Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/02/2026, n. 3165
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica avviso di accertamento

    Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 14 co. 6bis d. lgs 546/1992, poiché la ricorrente non ha correttamente evocato in giudizio l'ente impositore (Regione Campania), indirizzando il ricorso alla PEC errata e non sanando l'invalidità nonostante il termine concesso.

  • Inammissibile
    Prescrizione del credito

    Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 14 co. 6bis d. lgs 546/1992, poiché la ricorrente non ha correttamente evocato in giudizio l'ente impositore (Regione Campania), indirizzando il ricorso alla PEC errata e non sanando l'invalidità nonostante il termine concesso.

  • Inammissibile
    Decadenza

    Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 14 co. 6bis d. lgs 546/1992, poiché la ricorrente non ha correttamente evocato in giudizio l'ente impositore (Regione Campania), indirizzando il ricorso alla PEC errata e non sanando l'invalidità nonostante il termine concesso.

  • Inammissibile
    Omessa indicazione dei responsabili del procedimento

    Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 14 co. 6bis d. lgs 546/1992, poiché la ricorrente non ha correttamente evocato in giudizio l'ente impositore (Regione Campania), indirizzando il ricorso alla PEC errata e non sanando l'invalidità nonostante il termine concesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/02/2026, n. 3165
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 3165
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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