assenza di una dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente in favore dell' , liquidate CP_1
come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa nonché secondo i parametri minimi del DM 55/2014 e ss. modificazioni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' Parte_1 CP_1
con ricorso depositato il 18/10/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta il ricorso confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' ; delle spese CP_1 di lite che liquida in € 4.201,00 oltre spese generali come per legge.
Patti, 4 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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