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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 03/11/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 914/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariateresa Dieni – PRESIDENTE rel.;
dott. Riccardo Dies - GIUDICE;
dott.ssa Consuelo Pasquali - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 914 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 30.12.2024 da:
, nata in [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente a [...], di9fesa e rappresentata dall'avv. Ilaria Deflorian del Foro di Rovereto
RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...] (C.F ) e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Ruaro del Foro di Trieste, nonché domiciliato presso il suo studio in Trieste, via Battisti n. 20.
RESISTENTE
con l'intervento di P.M. – sede
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
CONGIUNTE, PER PARTE ATTRICE E PER PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, definitivamente pronunciandosi:
in ordine alla responsabilità genitoriale ed all'affidamento dei figli minori e Persona_1 Per_2
, resteranno ferme le statuizioni rese dal Tribunale per i Minorenni di Trento, ferma la possibilità
[...] delle parti di richiederne la revisione;
Per_
i figli minori e rimarranno collocati presso la madre;
Per_2
pagina 1 di 5 Per_
a titolo di contributo al mantenimento di e , il sig. verserà alla moglie la Per_2 CP_1 somma mensile di € 150,00 ciascuno;
nulla per le figlie ed ormai economicamente Per_3 Per_4 indipendenti. Tale assegno di mantenimento dovrà essere aggiornato annualmente secondo gli indici
ISTAT;
le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori come da protocollo CNF;
tutti gli aiuti (nazionali e provinciali) ed i sostegni pubblici spetteranno alla sig. a Parte_1
Le detrazioni fiscali come per legge;
[...]
nulla a titolo di assegno divorzile essendo e dichiarandosi le parti economicamente autosufficienti.”
IL PUBBLICO MINISTERO: conclude “affinché il Tribunale accolga il ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.12.2024, la ricorrente sig.ra adiva Parte_1 questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. in IR (Macedonia) in data 02.09.1999, verificata la sussistenza dei CP_1 presupposti di legge, deducendo:
- che dalla loro unione nascevano i figli , a Tione di Trento, il 10.12.1999, Persona_5 Per_6
a Trieste, il 05.01.2004, , a Tione di Trento, il 26.12.2006, e
[...] Parte_2 Persona_1 Per_2
, a Trento il 14.07.2012;
[...]
- che a causa dei comportamenti violenti e prevaricatori del marito, causati anche da un grave problema di alcolismo dello stesso, nel 2018 la sig.ra si allontanava dalla casa familiare, Pt_1 per risiedere in luogo protetto, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale. Per i medesimi comportamenti la sig.ra sporgeva querela in data 26.01.2018 e Pt_1 all'esito del procedimento il sig. eniva condannato;
Per_1
- che dunque, in data 31.01.2020, la ricorrente adiva il tribunale di Trento per ottenere la separazione coniugale;
- che con provvedimento n. 603/2020 R.G., dd. 03.02.2021, il Tribunale di Trento omologava la separazione consensuale dei coniugi. Per quanto riguarda i figli minori, il loro affidamento e collocamento era oggetto di vari decreti del Tribunale per i Minorenni, parzialmente rettificati dalla Corte d'Appello di Trento;
- che i coniugi non avevano più ripreso la convivenza, continuando a vivere separati per ben oltre sei mesi dalla pronuncia della sentenza, né si erano riconciliati, essendo venuta meno ogni forma di affectio maritalis tra i medesimi.
Col ricorso la sig.ra oltre allo scioglimento del matrimonio, chiedeva: Pt_1
- nulla sull'affidamento dei figli minori e rimanendo validi i vari decreti Persona_1 Persona_2 del Tribunale per i Minorenni di Trento in merito all'affido educativo assistenziale dei minori stessi ai Servizi Sociali, ancora in essere;
Per_
- quanto al collocamento dei figli minori e , la permanenza presso la madre;
Per_2
pagina 2 di 5 - nulla quanto alla responsabilità genitoriale del padre, essendo stata sospesa – sin dal 2018 – dal
Tribunale per i Minorenni di Trento;
Per_
- a titolo di mantenimento di e , il sig. il versamento di € 250,00 ciascuno da Per_2 CP_1 parte del padre;
per le figlie più grandi ed – non economicamente indipendenti – €100,00 Per_3 Per_4
o la diversa somma ritenuta di giustizia dal Giudice, a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese a far data dalla domanda, assegno da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT;
- il versamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF;
- tutti gli aiuti (nazionali e provinciali) ed i sostegni pubblici spetteranno alla sig.ra Parte_1
Le detrazioni fiscali come per legge;
[...]
Con decreto dd. 22.01.2025, il giudice delegato dott.ssa Mariateresa Dieni fissava l'udienza del
28.05.2025 per la comparizione davanti a sé delle parti (con termine fino a 60 giorni liberi prima di tale data per la notifica del ricorso e del decreto).
Gli atti venivano regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero che, in data 22.01.2025, dichiarava di intervenire nel procedimento.
In data 26.04.2025 si costituiva il sig. nulla opponendo quanto allo scioglimento del Per_1 matrimonio, e domandando al Tribunale:
- l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 Persona_2 prevalente presso la madre, individuando le modalità ed i tempi dell'esercizio di visita da parte del sig.
Per_1
- l'accertamento e la dichiarazione dell'indipendenza economica della figlia Persona_5
- nulla a carico del padre titolo di contributo al mantenimento della prole;
- la previsione che, fino al reperimento da parte del sig. di un'attività lavorativa stabile, la Per_1 sig.ra si faccia carico del 100% delle spese straordinarie. Parte_1
Medio tempore, l'08.05.2025 la ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis17 comma 1 c.p.c., lamentando, quanto alle condizioni economiche, una totale assenza di sostengo da parte del resistente al mantenimento dei figli nel periodo successivo alla pronuncia sulla separazione. Quanto ai rapporti con i figli minori, non essendosi mai il convenuto attivato per stabilire un rapporto, la convenuta afferma di ritenere l'eventualità controproducente, rimettendosi alle valutazioni degli assistenti sociali.
In risposta, il 16.05.2025, il resistente depositava memoria ex art. 473 bis17 comma 2 c.p.c. producendo la prova di taluni versamenti effettuati negli anni a favore della sig.ra . Pt_1
Da ultimo, il 21.05.2025, la ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis17 comma 3 c.p.c. opponendo l'esiguità dei versamenti prodotti da controparte.
I procuratori delle parti, nell'udienza del 04.06.2025 (da rinvio dell'udienza fissata per il 28.05.2025), chiedevano rinvio per addivenire ad un accordo in merito alle condizioni di divorzio.
Depositavano dunque note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.09.2025 rassegnando conclusioni congiunte, come indicate in epigrafe.
In data 30.09.2025 il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento del ricorso.
pagina 3 di 5 1. Domanda di scioglimento del matrimonio
Rileva il Collegio domanda di scioglimento del matrimonio contratto in IR (Macedonia) in data 02.09.1999, avanzata dalle parti deve trovare accoglimento, sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 3, n. 2 lettera b), della L. 898/1970.
In particolare, la separazione consensuale dei coniugi, avvenuta per mutuo consenso in data
15.12.2020 è stata oggetto di omologa in data 03.02.2021, da parte del Tribunale di Trento. È incontestato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione degli stessi davanti al presidente del Tribunale di Trento nella procedura di separazione, conclusa con il provvedimento di omologa del 3.2.2021, e ciò lascia chiaramente presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia irreversibilmente venuta meno.
2. Ritenuto che le condizioni prospettate nelle conclusioni dalle parti non siano contrarie a nome imperative e che pertanto non vi sia ragione di disattendere la loro comune volontà;
che le statuizioni relative alla prole non siano pregiudizievoli dei loro interessi, in particolare:
2.1.Responsabilità genitoriale e affidamento dei figli minori.
Quanto alle previsioni relative all'affidamento e al collocamento della prole, tenuto conto delle condizioni dei genitori, si rileva che non risulti pregiudizievole per gli interessi dei figli il mantenimento delle statuizioni rese dal Tribunale per i Minorenni di Trento, ferma la possibilità per le parti di richiederne la revisione.
Nella specie i figli minori e rimangono affidati ai Servizi Sociali, con Persona_1 Persona_2 collocamento presso la madre. La responsabilità genitoriale del padre è stata sospesa dal Tribunale per i
Minorenni di Trento dal 2018.
2.2. Contributo al mantenimento dei figli minori.
Tenuto conto dell'obbligo gravante sui genitori in merito al mantenimento dei figli minori, in misura proporzionale al proprio reddito, così come previsto dall'art. 337ter c.c., il collegio ritiene adeguata la somma mensile di € 150,00, per il mantenimento di ciascun figlio, da versarsi da parte del convenuto in favore di (importo da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Parte_1
ISTAT) e la divisione al 50% tra i genitori, come da protocollo CNF, per le spese straordinarie e l'attribuzione di tutti gli aiuti (nazionali e provinciali) ed i sostegni pubblici alla sig. a Parte_1
[...]
3. Spese di lite
In ragione dell'accordo raggiunto può essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Rovereto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in IR (Macedonia) in data 02.09.1999;
[...]
pagina 4 di 5 dispone
l'invio di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui sarà eventualmente trascritto l'atto di matrimonio, per le annotazioni e gli altri incombenti di legge.
Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
in ordine alla responsabilità genitoriale ed all'affidamento dei figli minori e , Persona_1 Persona_2 resteranno ferme le statuizioni rese dal Tribunale per i Minorenni di Trento, ferma la possibilità delle parti di richiederne la revisione;
Per_
i figli minori e rimarranno collocati presso la madre;
Per_2 Per_
a titolo di contributo al mantenimento di e , il sig. verserà alla moglie la Per_2 CP_1 somma mensile di € 150,00 ciascuno;
nulla per le figlie ed ormai economicamente Per_3 Per_4 indipendenti. Tale assegno di mantenimento dovrà essere aggiornato annualmente secondo gli indici
ISTAT;
le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori come da protocollo CNF;
tutti gli aiuti (nazionali e provinciali) ed i sostegni pubblici spetteranno alla sig. a Parte_1
Le detrazioni fiscali come per legge;
[...]
nulla a titolo di assegno divorzile essendo e dichiarandosi le parti economicamente autosufficienti
Così deciso in Rovereto nella Camera di Consiglio del 30/10/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Mariateresa Dieni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariateresa Dieni – PRESIDENTE rel.;
dott. Riccardo Dies - GIUDICE;
dott.ssa Consuelo Pasquali - GIUDICE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 914 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 30.12.2024 da:
, nata in [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente a [...], di9fesa e rappresentata dall'avv. Ilaria Deflorian del Foro di Rovereto
RICORRENTE contro
, nato in [...] il [...] (C.F ) e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Ruaro del Foro di Trieste, nonché domiciliato presso il suo studio in Trieste, via Battisti n. 20.
RESISTENTE
con l'intervento di P.M. – sede
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
CONGIUNTE, PER PARTE ATTRICE E PER PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, definitivamente pronunciandosi:
in ordine alla responsabilità genitoriale ed all'affidamento dei figli minori e Persona_1 Per_2
, resteranno ferme le statuizioni rese dal Tribunale per i Minorenni di Trento, ferma la possibilità
[...] delle parti di richiederne la revisione;
Per_
i figli minori e rimarranno collocati presso la madre;
Per_2
pagina 1 di 5 Per_
a titolo di contributo al mantenimento di e , il sig. verserà alla moglie la Per_2 CP_1 somma mensile di € 150,00 ciascuno;
nulla per le figlie ed ormai economicamente Per_3 Per_4 indipendenti. Tale assegno di mantenimento dovrà essere aggiornato annualmente secondo gli indici
ISTAT;
le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori come da protocollo CNF;
tutti gli aiuti (nazionali e provinciali) ed i sostegni pubblici spetteranno alla sig. a Parte_1
Le detrazioni fiscali come per legge;
[...]
nulla a titolo di assegno divorzile essendo e dichiarandosi le parti economicamente autosufficienti.”
IL PUBBLICO MINISTERO: conclude “affinché il Tribunale accolga il ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.12.2024, la ricorrente sig.ra adiva Parte_1 questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. in IR (Macedonia) in data 02.09.1999, verificata la sussistenza dei CP_1 presupposti di legge, deducendo:
- che dalla loro unione nascevano i figli , a Tione di Trento, il 10.12.1999, Persona_5 Per_6
a Trieste, il 05.01.2004, , a Tione di Trento, il 26.12.2006, e
[...] Parte_2 Persona_1 Per_2
, a Trento il 14.07.2012;
[...]
- che a causa dei comportamenti violenti e prevaricatori del marito, causati anche da un grave problema di alcolismo dello stesso, nel 2018 la sig.ra si allontanava dalla casa familiare, Pt_1 per risiedere in luogo protetto, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale. Per i medesimi comportamenti la sig.ra sporgeva querela in data 26.01.2018 e Pt_1 all'esito del procedimento il sig. eniva condannato;
Per_1
- che dunque, in data 31.01.2020, la ricorrente adiva il tribunale di Trento per ottenere la separazione coniugale;
- che con provvedimento n. 603/2020 R.G., dd. 03.02.2021, il Tribunale di Trento omologava la separazione consensuale dei coniugi. Per quanto riguarda i figli minori, il loro affidamento e collocamento era oggetto di vari decreti del Tribunale per i Minorenni, parzialmente rettificati dalla Corte d'Appello di Trento;
- che i coniugi non avevano più ripreso la convivenza, continuando a vivere separati per ben oltre sei mesi dalla pronuncia della sentenza, né si erano riconciliati, essendo venuta meno ogni forma di affectio maritalis tra i medesimi.
Col ricorso la sig.ra oltre allo scioglimento del matrimonio, chiedeva: Pt_1
- nulla sull'affidamento dei figli minori e rimanendo validi i vari decreti Persona_1 Persona_2 del Tribunale per i Minorenni di Trento in merito all'affido educativo assistenziale dei minori stessi ai Servizi Sociali, ancora in essere;
Per_
- quanto al collocamento dei figli minori e , la permanenza presso la madre;
Per_2
pagina 2 di 5 - nulla quanto alla responsabilità genitoriale del padre, essendo stata sospesa – sin dal 2018 – dal
Tribunale per i Minorenni di Trento;
Per_
- a titolo di mantenimento di e , il sig. il versamento di € 250,00 ciascuno da Per_2 CP_1 parte del padre;
per le figlie più grandi ed – non economicamente indipendenti – €100,00 Per_3 Per_4
o la diversa somma ritenuta di giustizia dal Giudice, a mezzo bonifico bancario entro il 5 di ogni mese a far data dalla domanda, assegno da aggiornare annualmente secondo gli indici ISTAT;
- il versamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF;
- tutti gli aiuti (nazionali e provinciali) ed i sostegni pubblici spetteranno alla sig.ra Parte_1
Le detrazioni fiscali come per legge;
[...]
Con decreto dd. 22.01.2025, il giudice delegato dott.ssa Mariateresa Dieni fissava l'udienza del
28.05.2025 per la comparizione davanti a sé delle parti (con termine fino a 60 giorni liberi prima di tale data per la notifica del ricorso e del decreto).
Gli atti venivano regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero che, in data 22.01.2025, dichiarava di intervenire nel procedimento.
In data 26.04.2025 si costituiva il sig. nulla opponendo quanto allo scioglimento del Per_1 matrimonio, e domandando al Tribunale:
- l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 Persona_2 prevalente presso la madre, individuando le modalità ed i tempi dell'esercizio di visita da parte del sig.
Per_1
- l'accertamento e la dichiarazione dell'indipendenza economica della figlia Persona_5
- nulla a carico del padre titolo di contributo al mantenimento della prole;
- la previsione che, fino al reperimento da parte del sig. di un'attività lavorativa stabile, la Per_1 sig.ra si faccia carico del 100% delle spese straordinarie. Parte_1
Medio tempore, l'08.05.2025 la ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis17 comma 1 c.p.c., lamentando, quanto alle condizioni economiche, una totale assenza di sostengo da parte del resistente al mantenimento dei figli nel periodo successivo alla pronuncia sulla separazione. Quanto ai rapporti con i figli minori, non essendosi mai il convenuto attivato per stabilire un rapporto, la convenuta afferma di ritenere l'eventualità controproducente, rimettendosi alle valutazioni degli assistenti sociali.
In risposta, il 16.05.2025, il resistente depositava memoria ex art. 473 bis17 comma 2 c.p.c. producendo la prova di taluni versamenti effettuati negli anni a favore della sig.ra . Pt_1
Da ultimo, il 21.05.2025, la ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis17 comma 3 c.p.c. opponendo l'esiguità dei versamenti prodotti da controparte.
I procuratori delle parti, nell'udienza del 04.06.2025 (da rinvio dell'udienza fissata per il 28.05.2025), chiedevano rinvio per addivenire ad un accordo in merito alle condizioni di divorzio.
Depositavano dunque note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.09.2025 rassegnando conclusioni congiunte, come indicate in epigrafe.
In data 30.09.2025 il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento del ricorso.
pagina 3 di 5 1. Domanda di scioglimento del matrimonio
Rileva il Collegio domanda di scioglimento del matrimonio contratto in IR (Macedonia) in data 02.09.1999, avanzata dalle parti deve trovare accoglimento, sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 3, n. 2 lettera b), della L. 898/1970.
In particolare, la separazione consensuale dei coniugi, avvenuta per mutuo consenso in data
15.12.2020 è stata oggetto di omologa in data 03.02.2021, da parte del Tribunale di Trento. È incontestato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi dalla comparizione degli stessi davanti al presidente del Tribunale di Trento nella procedura di separazione, conclusa con il provvedimento di omologa del 3.2.2021, e ciò lascia chiaramente presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia irreversibilmente venuta meno.
2. Ritenuto che le condizioni prospettate nelle conclusioni dalle parti non siano contrarie a nome imperative e che pertanto non vi sia ragione di disattendere la loro comune volontà;
che le statuizioni relative alla prole non siano pregiudizievoli dei loro interessi, in particolare:
2.1.Responsabilità genitoriale e affidamento dei figli minori.
Quanto alle previsioni relative all'affidamento e al collocamento della prole, tenuto conto delle condizioni dei genitori, si rileva che non risulti pregiudizievole per gli interessi dei figli il mantenimento delle statuizioni rese dal Tribunale per i Minorenni di Trento, ferma la possibilità per le parti di richiederne la revisione.
Nella specie i figli minori e rimangono affidati ai Servizi Sociali, con Persona_1 Persona_2 collocamento presso la madre. La responsabilità genitoriale del padre è stata sospesa dal Tribunale per i
Minorenni di Trento dal 2018.
2.2. Contributo al mantenimento dei figli minori.
Tenuto conto dell'obbligo gravante sui genitori in merito al mantenimento dei figli minori, in misura proporzionale al proprio reddito, così come previsto dall'art. 337ter c.c., il collegio ritiene adeguata la somma mensile di € 150,00, per il mantenimento di ciascun figlio, da versarsi da parte del convenuto in favore di (importo da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Parte_1
ISTAT) e la divisione al 50% tra i genitori, come da protocollo CNF, per le spese straordinarie e l'attribuzione di tutti gli aiuti (nazionali e provinciali) ed i sostegni pubblici alla sig. a Parte_1
[...]
3. Spese di lite
In ragione dell'accordo raggiunto può essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale di Rovereto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in IR (Macedonia) in data 02.09.1999;
[...]
pagina 4 di 5 dispone
l'invio di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui sarà eventualmente trascritto l'atto di matrimonio, per le annotazioni e gli altri incombenti di legge.
Prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
in ordine alla responsabilità genitoriale ed all'affidamento dei figli minori e , Persona_1 Persona_2 resteranno ferme le statuizioni rese dal Tribunale per i Minorenni di Trento, ferma la possibilità delle parti di richiederne la revisione;
Per_
i figli minori e rimarranno collocati presso la madre;
Per_2 Per_
a titolo di contributo al mantenimento di e , il sig. verserà alla moglie la Per_2 CP_1 somma mensile di € 150,00 ciascuno;
nulla per le figlie ed ormai economicamente Per_3 Per_4 indipendenti. Tale assegno di mantenimento dovrà essere aggiornato annualmente secondo gli indici
ISTAT;
le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori come da protocollo CNF;
tutti gli aiuti (nazionali e provinciali) ed i sostegni pubblici spetteranno alla sig. a Parte_1
Le detrazioni fiscali come per legge;
[...]
nulla a titolo di assegno divorzile essendo e dichiarandosi le parti economicamente autosufficienti
Così deciso in Rovereto nella Camera di Consiglio del 30/10/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Mariateresa Dieni
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