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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 23/02/2026, n. 3165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3165 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3165/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIUGLIANO LUCIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10420/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1 CF_Difensore_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - NE - Napoli
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250059487436000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2778/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: come in atti e come di seguito riportato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ex art. 18 d. lgs. 546/92, notificato all'Agenzia delle Entrate NE e seguìto da tempestiva costituzione in segreteria. La ricorrente impugna, nello specifico, la cartella di pagamento n. 071 2025 0059487436 000 notificatale da Agenzia delle Entrate NE di Napoli in data 7/5/2025, relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche anno 2019 oggetto di pregresso avviso di accertamento n. 964324650137/2019, in ipotesi notificato in data 7/11/2022, analiticamente richiamato nell'atto impugnato. Eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la prescrizione del credito, la decadenza e l'omessa indicazione, nella cartella, dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo e/o quello di emissione e notifica dell'atto. In data 17/6/2025 si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate NE, la quale ha rappresentato la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni sollevate in ricorso ed il mancato decorso della prescrizione, anche in virtù della normativa emergenziale intervenuta nel 2020 in occasione della emergenza epidemiologica. Il ricorso è stato assegnato a questa XXX sezione ed al sottoscritto giudice monocratico. Alla prima udienza fissata per la trattazione (6 novembre 2025) il giudice, rilevato che il contraddittorio nei confronti della Regione Campania non appariva correttamente costituito, in quanto il ricorso è stato notificato alla pec Email_4 anziché a Email_5, disponeva la rinnovazione della notifica a cura di parte ricorrente all'indirizzo corretto nel termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, con contestuale rinvio a nuovo ruolo Fissata l'udienza odierna, la segreteria ha ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31. All'odierna udienza di trattazione il giudice ha assunto la decisione compendiata nel dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 14 co. 6bis d. lgs 546/1992.
Ed invero, parte ricorrente non ha correttamente evocato a giudizio l'ente impositore (la Regione Campania), indirizzando il ricorso notificato il ricorso alla pec Email_4 Email_5 anziché a , nonostante l'espressa indicazione, a pag. 6 della cartella impugnata, che l'indirizzo in questione è quello al quale inoltrare le richieste di riesame in via amministrativa, e non i ricorsi giurisdizionali, per i quali è espressamente indicato l'indirizzo Email_5. Al fine di sanare l'invalidità, all'udienza del 6 novembre si è concesso alla ricorrente termine di gg. 30 per notificare il ricorso alla Regione mediante inoltro all'indirizzo PEC corretto, ma nulla in proposito risulta depositato.
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 230,00 in favore della controparte costituita.
Così deliberato in Napoli il 12 febbraio 2026
Il giudice monocratico Lucio Giugliano
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIUGLIANO LUCIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10420/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_1 CF_Difensore_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - NE - Napoli
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250059487436000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2778/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti: come in atti e come di seguito riportato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ex art. 18 d. lgs. 546/92, notificato all'Agenzia delle Entrate NE e seguìto da tempestiva costituzione in segreteria. La ricorrente impugna, nello specifico, la cartella di pagamento n. 071 2025 0059487436 000 notificatale da Agenzia delle Entrate NE di Napoli in data 7/5/2025, relativa al mancato pagamento di tasse automobilistiche anno 2019 oggetto di pregresso avviso di accertamento n. 964324650137/2019, in ipotesi notificato in data 7/11/2022, analiticamente richiamato nell'atto impugnato. Eccepisce l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, la prescrizione del credito, la decadenza e l'omessa indicazione, nella cartella, dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo e/o quello di emissione e notifica dell'atto. In data 17/6/2025 si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate NE, la quale ha rappresentato la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni sollevate in ricorso ed il mancato decorso della prescrizione, anche in virtù della normativa emergenziale intervenuta nel 2020 in occasione della emergenza epidemiologica. Il ricorso è stato assegnato a questa XXX sezione ed al sottoscritto giudice monocratico. Alla prima udienza fissata per la trattazione (6 novembre 2025) il giudice, rilevato che il contraddittorio nei confronti della Regione Campania non appariva correttamente costituito, in quanto il ricorso è stato notificato alla pec Email_4 anziché a Email_5, disponeva la rinnovazione della notifica a cura di parte ricorrente all'indirizzo corretto nel termine di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, con contestuale rinvio a nuovo ruolo Fissata l'udienza odierna, la segreteria ha ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31. All'odierna udienza di trattazione il giudice ha assunto la decisione compendiata nel dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 14 co. 6bis d. lgs 546/1992.
Ed invero, parte ricorrente non ha correttamente evocato a giudizio l'ente impositore (la Regione Campania), indirizzando il ricorso notificato il ricorso alla pec Email_4 Email_5 anziché a , nonostante l'espressa indicazione, a pag. 6 della cartella impugnata, che l'indirizzo in questione è quello al quale inoltrare le richieste di riesame in via amministrativa, e non i ricorsi giurisdizionali, per i quali è espressamente indicato l'indirizzo Email_5. Al fine di sanare l'invalidità, all'udienza del 6 novembre si è concesso alla ricorrente termine di gg. 30 per notificare il ricorso alla Regione mediante inoltro all'indirizzo PEC corretto, ma nulla in proposito risulta depositato.
Ne deriva l'inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 230,00 in favore della controparte costituita.
Così deliberato in Napoli il 12 febbraio 2026
Il giudice monocratico Lucio Giugliano