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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 7130/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:25 sono presenti l'avv. RUSSO ANTONINO per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente.
L'avv. Russo rappresenta che la pensione è stata liquidata alla ricorrente con provvedimento dell'aprile 2025, di cui prodotto copia in atti
I procuratori concludono chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
l'avv. Russo insiste sulla vittoria di apese, l'avv. Bernocchi insiste sulla compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7130 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. RUSSO ANTONINO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: pensione ai superstiti conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 05/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente che liquida complessivamente in euro 1.500,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
2 Con ricorso depositato in data 10/05/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare il proprio diritto al CP_1
conseguimento della pensione di reversibilità del defunto coniuge Per_1
per la quale dopo un iniziale diniego, l' comunicava, dopo
[...] CP_1
interrogazione del 9.5.2023, che: ““si sta provvedendo alla trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità di cui era titolare il dante causa in pensione di vecchiaia, in seguito sarà possibile presentare domanda di pensione di reversibilità”; ma che a seguito di ciò, nonostante il lungo tempo trascorso, nulla era avvenuto.
Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso o, in caso di accoglimento della domanda amministrativa nelle more del giudizio, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nelle more del giudizio la prestazione veniva liquidata, della quale la parte ricorrente dava atto depositando il provvedimento.
All'udienza odierna, le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in ragione della tardività CP_1
dell'accoglimento della domanda amministrativa e, viceversa, domandando l' la compensazione. CP_1
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione dell'accoglimento della domanda soltanto dopo la proposizione del ricorso, e la trattazione di ben quattro udienze, l' convenuto va CP_2
comunque condannato alle spese di lite parametrate al valore della causa, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
3 Così deciso in Palermo il 05/06/2025
4
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 7130/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:25 sono presenti l'avv. RUSSO ANTONINO per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente.
L'avv. Russo rappresenta che la pensione è stata liquidata alla ricorrente con provvedimento dell'aprile 2025, di cui prodotto copia in atti
I procuratori concludono chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
l'avv. Russo insiste sulla vittoria di apese, l'avv. Bernocchi insiste sulla compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7130 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. RUSSO ANTONINO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: pensione ai superstiti conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 05/06/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente che liquida complessivamente in euro 1.500,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
2 Con ricorso depositato in data 10/05/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentire dichiarare il proprio diritto al CP_1
conseguimento della pensione di reversibilità del defunto coniuge Per_1
per la quale dopo un iniziale diniego, l' comunicava, dopo
[...] CP_1
interrogazione del 9.5.2023, che: ““si sta provvedendo alla trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità di cui era titolare il dante causa in pensione di vecchiaia, in seguito sarà possibile presentare domanda di pensione di reversibilità”; ma che a seguito di ciò, nonostante il lungo tempo trascorso, nulla era avvenuto.
Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso o, in caso di accoglimento della domanda amministrativa nelle more del giudizio, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Nelle more del giudizio la prestazione veniva liquidata, della quale la parte ricorrente dava atto depositando il provvedimento.
All'udienza odierna, le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in ragione della tardività CP_1
dell'accoglimento della domanda amministrativa e, viceversa, domandando l' la compensazione. CP_1
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione dell'accoglimento della domanda soltanto dopo la proposizione del ricorso, e la trattazione di ben quattro udienze, l' convenuto va CP_2
comunque condannato alle spese di lite parametrate al valore della causa, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
3 Così deciso in Palermo il 05/06/2025
4
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini