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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/02/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
COSTANZA TETI GIUDICE
FRANCESCO RINALDI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12110/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. RODOLFI MONIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) con l'avv. DUSHAJ JULJANA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale.
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
Con ricorso depositato il 9.10.2024, , premesso che in data 30/06/2009 Parte_1
contraeva matrimonio civile in AT EL DA (Bs) con , dalla cui unione Controparte_1
non erano nati figli, domandava pronuncia ELla separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Sin dalla fase presidenziale si costituiva il resistente che si associava alla domanda di separazione, concludendo per il resto come da relativa comparsa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e comparse le parti all'udienza EL 18.2.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sul solo status, richiesta dalle parti. pagina 1 di 2 ***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi: le ragioni esposte da ciascuna ELle parti a fondamento ELla domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione ELla causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione ELle restanti questioni.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di sentenza non definitiva.
P . Q . M .
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vita separata con obbligo EL mutuo rispetto;
[...]
2) ordina all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL Comune di AT EL DA (Bs) di procedere all'annotazione ELla presente sentenza all'atto di matrimonio EL predetto Comune all'anno
2009, N. 12, parte 1, anno 2009, sia EL Comune di Gambara (BS), al n. 1, parte II, Serie C anno
2009;
3) dispone per la prosecuzione EL giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Brescia, camera di consiglio EL 20.2.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi ELl'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
COSTANZA TETI GIUDICE
FRANCESCO RINALDI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12110/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. RODOLFI MONIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) con l'avv. DUSHAJ JULJANA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale.
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
Con ricorso depositato il 9.10.2024, , premesso che in data 30/06/2009 Parte_1
contraeva matrimonio civile in AT EL DA (Bs) con , dalla cui unione Controparte_1
non erano nati figli, domandava pronuncia ELla separazione giudiziale alle condizioni indicate in ricorso.
Sin dalla fase presidenziale si costituiva il resistente che si associava alla domanda di separazione, concludendo per il resto come da relativa comparsa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e comparse le parti all'udienza EL 18.2.2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione sul solo status, richiesta dalle parti. pagina 1 di 2 ***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi: le ragioni esposte da ciascuna ELle parti a fondamento ELla domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione ELla causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione ELle restanti questioni.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di sentenza non definitiva.
P . Q . M .
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunziando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vita separata con obbligo EL mutuo rispetto;
[...]
2) ordina all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL Comune di AT EL DA (Bs) di procedere all'annotazione ELla presente sentenza all'atto di matrimonio EL predetto Comune all'anno
2009, N. 12, parte 1, anno 2009, sia EL Comune di Gambara (BS), al n. 1, parte II, Serie C anno
2009;
3) dispone per la prosecuzione EL giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Brescia, camera di consiglio EL 20.2.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi ELl'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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