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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/09/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2134/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Anna Prato;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 16.9.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 7.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti indicati in epigrafe, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno congiuntamente richiesto che venissero recepiti gli accordi fra loro raggiunti in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...] dalla relazione Persona_1
1 sentimentale fra loro intercorsa;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno precisato le condizioni concordate, anche alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Per_1
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
Pt_3
(nel suo contenuto essenziale concernente il minore) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati:
“- Affidamento condiviso del figlio minore
A) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_1
condiviso della responsabilità genitoriale, stabilendo il collocamento paritario e la residenza presso l'abitazione paterna sita in Cogoleto (GE), Via Di Vagno n. 3 int. 5;
- Modalità di frequentazione
B) secondo il seguente calendario di frequentazione paritaria.
I. Durante l'anno scolastico, comprensivo di eventuale periodo di iscrizione a centri estivi a conclusione dello stesso, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, verrà adottato un modello basato sull'alternanza secondo il seguente schema:
Settimana 1, week-end di competenza paterna: dall'uscita dalla scuola di lunedì fino al mercoledì mattina (con rientro a scuola a cura dalla SI.ra ) starà con la Pt_2 Per_1
madre; dal mercoledì dall'uscita dalla scuola al venerdì mattina (con rientro a scuola a cura dal SI. e dal venerdì all'uscita della scuola al lunedì mattina (con rientro a scuola a Parte_1
cura del SI. starà con il padre;
Parte_1 Per_1
2 Settimana 2, weekend di competenza materna: dall'uscita dalla scuola di lunedì fino al mercoledì mattina (con rientro a scuola a cura dalla SI.ra ) starà con la Pt_2 Per_1
madre; starà con il padre dal mercoledì dall'uscita dalla scuola fino al venerdì Per_1
mattina (con rientro a scuola a cura dal SI. ; dal venerdì all'uscita dalla scuola al Parte_1
lunedì mattina (con rientro a scuola a cura della SI.ra ) starà con la madre. Pt_2
II. Per quanto riguarda le giornate di fermo scolastico in occasione delle festività (Natalizie) o di altre sospensioni definite dal calendario scolastico, verrà adottato il criterio dell'alternanza fra un anno e l'altro. A tal ultimo riguardo, si precisa che il regime adottato nelle festività natalizie 2025 sarà: dal 23/12 pomeriggio al 30/12 sera ore 20.00 con la madre;
dal 30/12 sera ore 20.00 al 06/01/24 sera ore 20.00 con il padre;
III. nelle festività pasquali, il minore trascorrerà alternativamente i giorni dal Giovedì Santo al
Lunedì dell'Angelo con un genitore, alternando di anno in anno;
- Vacanze estive e invernali
IV. avrà diritto a trascorrere due settimane di vacanze estive ininterrotte con Per_1
ciascuno dei genitori. Queste dovranno essere concordate e/o comunicate tra le parti entro la fine del mese di maggio;
avrà diritto a trascorrere una settimana di vacanza invernale - tenuto conto degli Parte_4
impegni scolastici ed extrascolastici di nonché dell'eventuale fermo didattico - Per_1
ininterrotta con ciascuno dei genitori. Questa dovrà essere concordata e comunicata tra le parti entro il mese di novembre;
- Ricorrenze SInificative
VI. i genitori garantiranno, inoltre, a la possibilità di festeggiare le ricorrenze per lui Per_1
SInificative con ciascuno dei genitori, seguendo il criterio dell'alternanza da un anno all'altro
(ad. es., il compleanno le ricorrenze SInificative per ciascun nucleo come i Per_1
compleanni dei familiari), effettuando dei cambi di giornate/recuperi delle stesse se necessario in base alla regolamentazione in atto;
- Gestione impegni lavorativi
3 VII. i genitori si impegnano a condividere tra loro via mail e/o sms il calendario lavorativo relativo ai turni mensili tempestivamente, al fine di permettere la più agevole gestione del minore;
- Affidamento temporaneo alla nonna materna
VIII. I genitori concordano che, qualora si verifichino eSIenze connesse agli impegni lavorativi di entrambi, il minore sarà affidato alle cure della nonna materna, SI.ra Per_1
la quale fungerà da riferimento stabile e affidabile per il bambino durante Controparte_1
tali circostanze. Tale soluzione viene individuata nell'interesse del minore, al fine di garantire continuità nelle sue abitudini e nel suo ambiente familiare di riferimento. I genitori si impegnano a comunicare preventivamente tra loro e con la SI.ra tali necessità – CP_1
non appena reso noto il calendario delle turnazioni mensili - concordando le modalità di affidamento temporaneo;
- Decisioni di maggiore interesse
IX. le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, in conformità all'art. 473-bis.12 del Codice di Procedura Civile, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni;
- Spese di mantenimento
X. Considerata la pariteticità dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore e la Per_1
sostanziale equivalenza delle loro condizioni economiche, entrambi i genitori provvederanno direttamente al mantenimento ordinario del figlio durante i rispettivi periodi di permanenza presso di loro, senza corresponsione di assegni periodici tra i genitori. Le spese straordinarie per il figlio minore saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il documento di orientamento uniforme adottato dal Tribunale di Genova il
15.09.2016 al quale le Parti fanno riferimento conoscendone il contenuto, che si ritiene integralmente richiamato e fa parte integrante del presente verbale. Tali spese straordinarie dovranno essere correttamente documentate dal genitore che le sostiene e conguagliate tra i
4 genitori, dovendole preventivamente concordare se eccedenti la somma di Euro 100,00
(cento/00);
- Accesso alle informazioni
XI. entrambi i genitori possano accedere direttamente a tutte le informazioni riguardanti il minore, in particolare quelle di natura scolastica e sanitaria;
- Spostamenti all'estero e documenti di viaggio
XII. Qualsivoglia spostamento all'estero del figlio sarà subordinato al consenso dell'altro genitore e potrà avvenire solo allorché unitamente al minore sia presente uno dei due genitori. Tale punto potrà essere derogato solo in caso di accordo scritto e specifico tra le parti;
XIII. I genitori reciprocamente autorizzano il rilascio e/o rinnovo del passaporto al minore e/o di altro documento equipollente;
- Questioni patrimoniali
XIV. Le Parti danno atto di aver definito ogni questione patrimoniale e/o economica tra loro nell'interesse del minore, sicché nulla hanno più a pretendere l'uno nei confronti dell'altro”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di conSIlio del 19.9.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Anna Prato;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 16.9.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 7.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti indicati in epigrafe, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno congiuntamente richiesto che venissero recepiti gli accordi fra loro raggiunti in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...] dalla relazione Persona_1
1 sentimentale fra loro intercorsa;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno precisato le condizioni concordate, anche alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Per_1
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
Pt_3
(nel suo contenuto essenziale concernente il minore) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati:
“- Affidamento condiviso del figlio minore
A) affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con esercizio Persona_1
condiviso della responsabilità genitoriale, stabilendo il collocamento paritario e la residenza presso l'abitazione paterna sita in Cogoleto (GE), Via Di Vagno n. 3 int. 5;
- Modalità di frequentazione
B) secondo il seguente calendario di frequentazione paritaria.
I. Durante l'anno scolastico, comprensivo di eventuale periodo di iscrizione a centri estivi a conclusione dello stesso, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, verrà adottato un modello basato sull'alternanza secondo il seguente schema:
Settimana 1, week-end di competenza paterna: dall'uscita dalla scuola di lunedì fino al mercoledì mattina (con rientro a scuola a cura dalla SI.ra ) starà con la Pt_2 Per_1
madre; dal mercoledì dall'uscita dalla scuola al venerdì mattina (con rientro a scuola a cura dal SI. e dal venerdì all'uscita della scuola al lunedì mattina (con rientro a scuola a Parte_1
cura del SI. starà con il padre;
Parte_1 Per_1
2 Settimana 2, weekend di competenza materna: dall'uscita dalla scuola di lunedì fino al mercoledì mattina (con rientro a scuola a cura dalla SI.ra ) starà con la Pt_2 Per_1
madre; starà con il padre dal mercoledì dall'uscita dalla scuola fino al venerdì Per_1
mattina (con rientro a scuola a cura dal SI. ; dal venerdì all'uscita dalla scuola al Parte_1
lunedì mattina (con rientro a scuola a cura della SI.ra ) starà con la madre. Pt_2
II. Per quanto riguarda le giornate di fermo scolastico in occasione delle festività (Natalizie) o di altre sospensioni definite dal calendario scolastico, verrà adottato il criterio dell'alternanza fra un anno e l'altro. A tal ultimo riguardo, si precisa che il regime adottato nelle festività natalizie 2025 sarà: dal 23/12 pomeriggio al 30/12 sera ore 20.00 con la madre;
dal 30/12 sera ore 20.00 al 06/01/24 sera ore 20.00 con il padre;
III. nelle festività pasquali, il minore trascorrerà alternativamente i giorni dal Giovedì Santo al
Lunedì dell'Angelo con un genitore, alternando di anno in anno;
- Vacanze estive e invernali
IV. avrà diritto a trascorrere due settimane di vacanze estive ininterrotte con Per_1
ciascuno dei genitori. Queste dovranno essere concordate e/o comunicate tra le parti entro la fine del mese di maggio;
avrà diritto a trascorrere una settimana di vacanza invernale - tenuto conto degli Parte_4
impegni scolastici ed extrascolastici di nonché dell'eventuale fermo didattico - Per_1
ininterrotta con ciascuno dei genitori. Questa dovrà essere concordata e comunicata tra le parti entro il mese di novembre;
- Ricorrenze SInificative
VI. i genitori garantiranno, inoltre, a la possibilità di festeggiare le ricorrenze per lui Per_1
SInificative con ciascuno dei genitori, seguendo il criterio dell'alternanza da un anno all'altro
(ad. es., il compleanno le ricorrenze SInificative per ciascun nucleo come i Per_1
compleanni dei familiari), effettuando dei cambi di giornate/recuperi delle stesse se necessario in base alla regolamentazione in atto;
- Gestione impegni lavorativi
3 VII. i genitori si impegnano a condividere tra loro via mail e/o sms il calendario lavorativo relativo ai turni mensili tempestivamente, al fine di permettere la più agevole gestione del minore;
- Affidamento temporaneo alla nonna materna
VIII. I genitori concordano che, qualora si verifichino eSIenze connesse agli impegni lavorativi di entrambi, il minore sarà affidato alle cure della nonna materna, SI.ra Per_1
la quale fungerà da riferimento stabile e affidabile per il bambino durante Controparte_1
tali circostanze. Tale soluzione viene individuata nell'interesse del minore, al fine di garantire continuità nelle sue abitudini e nel suo ambiente familiare di riferimento. I genitori si impegnano a comunicare preventivamente tra loro e con la SI.ra tali necessità – CP_1
non appena reso noto il calendario delle turnazioni mensili - concordando le modalità di affidamento temporaneo;
- Decisioni di maggiore interesse
IX. le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, in conformità all'art. 473-bis.12 del Codice di Procedura Civile, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni;
- Spese di mantenimento
X. Considerata la pariteticità dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore e la Per_1
sostanziale equivalenza delle loro condizioni economiche, entrambi i genitori provvederanno direttamente al mantenimento ordinario del figlio durante i rispettivi periodi di permanenza presso di loro, senza corresponsione di assegni periodici tra i genitori. Le spese straordinarie per il figlio minore saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il documento di orientamento uniforme adottato dal Tribunale di Genova il
15.09.2016 al quale le Parti fanno riferimento conoscendone il contenuto, che si ritiene integralmente richiamato e fa parte integrante del presente verbale. Tali spese straordinarie dovranno essere correttamente documentate dal genitore che le sostiene e conguagliate tra i
4 genitori, dovendole preventivamente concordare se eccedenti la somma di Euro 100,00
(cento/00);
- Accesso alle informazioni
XI. entrambi i genitori possano accedere direttamente a tutte le informazioni riguardanti il minore, in particolare quelle di natura scolastica e sanitaria;
- Spostamenti all'estero e documenti di viaggio
XII. Qualsivoglia spostamento all'estero del figlio sarà subordinato al consenso dell'altro genitore e potrà avvenire solo allorché unitamente al minore sia presente uno dei due genitori. Tale punto potrà essere derogato solo in caso di accordo scritto e specifico tra le parti;
XIII. I genitori reciprocamente autorizzano il rilascio e/o rinnovo del passaporto al minore e/o di altro documento equipollente;
- Questioni patrimoniali
XIV. Le Parti danno atto di aver definito ogni questione patrimoniale e/o economica tra loro nell'interesse del minore, sicché nulla hanno più a pretendere l'uno nei confronti dell'altro”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di conSIlio del 19.9.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
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