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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1491/2019
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 1491/2019 promosso da:
c.f. , rappresentato, difeso dall'avv. Vincenzo Capuano Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli via Ben Hur n. 84, presso lo studio di quest'ultimo … .Appellante
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., p.iva , rappresentata, Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Antonio F. dell'Anno, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Gaeta
alla via C. Battisti ………………………………………..…………………………………Appellato
e
, c.f . ………………….………Appellata Contumace Controparte_2 C.F._2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 4 dicembre 2024
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, l'appellante ha esposto di essere proprietario del motoveicolo Harley Davidson tg. EG45305, assicurato per la RCA con la società con CP_1
polizza nr. 136390894 e che citò innanzi al Giudice di Pace di Gaeta gli odierni appellati per sentire pagina 1 di 5 dichiarare la sig.ra quale conducente o proprietaria del veicolo tg. CX161DR, Controparte_2
unica responsabile del sinistro occorso in data 09.04.2017, e sentirli condannare al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 10.283,34. L'appellante ha riferito che il Giudice di Pace con sentenza 716/2019 ha dichiarato ex art. 2054 c.c. la pari responsabilità nella produzione del sinistro e,
in parziale accoglimento della domanda ha condannato l' al pagamento in Controparte_3
suo favore della complessiva somma di € 2.250,00, oltre iva, se documentata, ed interessi dalla domanda. Al riguardo il ha lamentato che il Giudice di primo grado ha attribuito Pt_1
responsabilità sia alla parte convenuta, che non ha rispettato il segnale di Stop, sia alla parte attrice,
ritenendo che avrebbe dovuto procedere a velocità adeguata a fronteggiare eventuali emergenze.
Tuttavia, le testimonianze confermano che egli guidava a velocità molto moderata, inferiore ai limiti imposti, e proprio questa condotta prudente ha evitato conseguenze più gravi, nonostante l'elevata velocità della . Inoltre, il ha riferito che i testimoni confermarono che l'impatto fu CP_2 Pt_1
improvviso e inevitabile, e che la moto di sua proprietà fu coinvolta in una situazione di pericolo causata dall'irruzione dell'auto all'incrocio e ha evidenziato che il concetto di distanza di sicurezza invocato dal Giudice non si applica a veicoli che irrompono trasversalmente senza rispettare la precedenza. Infine, l'appellante ha contestato la quantificazione dei danni fatta dal Giudice solo su alcune voci del preventivo, poiché il suo motociclo quasi nuovo e di valore elevato (25.000 euro), ha subito danni ingenti, come provato da foto e preventivo e che sarebbe stato necessario disporre una consulenza tecnica per una valutazione più accurata. Sul fondamento di tali presupposti il ha Pt_1
rassegnato le seguenti conclusioni: “…in parziale riforma della sentenza nr. 716/2019 del Giudice di
Pace di Gaeta, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento il
proprietario e/o conducente dell'autoveicolo Hyunday Atoz tg. CX161DR; B) per l'effetto condannare
la società società di assicurazioni, in persona del legale rappresentante p.t, quale società CP_1
assicuratrice che copre il suindicato veicolo per la rca, e , in solido tra loro, al Controparte_2
risarcimento dell'intero danno prodotto all'istante nella misura indicata nel preventivo depositati in
pagina 2 di 5 atti o della maggior o minor somma ritenuta di giustizia dall'On.le Giudice adito, oltre interessi legali
dalla data del sinistro e del danno per svalutazione monetaria ex art. 1224 cc;
C) Il tutto con vittoria
di spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al
sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita la che ha impugnato le avverse domande sia sull'an che sul quantum . Essa ha CP_1
riferito che dall'istruttoria di primo grado è emerso chiaramente che la responsabilità dell'incidente è
da attribuire, in via esclusiva o prevalente, all'appellante. Quest'ultimo, in una domenica estiva con traffico intenso, ha percorso la SS Flacca a velocità eccessiva e fuori dalla carreggiata, sorpassando una colonna di auto quasi ferme. La ha anche riferito che la dinamica è stata confermata sia dai CP_3
Carabinieri intervenuti poco dopo sul luogo del sinistro, sia dalle fotografie sia dalla testimonianza del quest'ultimo ha riferito che le auto incolonnate avevano lasciato attraversare la Hyundai, già Tes_1
ferma al centro dell'incrocio al momento dell'impatto e che improvvisamente è stato sorpassato da una decina di motociclette di cui due hanno impattato la Infine, la compagnia ha riferito che Parte_2
il procedendo fuori dalla carreggiata sull'area zebrata, ha incontrato sulla sua traiettoria Pt_1
l'auto già ferma in seguito all'urto con la moto di Capuano e non riuscendo a fermarsi in tempo, ha causato un secondo impatto. Circa il quantum richiesto la compagnia ha lamentato che l'appellante ha prodotto solo un preventivo, contenente l' elencazione del tutto generica di pezzi meccanici con il relativo prezzo, elaborata da terzi al di fuori del contraddittorio e perciò sfornito di qualsiasi valenza probatoria. Su tali presupposti la compagnia ha così concluso: “…Piaccia all'Ill.mo G.M. del
Tribunale di Cassino, rigettare l'Appello, confermando integralmente la decisione gravata, con
condanna del alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado di Parte_1
giudizio”.
è rimasta contumace. Controparte_2
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo di primo grado e ha ritenuto la causa matura per la decisione.
pagina 3 di 5 All'udienza del 4 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice l'appello merita il rigetto.
I motivi di gravame sono infondati, poiché il Giudice di prime cure ha assolto in maniera soddisfacente all'obbligo di specificare le ragioni della sua decisione, fornendo adeguata contezza dell'iter
argomentativo seguito per giungere alla decisione finale. Dalla disamina degli atti di causa è emerso che il non ha provato né di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro né di avere tenuto Pt_1
una velocità adeguata alle condizioni dei luoghi e alla tipologia della strada.
Il teste ha confermato la dinamica così come illustrata dai verbalizzanti: egli ha Testimone_2
riferito che era fermo insieme ad un'altra vettura che lo precedeva per far passare la che Parte_2
aveva quasi ultimato l'attraversamento dell'incrocio, quando sopraggiunsero una decina di motociclette che sorpassarono lui e l'auto che lo precedeva, e due di esse finirono violentemente sull' Le Pt_2
dichiarazioni rese ai militari dalla al momento dell'incidente sono coerenti con la CP_2
ricostruzione svolta dal peraltro, il fatto che sul manto stradale non si sono ravvisate neanche Tes_1
tracce di scarrocciamento: ciò denota che l'appellante non ha approntato alcuna manovra per evitare l'urto e, essendosi trovato in prossimità di un incrocio, non solo avrebbe dovuto evitare il sorpasso ma anche essere particolarmente prudente, adottando una velocità adeguata ai luoghi.
Gli altri testimoni ascoltati nel primo grado si sono limitati a riferire che la strada occupata dalla era interessata da un segnale di STOP e hanno confermato l'attuazione della manovra di CP_2
sorpasso. Il sinistro si è verificato, quindi, per la imprudente manovra di sorpasso in centro urbano, in prossimità e corrispondenza d'incrocio che era gravato da un segnale di STOP a carico dell'appellata,
che aveva attraversato l'incrocio perché le auto incolonnate nel traffico glielo avevano permesso. In
presenza di due condotte sanzionabili, e in assenza di elementi certi sulla prevalenza della responsabilità di un conducente rispetto all'altro, giustamente il Giudice di prime cure ha ritenuto applicabile l'art. 2054 comma 2 cc.
pagina 4 di 5 Circa la liquidazione dei danni lamentata dal la censura da lui mossa in merito all'erronea Pt_1
quantificazione del danno operata in via equitativa dal giudice di prime cure risulta infondata : nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso (Cass. n. 26692/13) il preventivo non prova l'esborso di denaro.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità alla tabella n. 2 del D.M.
55/14 in conformità al valore dichiarato con esclusione della fase istruttoria. Non sono liquidate le spese giudiziali in favore dell'altra appellata stante la sua contumacia.
PQM
- definitivamente pronunciando;
RIGETTA
l'appello e conferma la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Gaeta n. 716/2019.
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano nella misura di € 3.397,00per
compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. come per legge, in favore di . Controparte_1
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1.
Cassino, 14 aprile 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 1491/2019 promosso da:
c.f. , rappresentato, difeso dall'avv. Vincenzo Capuano Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli via Ben Hur n. 84, presso lo studio di quest'ultimo … .Appellante
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., p.iva , rappresentata, Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Antonio F. dell'Anno, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Gaeta
alla via C. Battisti ………………………………………..…………………………………Appellato
e
, c.f . ………………….………Appellata Contumace Controparte_2 C.F._2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 4 dicembre 2024
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, l'appellante ha esposto di essere proprietario del motoveicolo Harley Davidson tg. EG45305, assicurato per la RCA con la società con CP_1
polizza nr. 136390894 e che citò innanzi al Giudice di Pace di Gaeta gli odierni appellati per sentire pagina 1 di 5 dichiarare la sig.ra quale conducente o proprietaria del veicolo tg. CX161DR, Controparte_2
unica responsabile del sinistro occorso in data 09.04.2017, e sentirli condannare al pagamento, in solido tra loro, della somma di € 10.283,34. L'appellante ha riferito che il Giudice di Pace con sentenza 716/2019 ha dichiarato ex art. 2054 c.c. la pari responsabilità nella produzione del sinistro e,
in parziale accoglimento della domanda ha condannato l' al pagamento in Controparte_3
suo favore della complessiva somma di € 2.250,00, oltre iva, se documentata, ed interessi dalla domanda. Al riguardo il ha lamentato che il Giudice di primo grado ha attribuito Pt_1
responsabilità sia alla parte convenuta, che non ha rispettato il segnale di Stop, sia alla parte attrice,
ritenendo che avrebbe dovuto procedere a velocità adeguata a fronteggiare eventuali emergenze.
Tuttavia, le testimonianze confermano che egli guidava a velocità molto moderata, inferiore ai limiti imposti, e proprio questa condotta prudente ha evitato conseguenze più gravi, nonostante l'elevata velocità della . Inoltre, il ha riferito che i testimoni confermarono che l'impatto fu CP_2 Pt_1
improvviso e inevitabile, e che la moto di sua proprietà fu coinvolta in una situazione di pericolo causata dall'irruzione dell'auto all'incrocio e ha evidenziato che il concetto di distanza di sicurezza invocato dal Giudice non si applica a veicoli che irrompono trasversalmente senza rispettare la precedenza. Infine, l'appellante ha contestato la quantificazione dei danni fatta dal Giudice solo su alcune voci del preventivo, poiché il suo motociclo quasi nuovo e di valore elevato (25.000 euro), ha subito danni ingenti, come provato da foto e preventivo e che sarebbe stato necessario disporre una consulenza tecnica per una valutazione più accurata. Sul fondamento di tali presupposti il ha Pt_1
rassegnato le seguenti conclusioni: “…in parziale riforma della sentenza nr. 716/2019 del Giudice di
Pace di Gaeta, accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità nella causazione dell'evento il
proprietario e/o conducente dell'autoveicolo Hyunday Atoz tg. CX161DR; B) per l'effetto condannare
la società società di assicurazioni, in persona del legale rappresentante p.t, quale società CP_1
assicuratrice che copre il suindicato veicolo per la rca, e , in solido tra loro, al Controparte_2
risarcimento dell'intero danno prodotto all'istante nella misura indicata nel preventivo depositati in
pagina 2 di 5 atti o della maggior o minor somma ritenuta di giustizia dall'On.le Giudice adito, oltre interessi legali
dalla data del sinistro e del danno per svalutazione monetaria ex art. 1224 cc;
C) Il tutto con vittoria
di spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al
sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita la che ha impugnato le avverse domande sia sull'an che sul quantum . Essa ha CP_1
riferito che dall'istruttoria di primo grado è emerso chiaramente che la responsabilità dell'incidente è
da attribuire, in via esclusiva o prevalente, all'appellante. Quest'ultimo, in una domenica estiva con traffico intenso, ha percorso la SS Flacca a velocità eccessiva e fuori dalla carreggiata, sorpassando una colonna di auto quasi ferme. La ha anche riferito che la dinamica è stata confermata sia dai CP_3
Carabinieri intervenuti poco dopo sul luogo del sinistro, sia dalle fotografie sia dalla testimonianza del quest'ultimo ha riferito che le auto incolonnate avevano lasciato attraversare la Hyundai, già Tes_1
ferma al centro dell'incrocio al momento dell'impatto e che improvvisamente è stato sorpassato da una decina di motociclette di cui due hanno impattato la Infine, la compagnia ha riferito che Parte_2
il procedendo fuori dalla carreggiata sull'area zebrata, ha incontrato sulla sua traiettoria Pt_1
l'auto già ferma in seguito all'urto con la moto di Capuano e non riuscendo a fermarsi in tempo, ha causato un secondo impatto. Circa il quantum richiesto la compagnia ha lamentato che l'appellante ha prodotto solo un preventivo, contenente l' elencazione del tutto generica di pezzi meccanici con il relativo prezzo, elaborata da terzi al di fuori del contraddittorio e perciò sfornito di qualsiasi valenza probatoria. Su tali presupposti la compagnia ha così concluso: “…Piaccia all'Ill.mo G.M. del
Tribunale di Cassino, rigettare l'Appello, confermando integralmente la decisione gravata, con
condanna del alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente grado di Parte_1
giudizio”.
è rimasta contumace. Controparte_2
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo di primo grado e ha ritenuto la causa matura per la decisione.
pagina 3 di 5 All'udienza del 4 dicembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice l'appello merita il rigetto.
I motivi di gravame sono infondati, poiché il Giudice di prime cure ha assolto in maniera soddisfacente all'obbligo di specificare le ragioni della sua decisione, fornendo adeguata contezza dell'iter
argomentativo seguito per giungere alla decisione finale. Dalla disamina degli atti di causa è emerso che il non ha provato né di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro né di avere tenuto Pt_1
una velocità adeguata alle condizioni dei luoghi e alla tipologia della strada.
Il teste ha confermato la dinamica così come illustrata dai verbalizzanti: egli ha Testimone_2
riferito che era fermo insieme ad un'altra vettura che lo precedeva per far passare la che Parte_2
aveva quasi ultimato l'attraversamento dell'incrocio, quando sopraggiunsero una decina di motociclette che sorpassarono lui e l'auto che lo precedeva, e due di esse finirono violentemente sull' Le Pt_2
dichiarazioni rese ai militari dalla al momento dell'incidente sono coerenti con la CP_2
ricostruzione svolta dal peraltro, il fatto che sul manto stradale non si sono ravvisate neanche Tes_1
tracce di scarrocciamento: ciò denota che l'appellante non ha approntato alcuna manovra per evitare l'urto e, essendosi trovato in prossimità di un incrocio, non solo avrebbe dovuto evitare il sorpasso ma anche essere particolarmente prudente, adottando una velocità adeguata ai luoghi.
Gli altri testimoni ascoltati nel primo grado si sono limitati a riferire che la strada occupata dalla era interessata da un segnale di STOP e hanno confermato l'attuazione della manovra di CP_2
sorpasso. Il sinistro si è verificato, quindi, per la imprudente manovra di sorpasso in centro urbano, in prossimità e corrispondenza d'incrocio che era gravato da un segnale di STOP a carico dell'appellata,
che aveva attraversato l'incrocio perché le auto incolonnate nel traffico glielo avevano permesso. In
presenza di due condotte sanzionabili, e in assenza di elementi certi sulla prevalenza della responsabilità di un conducente rispetto all'altro, giustamente il Giudice di prime cure ha ritenuto applicabile l'art. 2054 comma 2 cc.
pagina 4 di 5 Circa la liquidazione dei danni lamentata dal la censura da lui mossa in merito all'erronea Pt_1
quantificazione del danno operata in via equitativa dal giudice di prime cure risulta infondata : nel giudizio di risarcimento del danno da sinistro stradale, non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso (Cass. n. 26692/13) il preventivo non prova l'esborso di denaro.
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità alla tabella n. 2 del D.M.
55/14 in conformità al valore dichiarato con esclusione della fase istruttoria. Non sono liquidate le spese giudiziali in favore dell'altra appellata stante la sua contumacia.
PQM
- definitivamente pronunciando;
RIGETTA
l'appello e conferma la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Gaeta n. 716/2019.
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano nella misura di € 3.397,00per
compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. come per legge, in favore di . Controparte_1
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art.13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1.
Cassino, 14 aprile 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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