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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN AL CE, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 749/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sanremo - Corso Felice Cavallotti, 59 18038 Sanremo IM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 106/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IMPERIA sez. 1
e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2711 IMU 2016 - sull'appello n. 184/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Comune di Sanremo - Corso Cavallotti 59 18038 Sanremo IM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 105/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IMPERIA e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1712 IMU 2017
- sull'appello n. 188/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sanremo - Indirizzo_1
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 106/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IMPERIA sez. 1
e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2711 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 760/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la contribuente Ricorrente_1 in accoglimento degli appelli, annullare la sentenza impugnata e annullare gli avvisi di accertamento. Vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
Resistente/Appellato: Il Comune di Sanremo chiede di respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata e la legittimità degli avvisi di accertamento.Vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento n.2711/2016, n.1712/2017,n.2711/2016 in materia IMU. Eccepiva, nei ricorsi introduttivi : 1) carenza di motivazione degli atti impositivi;
2) in subordine dichiarare non dovute le sanzioni irrogate. Infine sosteneva che la casa era adibita a sua abitazione principale.
Si costituiva in giudizio il Comune di Sanremo che contestava l'assunto della ricorrente e ribadiva la legittimità degli atti impositivi.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con la sentenza n. 106/2024 respingeva il ricorso della contribuente per l'IMU 2016 e con la sentenza n. 105/2024 accoglieva il ricorso per l'IMU 2017.
Avverso la sentenza n. 106/2024 propone appello la contribuente, mentre avverso la sentenza n.
105/2024 propone appello il Comune di Sanremo, ognuno denunciando l'erroneità delle sentenze per non aver accolto le motivazioni esposte nei reciproci atti difensivi già compiutamente esposte in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2016 e 2017 nei confronti della sig.ra Ricorrente_1 e riferiti all'immobile sito in Sanremo Indirizzo_2 dove la stessa ha la residenza.
Gli accertamenti hanno origine dal disconoscimento dell'agevolazione fiscale "prima casa" da parte del Comune di Sanremo per non aver la contribuente dato prova della effettiva e stabile dimora nella casa dove, peraltro, ha la sua residenza anagrafica.
La controversia unificata in questa fase del processo é stata trattata in primo grado autonomamente per l'anno 2016 e anno 2017 e si é conclusa con le sentenze n. 106/24 anno 2016 che ha respinto il ricorso e sentenza n.105/2024 anno 2017 che accoglieva il ricorso.
Trattandosi, peraltro, dello stesso oggetto, gli appelli avverso le sentenze sono stati riuniti per una trattazione congiunta.
Sostiene il Comune che la contribuente non ha dato prova della stabile dimora e, quindi, non può riconoscersi il beneficio fiscale applicato alla prima casa.
Peraltro dall'esame degli atti e documenti prodotti in giudizio, la contribuente, ad avviso del Collegio, ha fornito gli elementi necessari al riconoscimento della stabile abitazione nella casa di Sanremo.
Anzitutto é da considerare come la stessa sia residente e dimorante nell'abitazione di Indirizzo_2 da almeno tre decenni : ne fa prova lo stato di famiglia ed i provvedimenti di annullamento degli avvisi di accertamento per gli anni 1998 e 1999 nei quali é stato riconosciuta la effettiva dimora della contribuente in quella abitazione.
Non risulta, poi, che il Comune di Sanremo, nel corso dei successivi anni, abbia mai revocato la residenza per ottenere la quale l'ente svolge le obbligatorie indagini proprio per verificare la effettiva e stabile occupazione dell'immobile.
In atti sono stati prodotte le bollette relative ai consumi di gas ed energia elettrica che sono in linea con i consumi medi per l'abitazione di una sola persona secondo le stime Arera.
A conferma della stabilità della dimora vale la scelta del medico di famiglia nella ASL di competenza del
Comune di Sanremo che é lecito pensare venga fatta per un motivo di vicinanza al fine di ottenere un'assistenza diretta e vicina alla propria abitazione.
A corredo valga, anche, la tessera elettorale per le votazioni politiche ed amministrative, le vaccinazioni
Covid effettuate sempre alla ASl territoriale sanremese ed il trasferimento alla Banca di Sanremo di tutte le posizioni economiche e finanziarie e la dichiarazione dei redditi che denota il versamento delle imposte addizionali al Comune stesso e alla Regione Liguria.
Per quanto sopra si ritiene fondata la domanda del contribuente che deve essere, pertanto, accolta con il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n. 2711/2021 per IMU 2016 e avviso di accertamento n. 1712/2021 per IMU 2017 e accoglimento di entrambo i ricorsi introduttivi per le annualità
d'imposta 2016 e 2017.
La controvertibilità della materia giustifica, peraltro, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie le domande della contribuente e conferma la sentenza n. 105/2024 e annulla la sentenza n.
106/2024. Spese compensate.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IN AL CE, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 749/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sanremo - Corso Felice Cavallotti, 59 18038 Sanremo IM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 106/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IMPERIA sez. 1
e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2711 IMU 2016 - sull'appello n. 184/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Comune di Sanremo - Corso Cavallotti 59 18038 Sanremo IM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 105/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IMPERIA e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1712 IMU 2017
- sull'appello n. 188/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sanremo - Indirizzo_1
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 106/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IMPERIA sez. 1
e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2711 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 760/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: la contribuente Ricorrente_1 in accoglimento degli appelli, annullare la sentenza impugnata e annullare gli avvisi di accertamento. Vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
Resistente/Appellato: Il Comune di Sanremo chiede di respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata e la legittimità degli avvisi di accertamento.Vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento n.2711/2016, n.1712/2017,n.2711/2016 in materia IMU. Eccepiva, nei ricorsi introduttivi : 1) carenza di motivazione degli atti impositivi;
2) in subordine dichiarare non dovute le sanzioni irrogate. Infine sosteneva che la casa era adibita a sua abitazione principale.
Si costituiva in giudizio il Comune di Sanremo che contestava l'assunto della ricorrente e ribadiva la legittimità degli atti impositivi.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con la sentenza n. 106/2024 respingeva il ricorso della contribuente per l'IMU 2016 e con la sentenza n. 105/2024 accoglieva il ricorso per l'IMU 2017.
Avverso la sentenza n. 106/2024 propone appello la contribuente, mentre avverso la sentenza n.
105/2024 propone appello il Comune di Sanremo, ognuno denunciando l'erroneità delle sentenze per non aver accolto le motivazioni esposte nei reciproci atti difensivi già compiutamente esposte in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2016 e 2017 nei confronti della sig.ra Ricorrente_1 e riferiti all'immobile sito in Sanremo Indirizzo_2 dove la stessa ha la residenza.
Gli accertamenti hanno origine dal disconoscimento dell'agevolazione fiscale "prima casa" da parte del Comune di Sanremo per non aver la contribuente dato prova della effettiva e stabile dimora nella casa dove, peraltro, ha la sua residenza anagrafica.
La controversia unificata in questa fase del processo é stata trattata in primo grado autonomamente per l'anno 2016 e anno 2017 e si é conclusa con le sentenze n. 106/24 anno 2016 che ha respinto il ricorso e sentenza n.105/2024 anno 2017 che accoglieva il ricorso.
Trattandosi, peraltro, dello stesso oggetto, gli appelli avverso le sentenze sono stati riuniti per una trattazione congiunta.
Sostiene il Comune che la contribuente non ha dato prova della stabile dimora e, quindi, non può riconoscersi il beneficio fiscale applicato alla prima casa.
Peraltro dall'esame degli atti e documenti prodotti in giudizio, la contribuente, ad avviso del Collegio, ha fornito gli elementi necessari al riconoscimento della stabile abitazione nella casa di Sanremo.
Anzitutto é da considerare come la stessa sia residente e dimorante nell'abitazione di Indirizzo_2 da almeno tre decenni : ne fa prova lo stato di famiglia ed i provvedimenti di annullamento degli avvisi di accertamento per gli anni 1998 e 1999 nei quali é stato riconosciuta la effettiva dimora della contribuente in quella abitazione.
Non risulta, poi, che il Comune di Sanremo, nel corso dei successivi anni, abbia mai revocato la residenza per ottenere la quale l'ente svolge le obbligatorie indagini proprio per verificare la effettiva e stabile occupazione dell'immobile.
In atti sono stati prodotte le bollette relative ai consumi di gas ed energia elettrica che sono in linea con i consumi medi per l'abitazione di una sola persona secondo le stime Arera.
A conferma della stabilità della dimora vale la scelta del medico di famiglia nella ASL di competenza del
Comune di Sanremo che é lecito pensare venga fatta per un motivo di vicinanza al fine di ottenere un'assistenza diretta e vicina alla propria abitazione.
A corredo valga, anche, la tessera elettorale per le votazioni politiche ed amministrative, le vaccinazioni
Covid effettuate sempre alla ASl territoriale sanremese ed il trasferimento alla Banca di Sanremo di tutte le posizioni economiche e finanziarie e la dichiarazione dei redditi che denota il versamento delle imposte addizionali al Comune stesso e alla Regione Liguria.
Per quanto sopra si ritiene fondata la domanda del contribuente che deve essere, pertanto, accolta con il conseguente annullamento dell'avviso di accertamento n. 2711/2021 per IMU 2016 e avviso di accertamento n. 1712/2021 per IMU 2017 e accoglimento di entrambo i ricorsi introduttivi per le annualità
d'imposta 2016 e 2017.
La controvertibilità della materia giustifica, peraltro, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie le domande della contribuente e conferma la sentenza n. 105/2024 e annulla la sentenza n.
106/2024. Spese compensate.