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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/05/2025, n. 4879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4879 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13203/2021 del ruolo generale degli affari conten- ziosi dell'anno 2021, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi fina- li, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente tra
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Morgantini n°3 presso e nello studio dell'avv. Bruno Mantovani dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce all'atto di cita- zione,
-ATTRICE-
E
, in Napoli (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe
Ciaccia e Corrado di Resta e presso i quali elettivamente domicilia, in Napoli al
Vico Satriano n. 4, giusta procura stesa in calce alla comparsa di costituzione eri- sposta, -CONVENUTO- E
– RAPPRESENTANZA Controparte_2 CP_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rap-
[...] P.IVA_2
presentata e difesa dall'avv. Sveva Bernardini in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Sveva Bernardini sito in Roma, via Cicerone, 49
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione notificata il 18/5/21, deduceva di essere proprieta- Parte_1
ria di alloggio al sesto piano e di sovrastante terrazzo di copertura di edificio sito in Napoli alla via VincenzoGemito n. 34 (p.lla 135/25), giusta allegata provenienza per notarFerrara del 22/6/99, rappresentando in sintesi di avere subito cospicui danni all'interno della propria abitazione (soffitti e pareti di molteplici ambienti di casa) a cagione di prolungati e ripetuti fenomeni infil- trativi, di origine meteorica, originatisi appunto sul lastrico di chiusura e/o sui cornicioni del terrazzo stesso. Per tali riassunti motivi (ma v., amplius, citazio- ne introduttiva), l'istante chiedeva quindi accertarsi la responsabilità dell'ente condominiale per la omessa manutenzione e cura dei luoghi interessati, con eliminazione delle cause infiltrative e condanna di controparte a risarcire i sof- ferti pregiudizi.
L'evocato e, poi, l'autorizzata compagnia assicura- Controparte_4
tiva , chiamata in causa, chiedevano entrambe il rigetto CP_2 CP_2
della proposta domanda (v. rispettive comparse di risposta in atti).
Non occorre nella specie procedere a mediazione obbligatoria non trattandosi, infatti, di materia condominiale in sé ma, piuttosto, di lesioni da infiltrazioni, costituendo queste ultime la causa petendi e l'oggetto del relativo petitum i cui eventi, infatti, possono avere luogo anche in assenza di realtà condominiali e ciò proprio perché, in pratica, il condominio rappresenta qui l'occasione e non la causa o la materia della controversia giudiziale. Occasione che genera anche l'applicazione di parziale disciplina di settore ma che non esclude affatto, si ripete, che la controversia in parola sia per infiltrazioni e non già ex art. 1100 e ss. c.c. (cfr. per quanto di ragione Tr.Milano 15-12-20 e Tr.Roma 1770/21).
Non appare poi configurabile nemmeno una necessaria e preordinata negozia- zione assistita poiché, come si è già similmente ritenuto in giurisprudenza, la domanda di specie si connota anzitutto per il chiesto accertamento della re- sponsabilità custodiale/manutentiva di controparte in ordine alle appurate infil- trazioni e, soprattutto, per la dedotta imposizione di un conseguente facere
(non di un pagamento a qualsiasi titolo) consistente, in particolare, nella rimo- zione a monte delle cause infiltrative, risultando perciò l'ultimo intento risarci- torio non qualificante, rispetto agli altri prevalenti scopi funzionali, al fine di determinare o configurare un qualche apposito obbligo preliminare di procedi- bilità.
Occorre ancora premettere, sull'ulteriore piano delle legittimazioni e -poi- del- le conseguenti determinazioni qui assunte, che secondo ad es. Cass.
5850/2023, «in tema di condominio degli edifici, qualora non intervenga una volontà derogatoria degli interessati sul regime di appartenenza, i beni e i servizi elencati dall'articolo 1117 del Codice civile, in virtù della relazione di accessorietà o di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari, sono attribuiti ex lege in proprietà comune per effetto dell'acquisto della pro- prietà dei piani o porzioni di piano. Pertanto, il lastrico solare è oggetto di proprietà comune se il contrario non risulta dal titolo, per tale intendendosi gli atti di acquisto delle altre unità immobiliari nonché il regolamento di con- dominio accettato dai singoli condòmini» : sicchè, nella specie, essendovi tito- lo esclusivo per porzione della sovrastante chiusura dell'edificio, ne è quindi proprietaria esclusiva detta legittimata attiva anche quale usuaria Parte_2
esclusiva mentre, essendovi per altra porzione di copertura (v. oltre) una titola- rità tout court condominiale ne discende allora, complessivamente, che questo ente di gestione sia legittimato anche sotto tale profilo passivo, salve le preci- sazioni che seguiranno.
Può qui altresì osservarsi, ai fini oltre indicati, che ai sensi dell'art. 1126 c.c.
“nella spesa della riparazioni o ricostruzioni del lastrico” vi è un carico di 1/3
e di 2/3, rispettivamente, per il proprietario/usuario esclusivo del lastrico e per l'ente di gestione che si serva di siffatta copertura all'ultimo piano, a tutela di- scendente delle porzioni di piano sottostanti. Ciò dunque vale, testualmente, per le spese vive o esborsi di riparazione/ricostruzione del lastrico, sì in so- stanza da prevenire ed eliminare le fonti di danno createsi sulla copertura stessa. Ma, invero, l'interpretazione di legittimità estende siffatto criterio an- che al risarcimento dei conseguenti danni prodottisi all'interno dell'unità immobiliare, nell'occorso subiti dal titolare/usuario in parte qua esclusivo: infatti, secondo ad es. Cass. n. 16003/2024, In tema di danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare ad uso esclusivo [cioè quelli appunto già sof- ferti], la responsabilità per i danni cagionati all'appartamento sottostante si configura sia in capo al proprietario/usuario esclusivo del lastrico, in qualità di custode ex art. 2051 c.c., sia in capo al Condominio, in ragione degli ob- blighi di controllo e manutenzione delle parti comuni gravanti sull'ammini- stratore (art. 1130 co. 1 n. 4 c.c.) e sull'assemblea (art. 1135 co. 1 n. 4 c.c.).
Tale concorso di responsabilità trova la sua disciplina nell'art. 1126 c.c. che regola il riparto delle spese. Sicchè, in tal modo, si richiama non solo la re- sponsabilità per danni generati all'alloggio sottostante il lastrico solare ma si evidenziano e vengono altresì in rilievo anche i pregiudizi originatisi, a monte, sulla copertura dell'edificio, oltre ad indicarsi, sotto il diverso profilo soggetti- vo, le parti cointeressate e coinvolte nelle relative controversie, parti che, nella specie, risultano comunque entrambe costituite, l'una come attrice -in quanto proprietaria danneggiata dell'ultimo piano- e, l'altra, come convenuta omitten- te/danneggiante (inoltre, come si vedrà, l'alloggio attoreo è in parte coperto dal suindicato terrazzo esclusivo e, in restante parte, da porzione del confinan- te lastrico condominiale). In sostanza, la testuale disposizione dell'art. 1126 cit. e la estensione interpretativa che ne fa la SupremaCorte appena richiamata consentono di adottare tale criterio normativo, rispettivamente, sia per le spese occorrenti per eliminare a monte le cause infiltrative formatesi sulla copertura dello stabile sia per i costi inoltre occorrenti per eliminare, a valle, i danni in concreto arrecati alla proprietà attorea esclusiva, presso cioè l'appartamento sottostante. Inoltre, come accennato, nella specie risultano compattate anche le legittimazioni di causa, attiva e passiva.
Ciò posto, occorre adesso anzitutto rilevare, nel merito, che sono versati in atti
: i sottoscritti verbali assembleari del 23/1/19 e del 14/11/20 in entrambe i qua- li il condominio di , per verifiche tra l'altro relative a cornicioni CP_1 ed impermeabilizzazione dei lastrici condominiali, si aggiorna a date succes- sive per l'esecuzione di tutti i lavori a farsi anche in relazione ai previsti bonus fiscali;
oltre ad un diffuso carteggio intervenuto inter partes. Segue ancora verbale del 23/2/21 in cui si demandano ad appositi professionisti verifiche preliminari, urbanistiche, sempre in relazione al conseguimento di detto bonus in essere. Il Condominio, invero, sia nelle memorie ex art. 183 co.6 cpc che in note di parte richiama più volte il fatto che “…è stata ritirata da controparte il
4.5.2021 (cfr. doc. n. 6) la convocazione dell'assemblea del 16-17.5.2021
(doc. n. 5) in cui era presente al sesto punto all'o.d.g. proprio quanto richiesto da controparte. Inoltre, come si legge dal verbale di assemblea del 17.5.2021
(cfr. doc. n. 7, punto 6 all'o.d.g. pag. 4) “l'amministratore riferisce che la dit- ta con supervisione dell'Arch. , ha provveduto CP_5 Persona_1
ad effettuare i lavori di impermeabilizzazione del estradosso sia del corni- cione condominiale prospiciente Via V. Gemito che di parte del cornicione condominiale prospicente Via B. Cesi, nonché della messa in sicurezza di al- cuni tratti dei predetti cornicione, il tutto in considerazione ed a risoluzione delle infiltrazioni lamentate dalla Sig.ra nel proprio immobile. Parte_1
…. Inoltre l'amministratore riferisce che già in precedenza si erano effettuati interventi di impermeabilizzazione sia sulla parte del lastrico condominiale insistente sulla proprietà della Sig.ra ancor in risoluzione delle Parte_1
infiltrazioni lamentate dalla stessa nel proprio appartamento che sul torrino della scale del fabbricato. A questo punto l'assemblea all'unanimità di tutti i condomini presenti di persona e per delega, approva l'operato dell'amministratore e dell'Arch. ” .Sul punto si evidenzia Persona_1
che controparte era presente per delega (cfr. doc n. 7).” Invero, ed in ogni caso, i sopralluoghi del CTU iniziano il 17/4/23, cioè circa due anni dopo, il che significa che le difettosità da egli in loco accertate e fotografate comunque almeno in parte persistevano -in questa successiva fase- nelle entità economi- che poi computate e determinate, e pur dopo i lavori asseritamente riferiti al
17/5/21 o a qualsiasi altra data anteriore al 17/4/23. Con l'effetto, insomma, che la dedotta approvazione assembleare anche della delegante CP_6
non sposta comunque il fatto, riemerso appunto successivamente sia in sede testimoniale che peritale (v. dopo), che almeno porzione di quelle problemati- cità infiltrative continuavano piuttosto a permanere, o a riformarsi, apprezzan- dosi così o riemergendo le perniciose conseguenze della inadatta o mancata eliminazione delle fonti di danno.
Vicende che attestano la persistente difettosità di lastrici e cornicioni in situ, come anche da ampio e confermativo corredo fotografico, egualmente in atti e che parimenti rappresenta -visivamente- gli effetti delle infiltrazioni stesse.
Infatti, sull'ulteriore piano della cennata prova orale, l'escusso teste
[...]
parente di parte attrice e frequentatore dei luoghi, ribadisce la sussi- Tes_1
stenza di fenomeni infiltrativi, perduranti da anni ed oggetto di “interven- ti…parzialmente risolutivi”, rivenienti -tali infiltrazioni- dai parapetti circo- stanti il lastrico di chiusura. Il teste precisa ancora che la “situazione infiltrati- va lamentata persiste anche se attenuata”. Il teste arch. a Testimone_2
sua volta conferma la perizia di parte da egli stesso resa su incarico di parte specificando inoltre, per quanto riferitogli, che alcuni lavori in essa previsti erano stati appunto medio tempore eseguiti. Insomma, entrambe i dichiaranti, come si diceva, confermano l'avvenuta esecuzione di lavori ma, in ogni caso, riferiscono altresì che queste pur svolte attività erano state tuttavia parziali, di attenuazione, eseguite cioè solo per porzioni delle opere occorrenti, senza de- finitivamente risolvere la dannosa persistenza, sia pur ridotta, dei fenomeni meteorici/infiltrativi in questione.
Stante dunque tale perdurante situazione, in uno ai danni già ovviamente veri- ficatisi all'interno dell'alloggio attoreo, essenziale si rivela poi la espletata
CTU del 17/7/23 -redatta dall'incaricato ing. che appare Persona_2
anzitutto utile per escludere, in questa sede, i pregiudizi riportati da Pt_1 nel proprio “ripostiglio” in quanto tali specifiche lesioni, e solo esse, ri-
[...]
vengono in particolare, come evidenzia il consulente medesimo, da altra con- finante porzione di terrazzo di titolarità (verosimilmente) aliena. Può comun- que subito anticiparsi che il designato consulente sintetizza la vicenda in ras- segna rilevando che “all'interno dell'immobile di proprietà si sono ve- Pt_1
rificate infiltrazioni di origine meteorica e che queste hanno provocato i danni presenti e rilevati nel ripostiglio, nello studio, nel soggiorno, nel vano scala, nella camera da letto e nella cabina armadio ivi presente, nel disimpegno del- la zona notte e nei locali deposito ubicati sul terrazzo a livello”.
Esclusi detti pregiudizi arrecati al ripostiglio, non azionabili nel presente pro- cedimento, occorre allora verificare, nel resto, la precisa fonte di provenienza delle infiltrazioni per cui è causa, se cioè rivenienti dal terrazzo condominiale (che, come da grafici del CTU, in parte ricopre l'alloggio attoreo) o se invece rivenienti dal medesimo terrazzo di AR (che in altra restante parte ricopre l'alloggio stesso). Ebbene, nella richiamata relazione tecnica del
17/7/23 il CTU segnala tra l'altro, in base ad indicazioni e ricostruzioni suffi- cientemente descrittive ed esplicative, non afflitte da apprezzabili contraddi- zioni o illogicità, che i danni, ambiente per ambiente, possono così individuar- si ed elencarsi :
“…sono state effettuate tutte le possibili valutazioni ed analisi, di natura tec- nica e geometrica, tra quanto rinvenuto presso l'immobile e quanto si Pt_1
è potuto riscontrare visionando i sovrastanti terrazzi: sovrapponendo le pla- nimetrie, desunte a seguito dei rilievi metrici effettuati, e riportando sulle stes- se sia le aree ove rinvenuti i danni presso il primo immobile che i punti di cri- ticità rinvenuti sui terrazzi, è stato possibile quindi individuare le cause dei danni rilevati le quali, per una massima comprensione di quanto dedotto dallo scrivente, di seguito vengono indicate puntualmente, specificando le possibili origini e le motivazioni che hanno indotto lo scrivente C.T.U. a confermare i propri convincimenti.
1. Ripostiglio: l'origine dei danni riscontrati in tale ambiente (cfr. foto n. 7 e
8) è sicuramente compatibile con infiltrazioni provenienti dal sovrastante ter- razzo confinante sul quale, non essendo la proprietà parte in causa, non è stato possibile effettuare alcun sopralluogo.
2. Studio: l'ubicazione, l'entità e l'estensione dei danni riscontrati in tale am- biente è compatibile con infiltrazioni provenienti dal sovrastante terrazzo, con origine dei fenomeni da ricercare nella permeazione di acqua e nel pro- lungato ristagno all'interno del muro sia del parapetto che del locale di sba- razzo (cfr. foto n. 48), per i motivi sopra riportati, che permea per gravità verso i sottostanti elementi strutturali;
permeazione che in tale ambiente è ac- centuata e aggravata dalla presenza sul predetto manufatto di una tubazione idrica che costituisce una preferenziale, veloce e facile via d'accesso.
3. Soggiorno: anche in tale ambiente, i danni descritti in risposta al quesito 3 hanno, per loro ubicazione, entità ed estensione, medesima origine, ovvero nella permeazione di acqua e nel prolungato ristagno sia all'interno del mu- retto parapetto, da un lato, che nel muro di separazione con il terrazzo con- dominiale dall'altro, acqua che non trova altra via se non per gravità verso i sottostanti elementi murari.
4. Vano scala e cabina armadio: la zancatura a muro delle staffe del telaio del cancello in acciaio che delimita il vano adiacente al corpo verandato sul terrazzo, l'approssimativa sigillatura del precede il gradino e le lesioni nello strato di guaina liquida applicato in tale parte del terrazzo sono concause dei danni rilevati nel vano scala e nell'adiacente cabina armadio.
5. Camera da letto matrimoniale: come per il soggiorno, le cause dei danni rilevati in tale ambiente hanno la stessa origine imputata alle infiltrazioni provenienti dal muretto parapetto per i motivi già rappresentati, mentre i danni rinvenuti nella cabina armadio hanno la medesima origine di quella in- dividuata per il vano scala;
6. Disimpegno zona notte: lo scollamento del manto impermeabilizzante del terrazzo rilevato e descritto in precedenza ed ubicato proprio CP_7
in corrispondenza verticale del disimpegno, risulta essere all'origine delle in- filtrazioni che in tale vano hanno cagionato i danni riscontrati al soffitto;
7. Locali deposito: il manto impermeabile che riveste il solaio di copertura dei due locali in oggetto, versa in non perfette condizioni manutentive e conserva- tive, presenta oramai un manifesto svilimento della caratteristica elasticità
(per vetustà e/o a causa dell'esposizione prolungata ad agenti esterni) con dif- fuse fessurazioni e aperture dello strato di guaina più esterno del manto, con distacchi tra lo stesso ed i correnti in marmo che perimetrano il fronte.”.
Ebbene, da siffatta puntuale descrizione peritale, per il cui completo computo metrico di “ripristino danni da infiltrazioni” si rinvia integralmente all'elaborato in atti, emerge dunque che i pregiudizi generati da tali fenomeni meteorici sono complessivamente pari ad euro 11.944,20
(10.386,80+1.557,40). Da tale importo va escluso quello afferente ai danni
(del solo ripostiglio) provenienti dalla proprietà aliena estranea al giudizio e pari a loro volta, per tale voce, a complessivi euro 80,25. Residua così
l'importo di euro 11.863,95 all'interno del quale vanno poi distinti i modici pregiudizi rivenienti -solo essi- dal terrazzo condominiale (in danno precisa- mente del disimpegno zona notte) e pari a complessivi euro 20,20, con il finale effetto che euro 11.843,75 debbano essere pagati dal Controparte_8
ex art. 1126 cit. per gli esatti 2/3, pari ad euro 7.895,83 (restando il dif-
[...] ferente 1/3 a carico dell'attrice), mentre che l'esiguo restante importo di euro
20,20 cede invece interamente a carico dello stesso ente di gestione, oltre IVA.
Occorre intendersi : i danni qui descritti dal CTU sono quelli interni all'appartamento colpito dai premessi fenomeni infiltrativi, come risulta dal computo metrico in atti cui si rimanda (ad es., per liberazione e spostamento della mobilia, rimozione di parati danneggiati, spicconature interne, intonaca- ture, apposizione di altri parati, raccolta scarti, ecc. ecc.).
Queste sono pertanto le entità economiche da reintegrare all'istante, a valle, cioè a danno subito all'interno del cespite, pari ad euro 7.895,83+20,20 oltre
IVA come per legge, al cui pagamento va pertanto condannato il convenuto ente condominiale (considerato poi che siffatti valori di indicazione peritale sono di recente elaborazione, può allora equitativamente ritenersi che essi sia- no stati complessivamente e sostanzialmente computati alla attualità, con l'effetto che i qui riconosciuti interessi legali possano in definitiva decorrere dalla presente pronuncia).
Quanto poi soprattutto, a monte, alla più aspirata eliminazione preventiva e de- finitiva delle cause di danno, di quelle cioè prodottesi sulla copertura dell'edificio e sui parapetti/cornicioni, la espletata CTU, al fine di evitare o prevenire ripetuti esiti pregiudizievoli, e sia pure questa volta con dettaglio tecnico meno specifico, consente comunque di individuare le attività da ese- guirsi per rimuovere in forma risolutiva o stabile tali fonti di pericolo infiltra- tivo :
[1]“…Studio: siano imputabili alla permeazione di acqua e nel ristagno all'interno del muro sia del parapetto che del locale di sbarazzo dovuti alla ini- donea od assente sigillatura dei giunti dei correnti ed alla presenza dei piantoni della struttura grillages, per i motivi sopra riportati.
[2]…Soggiorno: siano ascrivibili alla permeazione di acqua e nel ristagno all'interno del muro sia del parapetto, da un lato, che del muro di separazione con il terrazzo condominiale dall'altro.
[3]…Vano scala e cabina armadio: la zancatura a muro delle staffe del telaio del cancello in acciaio, l'approssimativa sigillatura del battiscopa che prece- de il gradino e le lesioni nello strato di guaina liquida applicato in tale parte del terrazzo che copre tali ambienti possano aver innescato i fenomeni per- meativi. [4]…Camera da letto matrimoniale: siano attribuibili alla permeazione di acqua e nel ristagno all'interno del muro del parapetto dovuti alla inidonea od assente sigillatura dei giunti dei correnti ed alla presenza dei piantoni del- la struttura grillages, per i motivi sopra riportati.
[5]…Disimpegno zona notte: siano dovute al locale scollamento del manto impermeabilizzante del terrazzo ubicato proprio in corrispon- CP_7
denza verticale del disimpegno.
[6]…Locali deposito: i danni rilevati siano provocati dal manto impermeabile del solaio di copertura che versa in non perfette condizioni manutentive e con- servative.”.
Ebbene, occorrono dunque da parte del , salve precisazioni ulte- CP_1
riori, le seguenti attività di riparazione/ricostruzione, essenzialmente esterne, da realizzarsi presso la copertura dell'edificio e su suoi singoli elementi :
[I] Studio: deve procedersi, come sopra, ad idonea sigillatura dei giunti dei correnti in uno alla assicurata presenza dei piantoni della struttura grillages, per i motivi indicati.
II] Soggiorno: devesi realizzare e collocare ogni opera utile a prevenire la permeazione ed il ristagnoacqueo inmuri e parapetti esterni sopra indicati;
[III] Vano scala e cabina armadio: occorre riparare o reinnestare le staffe del telaio del cancello in acciaio, adeguare o cambiare la sigillatura del battiscopa che precede il gradino e chiudere le lesioni nello strato di guaina liquida appli- cato in tale parte del terrazzo che, appunto, copre detti ambienti di riferimento.
[IV]Camera da letto matrimoniale: si deverealizzare e collocare ogni opera utile a prevenire la permeazione di acqua ed il suo ristagno all'interno del mu- ro del parapetto, inclusa idonea sigillatura dei giunti dei correnti in uno ad adeguati piantoni della struttura grillages, per i motivi sopra riportati.
[V]Disimpegno zona notte: adottare e sistemare, rispettivamente, ogni attività ed opera idonea in modo, cioè, da prevenire il locale scollamento del manto impermeabilizzante del terrazzo ubicato proprio in corrispon- CP_7
denza verticale del disimpegno in questione.
[VI]Locali deposito: procedere adadeguato aggiusto o rifacimento del relativo manto impermeabile del solaio di copertura che versa in non perfette condi- zioni manutentive e conservative.
Le opere ed attività previste in tali punti I-II-III-IV-V-VI, come meglio de- scritte nella CTU in atti dell'ing. del 17/7/23, devono essere Persona_2 dunque eseguite dal convenuto , salva ancora la postuma applica- CP_1
zione economica, laddove ne esistano i presupposti, del citato art. 1126 c.c. (è poi ovvio che le eventuali opere/attività che vengano o siano state medio tem- pore idoneamente eseguite, non debbano quindi essere novellamente realizza- te).
Quanto poi alla domanda di manleva del Condominio avverso , va in- CP_2
vero osservato, come si legge nella comparsa di risposta della compagnia assi- curatrice, che “ La polizza stipulata dal Napoli, è CP_1 Controparte_1 la n. 564 A 3947 con decorrenza dall'8.9.17 al 18.2.18 e sostituisce la n. 564
A 0987 ( doc. 1). Il massimale è di euro 4.000.000,00 e sono previste le garan- zie aggiuntive spese ed indennità aggiuntiva e rottura lastre somma assicurata euro 1.500,00. Con la Clausola precisazioni si è precisato che in deroga alle cga si dà e si prende atto che la franchigia acqua condotta viene elevata ad euro 500,00. Inoltre per quanto attiene ai danni relativi alla garanzia rct / rco del fabbricato, si dà e si prende atto che opera una franchigia di euro
2.000,00 Si eccepisce l'inoperatività della garanzia invocata dal CP_1
in quanto la polizza non comprende i danni derivanti da infiltrazioni, spar- gimento di acqua, a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di tu- bazioni, condutture o canali a norma delle Condizioni Danni da acqua pag.
9 delle CGA. ( doc. 2) Invero, in seguito a perizia sullo stato dei luoghi effet- tuata dal fiduciario di è emerso che le infiltra- Controparte_9
zioni deriverebbero dal terrazzo di proprietà esclusiva della ove è pre- Pt_1
sente una pavimentazione che versa in uno stato di manutenzione scarsa, con fessure e mancanza di fughe. Lo stesso dicasi per gli altri terrazzi che si tro- vano in corrispondenza degli ambienti danneggiati ove sono stati riscontrati rappezzi di guaina fatti di recente e scollamenti della stessa in vari punti;
inol- tre tutti i cornicioni perimetrali presentano mancanze di intonaci e distacchi di grosse superfici di muratura. L'acqua piovana, nel corso degli anni, si sa- rebbe quindi infiltrata, sia dalle pareti laterali, che dalle superfici orizzontali, provocando diversi danni. Il perito ha quindi evidenziato che i danni all'appartamento di proprietà di sono stati causati da infiltra- Parte_1
zioni di acqua piovana libera attraverso la pavimentazione e la guaina im- permeabilizzante dei terrazzi di copertura soprastanti e dai cornicioni perime- trali dell'edificio stesso;
infiltrazioni non conseguenti ad alcuna rottura ac- cidentale di tubazioni e/o impianti idrici, bensì dal precario stato della pavi- mentazione, della guaina e degli intonaci esterni ( doc. 3). Pertanto il danno
NON rientra tra le garanzie previste dalla polizza in esame. Ne deriva
l'inoperatività della garanzia e la non indennizzabilità del danno ex adverso lamentato…..”). In effetti, alla pagina 9/16 delle prodotte condizioni generali, richiamate dalla sottoscritta polizza n. 564 A 3947, risulta testualmente il rife- rimento a “Danni da acqua - Cosa e Come Assicuriamo - A seguito di spargi- mento d'acqua conseguente a rottura e/o guasto accidentale degli Impianti
Idrici :…” : all'evidenza, nella specie non si verificano affatto tali ipotesi di rottura/guasto di impianti idrici e, quindi, la polizza assicurativa risulta a ri- guardo inoperante, stanti invece le acclarate infiltrazioni di origine meteorica
(né invero appare che il caso in esame rientri in alcuna delle previste deroghe contrattuali). Con l'effetto, in mancanza di opposte dimostrazioni, che la do- manda di manleva assicurativa debba essere quindi respinta, compensandosi altresì i relativi esborsi di lite.
In definitiva, in accoglimento della proposta domanda introduttiva, il
[...]
, stante la sua insufficiente condizione di controllo e manu- Parte_3
tenzione dello stato dei luoghi, deve essere condannato sia a pagare euro
7.895,83+20,20 più interessi legali, oltre IVA se dovuta come per legge (per i danni riportati dall'unità immobiliare) sia ad eseguire preventive opere/attività di aggiusto/realizzazione testè descritte (sul lastrico esterno e/o su suoi singoli elementi), salva, anche in questo caso, successiva ed eventuale applicazione economica dell'art. 1126 c.c., laddove ne ricorrano i presupposti.
Come accennato, la istanza di manleva esercitata dal Controparte_10
deve essere invece rigettata.
Le spese di lite seguono infine la soccombenza di parte convenuta e si liquida- no, come in dispositivo, in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistata- rio.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con citazione notificata il 18/5/21, così provvede : Pt_4
[... a)in accoglimento, condanna il ( Controparte_11
a pagare a titolo risarcitorio a la somma di euro CP_12 Parte_1
7.895,83+20,20, oltre IVA se dovuta come per legge ed oltre interessi legali dalla presente pronuncia;
b)ordina al detto di eseguire le attività ed opere come indicate in CP_1
parte motiva ai punti I-II-III-IV-V-VI e più ampiamente nella CTU in atti dell'ing. del 17/7/23; Persona_3
c)respinge nel resto;
d)condanna il a pagare le spese di giudizio che liquida in euro CP_1
300 per esborsi ed euro 2.000 per compensi, oltre forfettarie-CPA-IVA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi anti- statario.
Così deciso in Napoli 16/5/25
Il giudice unico AntonioAttanasio