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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/12/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1198/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con l'avv. Troielli Ettore (PEC: , che lo Parte_1 Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, con l'avv. Elisabetta Paonessa
[...]
(PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo in capitale CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 13/06/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento di una compromissione della capacita lavorativa derivante dall'infortunio professionale denunciato e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennizzo in capitale a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) Accertare e dichiarare che il ricorrente in data 29.08.2022 ha subito infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso;
b) Accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo del 29.08.2022 il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 7% almeno (come da relazione ctp del Dott. o a una percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU, di cui, in caso di Per_1 contestazione, si chiede da ora l'ammissione e che pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito, con conseguente indennità e benefici di legge;
d) Per l'effetto, condannare l , in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione delle CP_1 somme dovute per il danno biologico permanente nella misura del 7% o nella misura che risulterà a seguito di CTU, per la somma complessiva di € € 8.163,33, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti piu articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioe nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilita ), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del piu recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilita oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, e stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attivita svolta e l'infortunio denunciato dal ricorrente, nonche la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: documentazione medica in atti si può affermare che il Sig. a seguito Parte_1 dell'infortunio sul lavoro subito alla data del 29.08.2022 abbia riportato le seguenti lesioni “Vasta ferita penetrante al braccio sinistro con lesione distrettuale locale. La suddetta patologia ha costretto il Sig. a sottoporsi a controlli ambulatoriali prescritti anche presso la Parte_2 sede di Vibo Valentia, ed hanno determinato in capo allo stesso limitata l'escursione CP_1 articolare del braccio e dell'arto superiore sinistro. Lievemente diminuiti i movimenti della spalla sinistra nei vari piani, e lievemente diminuita la forza di presa della mano sinistra, Ipotonomiotrofia locale. Dolenzia diffusa alla presso palpazione nei distretti traumatizzati, ma soprattutto lo stesso ha riportato: “Esiti invalidanti post traumatici di ferita di media entità, penetrante al braccio sinistro, con sindrome algica con pregiudizio estetico intermedio” Tra le cause e le circostanze accertate e le lesioni sussiste nesso di causalità materiale. Non sussistono eventi precedenti morbosi del periziato che concorrono ad aggravare il grado Valutazione di percentualizzazione del danno biologico. Le lesioni hanno determinato un aggravamento dei postumi di natura permanente. Deficit di menomazione assunta dell'integrità psico fisica secondo le tabelle di legge per danno biologico: 3% (tre per cento).>>. CP_1
All'udienza del 10/12/2025 su istanza delle parti veniva invitato il Consulente a rendere chiarimenti. Il perito nominato, precisava con nota depositata il 16.12.2025, quanto segue: “In merito all' invalidità residua dell'infortunato all' esito del sinistro, il CTU è stato ben chiaro: a distanza di circa tre anni non risultano alterazioni anatomo-funzionali a carico del braccio sx colpito dalla lesione traumatica. Gia all'epoca del trauma 28/09/2022 veniva posta diagnosi di vasta ferita lacero contusa del paino cutaneo e sottocutaneo, senza interessamento delle strutture tendinee e nervose sottostanti;
l'intervento medico effettuato parlava di sutura per piani , medicazione e immobilizzazione.In sede di accertamento medico legale dalla disamina della documentazione allegata agli atti non vi sono esami strumentali quali ecografie o elettromiografie che documentano alterazioni nervose nella zona del bracio sx interessato dal trauma. La Limitazione dell'escursione articolare del braccio e dell'arto superiore sinistro la lieve diminuizione dei movimenti della spalla sinistra nei vari piani con lievemente diminuizione della forza di presa della mano sinistra, sono ricoducibili ad iniziale processo artrosico a carico della spalla per l'attività lavorativa svolta da parte attrice come operaio edile. In merito al danno estetico complessivo ( da lieve a moderato) sulla scorta di una rivaluazione delle fote effettuate al periziando in sede di operazione peritali e di seguito allegate, con evidente esito cicatriziale con un'area discromica che si estende 7 x 6 cm a forma sulla parte mediale del braccio sx, ci permette di esprimere una valutazione un Deficit complessivo di menomazione assunta dell'integrità psico fisica secondo le tabelle di legge per danno biologico: 6% CP_1
(sei per cento).”
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben puo essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'eta , al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonche di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalita tra la malattia professionale, e la condizione clinica determinatasi.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione CP_1 dell'indennizzo in capitale in favore del ricorrente.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., gia liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di a percepire Parte_1
l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrita psicofisica pari al 6% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di CP_1 quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000 con decorrenza dal 1.9.2022 (primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa del 29.8.2022), oltre ad interessi al tasso legale dal dovuto fino al soddisfo;
- condanna, Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, alla refusione delle spese di
[...] lite in favore di , liquidate in complessivi 1.500,00 euro, oltre Parte_1 accessori in favore della procuratrice in quanto dichiaratasi antistataria;
- condanna Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale
[...] rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con l'avv. Troielli Ettore (PEC: , che lo Parte_1 Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, con l'avv. Elisabetta Paonessa
[...]
(PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo in capitale CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 13/06/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento di una compromissione della capacita lavorativa derivante dall'infortunio professionale denunciato e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennizzo in capitale a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) Accertare e dichiarare che il ricorrente in data 29.08.2022 ha subito infortunio lavorativo con le modalità descritte nella premessa del ricorso;
b) Accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo del 29.08.2022 il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado di inabilità pari al 7% almeno (come da relazione ctp del Dott. o a una percentuale che risulterà più esatta a seguito di CTU, di cui, in caso di Per_1 contestazione, si chiede da ora l'ammissione e che pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico patito, con conseguente indennità e benefici di legge;
d) Per l'effetto, condannare l , in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione delle CP_1 somme dovute per il danno biologico permanente nella misura del 7% o nella misura che risulterà a seguito di CTU, per la somma complessiva di € € 8.163,33, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti piu articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioe nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilita ), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del piu recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilita oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, e stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attivita svolta e l'infortunio denunciato dal ricorrente, nonche la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: documentazione medica in atti si può affermare che il Sig. a seguito Parte_1 dell'infortunio sul lavoro subito alla data del 29.08.2022 abbia riportato le seguenti lesioni “Vasta ferita penetrante al braccio sinistro con lesione distrettuale locale. La suddetta patologia ha costretto il Sig. a sottoporsi a controlli ambulatoriali prescritti anche presso la Parte_2 sede di Vibo Valentia, ed hanno determinato in capo allo stesso limitata l'escursione CP_1 articolare del braccio e dell'arto superiore sinistro. Lievemente diminuiti i movimenti della spalla sinistra nei vari piani, e lievemente diminuita la forza di presa della mano sinistra, Ipotonomiotrofia locale. Dolenzia diffusa alla presso palpazione nei distretti traumatizzati, ma soprattutto lo stesso ha riportato: “Esiti invalidanti post traumatici di ferita di media entità, penetrante al braccio sinistro, con sindrome algica con pregiudizio estetico intermedio” Tra le cause e le circostanze accertate e le lesioni sussiste nesso di causalità materiale. Non sussistono eventi precedenti morbosi del periziato che concorrono ad aggravare il grado Valutazione di percentualizzazione del danno biologico. Le lesioni hanno determinato un aggravamento dei postumi di natura permanente. Deficit di menomazione assunta dell'integrità psico fisica secondo le tabelle di legge per danno biologico: 3% (tre per cento).>>. CP_1
All'udienza del 10/12/2025 su istanza delle parti veniva invitato il Consulente a rendere chiarimenti. Il perito nominato, precisava con nota depositata il 16.12.2025, quanto segue: “In merito all' invalidità residua dell'infortunato all' esito del sinistro, il CTU è stato ben chiaro: a distanza di circa tre anni non risultano alterazioni anatomo-funzionali a carico del braccio sx colpito dalla lesione traumatica. Gia all'epoca del trauma 28/09/2022 veniva posta diagnosi di vasta ferita lacero contusa del paino cutaneo e sottocutaneo, senza interessamento delle strutture tendinee e nervose sottostanti;
l'intervento medico effettuato parlava di sutura per piani , medicazione e immobilizzazione.In sede di accertamento medico legale dalla disamina della documentazione allegata agli atti non vi sono esami strumentali quali ecografie o elettromiografie che documentano alterazioni nervose nella zona del bracio sx interessato dal trauma. La Limitazione dell'escursione articolare del braccio e dell'arto superiore sinistro la lieve diminuizione dei movimenti della spalla sinistra nei vari piani con lievemente diminuizione della forza di presa della mano sinistra, sono ricoducibili ad iniziale processo artrosico a carico della spalla per l'attività lavorativa svolta da parte attrice come operaio edile. In merito al danno estetico complessivo ( da lieve a moderato) sulla scorta di una rivaluazione delle fote effettuate al periziando in sede di operazione peritali e di seguito allegate, con evidente esito cicatriziale con un'area discromica che si estende 7 x 6 cm a forma sulla parte mediale del braccio sx, ci permette di esprimere una valutazione un Deficit complessivo di menomazione assunta dell'integrità psico fisica secondo le tabelle di legge per danno biologico: 6% CP_1
(sei per cento).”
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben puo essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'eta , al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonche di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalita tra la malattia professionale, e la condizione clinica determinatasi.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione CP_1 dell'indennizzo in capitale in favore del ricorrente.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., gia liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di a percepire Parte_1
l'indennizzo previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrita psicofisica pari al 6% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di CP_1 quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000 con decorrenza dal 1.9.2022 (primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa del 29.8.2022), oltre ad interessi al tasso legale dal dovuto fino al soddisfo;
- condanna, Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, alla refusione delle spese di
[...] lite in favore di , liquidate in complessivi 1.500,00 euro, oltre Parte_1 accessori in favore della procuratrice in quanto dichiaratasi antistataria;
- condanna Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale
[...] rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 17/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani