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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/08/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
n. 75/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 75/2021, avente ad oggetto: , in CP_1
decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5/6/2025 con conclusione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di gg 20 per comparsa conclusionale, promossa da:
(GIA' FARMAFACTORING SPA) , (CF: Controparte_2
) rappresentata e difesa dall'avv.to MONICA AZ (C.F. P.IVA_1
– fax 0331795772 - mail: ) e dall'Avv. C.F._1 Email_1
IV AZ (C.F.: , elettivamente domiciliata in MILANO, C.F._2
VIA S. BARNABA N. 30, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA (CF: ) P.IVA_2
PARTE CONVENUTA - CONTUMACE pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Parte attrice riduce la domanda oggetto del presente giudizio - senza che ciò implichi rinuncia ai crediti oggetto di riduzione -, precisando che l'attuale petitum è costituito da:
€ 46.166,00 per sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da IT e riepilogate sub doc. C, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e/o maturandi, da determinarsi ex artt. 2 e 5 e da calcolarsi, ex art. 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 03/06/25, ad €
24.443,96 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 46,56, alla data del 03/06/25, a titolo di interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283
c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, maturati sulle NDI;
€ 19.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, sia con riguardo alla sorte capitale che alle fatture, il cui ritardato pagamento ha determinato l'emissione delle NDI, azionate nel presente giudizio sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (€ 19.640,00).
Parte attrice ha ridotto la domanda (oggetto del presente giudizio) in quanto il restante credito è già stato ingiunto con i decreti n. 1365/17, n. 36/20 e 441/20 emessi da Questo
Tribunale, non opposti e passati in giudicato, che si riserva di azionare, essendo già titoli esecutivi (Cass. n. 4837 del 19/02/19).
Si produce: doc. C) Situazione contabile sorte capitale 03/06/25 unitamente all'elenco delle fatture non saldate;
doc. D) Situazione contabile NDI 03/06/25. pagina 2 di 9 Chiede, limitatamente al credito così come ridotto, per l'ipotesi in cui il Giudice non ritenesse la causa matura per la decisione, alla luce della condotta processuale del convenuto e della copiosa documentazione prodotta, l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la II memoria ex art. 183, VI comma cpc, richiamato il contenuto della III memoria ex art. 183, VI comma cpc. ” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte,
[...]
(GIA' ) conveniva in giudizio Controparte_2 Controparte_2
dinanzi a questo Tribunale per sentire Controparte_3
accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di Controparte_2
condannare il , in persona del pro Controparte_4 CP_5
tempore, al pagamento in favore di delle seguenti somme: Controparte_2
ƒ{ £á 583.345,29 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell¡¦elenco prodotto sub doc. 2 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e/o maturandi, nella misura di cui agli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 21/12/20, ad £á 190.385,45 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5
del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale,
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
Euro 11.524,10 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora pagina 3 di 9 maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI,
prodotte sub doc. 4 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
Euro 34.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
h IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato,
marca e successive.”
A sostegno della domanda parte attrice deduceva quanto segue:
“ è creditrice nei confronti del Controparte_2 Controparte_3
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede a
[...] P.IVA_2
03040 , Via Roma, 6, delle somme che qui di seguito si Controparte_3
specificheranno in forza delle cessioni di credito intervenute con le società , CP_6
, , , , CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
ed : cessioni redatte in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e CP_12
notificate al Comune che si produrranno in corso di causa. Controparte_3
- In particolare: € 11.433,75 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da e descritte nell'elenco che si produce sub doc. 2; CP_6
pagina 4 di 9 - € 121.624,30 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da CP_7
e descritte nell'elenco che si produce sub doc. 2;
[...]
- € 341.298,36 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da CP_8
e descritte nell'elenco che si produce sub doc. 2;
[...]
- € 19.293,55 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da
[...]
e descritte nell'elenco che si produce sub doc. 2; CP_9
- € 13.168,59 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da CP_10
e descritte nell'elenco che si produce sub doc. 2;
[...]
- € 48.088,77 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da CP_11
e descritte nell'elenco che si produce sub doc. 2;
[...]
- € 28.437,97 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da CP_12
e descritte nell'elenco che si produce sub doc. 2;
- € 190.385,45 alla data del 21/12/20, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12;
- € 11.524,10 per il mancato pagamento delle NDI;
- € 34.160,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
- Le fatture cedute sono state emesse dalle società , , CP_6 CP_7
, , , ed CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
, a titolo di corrispettivo, per le forniture erogate in favore del Comune di
[...] pagina 5 di 9 . Controparte_3
- Il ricevute le fatture e l'intimazione di pagamento che si produce sub CP_3
doc. 3, non ha contestato né l'ammontare dei crediti né, a monte, l'erogazione delle forniture.
- L' intimazione volta ad ottenere il pagamento (doc.3) è rimasta infruttuosa. In
virtù di tanto concludeva come sopra”.
Instaurato il contraddittorio, parte convenuta non si costituiva rimanendo contumace.
Ciò posto in fatto, la domanda va rigettata.
Nel caso di specie con riguardo ai crediti vantati fondati su contratti di fornitura vari,
parte attrice non ha fornito la priva dell'impegno contabile del che si assume CP_3
debitore.
Infatti, la natura dei crediti i crediti azionati dalla parte attrice non escludono l'applicabilità alla fattispecie in esame dei principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali.
Ed infatti, l'art. 191, co. 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 (cd. T.U.E.L.), nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali, recita:
“Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio,
conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato pagina 6 di 9 l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione,
con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
A tale proposito, è stato chiarito che: “il dlgs 267/2000 art. 191 comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,
l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal D.L. 28 aprile 1989, n. 66, art. 23, co.3, conv.con mod. dalla L. 24
pagina 7 di 9 aprile 1989, n. 144, sost. dal d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 4, mod.
dal d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dello impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un.,
10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018, n.
15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione. L'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c.” (in questi termini, Cass. Civ., n, 5267 del 2022).
Ebbene, considerato che nel caso di specie il debitore è un ente locale, ai fini della validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, si rende necessario il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. 267 del 2000.
pagina 8 di 9 Nel caso di specie non risulta prodotta documentazione volta a comprovare che al chiesto pagamento corrispondeva un impegno contabile secondo le norme citate né che vi sia stato il riconoscimento di un debito fuori bilancio secondo le procedure di legge
(“Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), che all'articolo 194, comma 1, stabilisce che:
“Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio…”..).
La domanda va quindi rigettata.
Nulla sulle spese non essendosi part convenuta costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da
[...]
(GIA' ) nei confronti di Controparte_2 Controparte_2
, così provvede: Controparte_3
- Rigetta la domanda;
- Nulla sulle spese.
Cassino, 27/08/2025 .
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 75/2021, avente ad oggetto: , in CP_1
decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5/6/2025 con conclusione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di gg 20 per comparsa conclusionale, promossa da:
(GIA' FARMAFACTORING SPA) , (CF: Controparte_2
) rappresentata e difesa dall'avv.to MONICA AZ (C.F. P.IVA_1
– fax 0331795772 - mail: ) e dall'Avv. C.F._1 Email_1
IV AZ (C.F.: , elettivamente domiciliata in MILANO, C.F._2
VIA S. BARNABA N. 30, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA (CF: ) P.IVA_2
PARTE CONVENUTA - CONTUMACE pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “Parte attrice riduce la domanda oggetto del presente giudizio - senza che ciò implichi rinuncia ai crediti oggetto di riduzione -, precisando che l'attuale petitum è costituito da:
€ 46.166,00 per sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da IT e riepilogate sub doc. C, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e/o maturandi, da determinarsi ex artt. 2 e 5 e da calcolarsi, ex art. 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 03/06/25, ad €
24.443,96 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 46,56, alla data del 03/06/25, a titolo di interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283
c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, maturati sulle NDI;
€ 19.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, sia con riguardo alla sorte capitale che alle fatture, il cui ritardato pagamento ha determinato l'emissione delle NDI, azionate nel presente giudizio sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (€ 19.640,00).
Parte attrice ha ridotto la domanda (oggetto del presente giudizio) in quanto il restante credito è già stato ingiunto con i decreti n. 1365/17, n. 36/20 e 441/20 emessi da Questo
Tribunale, non opposti e passati in giudicato, che si riserva di azionare, essendo già titoli esecutivi (Cass. n. 4837 del 19/02/19).
Si produce: doc. C) Situazione contabile sorte capitale 03/06/25 unitamente all'elenco delle fatture non saldate;
doc. D) Situazione contabile NDI 03/06/25. pagina 2 di 9 Chiede, limitatamente al credito così come ridotto, per l'ipotesi in cui il Giudice non ritenesse la causa matura per la decisione, alla luce della condotta processuale del convenuto e della copiosa documentazione prodotta, l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la II memoria ex art. 183, VI comma cpc, richiamato il contenuto della III memoria ex art. 183, VI comma cpc. ” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte,
[...]
(GIA' ) conveniva in giudizio Controparte_2 Controparte_2
dinanzi a questo Tribunale per sentire Controparte_3
accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di Controparte_2
condannare il , in persona del pro Controparte_4 CP_5
tempore, al pagamento in favore di delle seguenti somme: Controparte_2
ƒ{ £á 583.345,29 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell¡¦elenco prodotto sub doc. 2 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da maggiorarsi di interessi moratori, maturati e/o maturandi, nella misura di cui agli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo, pari, alla data del 21/12/20, ad £á 190.385,45 nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5
del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale,
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
Euro 11.524,10 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora pagina 3 di 9 maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI,
prodotte sub doc. 4 e riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 5, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt.
2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
Euro 34.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
h IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato,
marca e successive.”
A sostegno della domanda parte attrice deduceva quanto segue:
“ è creditrice nei confronti del Controparte_2 Controparte_3
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro tempore, con sede a
[...] P.IVA_2
03040 , Via Roma, 6, delle somme che qui di seguito si Controparte_3
specificheranno in forza delle cessioni di credito intervenute con le società , CP_6
, , , , CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
ed : cessioni redatte in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e CP_12
notificate al Comune che si produrranno in corso di causa. Controparte_3
- In particolare: € 11.433,75 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da e descritte nell'elenco che si produce sub doc. 2; CP_6
pagina 4 di 9 - € 121.624,30 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da CP_7
e descritte nell'elenco che si produce sub doc. 2;
[...]
- € 341.298,36 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da CP_8
e descritte nell'elenco che si produce sub doc. 2;
[...]
- € 19.293,55 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da
[...]
e descritte nell'elenco che si produce sub doc. 2; CP_9
- € 13.168,59 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da CP_10
e descritte nell'elenco che si produce sub doc. 2;
[...]
- € 48.088,77 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da CP_11
e descritte nell'elenco che si produce sub doc. 2;
[...]
- € 28.437,97 a titolo di sorte capitale, in virtù delle fatture cedute da CP_12
e descritte nell'elenco che si produce sub doc. 2;
- € 190.385,45 alla data del 21/12/20, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12;
- € 11.524,10 per il mancato pagamento delle NDI;
- € 34.160,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
- Le fatture cedute sono state emesse dalle società , , CP_6 CP_7
, , , ed CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11 CP_12
, a titolo di corrispettivo, per le forniture erogate in favore del Comune di
[...] pagina 5 di 9 . Controparte_3
- Il ricevute le fatture e l'intimazione di pagamento che si produce sub CP_3
doc. 3, non ha contestato né l'ammontare dei crediti né, a monte, l'erogazione delle forniture.
- L' intimazione volta ad ottenere il pagamento (doc.3) è rimasta infruttuosa. In
virtù di tanto concludeva come sopra”.
Instaurato il contraddittorio, parte convenuta non si costituiva rimanendo contumace.
Ciò posto in fatto, la domanda va rigettata.
Nel caso di specie con riguardo ai crediti vantati fondati su contratti di fornitura vari,
parte attrice non ha fornito la priva dell'impegno contabile del che si assume CP_3
debitore.
Infatti, la natura dei crediti i crediti azionati dalla parte attrice non escludono l'applicabilità alla fattispecie in esame dei principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali.
Ed infatti, l'art. 191, co. 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 (cd. T.U.E.L.), nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali, recita:
“Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio,
conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato pagina 6 di 9 l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione,
con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”.
A tale proposito, è stato chiarito che: “il dlgs 267/2000 art. 191 comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,
l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dal R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal D.L. 28 aprile 1989, n. 66, art. 23, co.3, conv.con mod. dalla L. 24
pagina 7 di 9 aprile 1989, n. 144, sost. dal d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 4, mod.
dal d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dello impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un.,
10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018, n.
15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione. L'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c.” (in questi termini, Cass. Civ., n, 5267 del 2022).
Ebbene, considerato che nel caso di specie il debitore è un ente locale, ai fini della validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, si rende necessario il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. 267 del 2000.
pagina 8 di 9 Nel caso di specie non risulta prodotta documentazione volta a comprovare che al chiesto pagamento corrispondeva un impegno contabile secondo le norme citate né che vi sia stato il riconoscimento di un debito fuori bilancio secondo le procedure di legge
(“Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), che all'articolo 194, comma 1, stabilisce che:
“Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio…”..).
La domanda va quindi rigettata.
Nulla sulle spese non essendosi part convenuta costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da
[...]
(GIA' ) nei confronti di Controparte_2 Controparte_2
, così provvede: Controparte_3
- Rigetta la domanda;
- Nulla sulle spese.
Cassino, 27/08/2025 .
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
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