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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11502 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, NG EN, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26566/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad OGGETTO: “appello avverso la sentenza nr. 25282/2023 emessa l'08/05/2023 dal Giudice di Pace di Napoli e pubblicata il 17/05/2023”, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. D'ANIELLO ALESSIA presso la C.F._1 quale elettivamente domicilia con p.e.c. come da Email_1 procura in atti;
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_1
P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. GARGANO CP_2 P.IVA_1
PIERPAOLO, presso cui elettivamente domicilia con P.E.C.
come da procura in atti;
Email_2
NONCHÉ
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_3
appellato contumace. C.F._2
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/10\2025, per parte attrice l'Avv. D'aniello Alessia per delega del procuratore costituito, ha chiesto l'accoglimento di tutte le proprie domande e richieste già formulate nei propri atti difensivi e nei precedenti verbali di udienza;
per parte convenuta l'Avv. Emanuela Esposito per delega del procuratore costituito, ha chiesto l'accoglimento delle domande ed eccezioni contenute nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata con cui il Giudice di Parte_1
Pace di Napoli accoglieva parzialmente la sua domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi il 15/03/2014 in Napoli, al Corso Garibaldi, allorquando alla guida del motociclo targato X4YFJW, veniva tamponata e fatta cadere al suolo dalla Fiat Punto targata BN478WN di proprietà di . Controparte_3
L'attrice in primo grado deduceva: “A) che in data 15.03.2014, alle ore 16:30, l'istante Sig.ra percorreva in qualità di conducente del ciclomotore Piaggio tg. Parte_2
X4YFJW, di proprietà del Sig. , e assicurato alla data del sinistro con la Parte_3
in Napoli, il Corso Garibaldi, allorquando veniva improvvisamente Controparte_1 tamponata dall'autoveicolo Fiat Punto, tg. BN478WN, il cui conducente non osservava le norme circa la distanza di sicurezza e procedendo a velocità sostenuta lo collideva facendolo rovinare al suolo unitamente alla conducente;
B) che a seguito dell'accaduto la Sig.ra Parte_1 riportava lesioni fisiche e contusioni, per le quali veniva trasportata presso il Pronto
[...]
Soccorso dell'Ospedale “S. M. di Loreto Nuovo” di Napoli ove le venne diagnosticato dai sanitari di guardia: “Frattura della spina tibiale anteriore del ginocchio sx, contusione della CP spalla sx” e prognosi di 21 gg. come da referto allegato in atti”.
Si costitutiva la convenuta compagnia che impugnava la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto.
Restava contumace , sebbene esattamente citato. Controparte_3
Il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda attorea con la motivazione che segue:
“Con riferimento alla dinamica del sinistro, deve osservarsi che nessuno dei due conducenti ha provato l'esclusiva responsabilità dell'altro, né fornito prova liberatoria in ordine alla propria responsabilità. Ritiene, pertanto, questo giudicante che nel caso in oggetto vada applicata la presunzione di pari concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. Ed infatti se è vero che la presunzione di uguale concorso di colpa, stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 c. c. ha funzione meramente sussidiaria, operando solo nel caso in cui, iuxta alligata et provata, non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. Civile sez. III, 11 maggio 1999 n. 4648 e Cass. Civile sez. III,
7 febbraio 1997 n. 1198), è altrettanto vero che l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei due conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico (Cass. Civile sez. III 8 agosto 1987 n.
6797 e Cass. Civile sez. III 9 febbraio 1982 n. 764).
Dalla deposizione del teste , per il quale non ricorrono ipotesi di incompatibilità e Tes_1 le disposizioni della L. 124/2017, è stato accertato che nel mese di marzo dell'anno 2014, al
Corso Garibaldi una vettura Fiat Punto, di colore rosso, urtava un motociclo alla parte posteriore e a seguito dell'urto il motociclo, unitamente alla conducente, cadeva al suolo. Il teste ha, inoltre, dichiarato:“.....la signora che guidava il motociclo cadeva a terra con il proprio lato sinistro e lamentava dolore al braccio sinistro gamba sinistra. La fiat punto era guidata da un uomo di circa 40-45 anni e il conducente unitamente ad altri passanti caricava la signora investita nella propria auto”. Dalla deposizione del teste non è stato possibile accertare la condotta di guida dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro e, pertanto, è possibile ritenere che il conducente il conducente il ciclomotore Piaggio procedeva alla guida del veicolo senza mantenere la destra ed in particolare senza adottare quelle cautele o porre in essere delle manovre adatte che gli avrebbero consentito di evitare l'incidente o, quantomeno, limitare i danni.
Dal momento che le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso, la responsabilità dell'evento dannoso deve addebitarsi nella misura del 50% a carico del conducente della vettura
Fiat Punto tg. BN478WN. Occorre, altresì, considerare che trattandosi di una procedura intrapresa con “indennizzo diretto” nei confronti del responsabile civile può essere emessa solo una solo pronuncia di accertamento della responsabilità. In ordine al quantum debeatur, circa i danni derivanti dalle lesioni riportate dall'istante, l'attore produceva in originale il referto dell'ospedale “Loreto Nuovo” di Napoli n. 2014/12420, numero dieci certificati medici dell'ospedale Loreto Nuovo, certificati redatti da strutture sanitarie private, esiti esami radiografici e ricevute per prestazioni sanitarie.
Dalla consulenza redatta dal c.t.u., dr.ssa , in modo preciso e circostanziato, Persona_1 risulta il nesso causale tra le lesioni ed evento ed emerge che l'istante riportava per il sinistro stradale oggetto del presente giudizio “trauma contusivo di spalla sinistra con lesione del sovraspinoso ed una frattura della spina tibiale del ginocchio sinistro complicata da lesione del menisco mediale e distrazione del legamento collaterale” e dalle lesioni derivava un danno biologico nella misura dell'8%, con un'inabilità temporanea totale di giorni trentadieci, un'invalidità temporanea parziale di giorni trenta al 50% ed un'inabilità temporanea parziale al
25% di ulteriori giorni trenta e sono state ritenute congrue nella misura di € 442,30 le spese mediche sostenute dall'attrice. Occorre considerare che con il decreto sulle liberalizzazioni del
2012 (Legge n. 27\12) è stato previsto che “le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”. Ritiene, tuttavia, questo giudicante che nel presente giudizio debba essere risarcito il danno biologico inteso, secondo i noti e consolidati orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte, come ostacolo alle attività realizzatrici della persona umana che si verifica, quale effetto autonomo e prioritario rispetto alle perdite economiche o ai mancati guadagni, in conseguenza di menomazioni dell'integrità psico-fisica. Inoltre, nel presente giudizio può anche essere riconosciuta una tutela risarcitoria al danno non patrimoniale dal momento che si è verificata un'ingiusta lesione di un valore, inerente alia persona, costituzionalmente garantito (Cass. Civ., Sezione III, 13 gennaio 2009, n. 479) e la parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c., i quali debbono essere liquidati in un'unica somma da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (Cassazione Civile n. 19816 del 17 settembre 2010). Le Sezione Unite della Cassazione hanno nuovamente esaminato i presupposti ed il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., ritenendo “non meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altra forma di insoddisfazione relativa agli aspetti più disparati della vita quotidiana neppure invocandosi il diritto alla felicità” (Cass. Civile, Sez. Unite, 11 novembre 2008 n.
26972). Le SS. UU. della Suprema Corte hanno, tuttavia, statuito che nel nostro ordinamento il danno non patrimoniale debba essere risarcito integralmente ma senza duplicazioni e pur considerando il che il danno morale e biologico non sono autonome categorie di danni il giudice debba comunque tenere conto ai fini della liquidazione del risarcimento (Cass. Civ. n. 29832 del
19 dicembre 2008). Premesso che il legislatore ha fissato il valore dei punti di invalidità relativi alle cosiddette micropermanenti, vale a dire dall'1% al 9%, e che a tali valori bisogna adeguarsi, il giudicante, tenuto conto della c.tu. e considerate le disposizioni degli artt. 138 e
139 del D. Lgs. n. 20005 e le relative tabelle aggiornate con decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico e considerate, altresi, le tabelle adottate dall'ufficio giudiziario del
Tribunale di Napoli liquida al valore attuale, per l'inabilità temporanea assoluta, per l'inabilità temporanea parziale ed il patimento morale, la somma complessiva di € 18.830,00, di cui €
1.523,70 per giorni trenta di inabilità totale;
€ 761,85 per giorni trenta di inabilità parziale al
50%; € 380,93 per giorni trenta di inabilità parziale al 25% ed € 442,30 per spese mediche documentate. La convenuta va, pertanto, condannata al Controparte_5 pagamento della somma in favore dell'attrice , determinata al valore Parte_2 attuale e comprensiva anche del patimento morale, di € 18.830,00, che si riduce, in considerazione del riconosciuto concorso di colpa nella misura di € 9.415,00, oltre interessi. |
Gli interessi, dal momento che la liquidazione del danno è stata effettuata con riferimento al valore attuale della moneta, decorrono dalla data del fatto fino al deposito della sentenza e vanno calcolati al tasso legale, determinato in misura equa nel 2% annuo, sulle somme devalutate ed annualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT di svalutazione. Competono, inoltre, gli interessi di mora, sempre al tasso legale, che decorrono dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo. Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, in rapporto al riconosciuto concorso di colpa, e delle stesse va disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., comprese le spese di c.t.u. come liquidate con decreto del giorno 01 febbraio
2023.
P. Q. M.
il Giudice di Pace di Napoli, sezione civile 8°, avv. Antonio Vecchione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede: 1) in applicazione dell'art. 2054 c.c., II comma, dichiara responsabile nella misura del 50% , in qualità di proprietario Controparte_3 del veicolo Fiat Punto tg. BN478WN, nella causazione del sinistro oggetto del presente giudizio;
2) in accoglimento parziale della domanda, la convenuta va Controparte_5 condannata al pagamento in favore della parte attorea della somma di € 9.415,00, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi come in motivazione;
3) Condanna la convenuta
[...] al pagamento delle spettanze professionali che si liquidano complessivi Controparte_5 euro 2.350,00, comprensiva di spese di c.t.u., di euro 290,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello che ha contestato la Parte_1 erronea valutazione del primo giudice riguardo il materiale istruttorio, lamentando, in particolar modo, l'errata applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui al co. 2 dell'art. 2054, stante la prova dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo appellato ed ha chiesto l'accoglimento totale della domanda.
Anche in questo grado di giudizio è rimasto contumace sebbene esattamente Controparte_3 citato.
Si è costituita la che ha impugnato l'appello in quanto del tutto infondato in Controparte_5 fatto e diritto, chiedendone il rigetto e, la conferma della sentenza di primo grado.
2. L'appello è fondato e va accolto.
Non possono condividersi le motivazioni del primo giudice riguardo il pari concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro che ci occupa.
A tal riguardo, è opportuno osservare che, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la presunzione di colpa posta, ex art. 2054, comma 2, c.c., a carico dei conducenti di veicoli per l'ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidiaria, costituisce un criterio residuale ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità.
Pertanto, ove risulti che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (così Cass. 28.08.2020, n. 17985, cit.; conformi
Cass., sez. III, sent. 19.02.2009, n. 4055, cit.).
Dunque, è necessario esaminare volta per volta il caso concreto, ed in particolare la dinamica con cui si svolgevano gli eventi di danno, al fine poter fare corretta applicazione della normativa di cui all'art. 2054 c.c.
Nell'ipotesi in cui un veicolo tamponi quello che lo precede nella marcia, risulta fondamentale esaminare la dinamica del sinistro allo scopo di poter correttamente applicare la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c.
Invero, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del D.Lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza.
Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054,2 comma, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr. in ultimo Cass. Civ. n. 29009/2024; Cass. Civ., del
01.07.2021, n. 18708; conforme, ex multis, Cass., sez. III, ord. 31.05.2017, n. 13703).
Ebbene, nel caso in esame, è stato dedotto dal danneggiato e poi confermato dal teste sentito in primo grado, che il motociclo condotto dall'appellante veniva tamponato dal veicolo Fiat Punto, convenuto nel primo giudizio.
Difatti, il teste, , sentito all'udienza dell'1/12/2021, ha testualmente dichiarato: Tes_2
“Ricordo che era il mese di marzo dell'anno 2014, mi trovavo al Corso Garibaldi. ADR: ho notato che un auto urtava un motociclo. ADR: preciso che la vettura che tamponava era una
Punto di colore rosso. ADR: La Fiat Punto tamponava il motociclo alla parte posteriore. ADR: dopo l'urto il motociclo cadeva a terra sulla propria sinistra. ADR: la sig.ra che guidava il motociclo cadeva a terra con il proprio lato sinistro e lamentava dolore al braccio sinistro e alla gamba sinistra. ADR: Preciso che la Fiat Punto era guidata da un uomo di circa 40-45 anni.
ADR: il conducente della fiat Punto unitamente ad altri passanti, caricava la sig.ra investita nella propria auto. ADR: Preciso altresì che erano verso le 16,30. ADR: non vi è stato intervento di autorità. ADR: Preciso che l'evento si è verificato al Corso Garibaldi;
la fiat proseguiva in direzione Via Marina. Preciso altresì che si verificava in prossimità di un impianto semaforico con svolta a destra dove vi è un ponte”.
Alla luce di tali dichiarazioni, è stato confermato che il tamponamento è avvenuto a causa del conducente della Fiat Punto e che, in seguito a questo, l'appellante subiva lesioni personali alla parte sinistra del corpo.
Di contro, nessuna prova liberatoria è stata offerta dalla compagnia di assicurazioni, né dal convenuto in primo grado (che ha omesso di costituirsi), e dunque, anche alla luce dell'anzidetta presunzione di responsabilità, deve ritenersi che il conducente del veicolo appellato sia l'esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa.
Neppure può rilevare che il testimone abbia dichiarato di aver già reso altra testimonianza e, precisamente, “di aver testimoniato nell'arco dei 5, 6 – 7 anni or sono con la presente testimonianza sono tre volte”, in difetto di idonea documentazione (IVASS) valida a contraddirne le dichiarazioni.
Invero, come disposto dall'art. 135, co.
3-quater, il giudice, è tenuto a trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, laddove risulti che il testimone abbia reso più di tre testimonianze nei cinque anni precedenti all'ultima deposizione.
Conseguendone da ciò, un severo vaglio circa l'attendibilità del testimone.
Tuttavia, nel caso di specie, l'appellata compagnia non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare che il testimone abbia dichiarato il falso e/o che egli abbia reso più di tre testimonianze nei cinque anni precedenti alla deposizione dell'1/12/2021.
Anzi, a ben vedere, il teste ha precisato di aver testimoniato due volte nei precedenti “5, 6 – 7” anni e di aver reso la terza deposizione con quella che è oggetto del presente esame.
Pertanto, non essendo stato offerto alcun elemento probatorio idoneo ad inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni del testimone, che ha riferito di aver reso tre deposizioni (inclusa l'ultima) in un tempo ricompreso tra i cinque ed i sette anni, di nulla può dolersi l'appellata compagnia in tal senso.
Parimenti, non può accogliersi la contestazione dell'appellata circa l'errata indicazione dei luoghi di causa da parte del testimone sentito in primo grado.
Invero, pure in tal senso, la compagnia di assicurazioni si è limitata a contestare la veridicità dei fatti riferiti dal testimone, senza mai offrirne la prova contraria.
3. Sul quantum debeatur, va evidenziato che l'appellante non ha appellato la quantificazione del danno come effettuata dal primo giudice, ma ha esclusivamente contestato la decurtazione del
50% da questi attuata alla luce dell'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c.
Pertanto, la complessiva quantificazione del danno effettuata dal primo giudice non è oggetto di gravame in questa sede.
Dunque, data la riforma della prima sentenza in punto di merito, con l'accertamento della esclusiva responsabilità dell'appellato nella causazione del sinistro, va riconosciuto il diritto dell'appellante all'integrale ristoro dei danni da questa subiti in occasione dell'incidente stradale di cui è rimasta vittima.
Conseguentemente, spetta all'appellante, il restante 50% della somma complessivamente quantificata dal primo giudice ed erroneamente decurtata al momento della liquidazione dei danni.
Pertanto, in definitiva, spetta a l'ulteriore somma di € 9.415,00, oltre Parte_1 gli interessi legali dal fatto, all'effettivo soddisfo.
4. Sulle spese di lite
Alla luce della riforma della sentenza di primo grado si dovrà procedere pure alla nuova liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio, che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, NG EN, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-a) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna gli appellati, in solido, al pagamento in favore di della ulteriore somma di € 9.415,00, oltre gli interessi legali dal Parte_1 fatto, all'effettivo soddisfo;
- b) condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2.550,00, di cui euro 550,00 per esborsi ed euro
2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Alessia D'Aniello dichiaratasi procuratrice antistataria;
- c) condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2.950,00, di cui euro 450,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Alessia D'Aniello dichiaratasi procuratrice antistataria.
Così deciso in Napoli il 06\12\25
Il Giudice
TS NG EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, NG EN, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26566/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad OGGETTO: “appello avverso la sentenza nr. 25282/2023 emessa l'08/05/2023 dal Giudice di Pace di Napoli e pubblicata il 17/05/2023”, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. D'ANIELLO ALESSIA presso la C.F._1 quale elettivamente domicilia con p.e.c. come da Email_1 procura in atti;
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_1
P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. GARGANO CP_2 P.IVA_1
PIERPAOLO, presso cui elettivamente domicilia con P.E.C.
come da procura in atti;
Email_2
NONCHÉ
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_3
appellato contumace. C.F._2
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/10\2025, per parte attrice l'Avv. D'aniello Alessia per delega del procuratore costituito, ha chiesto l'accoglimento di tutte le proprie domande e richieste già formulate nei propri atti difensivi e nei precedenti verbali di udienza;
per parte convenuta l'Avv. Emanuela Esposito per delega del procuratore costituito, ha chiesto l'accoglimento delle domande ed eccezioni contenute nei precedenti scritti difensivi e nei verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata con cui il Giudice di Parte_1
Pace di Napoli accoglieva parzialmente la sua domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi il 15/03/2014 in Napoli, al Corso Garibaldi, allorquando alla guida del motociclo targato X4YFJW, veniva tamponata e fatta cadere al suolo dalla Fiat Punto targata BN478WN di proprietà di . Controparte_3
L'attrice in primo grado deduceva: “A) che in data 15.03.2014, alle ore 16:30, l'istante Sig.ra percorreva in qualità di conducente del ciclomotore Piaggio tg. Parte_2
X4YFJW, di proprietà del Sig. , e assicurato alla data del sinistro con la Parte_3
in Napoli, il Corso Garibaldi, allorquando veniva improvvisamente Controparte_1 tamponata dall'autoveicolo Fiat Punto, tg. BN478WN, il cui conducente non osservava le norme circa la distanza di sicurezza e procedendo a velocità sostenuta lo collideva facendolo rovinare al suolo unitamente alla conducente;
B) che a seguito dell'accaduto la Sig.ra Parte_1 riportava lesioni fisiche e contusioni, per le quali veniva trasportata presso il Pronto
[...]
Soccorso dell'Ospedale “S. M. di Loreto Nuovo” di Napoli ove le venne diagnosticato dai sanitari di guardia: “Frattura della spina tibiale anteriore del ginocchio sx, contusione della CP spalla sx” e prognosi di 21 gg. come da referto allegato in atti”.
Si costitutiva la convenuta compagnia che impugnava la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto.
Restava contumace , sebbene esattamente citato. Controparte_3
Il Giudice di Pace accoglieva parzialmente la domanda attorea con la motivazione che segue:
“Con riferimento alla dinamica del sinistro, deve osservarsi che nessuno dei due conducenti ha provato l'esclusiva responsabilità dell'altro, né fornito prova liberatoria in ordine alla propria responsabilità. Ritiene, pertanto, questo giudicante che nel caso in oggetto vada applicata la presunzione di pari concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. Ed infatti se è vero che la presunzione di uguale concorso di colpa, stabilita dal secondo comma dell'art. 2054 c. c. ha funzione meramente sussidiaria, operando solo nel caso in cui, iuxta alligata et provata, non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso (Cass. Civile sez. III, 11 maggio 1999 n. 4648 e Cass. Civile sez. III,
7 febbraio 1997 n. 1198), è altrettanto vero che l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei due conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico (Cass. Civile sez. III 8 agosto 1987 n.
6797 e Cass. Civile sez. III 9 febbraio 1982 n. 764).
Dalla deposizione del teste , per il quale non ricorrono ipotesi di incompatibilità e Tes_1 le disposizioni della L. 124/2017, è stato accertato che nel mese di marzo dell'anno 2014, al
Corso Garibaldi una vettura Fiat Punto, di colore rosso, urtava un motociclo alla parte posteriore e a seguito dell'urto il motociclo, unitamente alla conducente, cadeva al suolo. Il teste ha, inoltre, dichiarato:“.....la signora che guidava il motociclo cadeva a terra con il proprio lato sinistro e lamentava dolore al braccio sinistro gamba sinistra. La fiat punto era guidata da un uomo di circa 40-45 anni e il conducente unitamente ad altri passanti caricava la signora investita nella propria auto”. Dalla deposizione del teste non è stato possibile accertare la condotta di guida dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro e, pertanto, è possibile ritenere che il conducente il conducente il ciclomotore Piaggio procedeva alla guida del veicolo senza mantenere la destra ed in particolare senza adottare quelle cautele o porre in essere delle manovre adatte che gli avrebbero consentito di evitare l'incidente o, quantomeno, limitare i danni.
Dal momento che le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso, la responsabilità dell'evento dannoso deve addebitarsi nella misura del 50% a carico del conducente della vettura
Fiat Punto tg. BN478WN. Occorre, altresì, considerare che trattandosi di una procedura intrapresa con “indennizzo diretto” nei confronti del responsabile civile può essere emessa solo una solo pronuncia di accertamento della responsabilità. In ordine al quantum debeatur, circa i danni derivanti dalle lesioni riportate dall'istante, l'attore produceva in originale il referto dell'ospedale “Loreto Nuovo” di Napoli n. 2014/12420, numero dieci certificati medici dell'ospedale Loreto Nuovo, certificati redatti da strutture sanitarie private, esiti esami radiografici e ricevute per prestazioni sanitarie.
Dalla consulenza redatta dal c.t.u., dr.ssa , in modo preciso e circostanziato, Persona_1 risulta il nesso causale tra le lesioni ed evento ed emerge che l'istante riportava per il sinistro stradale oggetto del presente giudizio “trauma contusivo di spalla sinistra con lesione del sovraspinoso ed una frattura della spina tibiale del ginocchio sinistro complicata da lesione del menisco mediale e distrazione del legamento collaterale” e dalle lesioni derivava un danno biologico nella misura dell'8%, con un'inabilità temporanea totale di giorni trentadieci, un'invalidità temporanea parziale di giorni trenta al 50% ed un'inabilità temporanea parziale al
25% di ulteriori giorni trenta e sono state ritenute congrue nella misura di € 442,30 le spese mediche sostenute dall'attrice. Occorre considerare che con il decreto sulle liberalizzazioni del
2012 (Legge n. 27\12) è stato previsto che “le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”. Ritiene, tuttavia, questo giudicante che nel presente giudizio debba essere risarcito il danno biologico inteso, secondo i noti e consolidati orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte, come ostacolo alle attività realizzatrici della persona umana che si verifica, quale effetto autonomo e prioritario rispetto alle perdite economiche o ai mancati guadagni, in conseguenza di menomazioni dell'integrità psico-fisica. Inoltre, nel presente giudizio può anche essere riconosciuta una tutela risarcitoria al danno non patrimoniale dal momento che si è verificata un'ingiusta lesione di un valore, inerente alia persona, costituzionalmente garantito (Cass. Civ., Sezione III, 13 gennaio 2009, n. 479) e la parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c., i quali debbono essere liquidati in un'unica somma da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (Cassazione Civile n. 19816 del 17 settembre 2010). Le Sezione Unite della Cassazione hanno nuovamente esaminato i presupposti ed il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., ritenendo “non meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altra forma di insoddisfazione relativa agli aspetti più disparati della vita quotidiana neppure invocandosi il diritto alla felicità” (Cass. Civile, Sez. Unite, 11 novembre 2008 n.
26972). Le SS. UU. della Suprema Corte hanno, tuttavia, statuito che nel nostro ordinamento il danno non patrimoniale debba essere risarcito integralmente ma senza duplicazioni e pur considerando il che il danno morale e biologico non sono autonome categorie di danni il giudice debba comunque tenere conto ai fini della liquidazione del risarcimento (Cass. Civ. n. 29832 del
19 dicembre 2008). Premesso che il legislatore ha fissato il valore dei punti di invalidità relativi alle cosiddette micropermanenti, vale a dire dall'1% al 9%, e che a tali valori bisogna adeguarsi, il giudicante, tenuto conto della c.tu. e considerate le disposizioni degli artt. 138 e
139 del D. Lgs. n. 20005 e le relative tabelle aggiornate con decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico e considerate, altresi, le tabelle adottate dall'ufficio giudiziario del
Tribunale di Napoli liquida al valore attuale, per l'inabilità temporanea assoluta, per l'inabilità temporanea parziale ed il patimento morale, la somma complessiva di € 18.830,00, di cui €
1.523,70 per giorni trenta di inabilità totale;
€ 761,85 per giorni trenta di inabilità parziale al
50%; € 380,93 per giorni trenta di inabilità parziale al 25% ed € 442,30 per spese mediche documentate. La convenuta va, pertanto, condannata al Controparte_5 pagamento della somma in favore dell'attrice , determinata al valore Parte_2 attuale e comprensiva anche del patimento morale, di € 18.830,00, che si riduce, in considerazione del riconosciuto concorso di colpa nella misura di € 9.415,00, oltre interessi. |
Gli interessi, dal momento che la liquidazione del danno è stata effettuata con riferimento al valore attuale della moneta, decorrono dalla data del fatto fino al deposito della sentenza e vanno calcolati al tasso legale, determinato in misura equa nel 2% annuo, sulle somme devalutate ed annualmente rivalutate secondo gli indici ISTAT di svalutazione. Competono, inoltre, gli interessi di mora, sempre al tasso legale, che decorrono dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo. Le spese processuali sono liquidate come da dispositivo, in rapporto al riconosciuto concorso di colpa, e delle stesse va disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., comprese le spese di c.t.u. come liquidate con decreto del giorno 01 febbraio
2023.
P. Q. M.
il Giudice di Pace di Napoli, sezione civile 8°, avv. Antonio Vecchione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede: 1) in applicazione dell'art. 2054 c.c., II comma, dichiara responsabile nella misura del 50% , in qualità di proprietario Controparte_3 del veicolo Fiat Punto tg. BN478WN, nella causazione del sinistro oggetto del presente giudizio;
2) in accoglimento parziale della domanda, la convenuta va Controparte_5 condannata al pagamento in favore della parte attorea della somma di € 9.415,00, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi come in motivazione;
3) Condanna la convenuta
[...] al pagamento delle spettanze professionali che si liquidano complessivi Controparte_5 euro 2.350,00, comprensiva di spese di c.t.u., di euro 290,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello che ha contestato la Parte_1 erronea valutazione del primo giudice riguardo il materiale istruttorio, lamentando, in particolar modo, l'errata applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui al co. 2 dell'art. 2054, stante la prova dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo appellato ed ha chiesto l'accoglimento totale della domanda.
Anche in questo grado di giudizio è rimasto contumace sebbene esattamente Controparte_3 citato.
Si è costituita la che ha impugnato l'appello in quanto del tutto infondato in Controparte_5 fatto e diritto, chiedendone il rigetto e, la conferma della sentenza di primo grado.
2. L'appello è fondato e va accolto.
Non possono condividersi le motivazioni del primo giudice riguardo il pari concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro che ci occupa.
A tal riguardo, è opportuno osservare che, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la presunzione di colpa posta, ex art. 2054, comma 2, c.c., a carico dei conducenti di veicoli per l'ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidiaria, costituisce un criterio residuale ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità.
Pertanto, ove risulti che l'incidente si sia verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, sia ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (così Cass. 28.08.2020, n. 17985, cit.; conformi
Cass., sez. III, sent. 19.02.2009, n. 4055, cit.).
Dunque, è necessario esaminare volta per volta il caso concreto, ed in particolare la dinamica con cui si svolgevano gli eventi di danno, al fine poter fare corretta applicazione della normativa di cui all'art. 2054 c.c.
Nell'ipotesi in cui un veicolo tamponi quello che lo precede nella marcia, risulta fondamentale esaminare la dinamica del sinistro allo scopo di poter correttamente applicare la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c.
Invero, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del D.Lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza.
Ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054,2 comma, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (cfr. in ultimo Cass. Civ. n. 29009/2024; Cass. Civ., del
01.07.2021, n. 18708; conforme, ex multis, Cass., sez. III, ord. 31.05.2017, n. 13703).
Ebbene, nel caso in esame, è stato dedotto dal danneggiato e poi confermato dal teste sentito in primo grado, che il motociclo condotto dall'appellante veniva tamponato dal veicolo Fiat Punto, convenuto nel primo giudizio.
Difatti, il teste, , sentito all'udienza dell'1/12/2021, ha testualmente dichiarato: Tes_2
“Ricordo che era il mese di marzo dell'anno 2014, mi trovavo al Corso Garibaldi. ADR: ho notato che un auto urtava un motociclo. ADR: preciso che la vettura che tamponava era una
Punto di colore rosso. ADR: La Fiat Punto tamponava il motociclo alla parte posteriore. ADR: dopo l'urto il motociclo cadeva a terra sulla propria sinistra. ADR: la sig.ra che guidava il motociclo cadeva a terra con il proprio lato sinistro e lamentava dolore al braccio sinistro e alla gamba sinistra. ADR: Preciso che la Fiat Punto era guidata da un uomo di circa 40-45 anni.
ADR: il conducente della fiat Punto unitamente ad altri passanti, caricava la sig.ra investita nella propria auto. ADR: Preciso altresì che erano verso le 16,30. ADR: non vi è stato intervento di autorità. ADR: Preciso che l'evento si è verificato al Corso Garibaldi;
la fiat proseguiva in direzione Via Marina. Preciso altresì che si verificava in prossimità di un impianto semaforico con svolta a destra dove vi è un ponte”.
Alla luce di tali dichiarazioni, è stato confermato che il tamponamento è avvenuto a causa del conducente della Fiat Punto e che, in seguito a questo, l'appellante subiva lesioni personali alla parte sinistra del corpo.
Di contro, nessuna prova liberatoria è stata offerta dalla compagnia di assicurazioni, né dal convenuto in primo grado (che ha omesso di costituirsi), e dunque, anche alla luce dell'anzidetta presunzione di responsabilità, deve ritenersi che il conducente del veicolo appellato sia l'esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa.
Neppure può rilevare che il testimone abbia dichiarato di aver già reso altra testimonianza e, precisamente, “di aver testimoniato nell'arco dei 5, 6 – 7 anni or sono con la presente testimonianza sono tre volte”, in difetto di idonea documentazione (IVASS) valida a contraddirne le dichiarazioni.
Invero, come disposto dall'art. 135, co.
3-quater, il giudice, è tenuto a trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, laddove risulti che il testimone abbia reso più di tre testimonianze nei cinque anni precedenti all'ultima deposizione.
Conseguendone da ciò, un severo vaglio circa l'attendibilità del testimone.
Tuttavia, nel caso di specie, l'appellata compagnia non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare che il testimone abbia dichiarato il falso e/o che egli abbia reso più di tre testimonianze nei cinque anni precedenti alla deposizione dell'1/12/2021.
Anzi, a ben vedere, il teste ha precisato di aver testimoniato due volte nei precedenti “5, 6 – 7” anni e di aver reso la terza deposizione con quella che è oggetto del presente esame.
Pertanto, non essendo stato offerto alcun elemento probatorio idoneo ad inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni del testimone, che ha riferito di aver reso tre deposizioni (inclusa l'ultima) in un tempo ricompreso tra i cinque ed i sette anni, di nulla può dolersi l'appellata compagnia in tal senso.
Parimenti, non può accogliersi la contestazione dell'appellata circa l'errata indicazione dei luoghi di causa da parte del testimone sentito in primo grado.
Invero, pure in tal senso, la compagnia di assicurazioni si è limitata a contestare la veridicità dei fatti riferiti dal testimone, senza mai offrirne la prova contraria.
3. Sul quantum debeatur, va evidenziato che l'appellante non ha appellato la quantificazione del danno come effettuata dal primo giudice, ma ha esclusivamente contestato la decurtazione del
50% da questi attuata alla luce dell'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c.
Pertanto, la complessiva quantificazione del danno effettuata dal primo giudice non è oggetto di gravame in questa sede.
Dunque, data la riforma della prima sentenza in punto di merito, con l'accertamento della esclusiva responsabilità dell'appellato nella causazione del sinistro, va riconosciuto il diritto dell'appellante all'integrale ristoro dei danni da questa subiti in occasione dell'incidente stradale di cui è rimasta vittima.
Conseguentemente, spetta all'appellante, il restante 50% della somma complessivamente quantificata dal primo giudice ed erroneamente decurtata al momento della liquidazione dei danni.
Pertanto, in definitiva, spetta a l'ulteriore somma di € 9.415,00, oltre Parte_1 gli interessi legali dal fatto, all'effettivo soddisfo.
4. Sulle spese di lite
Alla luce della riforma della sentenza di primo grado si dovrà procedere pure alla nuova liquidazione delle spese del doppio grado di giudizio, che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, NG EN, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-a) accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna gli appellati, in solido, al pagamento in favore di della ulteriore somma di € 9.415,00, oltre gli interessi legali dal Parte_1 fatto, all'effettivo soddisfo;
- b) condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2.550,00, di cui euro 550,00 per esborsi ed euro
2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Alessia D'Aniello dichiaratasi procuratrice antistataria;
- c) condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2.950,00, di cui euro 450,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Alessia D'Aniello dichiaratasi procuratrice antistataria.
Così deciso in Napoli il 06\12\25
Il Giudice
TS NG EN