CA
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/10/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1187/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa LL RI Presidente
D.ssa AN RR Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 9.6.2023 al numero 1187/2023 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 1321/2023 emessa dal Tribunale di
FIRENZE il 3.5.2023 pendente fra
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DI SC ( ) e dall'Avv. DOLCE DI C.F._2
RC ( ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3 dei difensori, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. TUNDO CP_1 C.F._4
TOMMASO e dall'Avv. CONTINANZA FRANCESCO C.F._5
( ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, C.F._6 giusta procura in atti;
), e per essa quale procuratrice Controparte_2 P.IVA_1
a socio unico, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. DE VITO LUIGI
1 ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, C.F._7 giusta procura in atti;
PARTI APPELLATE
[...]
Controparte_4
PARTI APPELLATE - CONTUMACI sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione respinta: - In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1321/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, depositata in cancelleria in data 03 maggio 2023: - previo accertamento dell'ammontare della massa ereditaria fittiziamente ricostruita in considerazione della natura di donazione indiretta alla figlia da parte del padre di quanto CP_1 Persona_1 trasferito con atto di compravendita 3 maggio 1996 avente ad oggetto la porzione di fabbricato per civile abitazione, in Comune di Empoli, frazione Marcignana come descritta in premessa al F. 10, N. 1198, Cat. A/2, cl.3, vani 4,5, e N.1198,sub.6,
Cat.C/6, cl. 5,mq.22,, con riferimento esclusivamente alla quota parte intestata alla predetta (pari al 50% ); e della donazione indiretta ricevuta da CP_4 costituita dall'importo dei due mutui di cui in premessa per complessivi euro
150.000,00, come erogata sul conto personale di in forza dei due contratti CP_4 di mutuo sopra citati, disporre la riduzione delle disposizioni lesive della legittima
e dichiarare il diritto alla quota di 1/6 (un sesto) della legittimaria sull'intero asse ereditario e di conseguenza il diritto ad una maggior quota dei beni relitti corrispondenti al valore di 1/6 dell'asse ereditario fittiziamente ricostruito;
- rigettare le domande svolte dalla società nei confronti CP_2 dell'appellante, per i dedotti motivi - con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge di entrambi
i gradi di giudizio, ai difensori antistatari. “
Parte appellata : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, per i CP_1 motivi suesposti, respingere il primo e secondo motivo d'appello, in quanto infondati in fatto e diritto con conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di diritti spese ed onorari del presente grado di giudizio e con distrazione delle spese legali ai procuratori che si dichiarano antistatari. “
2 Parte appellata “affinché voglia la Corte d'Appello di Controparte_2
Firenze rigettare l'impugnazione proposta nei confronti di in Controparte_2 quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 8.2.2019, conveniva in giudizio Parte_1
, e per la divisione della comunione ereditaria, Controparte_4 CP_1 CP_4 previo accertamento della lesione della propria quota di legittima, sulla base delle seguenti deduzioni.
In data 16.4.2010 si apriva la successione di , il quale aveva disposto Persona_1 con testamento olografo in favore della coniuge l'usufrutto Controparte_4 vitalizio dell'appartamento al piano terra in Spicchio di Vinci (FI), Via Macchiavelli
n. 48, nominando altresì eredi universali in parti uguali i nipoti , CP_5 [...]
, , e . Gli eredi designati CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 rinunciavano all'eredità, che veniva devoluta per legge alla coniuge
[...]
per la quota pari a 3/9 e ai tre figli , e per CP_4 Parte_1 CP_4 CP_1 la quota pari a 2/9 ciascuno. Assumeva l'attrice essere stata la propria quota di legittima lesa dai seguenti atti, costituenti donazioni dirette o indirette:
- atto di compravendita del 3.5.1996, Rep. n. 127.876, Racc. n. 11.031,
Notaio con cui trasferiva a e al Persona_2 Persona_1 CP_1 coniuge la proprietà di un appartamento in Empoli (FI), Controparte_10 frazione Marcignana, Via Nave di Marcignana, dietro corrispettivo di ₤
115.000.000 che, tuttavia, asseriva, inizialmente, non essere stato corrisposto dai compratori;
- donazione del retratto del mutuo ipotecario del 20.4.2007, Rep. n. 7638,
Racc. n. 6212, Notaio con cui e Persona_3 Persona_1 CP_4 ricevevano a mutuo da NC Popolare dell'RI e del Lazio la somma di
€ 100.000,00, che garantiva con ipoteca costituita sugli Persona_1 immobili di proprietà posti nel comune di Vinci (FI) e che metteva a disposizione di , accreditandola sul conto corrente n. 12088 CP_4 intestato a quest'ultimo e aperto presso il medesimo istituto di credito;
- donazione del retratto del mutuo ipotecario dell'11.10.2007, Rep. n. 8374,
Racc. n. 6840, Notaio con cui e Persona_3 Persona_1 CP_4 ricevevano a mutuo da NC Popolare dell'RI e del Lazio la somma di
3 € 50.000,00, che garantiva con ipoteca costituita sugli Persona_1 immobili di proprietà posti nel comune di Vinci (FI) e che metteva a disposizione di , accreditandola sul conto corrente n. 12088 CP_4 intestato a quest'ultimo e aperto presso il medesimo istituto di credito.
Tanto esposto, l'attrice provvedeva ad effettuare la riunione fittizia, individuando il relictum come costituito dalla piena proprietà di: una porzione di fabbricato posto nel Comune di Vinci (FI), Via Macchiavelli n. 48, censito al C.F. al foglio 54, n.
1917, subalterno 2; porzione di fabbricato posto nel Comune di Vinci (FI), Via
Macchiavelli n. 48, censito al C.F. al foglio 54, n. 1917, subalterno 3; porzione di fabbricato posto nel Comune di Vinci (FI), Via Macchiavelli n. 48, censito al C.F. al foglio 54, n. 1917, subalterno 1; terreno posto in Comune di Vinci (FI), censito al
C.T. al foglio 54, n. 1952. Quanto ai debiti gravanti sulla massa ereditaria al momento della successione, evidenziava come il de cuius fosse debitore per la quota di 1/2 della complessiva somma ricevuta a mutuo dall'istituto di credito summenzionato, per un totale di € 65.000,00. Il donatum, per contro, sarebbe stato individuabile negli atti sopramenzionati, cioè nella compravendita dissimulante donazione e nella devoluzione del retratto del mutuo ipotecario.
Ricostruito, in tal modo, l'asse ereditario al momento dell'apertura della successione legittima, chiedeva procedersi alla divisione della Parte_1 comunione ereditaria e all'assegnazione a sé di beni in natura fino a concorrenza della propria quota di riserva - pari ad 1/6 del totale - ovvero, qualora questi non fossero sufficienti, alla vendita forzata del complesso immobiliare residuo e alla distribuzione del ricavato.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , chiedendo il CP_1 rigetto integrale delle domande proposte da parte attrice, premettendo di non essere più proprietaria dell'immobile in Empoli (FI), frazione Marcignana, Via Nave di Marcignana, in quanto compravenduto a terzi con atto notarile del 20.5.1998 e contestando che l'immobile fosse stato rivenduto al prezzo di ₤ 250.000.000- come affermato in citazione- risultando, piuttosto, dall'atto notarile summenzionato la corresponsione di una cifra pari a ₤ 120.000.000. Eccepiva, poi, l'incoerenza di controparte nell'aver proposto domanda di simulazione dell'intero atto di compravendita e non della sola parte di esso che trasferiva la quota del 50% dell'immobile alla coerede, senza però citare in giudizio il coniuge di quest'ultima e comproprietario al 50% - - il quale sarebbe stato in tal caso Controparte_10 litisconsorte necessario. Negava, comunque, la simulazione dell'atto di
4 compravendita impugnato, in quanto il prezzo pattuito di ₤ 115.000.000 era stato interamente pagato dal , come dichiarato di fronte al notaio e Controparte_10 come comprovato dalle fatture di pagamento allegate, prova corroborata dall'estratto conto dei prelievi bancari per le somme versate in contanti e dalle matrici degli assegni, nonché dalle fatture delle spese di compravendita e dall'estratto contributivo INPS di e . Infine, con CP_1 Controparte_10 riferimento alla domanda di divisione dell'eredità di , si allegava che Persona_1 la quota ereditaria di spettanza della convenuta medesima era stata donata alla madre, , con atto del 02/02/2019, Rep. n. 5839, Racc. n. 2860, Controparte_4
Notaio (all. 5), e che quest'ultima aveva accettato. Persona_4
All'udienza del 18.6.2019 la difesa di eccepiva di non ritenere necessaria Parte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , essendo stata Controparte_10 la simulazione dell'atto impugnato dedotta esclusivamente in via strumentale rispetto alla domanda di riduzione a tutela della legittima. Dichiarata la contumacia di e ed esclusa la qualità di litisconsorte necessario di Controparte_4 CP_4
, il Tribunale autorizzava la chiamata da parte di Controparte_10 CP_11
(già quale mandataria della
[...] Controparte_12
ai sensi dell'art. 1113, co. 3, c.c., quale creditrice garantita da CP_13 ipoteca iscritta su bene immobile facente parte della comunione ereditaria in morte di . Persona_1
Con comparsa del 30.6.2020, si costituiva in giudizio Controparte_2 premettendo di essere titolare dei crediti nascenti dai menzionati contratti di mutuo ipotecario, per essere succeduta in tale posizione a Controparte_14
alla quale erano stati a sua volta ceduti crediti in blocco da Nuova NC
[...] dell'RI e del Lazio S.P.A. Premetteva, inoltre, che aveva Persona_1 consentito l'iscrizione di ipoteca di primo e secondo grado per la somma di complessive € 200.000,00 sul fabbricato per civile abitazione sito in Vinci (FI), frazione Spicchio, Via Machiavelli n. 54, rappresentato al C.F. del Comune di Vinci al Foglio di mappa 54, part. 1917 sub 2 (appartamento al piano terra), part. 1917 sub 3 (appartamento al piano primo) e part. 1917 sub 1 (garage); che i contratti di mutuo in parola si erano risolti di diritto anche per la persistente morosità nel pagamento delle rate mensili;
che per tale motivo, in data 23.4.2014 la NC aveva intimato con raccomandata a e agli eredi di il CP_4 Persona_1 pagamento delle rate scadute, comunicando l'avvenuta risoluzione;
che in data
10/11.11.2016 era stato notificato ai condebitori, da parte della NC, atto di
5 precetto per il pagamento di € 110.837,23, oltre interessi moratori e spese;
che, non avendo i condebitori provveduto al pagamento, la NC medesima aveva iniziato procedura esecutiva presso il Tribunale di Firenze (iscritta al R.G.E. n.
690/2016). Tutto quanto sopra premesso, la terza chiamata proponeva domanda riconvenzionale volta a far accertare in capo a , , Parte_1 CP_1 [...]
e la qualifica di eredi di (rispettivamente per le CP_4 CP_4 Persona_1 quote di 2/9, 2/9, 2/9 e 3/9), in quanto gli stessi avevano posto in essere comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciarvi e costituenti, segnatamente: per , nella stessa introduzione del giudizio;
per Parte_1 CP_1
, nell'aver donato a la propria quota ereditaria;
per
[...] Controparte_4 quest'ultima, nel fatto di essere residente presso l'immobile in comunione ereditaria pignorato;
per , nell'aver rivolto all'istituto di credito una CP_4 proposta (poi rifiutata) di sanatoria della propria esposizione debitoria dietro pagamento di € 25.000,00.
Con memoria del 28.6.2021, la convenuta rilevava non aver mai CP_1 contestato di aver posseduto la qualità di erede e ribadiva, pertanto, la carenza di interesse alla chiamata in causa di Controparte_2
Con memoria del 28.6.2021, l'attrice precisava, a fronte delle eccezioni avanzate dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta, di aver proposto CP_1 una domanda «volta a far accertare unicamente la donazione indiretta da parte del de cuius in favore della figlia limitatamente al 50% (e Persona_1 CP_1 non al 100%) del fabbricato [...] al fine di ricostruire il donatum». Affermava che era noto a tutti i fratelli che il padre avesse beneficiato la figlia, dissimulando con la compravendita impugnata una donazione a favore di quest'ultima. Insisteva, inoltre, nell'affermare che l'immobile in questione era stato poi rivenduto al doppio del prezzo dichiarato. Affermava, ulteriormente, l'irrilevanza e inefficacia della donazione, effettuata da in favore della madre , ai fini CP_1 Controparte_4 del presente giudizio, per essere la stessa stata effettuata in data successiva alla notifica dell'atto di citazione. Eccepiva, infine, l'irritualità della domanda proposta dalla terza chiamata, in quanto il G.E. nel procedimento espropriativo (R.G.E. n.
690/2016) aveva disposto che venisse instaurato il giudizio di accertamento dell'accettazione dell'eredità di entro il 9.6.2020 e tale termine Persona_1 doveva essere considerato perentorio.
Con memoria del 7.7.2021, rilevava la tardività e la genericità delle CP_1 contestazioni e del disconoscimento effettuati nella prima memoria ex art. 183
6 c.p.c. da parte dell'attrice con riferimento ai documenti prodotti in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta.
Con memoria di replica del 26.7.2023, la terza chiamata rilevava non essere maturata alcuna preclusione nel presente giudizio per il mancato rispetto del termine fissato dal G.E., che peraltro si era limitato a rinviare ad un'udienza successiva per la verifica: osservava, a tal riguardo, che la domanda di accertamento dell'accettazione dell'eredità era stata proposta in via riconvenzionale nel presente giudizio a seguito della notifica ex art. 1113 c.c., nelle more del giudizio di esecuzione e per ragioni di economia processuale.
Con memoria di replica del 28.7.2021, ribadiva la necessità di Parte_1 individuare il valore delle donazioni ricevute dai coeredi convenuti. In particolare, con riferimento all'atto di compravendita impugnato ribadiva essersi trattato di
«donazione [indiretta] del 50% dell'immobile posto in Empoli, Via della nave di
Marcignana», come anche desumibile dalla presenza di due testimoni al momento della stipula;
affermava, inoltre, che non [aveva] fornito a tutt'oggi CP_1 alcuna prova, circa l'avvenuto pagamento del prezzo corrispondente alla sua quota parte del 50% ed ammontante a complessive Lire 57.500.000».
Con ordinanza del 28.10.2021, il Tribunale disponeva CTU estimativa dei beni immobili facenti parte del compendio ereditario.
All'esito del deposito della CTU e previo espletamento delle prove testimoniali ammesse, il Tribunale pronunciava la sentenza n. 1321/2023 statuendo nel modo seguente:
“- rigetta la domanda di simulazione ed accertamento di accertamento della natura di donazione indiretta e, per l'effetto, di riduzione proposta da con Parte_1 riferimento alla compravendita del 03/05/1996, Rep. n. 127.876, Racc. n. 11.031,
Notaio Persona_2
- rigetta la domanda di accertamento della natura di donazione indiretta e riduzione proposta da degli atti di mutuo ipotecario del 20/04/2007, Parte_1
Rep. n. 7638, Racc. n. 6212 e dell'11/10/2007, Rep. n. 8374, Racc. n. 6840, Notaio
Persona_3
- dichiara non comodamente divisibile l'immobile posto nel Comune di Vinci (FI),
Via Macchiavelli n. 54, censito al C.F. al foglio 54, n. 1917, subalterno 2, categoria
A/7, classe 3, vani 6,5, rendita € 688,18;
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e dichiara Controparte_2
, e eredi puri e semplici a titolo universale di Controparte_4 CP_4 Parte_1
7 , per le quote rispettivamente pari a 5/9, 2/9 e 2/9 (capo oggetto di Persona_1 correzione materiale disposta dal Tribunale con ordinanza del 13.10.2023, nel senso che , , e sono stati dichiarati Controparte_4 CP_4 CP_1 Parte_1 eredi puri e semplici a titolo universale di per le quote rispettivamente Persona_1 pari a 3/9, 2/9, 2/9 e 2/9);
- condanna a rimborsare a e le spese di lite Parte_1 CP_1 Controparte_2 sostenute per le fasi del giudizio finora svolte, che si liquidano in €uro 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali;
- dispone con separata ordinanza la remissione della causa sul ruolo per la fissazione dell'udienza di discussione del progetto divisionale adottato in sentenza.
Con riferimento alla domanda proposta in via riconvenzionale da CP_2 CP_2 volta ad accertare la qualifica di eredi di in capo a , Persona_1 Controparte_4
, e , il Tribunale riscontrava la mancanza di CP_4 CP_1 Parte_1 litispendenza del presente giudizio con l'accertamento incidentale della qualità di erede nel giudizio di esecuzione per diversità di oggetto nonché la necessaria propedeuticità di tale accertamento, nel presente giudizio, rispetto a tutte le domande proposte da;
riteneva pacifica l'accettazione dell'eredità di Parte_1 [...] da parte di , , e essendo Per_1 Controparte_4 CP_4 CP_1 Parte_1 comunque provato come tutti i soggetti in questione avessero compiuto atti presupponenti la volontà di accettare;
affermava, dunque, la sussistenza della qualifica di eredi di in capo alle parti nelle quote indicate nel Persona_1 dispositivo. Quanto all'atto di compravendita del 3.5.1996, il Tribunale riteneva di escluderne la simulazione relativa per mancato versamento del prezzo, in quanto aveva limitato la propria domanda al 50% della proprietà dell'immobile Parte_1 oggetto della compravendita, per cui, se mai, le parti del contratto avrebbero posto in essere un negotium mixtum cum donatione. Ciò detto, sarebbe stato onere della parte attrice provare l'incongruità del prezzo effettivamente corrisposto o che il prezzo dichiarato, pur congruo, non fosse stato interamente corrisposto. Sotto il primo profilo, riteneva il primo giudice che la congruità del prezzo di ₤ 115.000.000 non fosse stata espressamente e specificamente contestata, essendosi limitata ad affermare che il medesimo immobile sarebbe stato due anni dopo Parte_1 rivenduto ad un prezzo pari a ₤ 250.000.000, senza produrre alcuna stima né richiamare criteri di valutazione tali da far presumere che il valore effettivo del fabbricato compravenduto fosse, a quella data, significativamente superiore: assunto del resto smentito dalla produzione documentale di , la quale, CP_1
8 pur non gravata dell'onere probatorio sul punto, aveva allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta l'atto di vendita del 20.5.1998, Rep. n. 76613,
Racc. n. 10242, Notaio , dal quale si evinceva che Persona_5 Controparte_10
e avevano venduto congiuntamente l'intero l'immobile in Empoli per un CP_1 prezzo pattuito di ₤ 120.000.00. Anche l'ulteriore elemento presuntivo individuato nella presenza di testimoni era ritenuto dal Tribunale privo di pregio, atteso che il testo dell'art. 47, L. 16 febbraio 1913 n. 89, vigente al momento della stipula dell'atto impugnato (prima delle modifiche introdotte L. 28 novembre 2005, n.
246), prevedeva la presenza di due testimoni come requisito di forma ad substantiam per tutti gli atti notarili, salva diversa disposizione di legge (come quella contenuta al co. 2, art. 47) e salva la possibilità per le parti di rinunciarvi di comune accordo ai sensi dell'art. 48. Quanto alle prove testimoniali assunte all'udienza del 17.5.2022, osservava il Tribunale che le deposizioni del teste
, coniuge di , effettivamente avrebbero corroborato la Testimone_1 Parte_1 ricostruzione attorea secondo cui non avrebbe essa stessa CP_1 personalmente contribuito al versamento del prezzo di vendita pattuito (cap. 1:
“in quegli anni mio suocero aveva degli acquirenti e noi andavamo a trovarlo spesso. Parlando, a seguito della realizzazione dell'immobile, ci disse che era sua volontà donare un'abitazione alla figlia”; adr: “egli ci disse che era sua intenzione fare la donazione ma non l'aveva ancora fatto”; adr: “so che al momento del matrimonio era stata effettuata la donazione del 50 % e lo so poiché me lo aveva detto lui ed anche il notaio di cui ero amico mi confermò che aveva fatto Per_6
l'atto”; adr: “l'atto era di compravendita nel quale risultava la proprietà al 50 % ma si trattava di una donazione perché la figlia non aveva tirato fuori alcuna somma e lo sapevano tutti in casa”; cap. 2 : “in quel tempo lavorava CP_1 saltuariamente e noi le lasciavamo I figli per accudirli. Parlando a cena, in settimana, in confidenza ci disse che gli avrebbe donato il 50 % dell'immobile di cui ho parlato prima”; adr : “non ci disse del momento della donazione”; adr :
“anche mio suocero mi confermò questo, cioè l'intenzione di donare il 50 %”).
Tuttavia, riteneva il primo giudice che, “non essendo stata contestata specificamente - come già rilevato - la congruità del prezzo dichiarato, non essendone comunque stata provata l'incongruità e non essendone stata, in alternativa, fornita prova alcuna circa il parziale versamento (tutti fatti della cui prova era onerata l'attrice, costituendo il fondamento del proprio diritto alla quota di riserva, asseritamente leso ed azionato per mezzo della domanda di riduzione e
9 di quella- strumentale- di accertamento della natura liberale dell'atto impugnato, giusta art. 2697 c.c.), il fatto che non abbia personalmente contribuito CP_1 al versamento del prezzo dichiarato (nello specifico, versandone la metà a
[...]
non assume rilevanza se non nell'ambito dei rapporti personali fra la Per_1 medesima ed il , dal momento che tali due soggetti costituivano Controparte_10 il medesimo centro di interessi” (pag. 11 della sentenza impugnata). Secondo il primo giudice, in tal senso deponevano anche le prove testimoniali indotte da CP_1
la quale - pur non essendo gravata del relativo onere probatorio - aveva
[...] dimostrato che era stato il a versare interamente il prezzo dichiarato CP_10 nell'atto di compravendita ( cap. 1: “io ho regolarmente Controparte_10 comprato quella casa come da atto del notaio”; adr: “ho consegnato tutte le ricevute in originale all'avvocato Tumbo”; adr: “pagai con assegni e qualcosa in contanti”; adr: “pagai 115 milioni di lire in totale”; cap. 2: “non c'è donazione in questo caso, abbiamo fatto un contratto davanti ad un notaio”; adr: “sono state rilasciate fatture per i pagamenti da parte dell'impresa che vendeva”; adr: “gli assegni dovrebbero essere stati emessi a favore di ”; adr: “non ho Persona_1 mai sentito parlare di donazioni”). In conclusione, il Tribunale escludeva che fosse dimostrata la natura di donazione indiretta da parte del de cuius della compravendita in favore della figlia.
Quanto, infine, gli atti di mutuo ipotecario del 20.4.2007 e dell'11.10.2007, con cui e ricevevano a mutuo da NC Popolare dell'RI e Persona_1 CP_4 del Lazio rispettivamente le somme di € 100.000,00 e di € 50.000,00, con ipoteca costituita sugli immobili di proprietà di posti nel comune di Vinci (FI) Persona_1
e con accredito sul conto corrente n. 12088 intestato a ed aperto presso CP_4 il medesimo istituto di credito, il Tribunale escludeva la natura liberale dei due atti di mutuo, in quanto contratti sinallagmatici a titolo oneroso con cui un soggetto terzo – e non il de cuius – aveva dato in prestito somme di denaro a due soggetti, costituenti un'unica parte mutuataria e dunque entrambi coobbligati alla restituzione delle somme ricevute a mutuo e al pagamento degli interessi pattuiti, secondo la funzione tipica del contratto di mutuo, “non potendosi apprezzare né sul piano oggettivo alcun vantaggio in favore del beneficiario della presunta donazione indiretta, né sul piano soggettivo alcun animus donandi da parte del presunto donante;
e ciò vale a prescindere da quale dei due soggetti, costituenti la medesima parte contrattuale, avesse la concreta disponibilità delle somme di denaro ricevute a mutuo dall'istituto di credito” (pag. 12 sentenza impugnata).
10 In conclusione, non risultando provata alcuna lesione della quota di riserva spettante a , il Tribunale rigettava la domanda di riduzione, dando atto Parte_1 doversi procedere alla divisione della comunione ereditaria senza effettuare riunione fittizia ai sensi dell'art. 556 c.c., predisponendo progetto di divisione con la formazione di tre lotti, per la cui discussione, con separata ordinanza, fissava apposita udienza.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza e ha rassegnato le conclusioni sopra Parte_1 trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1113 c.c. in relazione al mancato rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento della qualità di erede in capo alle parti in causa, spiegata dal terzo chiamato CP_2 quale creditore iscritto sui beni immobili oggetto della comunione
[...] ereditaria di cui alla causa sub judice, anche in relazione alla condanna alle spese di lite.”
Secondo la parte appellante, la motivazione del Tribunale sarebbe non corretta e illogica, avendo motivato l'ammissibilità della domanda svolta da Controparte_2 sul fatto che si sarebbe trattato di domanda nuova e diversa da quella formulata nel giudizio di espropriazione presso terzi. Posto che non aveva Controparte_2 avanzato in quel giudizio alcuna domanda di accertamento in via incidentale, avendo se mai disatteso l'ordine del GE di proporre un giudizio autonomo per accertare la qualità di erede in capo agli esecutati ai fini della continuità delle trascrizioni sui beni staggiti, l'eccezione sollevata in primo grado da Parte_1 verteva sulla possibilità della terza chiamata di formulare domanda riconvenzionale nel giudizio divisionale, in violazione dei limiti indicati nell'art. 1113 c.c., secondo cui i creditori ipotecari chiamati a intervenire nel giudizio divisionale non sono parti in causa di quel giudizio e dunque non hanno alcun potere dispositivo al riguardo.
Peraltro, anche volendo ritenere ammissibile la domanda in questione, in ogni caso non avrebbe dovuto essere condannata alle spese di lite nei confronti di Parte_1
essendo la sua qualità di erede presupposto delle sue stesse Controparte_2 domande e non potendo dunque essa appellante considerarsi soccombente rispetto alla domanda del terzo chiamato.
11 II) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e 2729 c.c. Insufficiente
e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto della domanda di simulazione della donazione indiretta in favore di .” CP_1
Secondo la parte appellante il Tribunale non avrebbe esaminato globalmente tutte le risultanze istruttorie, limitandosi ad una valutazione distinta e separata dei vari elementi indiziari accertati, cioè la mancata prova della corresponsione del prezzo, la scarsa patrimonialità di al momento del rogito, tale da rendere CP_1 inverosimile il reperimento dei fondi, l'assenza dell'indicazione delle modalità di pagamento assertivamente avvenuto ante rogito, il rapporto di parentela tra il venditore ed il compratore (padre-figlia), le dichiarazioni fatte da al Persona_1 genero circa la natura donativa, la presenza non necessaria di Testimone_1 testimoni all'atto di compravendita, la dimissione del bene - di nuova costruzione-
a distanza di soli due anni dall'acquisto.
In particolare, con riferimento al pagamento del prezzo, non vi era prova che il corrispettivo fosse stato versato da o dal di lei allora convivente CP_1
con riferimento alla quota parte del 50% dell'immobile. Infatti: Controparte_10
- la dichiarazione del venditore riportata nell'atto di Persona_1 compravendita del 1996 di aver ricevuto il pagamento del prezzo dai compratori anteriormente alla data della stipula notarile, non poteva ritenersi veritiera, in quanto non erano state indicate le modalità degli asseriti intervenuti e contrastava con la testimonianza resa da Tes_1
;
[...]
- i documenti ex adverso prodotti, peraltro alcuni privi di data e contestati alla prima udienza da (fatture dal 24.01.1995 al 3.05.1996 per un Parte_1 importo di £. 15.000.000 intestate a;
prelievo bancario di Controparte_10
£. 25.000.000 sul conto deposito del Credito Italiano, privo di data;
prelievo di £. 30.000.000 su CRMS in data 30.03.1995; matrice assegno
£.30.000.000 del 24.01.1995 intestata a;
matrice Controparte_10 assegno di £.12.5000.000 del 24.01.1996 intestato a di Controparte_10 cui non vi è traccia della relativa fattura;
matrice assegno £. 20.000.000 del
21.03.1995 di cui non viene prodotta la relativa fattura) non provavano l'asserito pagamento del prezzo della compravendita della quota parte di in favore del padre , posto che le fatture emesse dalla CP_1 Per_1 società venditrice “ ” risultavano rilasciate a favore del solo Persona_1
12 , peraltro per l'importo complessivo di Lire 62.500.000 e cioè CP_10 corrispondente alla sua quota parte;
- all'atto notarile erano presenti due testimoni, presenza unicamente giustificabile nell'ipotesi in cui si verta in materia di negozio simulato che dissimuli una donazione;
- l'immobile era stato rivenduto nel 1998 a distanza di circa due anni dall'acquisto al prezzo di £. 250.000.000 ed era stato valutato, all'atto dell'apertura della successione (12 anni dopo la vendita operata dai coniugi), in Lire 460.832.260 (€ 238.000).
Secondo la parte appellante, le copie delle fatture prodotte da sarebbero Parte_1 inutilizzabili ai fini della prova dell'avvenuto pagamento del prezzo, perché non quietanziate dalla società creditrice (“Iula Gennaro Edile”) e prive sia di data certa che delle modalità di pagamento, oltre a non risultare neppure menzionate nel rogito del 3.5.1996.
Inoltre, erroneamente il Tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dal teste , essendo esse inattendibili, in quanto Controparte_10
l'integrale pagamento del prezzo da parte del medesimo sarebbero in contrasto con la documentazione prodotta dal coniuge , inidonea a comprovare CP_1 tale circostanza.
III) “Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2697, 2729 e
809 c.c. con riguardo al rigetto della domanda di accertamento delle donazioni ricevute da , da parte del padre ” CP_4 Persona_1
Secondo la parte appellante, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere insussistente la donazione indiretta delle somme di danaro di cui agli atti di mutuo, sul presupposto che difetterebbero un vantaggio di da una parte, e la CP_4 mancanza dell'animus donandi dall'altra, nulla rilevando la circostanza di chi materialmente abbia trattenuto le somme. Infatti, dall'istruttoria (estratti conto della NC RI e deposizione del teste ) sarebbe emersa la Testimone_1
CP_ prova dell'atto di liberalità delle dazioni da parte di al figlio . In Persona_1 particolare, il aveva dichiarato: “Cap. 3 : mio cognato era un ex Tes_1 imprenditore edile ed in quel periodo ebbe problemi di liquidità così parlò con mio suocero che cercò di aiutarlo. Così di comune accordo fece due mutui fondiari, mio suocero assieme a mio cognato con la NC popolare dell'RI e del Lazio presso l'agenzia di Sovigliana Vinci. ADR le rate del mutuo iniziò a pagarle mio cognato, forse una rata, poi subentrò mio suocero ad aiutarlo.”(cfr. verbale
13 udienza 17.5.2022), essendo peraltro documentato che aveva fatto Persona_1 trasferire sul conto corrente di tutte le somme mutuate, mentre il fato CP_4 che i relativi ratei fossero stati onorati solo dal padre poteva dedursi dal fatto che dagli estratti conto versati in causa dalla NC, ex art. 210 c.p.c., risultava come in corrispondenza della scadenza della rata venisse versato, a copertura, assegno di pari importo, facendo presumere che la provvista venisse messa a disposizione dal padre e fosse venuta meno con la morte di quest'ultimo, con la conseguenza che la NC aveva promosso procedimento di espropriazione forzata immobiliare sui beni relitti da , anche datore di ipoteca, per il recupero delle Persona_1 somme a questi mutuate.
La motivazione del Tribunale, fondata sul rapporto tra la NC e i mutuatari, sarebbe dunque erronea, dovendo darsi rilievo a quanto ricevuto dal mutuatario in forza dei contratti di mutuo e la relativa devoluzione al figlio delle Persona_1 somme, mediante l'accredito dell'intero importo a esclusivo beneficio del medesimo. A nulla rileverebbe l'esistenza o meno di un interesse proprio del solvens all'adempimento, in quanto il carattere indiretto della donazione postula per sua stessa definizione un collegamento funzionalmente inscindibile di atti.
Il Tribunale, invece, si sarebbe arrestato a un'interpretazione formalistica dei contratti di mutuo, erroneamente riferendo la liberalità al mezzo impiegato piuttosto che allo scopo attributivo perseguito, violando così l'art. 809 c.c., comma
1: di fatto, la rinuncia a un diritto (nella specie ad incassare le somme mutuate CP_ e/o comunque a richiederne la restituzione al figlio ), se fatta allo scopo di avvantaggiare un terzo (come è avvenuto nel caso sub judice), può importare donazione indiretta purché fra donazione e arricchimento sussista un nesso di causalità diretta, nella fattispecie ravvisabile nell'assenza di qualsivoglia richiesta di restituzione delle somme e nell'aver onerato personalmente, sino alla data del suo decesso, i ratei del mutuo.
2.2 Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'impugnazione, perché CP_1 infondata, deducendo in ordine ai singoli motivi di appello, quanto segue:
I) La condanna alle spese disposta dal Tribunale in favore di Controparte_2 nei confronti di sarebbe corretta in quanto solo quest'ultima aveva Parte_1 chiesto esplicitamente il rigetto della domanda riconvenzionale, mentre Parte_1 aveva contestato soltanto la richiesta della terza chiamata di condanna alle spese, poiché essa appellata aveva riconosciuto implicitamente la qualità di erede con
14 l'atto di donazione e la domanda di non era stata preceduta da Controparte_2 alcuna richiesta stragiudiziale.
II) La pronuncia del Tribunale di rigetto della domanda di in Parte_1 relazione alla compravendita del 3.5.1996 sarebbe immune da vizi giuridici.
Invero, , pur non essendone onerata, aveva prodotto tempestivamente CP_1 in primo grado le fatture di pagamento dell'immobile rilasciate al di lei marito
, comproprietario, per l'intero importo pattuito di L. 115.000.000, Controparte_10
e cioè: Fattura 1 del 24.01.1995 per L. 12.500.000, Fattura 3 del 20.03.1995 per
L. 20.000.000, Fattura 4 del 29.03.1995 per L. 30.000.000, Fattura 5 08.08.1995 per L. 20.000.000, Fattura 2 del 08.03.1996 per L. 15.000.000 e Fattura 3 del
03.05.1996 per L. 17.500.000; detti importi erano stati integralmente pagati da
, marito di , così come confermato dal teste all'udienza Controparte_10 CP_1 del 17.5.2022. Inoltre, quest'ultima, nonostante le difficoltà di reperire la documentazione a distanza di oltre 20 anni, oltre alle fatture di vendita aveva prodotto anche i prelievi bancari del marito per le somme versate in contanti e le matrici per i pagamenti effettuati con assegno, coevi all'emissione delle fatture.
aveva anche prodotto estratto contributivo dell'INPS suo e di CP_1 CP_10
per comprovare che essi alla data della suddetta compravendita avevano già
[...] alle spalle molti anni di esperienza lavorativa, con capacità reddituale;
peraltro, solo per la prima volta in appello lamentava il mancato esame della Parte_1 patrimonialità della sorella, trattandosi dunque di contestazione non solo manifestamente infondata ma anche tardiva. aveva contestato solo Parte_1 genericamente i documenti prodotti da , essendo dunque detta CP_1 contestazione irrilevante come del resto statuito dal primo giudice con ordinanza del 21.10.2021. Nessuna prova aveva fornito circa il fatto che l'immobile Parte_1 acquistato dalla sorella al prezzo di L. 115.000.000 fosse stato CP_1 rivenduto a distanza di tre anni dalla stessa a terzi a un prezzo di L 250.000.000 né l'asserita non congruità del prezzo della compravendita del 1996 potrebbe evincersi dalla stima effettuata nel 2008. Tardivo sarebbe anche il rilievo relativo presenza di due testimoni all'atto notarile, sul quale peraltro il Tribunale ha correttamente statuito sulla base del previgente testo dell'art. 48 della L. n.
89/1913, così come quello relativo alla mancata indicazione in tale atto delle modalità di versamento del prezzo, trattandosi peraltro di indicazione all'epoca non richiesta. A fronte delle evidenze processuali, sarebbe priva di valore la testimonianza resa dal marito di , , peraltro sconfessata Parte_1 Testimone_1
15 dagli altri testi escussi in udienza ( : Cap. 1: non ho mai sentito Testimone_2 parlare di donazione e non è vero;
adr: ho sentito parlare di compravendita da mio cugino;
Cap. 2: mai sentito parlare dalla signora di donazione - CP_1 Pt_2
non mi parlarono di donazione ma di compravendita e solo
[...] [...]
mi parlò dell'acquisto Adr: ricordo che mi parlò di aver pagato 115 CP_10 milioni di lire;
Adr: non ho altre informazioni a riguardo;
Cap. 2: non ho mai parlato con ). CP_1
Si è costituita anche chiedendo il rigetto del motivo di Controparte_2 appello secondo cui la domanda proposta da avrebbe dovuto Controparte_2 essere ritenuta inammissibile, in considerazione del fatto che, sebbene la disposizione dell'art. 1113 c.c. consenta l'intervento e la chiamata in causa dei creditori iscritti e degli aventi causa dei condividenti, essi non assumerebbero la qualità di parti. Ha evidenziato, infatti, che il procedimento instaurato da Parte_1 non ha avuto quale unico oggetto la divisione del bene comune, ma anche l'esperimento dell'azione di riduzione, proposta dalla medesima sul presupposto di essere erede del padre, nei confronti dei convenuti sull'identico presupposto che anch'essi lo fossero, difettando dunque l'interesse all'impugnazione. In ogni caso, rispetto all'azione di riduzione, la domanda di accertamento della qualità di eredi delle parti sarebbe stata pregiudiziale e, dunque, connessa ai sensi dell'art. 105
c.p.c. e tale da giustificare lo svolgimento del simultaneus processus. Peraltro, la giurisprudenza citata dalla parte appellante per sostenere il proprio motivo di impugnazione afferma il principio trascritto per cui il terzo chiamato ex art. 1113
c.c. non è parte del giudizio, solo per escludere che possa essere configurato il litisconsorzio necessario, fermo restando che il terzo può intervenire nel giudizio divisionale ai sensi dell'art. 105 c.p.c. ove ne sussistano i presupposti. Quanto all'impugnazione del capo relativo alla condanna alle spese, aveva Parte_1 contestato l'ammissibilità sotto diversi profili della domanda proposta da
[...]
sollevando eccezioni tuttora ribadite con proposizione dell'appello e che CP_2 sono state rigettate, avendo il Tribunale ritenuto ammissibile la domanda di
[...]
la condanna alle spese costituirebbe dunque corretta applicazione della CP_2 regola di cui all'art. 91 c.p.c.
e sono rimasti contumaci. CP_4 Controparte_4
2.3 La Corte, all'udienza del 15.7.2025, fissata ex art. 352 c.p.c. nelle forme di cui all'art. 127 ter c.pc. ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione.
16 *
3. L'appello non è meritevole di accoglimento.
3.1. Il primo motivo risulta infondato.
E' vero che “i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti hanno diritto ad intervenire nella divisione, ex art. 1113, comma 1, c.c., ma non ne sono parti necessarie, assumendo la posizione di litisconsorti, con la conseguente necessità d'integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello, ex art. 331 c.p.c., soltanto con l'effettivo intervento in causa, anche a seguito di chiamata in giudizio, ex art. 1113, comma 3, c.c., la quale costituisce un onere per i comunisti, sui quali grava l'obbligo di salvaguardare il diritto d'intervento dei creditori iscritti e dei cessionari opponenti o trascriventi.”
(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15994 del 28/07/2020) e che “la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., risponde alla sola esigenza di consentire loro di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale in ragione degli effetti riflessi da esso derivanti su garanzie patrimoniali ed effettiva realizzazione del proprio acquisto” (Cass. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023). Tutto ciò non toglie, tuttavia, che, una volta chiamato in causa, il creditore – che abbia già agito in via esecutiva sui beni facenti parte del compendio ereditario e che il G.E. abbia onerato di proporre la domanda di accertamento della qualità di eredi dei chiamati all'eredità, al fine di garantire la continuità delle trascrizioni – possa proporre tale domanda nell'ambito del giudizio divisionale cui sia stato chiamato a intervenire. Infatti, instaurare un autonomo giudizio nei confronti degli stessi soggetti già parte del giudizio divisionale sarebbe contrario ad ogni principio di economia processuale, tanto più quando, come nella fattispecie, la qualità di eredi dei predetti chiamati all'eredità sia da ritenere pacifica alla luce delle rispettive domande ed eccezioni.
Non risulta necessario valutare in questa sede la questione della perentorietà o meno del termine concesso dal G.E. al creditore procedente per proporre la domanda di accertamento della qualità di eredi dei chiamati all'eredità, trattandosi di questione che la parte appellante non ha riproposto in sede di impugnazione e che comunque potrebbe assumere eventuale rilievo solo in sede esecutiva, ex art. 567 c.p.c.
Ciò posto, risulta altresì corretta la statuizione del primo giudice di porre a carico di le spese sostenute dal per le fasi del giudizio svolte Parte_1 Controparte_2 fino alla pronuncia della sentenza oggetto di impugnazione. Infatti - se è vero che
17 le domande avanzate da , di scioglimento della comunione ereditaria Parte_1 previa riduzione di asserite donazioni, presuppongono la sua qualità di erede, da ritenersi pertanto pacifica - tanto più risulta immotivata la sua strenua opposizione alla domanda proposta dalla società intervenuta.
3.2. Anche il secondo motivo risulta infondato.
sostiene che la vendita da parte di alla figlia Parte_1 Persona_1 CP_1 della quota del 50% dell'immobile di cui all'atto notarile del 3.5.1996 dissimulerebbe una donazione indiretta in favore della medesima. Al riguardo, il primo giudice ha evidenziato che:
- non vi è prova della incongruità del prezzo pattuito ed anzi vi è prova documentale contraria;
- non ha rilievo la presenza di due testimoni alla stipula della compravendita, in quanto prevista dalla normativa dell'epoca per tutti gli atti notarili, salva espressa rinuncia delle parti;
- la testimonianza di era in contrasto con quanto dichiarato dal Testimone_1 teste il quale aveva dichiarato di avere lui versato per intero il Controparte_10 prezzo pattuito per l'acquisito dell'immobile, come da documentazione in atti;
- non è di rilievo, ai fini della domanda di riduzione, che non avesse CP_1 personalmente contribuito al pagamento, essendo peraltro onere di Parte_1 dimostrare il versamento soltanto parziale del prezzo.
A sostegno dell'appello, ha introdotto argomenti inidonei a contrastare Parte_1 il percorso argomentativo del primo giudice.
Anzitutto, non può assumere rilievo il fatto che nell'atto di compravendita il venditore si sia limitato a dichiarare di aver già ricevuto il prezzo dell'immobile, senza indicare le modalità degli asseriti pagamenti, non richiedendo la normativa dell'epoca una tale indicazione.
La questione della presunta scarsa patrimonialità di all'epoca CP_1 dell'acquisto risulta introdotta solo in sede di appello, contrariamente a quanto dispone l'art. 345 c.p.c., ed è comunque parimenti irrilevante, avendo il Tribunale fondato la sua decisione sulla circostanza che il prezzo sia stato versato per intero,
e dunque anche per la quota acquistata da , da , CP_1 Controparte_10 coniuge e allora compagno della stessa.
Tale ricostruzione, invero, risulta corroborata dalla documentazione prodotta da nel giudizio di primo grado, costituita dalle fatture emesse dall'impresa CP_1
nei confronti di per l'intero prezzo indicato nell'atto Persona_1 Controparte_10
18 di compravendita (£ 115.000.000) – che, pur non quietanzate, sono indice significativo dell'effettivo pagamento del prezzo, implicando per l'impresa l'obbligo di versamento all'erario della relativa Iva - oltre a matrici di assegni bancari e/o contabili di prelievi (tutti coevi all'acquisto, salvo un prelievo privo di data) per un importo complessivo di almeno £ 100.000.000, oltre che dalla testimonianza resa dal medesimo , elementi che, per la loro eloquenza, non possono essere CP_10 contrastati dalla sola testimonianza resa da , coniuge di , Testimone_1 Parte_1 il quale ha peraltro riportato circostanze apprese da , il quale ben Persona_1 potrebbe, al dì là di quanto riferito al genero, non aver concretizzato la sua volontà donativa in favore della figlia , come invero sembra confermato anche dalle CP_1 testimonianze rese a controprova da , cugina di Testimone_2 [...]
(“non ho mai sentito parlare di donazione;
ho sentito parlare di CP_10 compravendita da mio cugino”) e da , collega di lavoro del Parte_2 medesimo ( “non mi parlò di donazione ma di CP_10 Controparte_10 compravendita (...) ricordo che mi parlò di aver pagato 115 milioni di lire”).
Quanto alla presenza dei due testimoni all'atto notarile quale asserito indice di simulazione della compravendita, la parte appellante non si confronta in alcun modo con l'argomento del primo giudice fondato sulla normativa dell'epoca, che prevedeva tale presenza a tutti gli atti notarili e non soltanto alle donazioni.
Anche sulla asserita non congruità del prezzo, la stessa parte si limita a ribadire le difese del primo grado, senza contrastare con opposte argomentazioni le valutazioni del Tribunale sulla mancata prova della vendita del bene dopo soli due anni a un prezzo asseritamente doppio rispetto a quello della contestata compravendita e sulla irrilevanza della valutazione del valore dell'immobile all'apertura della successione operata dal CTU, trattandosi di mero dato estimativo, peraltro riferito a epoca molto successiva al 1996, dunque in condizioni di mercato non comparabili.
La decisione del primo giudice in ordine alla compravendita del 3.5.1996, dunque, risulta pienamente condivisibile.
3.3. Il terzo motivo è fondato Nondimeno, la decisione, pur se per motivazione diversa, è giusta.
Il primo giudice, riguardo alla donazione indiretta in favore di da CP_4 parte di , sembra fondare la propria decisione sul fatto che i contratti Persona_1 di mutuo stipulati dai predetti e abbiano assolto la loro CP_4 Persona_1 funzione tipica e non sia ravvisabile in essi alcuno spirito di liberalità, essendo
19 entrambi i contraenti coobbligati alla restituzione delle somme mutuate e al pagamento degli interessi pattuiti. Il Tribunale dunque, come lamenta la parte appellante, sembra in effetti non aver considerato come la domanda di Parte_1 nei confronti del fratello fosse fondata non sulla stipula in sé dei contratti CP_4 di mutuo bensì sul presupposto che le somme mutuate, accreditate su un conto corrente intestato al solo , siano state restituite, tramite i previsti CP_4 pagamenti rateali, dal padre , senza che questi ne abbia mai chiesto Persona_1 la restituzione al figlio. Astrattamente, invero, una tale operazione può configurare una donazione indiretta, poiché, come è pacifico “La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità - e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento - e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto di un'attribuzione patrimoniale gratuita, come nel caso del pagamento di un debito altrui con rinuncia all'azione di regresso, a nulla rilevando l'esistenza di un interesse del "solvens" all'adempimento.” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23260 del
18/09/2019).
Nel caso in esame, tuttavia, manca la prova che sia stato a Persona_1 provvedere al pagamento delle rate dei prestiti in questione, poiché una tale circostanza non emerge in alcun modo dalla documentazione bancaria in atti. Essa, infatti, attesta che sul conto corrente bancario intestato al figlio , sul quale CP_4 erano effettivamente confluite le somme mutuate, venivano addebitate le rate CP_ mensili per € 796,00 e accreditata la pensione del medesimo (€ 315,00 mensili); risultano inoltre periodici versamenti in contanti, di importo variabile (da
€ 300 a € 3.000) privi di causale e di ignota provenienza, che, peraltro, proseguono fino al 10.6.2010, cioè dopo il decesso di , occorso in data 16.4.2010. Persona_1
Non vi è dunque prova che la provvista necessaria al pagamento delle rate di mutuo provenisse da quest'ultimo. Né un tale assunto può ritenersi comprovato sulla sola base della testimonianza di il quale, ancora una volta, Testimone_1 ha riferito al riguardo circostanze apprese dal suocero, non necessariamente corrispondenti alla sua vera condotta;
peraltro, lo stesso teste ha riferito che
[...] sarebbe subentrato per “aiutare” il figlio nel pagamento delle rate, Per_1 ignorandosi dunque la misura di un tale aiuto, che comunque si sarebbe necessariamente interrotto con la morte del padre.
Manca, inoltre, la prova dell'animus donandi sotteso all'operazione in esame.
20 Occorre infatti ricordate che “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma dell'"animus donandi" dalla sola dichiarazione, resa dall'”accipiens", che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori dell'ex coniuge- Sez. 2 - , Ordinanza
n. 9379 del 21/05/2020). Nello specifico, non si può escludere che, tra le parti contraenti i mutui in questione, intercorressero rapporti di dare/avere tali da escludere che l'asserito pagamento di una parte delle rate da parte del padre, quand'anche dimostrato, avesse un esclusivo intento di liberalità in favore del figlio. Così, in ipotesi simile, la Suprema Corte ha statuito che L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4682 del 28/02/2018).
4. La Corte pertanto ritiene che la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata.
Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
1321/2023 del Tribunale di Firenze;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti delle parti appellate costituite, liquidate per ciascuna di esse in €
9.991,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap
21 come per legge, con la precisazione che le spese liquidate in favore di CP_1 sono da distrarsi in favore dei suoi procuratori, dichiaratisi antistatari;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 14.10.2025
LA CONS. EST.
D.ssa AN RR
LA PRESIDENTE
D.ssa LL RI
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa LL RI Presidente
D.ssa AN RR Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 9.6.2023 al numero 1187/2023 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 1321/2023 emessa dal Tribunale di
FIRENZE il 3.5.2023 pendente fra
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DI SC ( ) e dall'Avv. DOLCE DI C.F._2
RC ( ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3 dei difensori, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. TUNDO CP_1 C.F._4
TOMMASO e dall'Avv. CONTINANZA FRANCESCO C.F._5
( ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, C.F._6 giusta procura in atti;
), e per essa quale procuratrice Controparte_2 P.IVA_1
a socio unico, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. DE VITO LUIGI
1 ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, C.F._7 giusta procura in atti;
PARTI APPELLATE
[...]
Controparte_4
PARTI APPELLATE - CONTUMACI sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione respinta: - In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1321/2023 emessa dal Tribunale di Firenze, depositata in cancelleria in data 03 maggio 2023: - previo accertamento dell'ammontare della massa ereditaria fittiziamente ricostruita in considerazione della natura di donazione indiretta alla figlia da parte del padre di quanto CP_1 Persona_1 trasferito con atto di compravendita 3 maggio 1996 avente ad oggetto la porzione di fabbricato per civile abitazione, in Comune di Empoli, frazione Marcignana come descritta in premessa al F. 10, N. 1198, Cat. A/2, cl.3, vani 4,5, e N.1198,sub.6,
Cat.C/6, cl. 5,mq.22,, con riferimento esclusivamente alla quota parte intestata alla predetta (pari al 50% ); e della donazione indiretta ricevuta da CP_4 costituita dall'importo dei due mutui di cui in premessa per complessivi euro
150.000,00, come erogata sul conto personale di in forza dei due contratti CP_4 di mutuo sopra citati, disporre la riduzione delle disposizioni lesive della legittima
e dichiarare il diritto alla quota di 1/6 (un sesto) della legittimaria sull'intero asse ereditario e di conseguenza il diritto ad una maggior quota dei beni relitti corrispondenti al valore di 1/6 dell'asse ereditario fittiziamente ricostruito;
- rigettare le domande svolte dalla società nei confronti CP_2 dell'appellante, per i dedotti motivi - con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge di entrambi
i gradi di giudizio, ai difensori antistatari. “
Parte appellata : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, per i CP_1 motivi suesposti, respingere il primo e secondo motivo d'appello, in quanto infondati in fatto e diritto con conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di diritti spese ed onorari del presente grado di giudizio e con distrazione delle spese legali ai procuratori che si dichiarano antistatari. “
2 Parte appellata “affinché voglia la Corte d'Appello di Controparte_2
Firenze rigettare l'impugnazione proposta nei confronti di in Controparte_2 quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 8.2.2019, conveniva in giudizio Parte_1
, e per la divisione della comunione ereditaria, Controparte_4 CP_1 CP_4 previo accertamento della lesione della propria quota di legittima, sulla base delle seguenti deduzioni.
In data 16.4.2010 si apriva la successione di , il quale aveva disposto Persona_1 con testamento olografo in favore della coniuge l'usufrutto Controparte_4 vitalizio dell'appartamento al piano terra in Spicchio di Vinci (FI), Via Macchiavelli
n. 48, nominando altresì eredi universali in parti uguali i nipoti , CP_5 [...]
, , e . Gli eredi designati CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 rinunciavano all'eredità, che veniva devoluta per legge alla coniuge
[...]
per la quota pari a 3/9 e ai tre figli , e per CP_4 Parte_1 CP_4 CP_1 la quota pari a 2/9 ciascuno. Assumeva l'attrice essere stata la propria quota di legittima lesa dai seguenti atti, costituenti donazioni dirette o indirette:
- atto di compravendita del 3.5.1996, Rep. n. 127.876, Racc. n. 11.031,
Notaio con cui trasferiva a e al Persona_2 Persona_1 CP_1 coniuge la proprietà di un appartamento in Empoli (FI), Controparte_10 frazione Marcignana, Via Nave di Marcignana, dietro corrispettivo di ₤
115.000.000 che, tuttavia, asseriva, inizialmente, non essere stato corrisposto dai compratori;
- donazione del retratto del mutuo ipotecario del 20.4.2007, Rep. n. 7638,
Racc. n. 6212, Notaio con cui e Persona_3 Persona_1 CP_4 ricevevano a mutuo da NC Popolare dell'RI e del Lazio la somma di
€ 100.000,00, che garantiva con ipoteca costituita sugli Persona_1 immobili di proprietà posti nel comune di Vinci (FI) e che metteva a disposizione di , accreditandola sul conto corrente n. 12088 CP_4 intestato a quest'ultimo e aperto presso il medesimo istituto di credito;
- donazione del retratto del mutuo ipotecario dell'11.10.2007, Rep. n. 8374,
Racc. n. 6840, Notaio con cui e Persona_3 Persona_1 CP_4 ricevevano a mutuo da NC Popolare dell'RI e del Lazio la somma di
3 € 50.000,00, che garantiva con ipoteca costituita sugli Persona_1 immobili di proprietà posti nel comune di Vinci (FI) e che metteva a disposizione di , accreditandola sul conto corrente n. 12088 CP_4 intestato a quest'ultimo e aperto presso il medesimo istituto di credito.
Tanto esposto, l'attrice provvedeva ad effettuare la riunione fittizia, individuando il relictum come costituito dalla piena proprietà di: una porzione di fabbricato posto nel Comune di Vinci (FI), Via Macchiavelli n. 48, censito al C.F. al foglio 54, n.
1917, subalterno 2; porzione di fabbricato posto nel Comune di Vinci (FI), Via
Macchiavelli n. 48, censito al C.F. al foglio 54, n. 1917, subalterno 3; porzione di fabbricato posto nel Comune di Vinci (FI), Via Macchiavelli n. 48, censito al C.F. al foglio 54, n. 1917, subalterno 1; terreno posto in Comune di Vinci (FI), censito al
C.T. al foglio 54, n. 1952. Quanto ai debiti gravanti sulla massa ereditaria al momento della successione, evidenziava come il de cuius fosse debitore per la quota di 1/2 della complessiva somma ricevuta a mutuo dall'istituto di credito summenzionato, per un totale di € 65.000,00. Il donatum, per contro, sarebbe stato individuabile negli atti sopramenzionati, cioè nella compravendita dissimulante donazione e nella devoluzione del retratto del mutuo ipotecario.
Ricostruito, in tal modo, l'asse ereditario al momento dell'apertura della successione legittima, chiedeva procedersi alla divisione della Parte_1 comunione ereditaria e all'assegnazione a sé di beni in natura fino a concorrenza della propria quota di riserva - pari ad 1/6 del totale - ovvero, qualora questi non fossero sufficienti, alla vendita forzata del complesso immobiliare residuo e alla distribuzione del ricavato.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , chiedendo il CP_1 rigetto integrale delle domande proposte da parte attrice, premettendo di non essere più proprietaria dell'immobile in Empoli (FI), frazione Marcignana, Via Nave di Marcignana, in quanto compravenduto a terzi con atto notarile del 20.5.1998 e contestando che l'immobile fosse stato rivenduto al prezzo di ₤ 250.000.000- come affermato in citazione- risultando, piuttosto, dall'atto notarile summenzionato la corresponsione di una cifra pari a ₤ 120.000.000. Eccepiva, poi, l'incoerenza di controparte nell'aver proposto domanda di simulazione dell'intero atto di compravendita e non della sola parte di esso che trasferiva la quota del 50% dell'immobile alla coerede, senza però citare in giudizio il coniuge di quest'ultima e comproprietario al 50% - - il quale sarebbe stato in tal caso Controparte_10 litisconsorte necessario. Negava, comunque, la simulazione dell'atto di
4 compravendita impugnato, in quanto il prezzo pattuito di ₤ 115.000.000 era stato interamente pagato dal , come dichiarato di fronte al notaio e Controparte_10 come comprovato dalle fatture di pagamento allegate, prova corroborata dall'estratto conto dei prelievi bancari per le somme versate in contanti e dalle matrici degli assegni, nonché dalle fatture delle spese di compravendita e dall'estratto contributivo INPS di e . Infine, con CP_1 Controparte_10 riferimento alla domanda di divisione dell'eredità di , si allegava che Persona_1 la quota ereditaria di spettanza della convenuta medesima era stata donata alla madre, , con atto del 02/02/2019, Rep. n. 5839, Racc. n. 2860, Controparte_4
Notaio (all. 5), e che quest'ultima aveva accettato. Persona_4
All'udienza del 18.6.2019 la difesa di eccepiva di non ritenere necessaria Parte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , essendo stata Controparte_10 la simulazione dell'atto impugnato dedotta esclusivamente in via strumentale rispetto alla domanda di riduzione a tutela della legittima. Dichiarata la contumacia di e ed esclusa la qualità di litisconsorte necessario di Controparte_4 CP_4
, il Tribunale autorizzava la chiamata da parte di Controparte_10 CP_11
(già quale mandataria della
[...] Controparte_12
ai sensi dell'art. 1113, co. 3, c.c., quale creditrice garantita da CP_13 ipoteca iscritta su bene immobile facente parte della comunione ereditaria in morte di . Persona_1
Con comparsa del 30.6.2020, si costituiva in giudizio Controparte_2 premettendo di essere titolare dei crediti nascenti dai menzionati contratti di mutuo ipotecario, per essere succeduta in tale posizione a Controparte_14
alla quale erano stati a sua volta ceduti crediti in blocco da Nuova NC
[...] dell'RI e del Lazio S.P.A. Premetteva, inoltre, che aveva Persona_1 consentito l'iscrizione di ipoteca di primo e secondo grado per la somma di complessive € 200.000,00 sul fabbricato per civile abitazione sito in Vinci (FI), frazione Spicchio, Via Machiavelli n. 54, rappresentato al C.F. del Comune di Vinci al Foglio di mappa 54, part. 1917 sub 2 (appartamento al piano terra), part. 1917 sub 3 (appartamento al piano primo) e part. 1917 sub 1 (garage); che i contratti di mutuo in parola si erano risolti di diritto anche per la persistente morosità nel pagamento delle rate mensili;
che per tale motivo, in data 23.4.2014 la NC aveva intimato con raccomandata a e agli eredi di il CP_4 Persona_1 pagamento delle rate scadute, comunicando l'avvenuta risoluzione;
che in data
10/11.11.2016 era stato notificato ai condebitori, da parte della NC, atto di
5 precetto per il pagamento di € 110.837,23, oltre interessi moratori e spese;
che, non avendo i condebitori provveduto al pagamento, la NC medesima aveva iniziato procedura esecutiva presso il Tribunale di Firenze (iscritta al R.G.E. n.
690/2016). Tutto quanto sopra premesso, la terza chiamata proponeva domanda riconvenzionale volta a far accertare in capo a , , Parte_1 CP_1 [...]
e la qualifica di eredi di (rispettivamente per le CP_4 CP_4 Persona_1 quote di 2/9, 2/9, 2/9 e 3/9), in quanto gli stessi avevano posto in essere comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciarvi e costituenti, segnatamente: per , nella stessa introduzione del giudizio;
per Parte_1 CP_1
, nell'aver donato a la propria quota ereditaria;
per
[...] Controparte_4 quest'ultima, nel fatto di essere residente presso l'immobile in comunione ereditaria pignorato;
per , nell'aver rivolto all'istituto di credito una CP_4 proposta (poi rifiutata) di sanatoria della propria esposizione debitoria dietro pagamento di € 25.000,00.
Con memoria del 28.6.2021, la convenuta rilevava non aver mai CP_1 contestato di aver posseduto la qualità di erede e ribadiva, pertanto, la carenza di interesse alla chiamata in causa di Controparte_2
Con memoria del 28.6.2021, l'attrice precisava, a fronte delle eccezioni avanzate dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta, di aver proposto CP_1 una domanda «volta a far accertare unicamente la donazione indiretta da parte del de cuius in favore della figlia limitatamente al 50% (e Persona_1 CP_1 non al 100%) del fabbricato [...] al fine di ricostruire il donatum». Affermava che era noto a tutti i fratelli che il padre avesse beneficiato la figlia, dissimulando con la compravendita impugnata una donazione a favore di quest'ultima. Insisteva, inoltre, nell'affermare che l'immobile in questione era stato poi rivenduto al doppio del prezzo dichiarato. Affermava, ulteriormente, l'irrilevanza e inefficacia della donazione, effettuata da in favore della madre , ai fini CP_1 Controparte_4 del presente giudizio, per essere la stessa stata effettuata in data successiva alla notifica dell'atto di citazione. Eccepiva, infine, l'irritualità della domanda proposta dalla terza chiamata, in quanto il G.E. nel procedimento espropriativo (R.G.E. n.
690/2016) aveva disposto che venisse instaurato il giudizio di accertamento dell'accettazione dell'eredità di entro il 9.6.2020 e tale termine Persona_1 doveva essere considerato perentorio.
Con memoria del 7.7.2021, rilevava la tardività e la genericità delle CP_1 contestazioni e del disconoscimento effettuati nella prima memoria ex art. 183
6 c.p.c. da parte dell'attrice con riferimento ai documenti prodotti in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta.
Con memoria di replica del 26.7.2023, la terza chiamata rilevava non essere maturata alcuna preclusione nel presente giudizio per il mancato rispetto del termine fissato dal G.E., che peraltro si era limitato a rinviare ad un'udienza successiva per la verifica: osservava, a tal riguardo, che la domanda di accertamento dell'accettazione dell'eredità era stata proposta in via riconvenzionale nel presente giudizio a seguito della notifica ex art. 1113 c.c., nelle more del giudizio di esecuzione e per ragioni di economia processuale.
Con memoria di replica del 28.7.2021, ribadiva la necessità di Parte_1 individuare il valore delle donazioni ricevute dai coeredi convenuti. In particolare, con riferimento all'atto di compravendita impugnato ribadiva essersi trattato di
«donazione [indiretta] del 50% dell'immobile posto in Empoli, Via della nave di
Marcignana», come anche desumibile dalla presenza di due testimoni al momento della stipula;
affermava, inoltre, che non [aveva] fornito a tutt'oggi CP_1 alcuna prova, circa l'avvenuto pagamento del prezzo corrispondente alla sua quota parte del 50% ed ammontante a complessive Lire 57.500.000».
Con ordinanza del 28.10.2021, il Tribunale disponeva CTU estimativa dei beni immobili facenti parte del compendio ereditario.
All'esito del deposito della CTU e previo espletamento delle prove testimoniali ammesse, il Tribunale pronunciava la sentenza n. 1321/2023 statuendo nel modo seguente:
“- rigetta la domanda di simulazione ed accertamento di accertamento della natura di donazione indiretta e, per l'effetto, di riduzione proposta da con Parte_1 riferimento alla compravendita del 03/05/1996, Rep. n. 127.876, Racc. n. 11.031,
Notaio Persona_2
- rigetta la domanda di accertamento della natura di donazione indiretta e riduzione proposta da degli atti di mutuo ipotecario del 20/04/2007, Parte_1
Rep. n. 7638, Racc. n. 6212 e dell'11/10/2007, Rep. n. 8374, Racc. n. 6840, Notaio
Persona_3
- dichiara non comodamente divisibile l'immobile posto nel Comune di Vinci (FI),
Via Macchiavelli n. 54, censito al C.F. al foglio 54, n. 1917, subalterno 2, categoria
A/7, classe 3, vani 6,5, rendita € 688,18;
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e dichiara Controparte_2
, e eredi puri e semplici a titolo universale di Controparte_4 CP_4 Parte_1
7 , per le quote rispettivamente pari a 5/9, 2/9 e 2/9 (capo oggetto di Persona_1 correzione materiale disposta dal Tribunale con ordinanza del 13.10.2023, nel senso che , , e sono stati dichiarati Controparte_4 CP_4 CP_1 Parte_1 eredi puri e semplici a titolo universale di per le quote rispettivamente Persona_1 pari a 3/9, 2/9, 2/9 e 2/9);
- condanna a rimborsare a e le spese di lite Parte_1 CP_1 Controparte_2 sostenute per le fasi del giudizio finora svolte, che si liquidano in €uro 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali;
- dispone con separata ordinanza la remissione della causa sul ruolo per la fissazione dell'udienza di discussione del progetto divisionale adottato in sentenza.
Con riferimento alla domanda proposta in via riconvenzionale da CP_2 CP_2 volta ad accertare la qualifica di eredi di in capo a , Persona_1 Controparte_4
, e , il Tribunale riscontrava la mancanza di CP_4 CP_1 Parte_1 litispendenza del presente giudizio con l'accertamento incidentale della qualità di erede nel giudizio di esecuzione per diversità di oggetto nonché la necessaria propedeuticità di tale accertamento, nel presente giudizio, rispetto a tutte le domande proposte da;
riteneva pacifica l'accettazione dell'eredità di Parte_1 [...] da parte di , , e essendo Per_1 Controparte_4 CP_4 CP_1 Parte_1 comunque provato come tutti i soggetti in questione avessero compiuto atti presupponenti la volontà di accettare;
affermava, dunque, la sussistenza della qualifica di eredi di in capo alle parti nelle quote indicate nel Persona_1 dispositivo. Quanto all'atto di compravendita del 3.5.1996, il Tribunale riteneva di escluderne la simulazione relativa per mancato versamento del prezzo, in quanto aveva limitato la propria domanda al 50% della proprietà dell'immobile Parte_1 oggetto della compravendita, per cui, se mai, le parti del contratto avrebbero posto in essere un negotium mixtum cum donatione. Ciò detto, sarebbe stato onere della parte attrice provare l'incongruità del prezzo effettivamente corrisposto o che il prezzo dichiarato, pur congruo, non fosse stato interamente corrisposto. Sotto il primo profilo, riteneva il primo giudice che la congruità del prezzo di ₤ 115.000.000 non fosse stata espressamente e specificamente contestata, essendosi limitata ad affermare che il medesimo immobile sarebbe stato due anni dopo Parte_1 rivenduto ad un prezzo pari a ₤ 250.000.000, senza produrre alcuna stima né richiamare criteri di valutazione tali da far presumere che il valore effettivo del fabbricato compravenduto fosse, a quella data, significativamente superiore: assunto del resto smentito dalla produzione documentale di , la quale, CP_1
8 pur non gravata dell'onere probatorio sul punto, aveva allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta l'atto di vendita del 20.5.1998, Rep. n. 76613,
Racc. n. 10242, Notaio , dal quale si evinceva che Persona_5 Controparte_10
e avevano venduto congiuntamente l'intero l'immobile in Empoli per un CP_1 prezzo pattuito di ₤ 120.000.00. Anche l'ulteriore elemento presuntivo individuato nella presenza di testimoni era ritenuto dal Tribunale privo di pregio, atteso che il testo dell'art. 47, L. 16 febbraio 1913 n. 89, vigente al momento della stipula dell'atto impugnato (prima delle modifiche introdotte L. 28 novembre 2005, n.
246), prevedeva la presenza di due testimoni come requisito di forma ad substantiam per tutti gli atti notarili, salva diversa disposizione di legge (come quella contenuta al co. 2, art. 47) e salva la possibilità per le parti di rinunciarvi di comune accordo ai sensi dell'art. 48. Quanto alle prove testimoniali assunte all'udienza del 17.5.2022, osservava il Tribunale che le deposizioni del teste
, coniuge di , effettivamente avrebbero corroborato la Testimone_1 Parte_1 ricostruzione attorea secondo cui non avrebbe essa stessa CP_1 personalmente contribuito al versamento del prezzo di vendita pattuito (cap. 1:
“in quegli anni mio suocero aveva degli acquirenti e noi andavamo a trovarlo spesso. Parlando, a seguito della realizzazione dell'immobile, ci disse che era sua volontà donare un'abitazione alla figlia”; adr: “egli ci disse che era sua intenzione fare la donazione ma non l'aveva ancora fatto”; adr: “so che al momento del matrimonio era stata effettuata la donazione del 50 % e lo so poiché me lo aveva detto lui ed anche il notaio di cui ero amico mi confermò che aveva fatto Per_6
l'atto”; adr: “l'atto era di compravendita nel quale risultava la proprietà al 50 % ma si trattava di una donazione perché la figlia non aveva tirato fuori alcuna somma e lo sapevano tutti in casa”; cap. 2 : “in quel tempo lavorava CP_1 saltuariamente e noi le lasciavamo I figli per accudirli. Parlando a cena, in settimana, in confidenza ci disse che gli avrebbe donato il 50 % dell'immobile di cui ho parlato prima”; adr : “non ci disse del momento della donazione”; adr :
“anche mio suocero mi confermò questo, cioè l'intenzione di donare il 50 %”).
Tuttavia, riteneva il primo giudice che, “non essendo stata contestata specificamente - come già rilevato - la congruità del prezzo dichiarato, non essendone comunque stata provata l'incongruità e non essendone stata, in alternativa, fornita prova alcuna circa il parziale versamento (tutti fatti della cui prova era onerata l'attrice, costituendo il fondamento del proprio diritto alla quota di riserva, asseritamente leso ed azionato per mezzo della domanda di riduzione e
9 di quella- strumentale- di accertamento della natura liberale dell'atto impugnato, giusta art. 2697 c.c.), il fatto che non abbia personalmente contribuito CP_1 al versamento del prezzo dichiarato (nello specifico, versandone la metà a
[...]
non assume rilevanza se non nell'ambito dei rapporti personali fra la Per_1 medesima ed il , dal momento che tali due soggetti costituivano Controparte_10 il medesimo centro di interessi” (pag. 11 della sentenza impugnata). Secondo il primo giudice, in tal senso deponevano anche le prove testimoniali indotte da CP_1
la quale - pur non essendo gravata del relativo onere probatorio - aveva
[...] dimostrato che era stato il a versare interamente il prezzo dichiarato CP_10 nell'atto di compravendita ( cap. 1: “io ho regolarmente Controparte_10 comprato quella casa come da atto del notaio”; adr: “ho consegnato tutte le ricevute in originale all'avvocato Tumbo”; adr: “pagai con assegni e qualcosa in contanti”; adr: “pagai 115 milioni di lire in totale”; cap. 2: “non c'è donazione in questo caso, abbiamo fatto un contratto davanti ad un notaio”; adr: “sono state rilasciate fatture per i pagamenti da parte dell'impresa che vendeva”; adr: “gli assegni dovrebbero essere stati emessi a favore di ”; adr: “non ho Persona_1 mai sentito parlare di donazioni”). In conclusione, il Tribunale escludeva che fosse dimostrata la natura di donazione indiretta da parte del de cuius della compravendita in favore della figlia.
Quanto, infine, gli atti di mutuo ipotecario del 20.4.2007 e dell'11.10.2007, con cui e ricevevano a mutuo da NC Popolare dell'RI e Persona_1 CP_4 del Lazio rispettivamente le somme di € 100.000,00 e di € 50.000,00, con ipoteca costituita sugli immobili di proprietà di posti nel comune di Vinci (FI) Persona_1
e con accredito sul conto corrente n. 12088 intestato a ed aperto presso CP_4 il medesimo istituto di credito, il Tribunale escludeva la natura liberale dei due atti di mutuo, in quanto contratti sinallagmatici a titolo oneroso con cui un soggetto terzo – e non il de cuius – aveva dato in prestito somme di denaro a due soggetti, costituenti un'unica parte mutuataria e dunque entrambi coobbligati alla restituzione delle somme ricevute a mutuo e al pagamento degli interessi pattuiti, secondo la funzione tipica del contratto di mutuo, “non potendosi apprezzare né sul piano oggettivo alcun vantaggio in favore del beneficiario della presunta donazione indiretta, né sul piano soggettivo alcun animus donandi da parte del presunto donante;
e ciò vale a prescindere da quale dei due soggetti, costituenti la medesima parte contrattuale, avesse la concreta disponibilità delle somme di denaro ricevute a mutuo dall'istituto di credito” (pag. 12 sentenza impugnata).
10 In conclusione, non risultando provata alcuna lesione della quota di riserva spettante a , il Tribunale rigettava la domanda di riduzione, dando atto Parte_1 doversi procedere alla divisione della comunione ereditaria senza effettuare riunione fittizia ai sensi dell'art. 556 c.c., predisponendo progetto di divisione con la formazione di tre lotti, per la cui discussione, con separata ordinanza, fissava apposita udienza.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza e ha rassegnato le conclusioni sopra Parte_1 trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
I) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1113 c.c. in relazione al mancato rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento della qualità di erede in capo alle parti in causa, spiegata dal terzo chiamato CP_2 quale creditore iscritto sui beni immobili oggetto della comunione
[...] ereditaria di cui alla causa sub judice, anche in relazione alla condanna alle spese di lite.”
Secondo la parte appellante, la motivazione del Tribunale sarebbe non corretta e illogica, avendo motivato l'ammissibilità della domanda svolta da Controparte_2 sul fatto che si sarebbe trattato di domanda nuova e diversa da quella formulata nel giudizio di espropriazione presso terzi. Posto che non aveva Controparte_2 avanzato in quel giudizio alcuna domanda di accertamento in via incidentale, avendo se mai disatteso l'ordine del GE di proporre un giudizio autonomo per accertare la qualità di erede in capo agli esecutati ai fini della continuità delle trascrizioni sui beni staggiti, l'eccezione sollevata in primo grado da Parte_1 verteva sulla possibilità della terza chiamata di formulare domanda riconvenzionale nel giudizio divisionale, in violazione dei limiti indicati nell'art. 1113 c.c., secondo cui i creditori ipotecari chiamati a intervenire nel giudizio divisionale non sono parti in causa di quel giudizio e dunque non hanno alcun potere dispositivo al riguardo.
Peraltro, anche volendo ritenere ammissibile la domanda in questione, in ogni caso non avrebbe dovuto essere condannata alle spese di lite nei confronti di Parte_1
essendo la sua qualità di erede presupposto delle sue stesse Controparte_2 domande e non potendo dunque essa appellante considerarsi soccombente rispetto alla domanda del terzo chiamato.
11 II) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e 2729 c.c. Insufficiente
e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto della domanda di simulazione della donazione indiretta in favore di .” CP_1
Secondo la parte appellante il Tribunale non avrebbe esaminato globalmente tutte le risultanze istruttorie, limitandosi ad una valutazione distinta e separata dei vari elementi indiziari accertati, cioè la mancata prova della corresponsione del prezzo, la scarsa patrimonialità di al momento del rogito, tale da rendere CP_1 inverosimile il reperimento dei fondi, l'assenza dell'indicazione delle modalità di pagamento assertivamente avvenuto ante rogito, il rapporto di parentela tra il venditore ed il compratore (padre-figlia), le dichiarazioni fatte da al Persona_1 genero circa la natura donativa, la presenza non necessaria di Testimone_1 testimoni all'atto di compravendita, la dimissione del bene - di nuova costruzione-
a distanza di soli due anni dall'acquisto.
In particolare, con riferimento al pagamento del prezzo, non vi era prova che il corrispettivo fosse stato versato da o dal di lei allora convivente CP_1
con riferimento alla quota parte del 50% dell'immobile. Infatti: Controparte_10
- la dichiarazione del venditore riportata nell'atto di Persona_1 compravendita del 1996 di aver ricevuto il pagamento del prezzo dai compratori anteriormente alla data della stipula notarile, non poteva ritenersi veritiera, in quanto non erano state indicate le modalità degli asseriti intervenuti e contrastava con la testimonianza resa da Tes_1
;
[...]
- i documenti ex adverso prodotti, peraltro alcuni privi di data e contestati alla prima udienza da (fatture dal 24.01.1995 al 3.05.1996 per un Parte_1 importo di £. 15.000.000 intestate a;
prelievo bancario di Controparte_10
£. 25.000.000 sul conto deposito del Credito Italiano, privo di data;
prelievo di £. 30.000.000 su CRMS in data 30.03.1995; matrice assegno
£.30.000.000 del 24.01.1995 intestata a;
matrice Controparte_10 assegno di £.12.5000.000 del 24.01.1996 intestato a di Controparte_10 cui non vi è traccia della relativa fattura;
matrice assegno £. 20.000.000 del
21.03.1995 di cui non viene prodotta la relativa fattura) non provavano l'asserito pagamento del prezzo della compravendita della quota parte di in favore del padre , posto che le fatture emesse dalla CP_1 Per_1 società venditrice “ ” risultavano rilasciate a favore del solo Persona_1
12 , peraltro per l'importo complessivo di Lire 62.500.000 e cioè CP_10 corrispondente alla sua quota parte;
- all'atto notarile erano presenti due testimoni, presenza unicamente giustificabile nell'ipotesi in cui si verta in materia di negozio simulato che dissimuli una donazione;
- l'immobile era stato rivenduto nel 1998 a distanza di circa due anni dall'acquisto al prezzo di £. 250.000.000 ed era stato valutato, all'atto dell'apertura della successione (12 anni dopo la vendita operata dai coniugi), in Lire 460.832.260 (€ 238.000).
Secondo la parte appellante, le copie delle fatture prodotte da sarebbero Parte_1 inutilizzabili ai fini della prova dell'avvenuto pagamento del prezzo, perché non quietanziate dalla società creditrice (“Iula Gennaro Edile”) e prive sia di data certa che delle modalità di pagamento, oltre a non risultare neppure menzionate nel rogito del 3.5.1996.
Inoltre, erroneamente il Tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dal teste , essendo esse inattendibili, in quanto Controparte_10
l'integrale pagamento del prezzo da parte del medesimo sarebbero in contrasto con la documentazione prodotta dal coniuge , inidonea a comprovare CP_1 tale circostanza.
III) “Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2697, 2729 e
809 c.c. con riguardo al rigetto della domanda di accertamento delle donazioni ricevute da , da parte del padre ” CP_4 Persona_1
Secondo la parte appellante, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere insussistente la donazione indiretta delle somme di danaro di cui agli atti di mutuo, sul presupposto che difetterebbero un vantaggio di da una parte, e la CP_4 mancanza dell'animus donandi dall'altra, nulla rilevando la circostanza di chi materialmente abbia trattenuto le somme. Infatti, dall'istruttoria (estratti conto della NC RI e deposizione del teste ) sarebbe emersa la Testimone_1
CP_ prova dell'atto di liberalità delle dazioni da parte di al figlio . In Persona_1 particolare, il aveva dichiarato: “Cap. 3 : mio cognato era un ex Tes_1 imprenditore edile ed in quel periodo ebbe problemi di liquidità così parlò con mio suocero che cercò di aiutarlo. Così di comune accordo fece due mutui fondiari, mio suocero assieme a mio cognato con la NC popolare dell'RI e del Lazio presso l'agenzia di Sovigliana Vinci. ADR le rate del mutuo iniziò a pagarle mio cognato, forse una rata, poi subentrò mio suocero ad aiutarlo.”(cfr. verbale
13 udienza 17.5.2022), essendo peraltro documentato che aveva fatto Persona_1 trasferire sul conto corrente di tutte le somme mutuate, mentre il fato CP_4 che i relativi ratei fossero stati onorati solo dal padre poteva dedursi dal fatto che dagli estratti conto versati in causa dalla NC, ex art. 210 c.p.c., risultava come in corrispondenza della scadenza della rata venisse versato, a copertura, assegno di pari importo, facendo presumere che la provvista venisse messa a disposizione dal padre e fosse venuta meno con la morte di quest'ultimo, con la conseguenza che la NC aveva promosso procedimento di espropriazione forzata immobiliare sui beni relitti da , anche datore di ipoteca, per il recupero delle Persona_1 somme a questi mutuate.
La motivazione del Tribunale, fondata sul rapporto tra la NC e i mutuatari, sarebbe dunque erronea, dovendo darsi rilievo a quanto ricevuto dal mutuatario in forza dei contratti di mutuo e la relativa devoluzione al figlio delle Persona_1 somme, mediante l'accredito dell'intero importo a esclusivo beneficio del medesimo. A nulla rileverebbe l'esistenza o meno di un interesse proprio del solvens all'adempimento, in quanto il carattere indiretto della donazione postula per sua stessa definizione un collegamento funzionalmente inscindibile di atti.
Il Tribunale, invece, si sarebbe arrestato a un'interpretazione formalistica dei contratti di mutuo, erroneamente riferendo la liberalità al mezzo impiegato piuttosto che allo scopo attributivo perseguito, violando così l'art. 809 c.c., comma
1: di fatto, la rinuncia a un diritto (nella specie ad incassare le somme mutuate CP_ e/o comunque a richiederne la restituzione al figlio ), se fatta allo scopo di avvantaggiare un terzo (come è avvenuto nel caso sub judice), può importare donazione indiretta purché fra donazione e arricchimento sussista un nesso di causalità diretta, nella fattispecie ravvisabile nell'assenza di qualsivoglia richiesta di restituzione delle somme e nell'aver onerato personalmente, sino alla data del suo decesso, i ratei del mutuo.
2.2 Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'impugnazione, perché CP_1 infondata, deducendo in ordine ai singoli motivi di appello, quanto segue:
I) La condanna alle spese disposta dal Tribunale in favore di Controparte_2 nei confronti di sarebbe corretta in quanto solo quest'ultima aveva Parte_1 chiesto esplicitamente il rigetto della domanda riconvenzionale, mentre Parte_1 aveva contestato soltanto la richiesta della terza chiamata di condanna alle spese, poiché essa appellata aveva riconosciuto implicitamente la qualità di erede con
14 l'atto di donazione e la domanda di non era stata preceduta da Controparte_2 alcuna richiesta stragiudiziale.
II) La pronuncia del Tribunale di rigetto della domanda di in Parte_1 relazione alla compravendita del 3.5.1996 sarebbe immune da vizi giuridici.
Invero, , pur non essendone onerata, aveva prodotto tempestivamente CP_1 in primo grado le fatture di pagamento dell'immobile rilasciate al di lei marito
, comproprietario, per l'intero importo pattuito di L. 115.000.000, Controparte_10
e cioè: Fattura 1 del 24.01.1995 per L. 12.500.000, Fattura 3 del 20.03.1995 per
L. 20.000.000, Fattura 4 del 29.03.1995 per L. 30.000.000, Fattura 5 08.08.1995 per L. 20.000.000, Fattura 2 del 08.03.1996 per L. 15.000.000 e Fattura 3 del
03.05.1996 per L. 17.500.000; detti importi erano stati integralmente pagati da
, marito di , così come confermato dal teste all'udienza Controparte_10 CP_1 del 17.5.2022. Inoltre, quest'ultima, nonostante le difficoltà di reperire la documentazione a distanza di oltre 20 anni, oltre alle fatture di vendita aveva prodotto anche i prelievi bancari del marito per le somme versate in contanti e le matrici per i pagamenti effettuati con assegno, coevi all'emissione delle fatture.
aveva anche prodotto estratto contributivo dell'INPS suo e di CP_1 CP_10
per comprovare che essi alla data della suddetta compravendita avevano già
[...] alle spalle molti anni di esperienza lavorativa, con capacità reddituale;
peraltro, solo per la prima volta in appello lamentava il mancato esame della Parte_1 patrimonialità della sorella, trattandosi dunque di contestazione non solo manifestamente infondata ma anche tardiva. aveva contestato solo Parte_1 genericamente i documenti prodotti da , essendo dunque detta CP_1 contestazione irrilevante come del resto statuito dal primo giudice con ordinanza del 21.10.2021. Nessuna prova aveva fornito circa il fatto che l'immobile Parte_1 acquistato dalla sorella al prezzo di L. 115.000.000 fosse stato CP_1 rivenduto a distanza di tre anni dalla stessa a terzi a un prezzo di L 250.000.000 né l'asserita non congruità del prezzo della compravendita del 1996 potrebbe evincersi dalla stima effettuata nel 2008. Tardivo sarebbe anche il rilievo relativo presenza di due testimoni all'atto notarile, sul quale peraltro il Tribunale ha correttamente statuito sulla base del previgente testo dell'art. 48 della L. n.
89/1913, così come quello relativo alla mancata indicazione in tale atto delle modalità di versamento del prezzo, trattandosi peraltro di indicazione all'epoca non richiesta. A fronte delle evidenze processuali, sarebbe priva di valore la testimonianza resa dal marito di , , peraltro sconfessata Parte_1 Testimone_1
15 dagli altri testi escussi in udienza ( : Cap. 1: non ho mai sentito Testimone_2 parlare di donazione e non è vero;
adr: ho sentito parlare di compravendita da mio cugino;
Cap. 2: mai sentito parlare dalla signora di donazione - CP_1 Pt_2
non mi parlarono di donazione ma di compravendita e solo
[...] [...]
mi parlò dell'acquisto Adr: ricordo che mi parlò di aver pagato 115 CP_10 milioni di lire;
Adr: non ho altre informazioni a riguardo;
Cap. 2: non ho mai parlato con ). CP_1
Si è costituita anche chiedendo il rigetto del motivo di Controparte_2 appello secondo cui la domanda proposta da avrebbe dovuto Controparte_2 essere ritenuta inammissibile, in considerazione del fatto che, sebbene la disposizione dell'art. 1113 c.c. consenta l'intervento e la chiamata in causa dei creditori iscritti e degli aventi causa dei condividenti, essi non assumerebbero la qualità di parti. Ha evidenziato, infatti, che il procedimento instaurato da Parte_1 non ha avuto quale unico oggetto la divisione del bene comune, ma anche l'esperimento dell'azione di riduzione, proposta dalla medesima sul presupposto di essere erede del padre, nei confronti dei convenuti sull'identico presupposto che anch'essi lo fossero, difettando dunque l'interesse all'impugnazione. In ogni caso, rispetto all'azione di riduzione, la domanda di accertamento della qualità di eredi delle parti sarebbe stata pregiudiziale e, dunque, connessa ai sensi dell'art. 105
c.p.c. e tale da giustificare lo svolgimento del simultaneus processus. Peraltro, la giurisprudenza citata dalla parte appellante per sostenere il proprio motivo di impugnazione afferma il principio trascritto per cui il terzo chiamato ex art. 1113
c.c. non è parte del giudizio, solo per escludere che possa essere configurato il litisconsorzio necessario, fermo restando che il terzo può intervenire nel giudizio divisionale ai sensi dell'art. 105 c.p.c. ove ne sussistano i presupposti. Quanto all'impugnazione del capo relativo alla condanna alle spese, aveva Parte_1 contestato l'ammissibilità sotto diversi profili della domanda proposta da
[...]
sollevando eccezioni tuttora ribadite con proposizione dell'appello e che CP_2 sono state rigettate, avendo il Tribunale ritenuto ammissibile la domanda di
[...]
la condanna alle spese costituirebbe dunque corretta applicazione della CP_2 regola di cui all'art. 91 c.p.c.
e sono rimasti contumaci. CP_4 Controparte_4
2.3 La Corte, all'udienza del 15.7.2025, fissata ex art. 352 c.p.c. nelle forme di cui all'art. 127 ter c.pc. ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione.
16 *
3. L'appello non è meritevole di accoglimento.
3.1. Il primo motivo risulta infondato.
E' vero che “i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti hanno diritto ad intervenire nella divisione, ex art. 1113, comma 1, c.c., ma non ne sono parti necessarie, assumendo la posizione di litisconsorti, con la conseguente necessità d'integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello, ex art. 331 c.p.c., soltanto con l'effettivo intervento in causa, anche a seguito di chiamata in giudizio, ex art. 1113, comma 3, c.c., la quale costituisce un onere per i comunisti, sui quali grava l'obbligo di salvaguardare il diritto d'intervento dei creditori iscritti e dei cessionari opponenti o trascriventi.”
(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15994 del 28/07/2020) e che “la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., risponde alla sola esigenza di consentire loro di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale in ragione degli effetti riflessi da esso derivanti su garanzie patrimoniali ed effettiva realizzazione del proprio acquisto” (Cass. Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023). Tutto ciò non toglie, tuttavia, che, una volta chiamato in causa, il creditore – che abbia già agito in via esecutiva sui beni facenti parte del compendio ereditario e che il G.E. abbia onerato di proporre la domanda di accertamento della qualità di eredi dei chiamati all'eredità, al fine di garantire la continuità delle trascrizioni – possa proporre tale domanda nell'ambito del giudizio divisionale cui sia stato chiamato a intervenire. Infatti, instaurare un autonomo giudizio nei confronti degli stessi soggetti già parte del giudizio divisionale sarebbe contrario ad ogni principio di economia processuale, tanto più quando, come nella fattispecie, la qualità di eredi dei predetti chiamati all'eredità sia da ritenere pacifica alla luce delle rispettive domande ed eccezioni.
Non risulta necessario valutare in questa sede la questione della perentorietà o meno del termine concesso dal G.E. al creditore procedente per proporre la domanda di accertamento della qualità di eredi dei chiamati all'eredità, trattandosi di questione che la parte appellante non ha riproposto in sede di impugnazione e che comunque potrebbe assumere eventuale rilievo solo in sede esecutiva, ex art. 567 c.p.c.
Ciò posto, risulta altresì corretta la statuizione del primo giudice di porre a carico di le spese sostenute dal per le fasi del giudizio svolte Parte_1 Controparte_2 fino alla pronuncia della sentenza oggetto di impugnazione. Infatti - se è vero che
17 le domande avanzate da , di scioglimento della comunione ereditaria Parte_1 previa riduzione di asserite donazioni, presuppongono la sua qualità di erede, da ritenersi pertanto pacifica - tanto più risulta immotivata la sua strenua opposizione alla domanda proposta dalla società intervenuta.
3.2. Anche il secondo motivo risulta infondato.
sostiene che la vendita da parte di alla figlia Parte_1 Persona_1 CP_1 della quota del 50% dell'immobile di cui all'atto notarile del 3.5.1996 dissimulerebbe una donazione indiretta in favore della medesima. Al riguardo, il primo giudice ha evidenziato che:
- non vi è prova della incongruità del prezzo pattuito ed anzi vi è prova documentale contraria;
- non ha rilievo la presenza di due testimoni alla stipula della compravendita, in quanto prevista dalla normativa dell'epoca per tutti gli atti notarili, salva espressa rinuncia delle parti;
- la testimonianza di era in contrasto con quanto dichiarato dal Testimone_1 teste il quale aveva dichiarato di avere lui versato per intero il Controparte_10 prezzo pattuito per l'acquisito dell'immobile, come da documentazione in atti;
- non è di rilievo, ai fini della domanda di riduzione, che non avesse CP_1 personalmente contribuito al pagamento, essendo peraltro onere di Parte_1 dimostrare il versamento soltanto parziale del prezzo.
A sostegno dell'appello, ha introdotto argomenti inidonei a contrastare Parte_1 il percorso argomentativo del primo giudice.
Anzitutto, non può assumere rilievo il fatto che nell'atto di compravendita il venditore si sia limitato a dichiarare di aver già ricevuto il prezzo dell'immobile, senza indicare le modalità degli asseriti pagamenti, non richiedendo la normativa dell'epoca una tale indicazione.
La questione della presunta scarsa patrimonialità di all'epoca CP_1 dell'acquisto risulta introdotta solo in sede di appello, contrariamente a quanto dispone l'art. 345 c.p.c., ed è comunque parimenti irrilevante, avendo il Tribunale fondato la sua decisione sulla circostanza che il prezzo sia stato versato per intero,
e dunque anche per la quota acquistata da , da , CP_1 Controparte_10 coniuge e allora compagno della stessa.
Tale ricostruzione, invero, risulta corroborata dalla documentazione prodotta da nel giudizio di primo grado, costituita dalle fatture emesse dall'impresa CP_1
nei confronti di per l'intero prezzo indicato nell'atto Persona_1 Controparte_10
18 di compravendita (£ 115.000.000) – che, pur non quietanzate, sono indice significativo dell'effettivo pagamento del prezzo, implicando per l'impresa l'obbligo di versamento all'erario della relativa Iva - oltre a matrici di assegni bancari e/o contabili di prelievi (tutti coevi all'acquisto, salvo un prelievo privo di data) per un importo complessivo di almeno £ 100.000.000, oltre che dalla testimonianza resa dal medesimo , elementi che, per la loro eloquenza, non possono essere CP_10 contrastati dalla sola testimonianza resa da , coniuge di , Testimone_1 Parte_1 il quale ha peraltro riportato circostanze apprese da , il quale ben Persona_1 potrebbe, al dì là di quanto riferito al genero, non aver concretizzato la sua volontà donativa in favore della figlia , come invero sembra confermato anche dalle CP_1 testimonianze rese a controprova da , cugina di Testimone_2 [...]
(“non ho mai sentito parlare di donazione;
ho sentito parlare di CP_10 compravendita da mio cugino”) e da , collega di lavoro del Parte_2 medesimo ( “non mi parlò di donazione ma di CP_10 Controparte_10 compravendita (...) ricordo che mi parlò di aver pagato 115 milioni di lire”).
Quanto alla presenza dei due testimoni all'atto notarile quale asserito indice di simulazione della compravendita, la parte appellante non si confronta in alcun modo con l'argomento del primo giudice fondato sulla normativa dell'epoca, che prevedeva tale presenza a tutti gli atti notarili e non soltanto alle donazioni.
Anche sulla asserita non congruità del prezzo, la stessa parte si limita a ribadire le difese del primo grado, senza contrastare con opposte argomentazioni le valutazioni del Tribunale sulla mancata prova della vendita del bene dopo soli due anni a un prezzo asseritamente doppio rispetto a quello della contestata compravendita e sulla irrilevanza della valutazione del valore dell'immobile all'apertura della successione operata dal CTU, trattandosi di mero dato estimativo, peraltro riferito a epoca molto successiva al 1996, dunque in condizioni di mercato non comparabili.
La decisione del primo giudice in ordine alla compravendita del 3.5.1996, dunque, risulta pienamente condivisibile.
3.3. Il terzo motivo è fondato Nondimeno, la decisione, pur se per motivazione diversa, è giusta.
Il primo giudice, riguardo alla donazione indiretta in favore di da CP_4 parte di , sembra fondare la propria decisione sul fatto che i contratti Persona_1 di mutuo stipulati dai predetti e abbiano assolto la loro CP_4 Persona_1 funzione tipica e non sia ravvisabile in essi alcuno spirito di liberalità, essendo
19 entrambi i contraenti coobbligati alla restituzione delle somme mutuate e al pagamento degli interessi pattuiti. Il Tribunale dunque, come lamenta la parte appellante, sembra in effetti non aver considerato come la domanda di Parte_1 nei confronti del fratello fosse fondata non sulla stipula in sé dei contratti CP_4 di mutuo bensì sul presupposto che le somme mutuate, accreditate su un conto corrente intestato al solo , siano state restituite, tramite i previsti CP_4 pagamenti rateali, dal padre , senza che questi ne abbia mai chiesto Persona_1 la restituzione al figlio. Astrattamente, invero, una tale operazione può configurare una donazione indiretta, poiché, come è pacifico “La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità - e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento - e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l'effetto di un'attribuzione patrimoniale gratuita, come nel caso del pagamento di un debito altrui con rinuncia all'azione di regresso, a nulla rilevando l'esistenza di un interesse del "solvens" all'adempimento.” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23260 del
18/09/2019).
Nel caso in esame, tuttavia, manca la prova che sia stato a Persona_1 provvedere al pagamento delle rate dei prestiti in questione, poiché una tale circostanza non emerge in alcun modo dalla documentazione bancaria in atti. Essa, infatti, attesta che sul conto corrente bancario intestato al figlio , sul quale CP_4 erano effettivamente confluite le somme mutuate, venivano addebitate le rate CP_ mensili per € 796,00 e accreditata la pensione del medesimo (€ 315,00 mensili); risultano inoltre periodici versamenti in contanti, di importo variabile (da
€ 300 a € 3.000) privi di causale e di ignota provenienza, che, peraltro, proseguono fino al 10.6.2010, cioè dopo il decesso di , occorso in data 16.4.2010. Persona_1
Non vi è dunque prova che la provvista necessaria al pagamento delle rate di mutuo provenisse da quest'ultimo. Né un tale assunto può ritenersi comprovato sulla sola base della testimonianza di il quale, ancora una volta, Testimone_1 ha riferito al riguardo circostanze apprese dal suocero, non necessariamente corrispondenti alla sua vera condotta;
peraltro, lo stesso teste ha riferito che
[...] sarebbe subentrato per “aiutare” il figlio nel pagamento delle rate, Per_1 ignorandosi dunque la misura di un tale aiuto, che comunque si sarebbe necessariamente interrotto con la morte del padre.
Manca, inoltre, la prova dell'animus donandi sotteso all'operazione in esame.
20 Occorre infatti ricordate che “La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la donazione indiretta fosse dimostrata dalla dazione di denaro effettuata all'unico scopo di acquisto di un immobile da parte del destinatario, non potendo trarsi conferma dell'"animus donandi" dalla sola dichiarazione, resa dall'”accipiens", che il corrispettivo della compravendita era stato pagato dai genitori dell'ex coniuge- Sez. 2 - , Ordinanza
n. 9379 del 21/05/2020). Nello specifico, non si può escludere che, tra le parti contraenti i mutui in questione, intercorressero rapporti di dare/avere tali da escludere che l'asserito pagamento di una parte delle rate da parte del padre, quand'anche dimostrato, avesse un esclusivo intento di liberalità in favore del figlio. Così, in ipotesi simile, la Suprema Corte ha statuito che L'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4682 del 28/02/2018).
4. La Corte pertanto ritiene che la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata.
Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
1321/2023 del Tribunale di Firenze;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti delle parti appellate costituite, liquidate per ciascuna di esse in €
9.991,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap
21 come per legge, con la precisazione che le spese liquidate in favore di CP_1 sono da distrarsi in favore dei suoi procuratori, dichiaratisi antistatari;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 14.10.2025
LA CONS. EST.
D.ssa AN RR
LA PRESIDENTE
D.ssa LL RI
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
22