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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/06/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 240/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gianluca ALESSIO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via Fabbricato Scolastico, n. 13, rappresentato ed assistito, giusta procura in atti, dall'avv. Eugenio
Lequaglie, C.F. , con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in C.F._2
Verona, Via P. Querini, n. 8, il quale ha offerto ai fini delle comunicazioni di rito il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: nonché il seguente Email_1
numero di fax: 045/8342736
Parte appellante contro
Controparte_1
in breve c.f. .iva in persona del
[...] CP_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente e legale rapp.te in carica, geom. , con sede in Roma al Lungotevere Arnaldo CP_3
da Brescia n°4, rapp.ta e difesa - giusta procura in atti - dall'avv. Giuseppe Mazzarella (c.f.
- P.E.C. - fax 081.0097036), col quale elettivamente C.F._3 Email_2
1 domicilia presso il suo studio in Aversa (CE), alla Via Pisacane n. 1, ovvero al domicilio digitale iscritto nel Reginde P.E.C. ove ha dichiarato di voler ricevere le Email_2
comunicazioni di cancelleria e/o le notifiche ad istanza delle parti private
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 621/2023 del Tribunale di VERONA – sezione lavoro
IN PUNTO: contributi previdenziali;
obbligo di iscrizione alla cassa professionale
Conclusioni:
Per parte appellante:
“1) riformarsi, in accoglimento del presente ricorso in appello, la sentenza del Tribunale di Verona n.
621/2023, pubblicata in data 16.11.2023 per i motivi dedotti in premessa e, per l'effetto, in
accoglimento delle domande formulate dall'odierno appellante in primo grado, accertarsi e/o
dichiararsi l'insussistenza, sulla base dell'esposizione dei fatti e per le motivazioni esposte in
premessa, dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio del geom. lla Parte_1 [...]
e, conseguentemente, condannarsi e/o Controparte_1
comunque ordinarsi alla Controparte_1
di disporre la cancellazione dell'iscrizione medesima, previa se del caso
[...]
disapplicazione delle norme statutarie e/o regolamentari di censurate come illegittime CP_2
nell'esposizione del ricorso;
2) conseguentemente, sempre ad integrale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento
del presente ricorso in appello, accertarsi e/o dichiararsi che nulla è dovuto dal geom.
[...]
lla a titolo Pt_1 Controparte_1
di contributi previdenziali e condannarsi Controparte_1
a restituire all'odierno appellante e tutte le somme da quest'ultimo corrisposte a
[...]
tale titolo, nell'importo di € 34.266,35, oltre agli ulteriori importi che dovessero essere medio tempore
richiesti dall'ente previdenziali e corrisposti dall'odierno appellante, relativamente alle annualità
precedente oggetto di accertamento ed a quelle successive, maggiorati da interessi e rivalutazione
monetaria dal giorno del versamento a quella della effettiva restituzione;
3) con rifusione integrale di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”
2 Per parte appellata:
“- Rigettare l'appello proposto, perché inammissibile ovvero infondato in fatto ed in diritto, per i motivi
sopra esposti e, per l'effetto, confermare la legittimità della pretesa creditoria di CP_2
- In linea subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avversa
domanda, si chiede di rideterminare il credito di e, per l'effetto, condannare in sentenza il CP_2
ricorrente al pagamento della somma indicata nell'atto impugnato ovvero di quella diversa somma
maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che l'Ecc.ma Corte adita dovesse
ritenere equa e giusta oltre accessori.
- Condannare altresì il ricorrente al pagamento di spese e competenze di lite.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato le domande di Parte_1
volte ad annullare l'iscrizione d'ufficio alla cassa previdenziale professionale e ad ottenere la restituzione dei contributi versati con riserva di ripetizione. Ha, altresì, condannato il lavoratore alla rifusione delle spese di lite.
Il sig. è iscritto al Collegio Geometri di Verona dal 26.1.1998 ed è dipendente Pt_1
dell'AGEC (Azienda Gestione Edifici Comunali) di Verona, con inquadramento nel livello di quadro del CCNL per il settore gas – acqua. Autocertificava dal 1°.
1.2003 il non esercizio della professione e quindi rimaneva iscritto all'albo professionale senza oneri previdenziali. A seguito di verifiche, la accertava che il sig. aveva esercitato l'attività professionale e Parte_2 Pt_1
pertanto lo iscriveva d'ufficio a far data dal 1°.1.2018, con conseguenti obblighi contributivi.
Ritenendo illegittima l'iscrizione d'ufficio alla cassa previdenziale e non dovuti i contributi previdenziali pretesi per l'anno 2021, il sig. a instaurato la presente causa. Pt_1
Il primo giudice ha rigettato le domande del lavoratore, così motivando:
“Le domande di parte ricorrente sono infondate.
La questione relativa alla natura dell'ente datore di lavoro del ricorrente, sia pure adombrata
nella comunicazione della prodotta dal ricorrente come doc. 4, non sembra avere rilevanza CP_1
decisiva ai fini della decisione della causa. Infatti è presumibile che la facesse riferimento al CP_1
regolamento professionale (art. 7 del RD 275/1929) che impone il divieto di iscrizione all'Albo degli
3 impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni. La Cassa sostiene che l'Agec non
possa essere qualificata come ente pubblico ai fini dell'applicazione del TU 165/2001 e il ricorrente
non possa quindi essere ritenuto come dipendente pubblico. Pertanto non vi sarebbe nei suoi
confronti non vi sarebbe alcun divieto di iscrizione all'albo.
Si deve premettere che nella presente causa non si discute del diritto del ricorrente
all'iscrizione all'albo dei geometri, ma dell'obbligo di iscrizione alla Cassa e di versamento della
contribuzione a carico di geometri, iscritti all'albo, i quali svolgano attività riservata, in via occasionale
e nell'ambito delle proprie mansioni di lavoratore dipendente.
L'Agec è una azienda speciale strumentale del Comune (v. in tal senso Cass. 3984/2023) ed
è qualificabile quindi come ente pubblico economico. Il rapporto di lavoro del ricorrente è pertanto di
diritto privato. Ciò comporta che non si applichi la disciplina dell'art. 7 del RD del 1929,
evidentemente diretta a disciplinare i presupposti dell'iscrizione alla di soggetti titolari di un CP_1
vero e proprio rapporto di pubblico impiego.
Le Sezioni Unite della Cassazione si espressero in tal senso nella pronuncia n. 7300/1992
ritenendo che 'il divieto sancito dal più volte menzionato art. 7, primo comma, del Regolamento per
la professione di geometra deve intendersi ristretto ai soli impiegati dello Stato e degli enti pubblici
non economici, identificabili questi ultimi nelle "altre pubbliche amministrazioni", poste accanto allo
Stato nella stessa disposizione. Essendo quindi sottratti a detto divieto di carattere generale i
dipendenti degli enti pubblici economici, deve ritenersi consentita la loro iscrizione all'albo
professionale dei geometri,'.
In ogni caso, è pacifico tra le parti il diritto del ricorrente di essere iscritto all'Albo e ciò
presuppone evidentemente l'assenza di un rapporto di pubblico impiego al quale si deve applicare
il divieto di cui all'art. 7 del regolamento citato.
Ciò premesso, la parte ricorrente deduce l'illegittimità delle norme statutarie e regolamentari
della che prevedono l'obbligo di iscrizione anche nel caso in cui l'attività venga svolta in via CP_1
occasionale e saltuaria.
La giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente è rimasta isolata e minoritaria. Nella
giurisprudenza di legittimità è prevalso l'orientamento, espresso da numerose e conformi pronunce
4 della Suprema Corte, secondo il quale la previsione regolamentare oggetto di discussione deve
ritenersi pienamente legittima. Inoltre la Cassazione ha ritenuto compatibile la iscrizione alla CP_1
con l'iscrizione obbligatoria ad altra gestione previdenziale.
….
L'iscrizione del contribuente alla è dunque legittima, e la relativa pretesa CP_1
contributiva non viola, invero, il divieto di doppia contribuzione poichè, pur essendo il geometra già
assicurato quale dipendente, trattasi di esercizio di attività distinte, l'una prestata nell'ambito del
rapporto di lavoro subordinato e l'altra, invece, quale libera professione. (cass. 28188/2022 e
conformi ex multis 6766/23, 17823/23, 6694/23)
Il consiglio di amministrazione della ha approvato una delibera n. 123 del 20/05/2009 CP_1
con la quale parziale modifica della precedente n. 2/2003 sono state definite le modalità per fornire
la prova negativa dell'esercizio libera professione da parte dei geometri, lavoratori dipendenti, iscritti
all'albo.
Con la Delib. n. 123 del 2009 la ha precisato i casi in cui, con riferimento ai geometri CP_1
dipendenti, l'iscrizione potrà essere esclusa:
"a) in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal C.C.N.L. e l'attività
svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo;
b) il dipendente presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello
svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile
a quella di geometra".
Premesso che non è in discussione l'effettivo esercizio di attività professionale da parte del
ricorrente., seppure occasionale, va osservato che non vi è prova che ricorrano i presupposti previsti
dalla precedente lettera a).
Infatti, anche volendo ammettere che l'attività professionale sia stata prestata nel solo ed
esclusivo interesse del datore di lavoro, non risulta che il CCNL applicato preveda un ruolo
professionale comportante lo svolgimento, unitamente alle attività proprie dell'inquadramento
professionale (pur implicando queste ultime l'applicazione delle nozioni specialistiche del geometra),
anche di atti tipici della libera professione con rilevanza esterna.
5 Ai fini della prova relativa, il ricorrente. avrebbe dovuto dimostrare che tra le mansioni del
proprio inquadramento contrattuale come lavoratore dipendente rientrino anche quelle comportanti
attività riservate ai geometri. Il ricorrente è inquadrato nella categoria di Quadro, con incarico di
responsabile del settore patrimonio (v. doc. 1 di parte ricorrente). La parte ricorrente non ha
dimostrato che nel C.C.N.L. vi sia uno specifico profilo professionale di geometra ovvero che nella
declaratoria della qualifica di Quadro sia incluso lo svolgimento di atti tipi della libera professione
con rilevanza esterna.
Per potere escludere i presupposti dell'iscrizione alla si dovrebbe ritenere illegittima CP_1
la previsione regolamentare della che prevede i casi in cui il geometra che agisca come CP_1
dipendente possa essere considerato esente dalla contribuzione. La parte ricorrente non ha
formulato specifiche deduzioni sulla legittimità di questa previsione regolamentare, la quale peraltro
è stata ritenuta legittima in numerose pronunce della Corte di Cassazione (ex multis 4154/2023).
Sulla base delle superiori argomentazioni le domande di accertamento negativo svolte dalla
parte ricorrente pertanto sono infondate e devono essere integralmente rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della
causa (4484,46) e dell'assenza di attività istruttoria” (pagg. 3-9).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. ulla base di quattro Pt_1
motivi. Precisa che egli svolge le mansioni di geometra nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con l'Azienda speciale del Comune di Verona, anche effettuando variazioni catastali degli immobili gestiti dall'ente. Aggiunge che, a seguito della sentenza impugnata, ha saldato tutti i contributi maturati alla data del 31.12.2023 per l'importo di € 34.266,35 e che si è cancellato dall'albo professionale.
2.1. Con il primo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per non aver rilevato l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla cassa professionale, con violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 D.Lgs. 165/2001 e 114 D.Lgs. 267/2000 nonché della delibera n. 123/2009. CP_2
L'appellante ribadisce che non sussistono i requisiti per l'iscrizione alla in quanto egli CP_2
svolge le mansioni di geometra in via esclusiva per il proprio datore di lavoro (AGEC) che è ente
6 pubblico economico. Sostiene che la propria posizione non è quella di un dipendente di azienda privata ma piuttosto quella di un professionista dipendente di ente appartenente alla Pubblica
Amministrazione. Osserva pertanto che non vi è obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ai sensi della delibera n. 123/2009. Evidenzia che l'AGEC è ente strumentale del Comune di CP_2
Verona ed è pacifica la sua natura pubblica (v. assoggettamento alla disciplina del Codice dei
Contratti Pubblici;
assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità
pubblica e di danno erariale;
delibera ANAC n. 1023/2020 con qualificazione di organismo in house
affidatario del Comune di Verona). Evidenzia altresì che già nel 2014 e poi nel 2021 (docc. 15-16)
ha comunicato alla la propria posizione lavorativa e le mansioni svolte in AGEC, ma tale CP_1
documentazione non è stata considerata dal primo giudice.
2.2. Con il secondo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per aver omesso l'istruttoria circa l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio alla cassa professionale.
L'appellante lamenta che il primo giudice non ha considerato i documenti prodotti dal ricorrente e ha rigettato le istanze istruttorie proposte al fine di dimostrare le mansioni svolte in
AGEC. Rileva che, se avesse proceduto con l'istruttoria, il primo giudice avrebbe constatato come il sig. volge le mansioni di geometra in via esclusiva per AGEC. Ribadisce che il caso di Pt_1
specie rientra nelle eccezioni regolamentari della , benché esse escludano la contribuzione CP_2
obbligatoria soltanto in presenza di CCNL che prevedono il ruolo professionale di geometra e non per tutte le ipotesi assimilabili.
2.3. Con il terzo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per non aver rilevato la violazione del divieto di doppia contribuzione, con violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22 L.
773/1982.
L'appellante osserva che egli ha sempre versato i contributi previdenziali dapprima all e poi all . Sostiene, pertanto, che, ai sensi dell'art. 22 L. 773/1982, non ha alcun CP_4 CP_5
obbligo di iscrizione alla in quanto è già iscritto ad altre gestioni previdenziali. Richiama CP_2
giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. n. 5375/2019) e afferma che le diverse pronunce citate nella sentenza impugnata sono inconferenti al caso di specie, essendo relative a professionisti che hanno svolto attività saltuarie a favore di soggetti privati. Evidenzia che la tesi della si traduce CP_2
7 in un irragionevole trattamento deteriore nei confronti dei professionisti che hanno diritto all'iscrizione nell'albo ma che, per non incorrere nelle pretese della cassa previdenziale, sono costretti a cancellarsi dallo stesso e a non svolgere attività professionali per il proprio datore di lavoro.
2.4. Con il quarto motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per non aver rilevato la sussistenza del diritto ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate alla a titolo di contributi previdenziali. CP_2
L'appellante ribadisce che nessun contributo previdenziale era dovuto alla , stante la CP_2
carenza dei presupposti di legge per l'iscrizione d'ufficio, e dunque egli ha diritto alla restituzione di quanto indebitamente preteso e versato.
3. Si è costituita la Controparte_1
ontestando l'appello e chiedendone il rigetto.
[...]
Quanto al primo motivo di appello, la precisa che le regole di iscrizione e gli obblighi CP_1
di contribuzione promanano direttamente dalla disciplina regolamentare dell'ente in conseguenza dello status di autonomia riconosciuto dalla legge alle casse previdenziali professionali;
richiama giurisprudenza di legittimità sul punto (ex multis Cass. S.U. n. 17589/2015) nonché con riguardo alla legittimità dell'art. 5 Statuto (Cass. nn. 4568/2021, 28188/2022, 34276/2024, 34277/2024) e CP_2
dei regolamenti dell'ente (ex multis Cass. n. 30191/2024); ribadisce che sussisteva in capo al geom.
'obbligo di iscrizione alla , in costanza di iscrizione all'albo e in mancanza di prova Pt_1 CP_2
contraria nei termini e nelle modalità di cui alla delibera n. 2/2003, non rientrando egli nelle CP_2
eccezioni previste dalla delibera n. 123/2009. CP_2
Quanto al terzo motivo di appello, la rileva che la sentenza impugnata è conforme alla CP_1
più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 34276/2024, n. 34277/2024, 2591/2025,
2417/2025, 26330/2024); evidenzia che non è applicabile l'art. 22 L. 773/1982, in quanto tale norma
è implicitamente abrogata e comunque non vige un criterio di unicità della tutela previdenziale obbligatoria;
precisa che nel caso di specie l'iscrizione ad altra gestione riguarda un'attività CP_5
diversa e che comunque la delibera n. 123/2009 ha natura cogente e tassativa;
osserva poi CP_2
che la c.d. contribuzione minima non assolve a una funzione di previdenza in senso stretto bensì a una funzione di solidarietà endocategoriale ed etico-sociale ex artt. 2 e 38 Cost. (cfr. Cass. n.
8 32167/2018).
Quanto al secondo motivo di appello, la ribadisce che l'eventuale esenzione dagli CP_1
obblighi contributivi può essere provata esclusivamente secondo modalità e termini di cui alle delibere nn. 2/2003 e 123/2009 e che l'onere incombeva su controparte;
richiama CP_2
giurisprudenza di legittimità al riguardo (Cass. nn. 6694/2023, 34276/2024, 2591/2025, 2417/2025,
26330/2024, 6796/2025).
Quanto al quarto motivo di appello, la afferma che il sig. non ha diritto ad CP_1 Pt_1
alcuna restituzione in quanto l'iscrizione d'ufficio alla e la relativa pretesa contributiva sono CP_2
legittime e determinate ai sensi del Regolamento sulla Contribuzione.
Infine, la richiama le proprie difese svolte in primo grado e, in particolare, eccepisce CP_1
l'inammissibilità delle prove orali richieste ex adverso atteso che: - non è possibile provare mediante testi l'insussistenza del presupposto per l'iscrizione alla - i capitoli hanno ad oggetto fatti CP_1
negativi; - le circostanze dedotte risultano già provate e contraddette dai documenti prodotti.
4. All'udienza del 29.5.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
6. I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e vanno rigettati, in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui questo
Collegio aderisce e che richiama anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo state addotte in questa sede ragioni tali da indurre a discostarsene.
In particolare, il Collegio richiama Cass. 17823/23: “questa Corte ha esaminato questioni del
tutto analoghe a quella posta dalla presente causa ed ha affermato (Cass. nn. 4154/2023;
4155/2023; 6694/2023; 318/2023; Cass. nn. 28188/2022; 35910/2022; 7820/2022; 4861/2022;
Cass. nn.35481/2021; 28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021;
23631/2021; 23633/2021) che, in tema di ai fini Controparte_1
dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione
9 sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale
dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che
la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei CP_5
confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa con disposizione CP_1
legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le
condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli
iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere
sugli obblighi contributivi alla invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla CP_1 CP_1
potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi CP_1
prodotti;
tali condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della prevedevano l'obbligo CP_1
di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale
senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale
e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso
terzi può essere esclusa, ipotesi non presente nel caso di specie, laddove ci si trovi in presenza di
inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed
esclusivo interesse del datore di lavoro - rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero
di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale
riconducibile a quella di geometra;
da ultimo, va evidenziato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri
posti a carico del contribuente dalla disciplina della non importa alcuna violazione dell'art. CP_1
2697 c.c., discendendo dalla piana applicazione della normativa statutaria e regolamentare”.
Nel caso di specie, è pacifica l'iscrizione all'Albo dei geometri del ne consegue Pt_1
l'obbligo di iscrizione alla e di versamento della relativa contribuzione. E', invero, altresì CP_1
pacifico che non sussistono le condizioni di esenzione previste dal regolamento 123/2009 della non si versa, invero, in una ipotesi di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal CP_1
10 ccnl, né sussiste la dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. Anzi, è pacifico che il svolge anche Pt_1
attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra, anche se nello svolgimento delle mansioni relative al rapporto di lavoro subordinato con l'Azienda Gestione Edifici Comunali di
Verona, in relazione alla quale versa la contribuzione all , circostanza, come chiarito dalla CP_5
Suprema Corte, non rilevante.
Non colgono nel segno le argomentazioni svolte sulla natura del rapporto di lavoro, posto che le aziende speciali non rientrano nel novero delle pubbliche amministrazioni in senso stretto di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001.
Per quanto precede, correttamente il primo giudice non ha ammesso le prove testimoniali richieste dal essendo i fatti rilevanti ai fini del decidere non in contestazione. Pt_1
7. In definitiva, per quanto precede, l'appello deve essere integralmente rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
8. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, per il principio della soccombenza devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché deve essere condannato alla rifusione in favore della Parte_1 CP_1
appellata delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa – in considerazione dei profili di serialità - oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge nonché rimborso del contributo unificato.
9. Considerato che l'appello è stato integralmente rigettato ed è stato depositato dopo il
31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012),
che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 -deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo all'appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
11 1) rigetta l'appello;
2) condanna alla refusione in favore di delle spese di lite del Parte_1 CP_2
grado che liquida in euro 962,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché rimborso del contributo unificato;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 29.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Gianluca Alessio
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