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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente e Relatore
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 284/2023 depositato il 17/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Montana Del Gargano - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13594983 CONTR BONIFICA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13594983 CONTR BONIFICA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in termini Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti delCONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e la società AREA S.R.
L. SOCIETÀ UNIPERSONALE, Concessionaria per la riscossione per il Consorzio di Bonifica Montana del
Gargano, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, per chiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 13594983 del 06/09/2022, relativo alla riscossione di contributi di bonifica montana relativi agli anni 2020 e 2021, con il quale era stato richiesto entro 60 giorni, della somma complessiva di €. 2.929,57.
Esponeva la parte ricorrente di aver ricevuto per posta, nel corso dell'anno 2020, la richiesta di pagamento di Contributi di bonifica montana per alcuni propri terreni, contenente n. 2 bollettini di pagamento aventi date di scadenza 31/03/2020 e 31/07/2020 e analogamente, nel corso dell'anno 2021, altra richiesta di pagamento contenente altri n. 2 bollettini di pagamento aventi date di scadenza 31/03/2021 e 31/07/2021, in periodo di emergenza sanitaria nel quale erano state emanate diverse norme per sospendere omritardare gli adempimenti ed in particolare con il D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, erano stati sospesi i pagamenti aventi scadenza fra l'8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021, prorogati al 31 marzo 2021 ed il D.L. n. 99/2021 aveva poi sospeso i termini dimaccertamento e riscossione fino al 31 agosto 2021.
Sosteneva il ricorrente che stante la normativa consortile e quella emessa durante il periodo emergenziale, doveva essere raggiunto da più chiare indicazioni di pagamento dei contributi eventualmente non pagati, senza afflizioni sanzionatorie e con il giusto calcolo degli interessi che tenesse conto non delle originarie scadenze, ma bensì delle scadenze prorogate per tutti gli aventi diritto alle proroghe, ma, nel caso di specie, non vi era alcuna chiara indicazione di quanto effettivamente dovuto.
Proponeva pertanto ricorso per i seguenti motivi:
1) eccepiva in primo luogo l'illegittimità della sottoscrizione per carenza di potere essendo obbligo che la nomina dell'Ufficiale alla riscossione dovesse avvenire ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.112/1999.
2) eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per illegittimità della procedura di accertamento iniziata con una presunta notifica di una richiesta di pagamento priva di motivazione per mancata allegazione dell'atto richiamato nonché per errata applicazione degli importi di sanzioni impropriamente applicate oltre interessi privi di modalità di calcolo .
Precisava infatti il ricorrente che anche se si dovesse dimostrare l'avvenuta rituale notifica di un provvedimento intermedio, il provvedimento era illegittimo in quanto tale richiesta di pagamento non aveva natura accertativa ed afflittiva. L'Agente della riscossione aveva emesso, per conto del Consorzio, un avviso di accertamento irrituale per la normativa sugli accertamenti delle imposte, applicabili nel caso di specie anche ai contributi consortili.
Aveva notificato una precedente richiesta di pagamento, denominata tale e in quanto tale considerata dal contribuente una sorta di sollecito ma non aventenatura accertativa e afflittiva e quindi impugnabile.
3) eccepiva l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione della legge regionale 4/2012 non essendo dovuto il contributo di bonifica per assenza del beneficio diretto e specifico.
La richiesta di contribuzione presupponeva infatti un vantaggio arrecato agli immobili o terreni,che nel caso in esame non sussisteva.
Nella fattispecie, l'avviso di accertamento , inoltre, non indicava né i terreni né le opere di bonifica di cui avrebbero beneficiato i terreni .
Chiedeva pertanto che fosse dichiarato nullo, illegittimo e/o inefficace l'avviso di accertamento n. 13594983 del 06/09/2022, inerente alla riscossione coattiva di contributi di bonifica montana relativi agli anni 2020 e
2021 con condanna delle controparti, in solido, alla restituzione delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio, maggiorate degli interessi privi delle spese del giudizio.
Vinte le spese del giudizio
Si costituiva nel giudizio la società AREA S.r.l., già Area riscossioni s.r.l., con sede legale in Mondovì, Indirizzo_1, in persona del suo amministratore delegato e legale rappr. Nominativo_1 chiedendo il rigetto del ricorso proposto con vittoria delle spese del procedimento .
Non si costituiva l'Ente CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO.
All'odierna udienza il ricorso veniva discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia di Primo grado che il ricorso proposto è infondato va pertanto rigettato.
Va preliminarmente rigettata la sollevata eccezione di illegittimità per mancata sottoscrizione posto che tale sottoscrizione non può considerarsi come elemento essenziale o necessario essendo invece necessario, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, che ,comunque, ai fini della validità l'atto sia attribuibile o riferibile all'organo amministrativo che l'abbia emanato come nel caso di specie,non essendo affatto dubbia la riferibilità dell'atto ad Area srl.
Avuto riguardo invece l'eccezione relativa all'assenza di rinvio ad atti precedenti tale motivo va rigettato posto che risulta essere stata emessa e inviata al ricorrente la richiesta formale n. 11504473 del 01/03/2022 notificata in data 17/03/2022 contenente elementi utili per valutare la pretesa debitoria senza che la stessa sia tata oggetto di contestazione.
Analogamente va rigettata la sollevata eccezione di errata applicazione degli interessi posto che la sanzione dovuta era del 30% analogamente ad altri tributi.
Nel merito ha sostenuto il ricorrente che l'avviso di accertamento avrebbe violato la legge regionale 4/2012 non essendo dovuto il contributo di bonifica per assenza del beneficio diretto e specifico. e nel caso di specie mancava un vantaggio diretto arrecato agli immobili. Osserva sul punto la Corte che non essendo contestato che gli immobili rintrino nella perimetrazione del Consorzio incombeva al ricorrente dimostrare la mancanza di vantaggio da tale peimetrazione e nulla risulta in proposito.
In ordine alle spese della controversia in considerazione dell'entità della pretesa tributaria nonché della qualità delle parti appare eque dichiarare interamente compensate le stesse tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo grado di Foggia sez 1 così provvede:
Rigetta il ricorso .
Spese compensate
Così deciso in Foggia il 27 gennaio 2026.
Il Presidente rel
IO de CE
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente e Relatore
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 284/2023 depositato il 17/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Montana Del Gargano - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13594983 CONTR BONIFICA 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13594983 CONTR BONIFICA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in termini Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti delCONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e la società AREA S.R.
L. SOCIETÀ UNIPERSONALE, Concessionaria per la riscossione per il Consorzio di Bonifica Montana del
Gargano, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, per chiedere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 13594983 del 06/09/2022, relativo alla riscossione di contributi di bonifica montana relativi agli anni 2020 e 2021, con il quale era stato richiesto entro 60 giorni, della somma complessiva di €. 2.929,57.
Esponeva la parte ricorrente di aver ricevuto per posta, nel corso dell'anno 2020, la richiesta di pagamento di Contributi di bonifica montana per alcuni propri terreni, contenente n. 2 bollettini di pagamento aventi date di scadenza 31/03/2020 e 31/07/2020 e analogamente, nel corso dell'anno 2021, altra richiesta di pagamento contenente altri n. 2 bollettini di pagamento aventi date di scadenza 31/03/2021 e 31/07/2021, in periodo di emergenza sanitaria nel quale erano state emanate diverse norme per sospendere omritardare gli adempimenti ed in particolare con il D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, erano stati sospesi i pagamenti aventi scadenza fra l'8 marzo 2020 e il 28 febbraio 2021, prorogati al 31 marzo 2021 ed il D.L. n. 99/2021 aveva poi sospeso i termini dimaccertamento e riscossione fino al 31 agosto 2021.
Sosteneva il ricorrente che stante la normativa consortile e quella emessa durante il periodo emergenziale, doveva essere raggiunto da più chiare indicazioni di pagamento dei contributi eventualmente non pagati, senza afflizioni sanzionatorie e con il giusto calcolo degli interessi che tenesse conto non delle originarie scadenze, ma bensì delle scadenze prorogate per tutti gli aventi diritto alle proroghe, ma, nel caso di specie, non vi era alcuna chiara indicazione di quanto effettivamente dovuto.
Proponeva pertanto ricorso per i seguenti motivi:
1) eccepiva in primo luogo l'illegittimità della sottoscrizione per carenza di potere essendo obbligo che la nomina dell'Ufficiale alla riscossione dovesse avvenire ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.112/1999.
2) eccepiva la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per illegittimità della procedura di accertamento iniziata con una presunta notifica di una richiesta di pagamento priva di motivazione per mancata allegazione dell'atto richiamato nonché per errata applicazione degli importi di sanzioni impropriamente applicate oltre interessi privi di modalità di calcolo .
Precisava infatti il ricorrente che anche se si dovesse dimostrare l'avvenuta rituale notifica di un provvedimento intermedio, il provvedimento era illegittimo in quanto tale richiesta di pagamento non aveva natura accertativa ed afflittiva. L'Agente della riscossione aveva emesso, per conto del Consorzio, un avviso di accertamento irrituale per la normativa sugli accertamenti delle imposte, applicabili nel caso di specie anche ai contributi consortili.
Aveva notificato una precedente richiesta di pagamento, denominata tale e in quanto tale considerata dal contribuente una sorta di sollecito ma non aventenatura accertativa e afflittiva e quindi impugnabile.
3) eccepiva l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione della legge regionale 4/2012 non essendo dovuto il contributo di bonifica per assenza del beneficio diretto e specifico.
La richiesta di contribuzione presupponeva infatti un vantaggio arrecato agli immobili o terreni,che nel caso in esame non sussisteva.
Nella fattispecie, l'avviso di accertamento , inoltre, non indicava né i terreni né le opere di bonifica di cui avrebbero beneficiato i terreni .
Chiedeva pertanto che fosse dichiarato nullo, illegittimo e/o inefficace l'avviso di accertamento n. 13594983 del 06/09/2022, inerente alla riscossione coattiva di contributi di bonifica montana relativi agli anni 2020 e
2021 con condanna delle controparti, in solido, alla restituzione delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio, maggiorate degli interessi privi delle spese del giudizio.
Vinte le spese del giudizio
Si costituiva nel giudizio la società AREA S.r.l., già Area riscossioni s.r.l., con sede legale in Mondovì, Indirizzo_1, in persona del suo amministratore delegato e legale rappr. Nominativo_1 chiedendo il rigetto del ricorso proposto con vittoria delle spese del procedimento .
Non si costituiva l'Ente CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO.
All'odierna udienza il ricorso veniva discusso e deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia di Primo grado che il ricorso proposto è infondato va pertanto rigettato.
Va preliminarmente rigettata la sollevata eccezione di illegittimità per mancata sottoscrizione posto che tale sottoscrizione non può considerarsi come elemento essenziale o necessario essendo invece necessario, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, che ,comunque, ai fini della validità l'atto sia attribuibile o riferibile all'organo amministrativo che l'abbia emanato come nel caso di specie,non essendo affatto dubbia la riferibilità dell'atto ad Area srl.
Avuto riguardo invece l'eccezione relativa all'assenza di rinvio ad atti precedenti tale motivo va rigettato posto che risulta essere stata emessa e inviata al ricorrente la richiesta formale n. 11504473 del 01/03/2022 notificata in data 17/03/2022 contenente elementi utili per valutare la pretesa debitoria senza che la stessa sia tata oggetto di contestazione.
Analogamente va rigettata la sollevata eccezione di errata applicazione degli interessi posto che la sanzione dovuta era del 30% analogamente ad altri tributi.
Nel merito ha sostenuto il ricorrente che l'avviso di accertamento avrebbe violato la legge regionale 4/2012 non essendo dovuto il contributo di bonifica per assenza del beneficio diretto e specifico. e nel caso di specie mancava un vantaggio diretto arrecato agli immobili. Osserva sul punto la Corte che non essendo contestato che gli immobili rintrino nella perimetrazione del Consorzio incombeva al ricorrente dimostrare la mancanza di vantaggio da tale peimetrazione e nulla risulta in proposito.
In ordine alle spese della controversia in considerazione dell'entità della pretesa tributaria nonché della qualità delle parti appare eque dichiarare interamente compensate le stesse tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo grado di Foggia sez 1 così provvede:
Rigetta il ricorso .
Spese compensate
Così deciso in Foggia il 27 gennaio 2026.
Il Presidente rel
IO de CE