CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 316/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
MI MA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 986/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 1T 004714 000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 241/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore del ricorrente si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.
Resistente: il rappresentante dell'Agenzia si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato e inviato a questa Corte di Giustizia Tributaria il 18.04.2025, Ricorrente_1 codice fiscale CF_Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 2022 1T 004714 000, notificato dall'Agenzia delle Entrate – DIREZIONE PROVINCIALE BARI il 28.01.2025, deducendone l'illegittimità e ha chiesto a questa Corte di Giustizia di:
- “dichiarare illegittimo e nullo l'atto impugnato per carenza di motivazione e l'assenza dei presupposti dell'avviso di liquidazione imposta.
Si chiede che la discussione avvenga in pubblica udienza.”.
La ricorrente ha dedotto che, con atto pubblico in data 28 gennaio 2022 la medesima aveva acquistato un'immobile per adibirlo a propria prima abitazione, richiedendo la fruizione delle agevolazioni fiscali previste per le proprie condizioni oggettive e soggettive dichiarando espressamente di non possedere altro immobile, di avere in requisiti di età e avere un indicatore della situazione economica equivalente inferiore ad euro quarantamila annui, sulla scorta del comma 6 art. 64 del D.L. 25 3aggio 2021 n. 73 convertito nella Legge 23 luglio 2021 n. 106, che prevede che gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso е dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000,00 euro annui.
Ha dedotto la ricorrente che la norma citata le imponeva un mero onere dichiarativo, rispetto al possesso dei requisiti: acquisto prima casa - avere età inferiore ai 36 anni - e indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000,00 € e a tale onere aveva ottemperato la Ricorrente_1 nella richiesta di trattamento fiscale agevolato ai sensi del richiamato comma 6, art. 64 D.L. 25 maggio 2021 e succ. mod.
Con l'avviso di liquidazione, invece, l'Agenzia delle Entrate ha revocato l'agevolazione in oggetto, in quanto non risultava presentata alcuna DSU con la conseguente mancanza dell'attestazione ISEE alla data dell'atto di compravendita.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita resistendo al ricorso di cui ha opposto l'inammissibilità non essendo il ricorso depositato, nativo digitale e l'infondatezza e chiesto il rigetto, col favore delle spese.
All'odierna udienza, presenti le parti, la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva questa giudicante che il ricorso è infondato.
Preliminarmente va respinta l'eccezione proposta dall'Agenzia delle Entrate relativa alla regolarità della notifica del ricorso, posto che riportava la firma autografa del difensore e quindi non si trattava di atto cd nativo digitale come, invece, dovrebbe essere in ossequio alle regole tecniche del PTT. Ha infatti statuito la SC che “In tema di processo tributario telematico, la notificazione del ricorso deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche - a seguito dell'entrata in vigore, in data
24.10.2018, dell'art. 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 6 bis del d.l. n. 119 del
2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 - per tutti i processi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto, stante la espressa previsione della norma primaria, che rinvia per la legittima indicazione delle concrete modalità della notificazione al d.m. n. 163 del 2013 e ai successivi decreti di attuazione”. (cfr. Cass. Sez.
5, 24/02/2025, n. 4815, Rv. 674121 - 01).
Nel caso di specie, poiché il valore del ricorso consentiva alla parte di stare in giudizio personalmente, la notifica deve ritenersi legittima.
In fatto, va poi premesso che l'Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto la ricorrente non in possesso del requisito soggettivo richiesto dall'art. 64 del Decreto Sostegni bis, in quanto non risultava, alla data dell'atto, che fosse stata rilasciata alcuna certificazione
ISEE attestante un valore inferiore a € 40.000, cosicché l'Ufficio accertava, con l'avviso di liquidazione impugnato, la decadenza dall'agevolazione prima casa under 36 di cui all'art. 64, comma 6, del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021 e, di conseguenza, recuperava l'imposta di registro con aliquota al 2%, ai sensi dell'articolo 1, della Tariffa parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, oltre sanzione ex art. 64, co. 10, del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021 nella misura del 30% e degli interessi calcolati secondo legge.
Ritiene questo giudice, infatti che non è sufficiente la mera dichiarazione nell'atto pubblico del possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali, ma è necessario che gli stessi siano in concreto posseduti, pena la decadenza dalle agevolazioni stesse.
Dalla lettura delle norme si evince, infatti, che i requisiti “soggettivi” per poter richiedere, a pena di decadenza, l'applicazione dell'agevolazione sono i seguenti:
1. Che gli acquirenti non abbiano compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato;
2. Che gli acquirenti abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore ad € 40.000 annui.
Poiché l'agevolazione in questione (così come in generale l'agevolazione prima casa) va richiesta al momento del rogito dell'atto di acquisto, ne deriva che i predetti requisiti richiesti dalla norma debbano sussistere al momento della stipula dell'atto innanzi al Notaio.
Come rappresentato anche dalla Circolare 12/E/2021 (del 14 ottobre 2021) – intervenuta precedentemente al rogito – il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito;
pertanto, esso dovrà essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa DSU in data anteriore o contestuale all'atto.
La necessità che l'attestazione sia da considerarsi quella in corso di validità al tempo della stipula dell'atto di acquisto è dettata dal fatto che il dato dei componenti del nucleo familiare deve essere “fotografato” al momento del rogito. Infatti, l'art. 3 del DPCM n. 159 del 2013 prevede che il “nucleo familiare” è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.
Peraltro, l'art. 64, comma 6, del d.l. 25 maggio 2021 rinvia al regolamento di cui al DPCM n. 159 del
2013, in base al quale l'indicatore ISEE è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Con la presentazione della DSU è, quindi, possibile richiedere il rilascio della propria attestazione ISEE, che ha validità a decorrere dal 1° gennaio o, se successiva, dalla data di presentazione della DSU, fino al
31 dicembre dell'anno a cui fa riferimento.
La sussistenza del requisito ISEE deve, dunque, riscontrarsi alla data di stipula dell'atto, non essendo possibile, per un contribuente, ottenere un ISEE avente una validità retroattiva, rilasciato sulla base di una DSU presentata in una data successiva a quella dell'atto.
La ricorrente, dunque, doveva essere in possesso di un ISEE in corso di validità già alla data del rogito
(28 gennaio 2022) e avrebbe dovuto richiedere tale documento in un momento necessariamente antecedente alla stipula dell'atto, mediante la presentazione della relativa DSU in data anteriore (o almeno contestuale) all'atto (cfr. Circ. 12/E del 14 ottobre 2021).
Invece, come ammesso dalla stessa ricorrente e come appurato dall'Ufficio, non risulta presentata alcuna
DSU, l'ISEE non è stata richiesta e la ricorrente si è limitata solo a dichiarare nell'atto pubblico di compravendita di avere un ISEE inferiore a € 40.000,00, senza possibilità di verifica di quanto dichiarato.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La CGT di Primo grado rigetta il ricorso Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Amministrazione costituita che liquida in € 300 oltre accessori di legge se dovuti Bari 16.02.2026 Il
Giudice monocratico MA IT
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
MI MA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 986/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022 1T 004714 000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 241/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore del ricorrente si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.
Resistente: il rappresentante dell'Agenzia si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato e inviato a questa Corte di Giustizia Tributaria il 18.04.2025, Ricorrente_1 codice fiscale CF_Ricorrente_1, ha impugnato l'avviso di liquidazione n. 2022 1T 004714 000, notificato dall'Agenzia delle Entrate – DIREZIONE PROVINCIALE BARI il 28.01.2025, deducendone l'illegittimità e ha chiesto a questa Corte di Giustizia di:
- “dichiarare illegittimo e nullo l'atto impugnato per carenza di motivazione e l'assenza dei presupposti dell'avviso di liquidazione imposta.
Si chiede che la discussione avvenga in pubblica udienza.”.
La ricorrente ha dedotto che, con atto pubblico in data 28 gennaio 2022 la medesima aveva acquistato un'immobile per adibirlo a propria prima abitazione, richiedendo la fruizione delle agevolazioni fiscali previste per le proprie condizioni oggettive e soggettive dichiarando espressamente di non possedere altro immobile, di avere in requisiti di età e avere un indicatore della situazione economica equivalente inferiore ad euro quarantamila annui, sulla scorta del comma 6 art. 64 del D.L. 25 3aggio 2021 n. 73 convertito nella Legge 23 luglio 2021 n. 106, che prevede che gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso е dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000,00 euro annui.
Ha dedotto la ricorrente che la norma citata le imponeva un mero onere dichiarativo, rispetto al possesso dei requisiti: acquisto prima casa - avere età inferiore ai 36 anni - e indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000,00 € e a tale onere aveva ottemperato la Ricorrente_1 nella richiesta di trattamento fiscale agevolato ai sensi del richiamato comma 6, art. 64 D.L. 25 maggio 2021 e succ. mod.
Con l'avviso di liquidazione, invece, l'Agenzia delle Entrate ha revocato l'agevolazione in oggetto, in quanto non risultava presentata alcuna DSU con la conseguente mancanza dell'attestazione ISEE alla data dell'atto di compravendita.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita resistendo al ricorso di cui ha opposto l'inammissibilità non essendo il ricorso depositato, nativo digitale e l'infondatezza e chiesto il rigetto, col favore delle spese.
All'odierna udienza, presenti le parti, la Corte si è riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva questa giudicante che il ricorso è infondato.
Preliminarmente va respinta l'eccezione proposta dall'Agenzia delle Entrate relativa alla regolarità della notifica del ricorso, posto che riportava la firma autografa del difensore e quindi non si trattava di atto cd nativo digitale come, invece, dovrebbe essere in ossequio alle regole tecniche del PTT. Ha infatti statuito la SC che “In tema di processo tributario telematico, la notificazione del ricorso deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche - a seguito dell'entrata in vigore, in data
24.10.2018, dell'art. 16 bis del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 6 bis del d.l. n. 119 del
2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 - per tutti i processi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente, senza possibilità di sanatoria in conseguenza del raggiungimento dello scopo dell'atto, stante la espressa previsione della norma primaria, che rinvia per la legittima indicazione delle concrete modalità della notificazione al d.m. n. 163 del 2013 e ai successivi decreti di attuazione”. (cfr. Cass. Sez.
5, 24/02/2025, n. 4815, Rv. 674121 - 01).
Nel caso di specie, poiché il valore del ricorso consentiva alla parte di stare in giudizio personalmente, la notifica deve ritenersi legittima.
In fatto, va poi premesso che l'Agenzia delle Entrate, aveva ritenuto la ricorrente non in possesso del requisito soggettivo richiesto dall'art. 64 del Decreto Sostegni bis, in quanto non risultava, alla data dell'atto, che fosse stata rilasciata alcuna certificazione
ISEE attestante un valore inferiore a € 40.000, cosicché l'Ufficio accertava, con l'avviso di liquidazione impugnato, la decadenza dall'agevolazione prima casa under 36 di cui all'art. 64, comma 6, del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021 e, di conseguenza, recuperava l'imposta di registro con aliquota al 2%, ai sensi dell'articolo 1, della Tariffa parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, oltre sanzione ex art. 64, co. 10, del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021 nella misura del 30% e degli interessi calcolati secondo legge.
Ritiene questo giudice, infatti che non è sufficiente la mera dichiarazione nell'atto pubblico del possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali, ma è necessario che gli stessi siano in concreto posseduti, pena la decadenza dalle agevolazioni stesse.
Dalla lettura delle norme si evince, infatti, che i requisiti “soggettivi” per poter richiedere, a pena di decadenza, l'applicazione dell'agevolazione sono i seguenti:
1. Che gli acquirenti non abbiano compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato;
2. Che gli acquirenti abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore ad € 40.000 annui.
Poiché l'agevolazione in questione (così come in generale l'agevolazione prima casa) va richiesta al momento del rogito dell'atto di acquisto, ne deriva che i predetti requisiti richiesti dalla norma debbano sussistere al momento della stipula dell'atto innanzi al Notaio.
Come rappresentato anche dalla Circolare 12/E/2021 (del 14 ottobre 2021) – intervenuta precedentemente al rogito – il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito;
pertanto, esso dovrà essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa DSU in data anteriore o contestuale all'atto.
La necessità che l'attestazione sia da considerarsi quella in corso di validità al tempo della stipula dell'atto di acquisto è dettata dal fatto che il dato dei componenti del nucleo familiare deve essere “fotografato” al momento del rogito. Infatti, l'art. 3 del DPCM n. 159 del 2013 prevede che il “nucleo familiare” è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.
Peraltro, l'art. 64, comma 6, del d.l. 25 maggio 2021 rinvia al regolamento di cui al DPCM n. 159 del
2013, in base al quale l'indicatore ISEE è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare.
Con la presentazione della DSU è, quindi, possibile richiedere il rilascio della propria attestazione ISEE, che ha validità a decorrere dal 1° gennaio o, se successiva, dalla data di presentazione della DSU, fino al
31 dicembre dell'anno a cui fa riferimento.
La sussistenza del requisito ISEE deve, dunque, riscontrarsi alla data di stipula dell'atto, non essendo possibile, per un contribuente, ottenere un ISEE avente una validità retroattiva, rilasciato sulla base di una DSU presentata in una data successiva a quella dell'atto.
La ricorrente, dunque, doveva essere in possesso di un ISEE in corso di validità già alla data del rogito
(28 gennaio 2022) e avrebbe dovuto richiedere tale documento in un momento necessariamente antecedente alla stipula dell'atto, mediante la presentazione della relativa DSU in data anteriore (o almeno contestuale) all'atto (cfr. Circ. 12/E del 14 ottobre 2021).
Invece, come ammesso dalla stessa ricorrente e come appurato dall'Ufficio, non risulta presentata alcuna
DSU, l'ISEE non è stata richiesta e la ricorrente si è limitata solo a dichiarare nell'atto pubblico di compravendita di avere un ISEE inferiore a € 40.000,00, senza possibilità di verifica di quanto dichiarato.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La CGT di Primo grado rigetta il ricorso Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Amministrazione costituita che liquida in € 300 oltre accessori di legge se dovuti Bari 16.02.2026 Il
Giudice monocratico MA IT