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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/11/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1320/2025 Ruolo Generale
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Fabio Luongo Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difeso e rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv.to BIANCAREDDU MARIA, ricorrente contro
) difesa e Controparte_1 C.F._2 rappresentata dall'avv.to BANO GABRIELE, resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente
A) accertata la ricorrenza dei requisiti di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato il 17 febbraio 1979 tra il signor e la Parte_1 signora nel Comune di Zurigo e trascritto nel Registro Controparte_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di Prato Carnico, Anno 1979, Parte II,
1 Serie C, n. 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle relative annotazioni.
B) Nulla per assegno divorzile a carico di un coniuge in favore dell'altro in mancanza dei presupposti per la sua attribuzione.
C) Premesso che i coniugi sono proprietari in regime di comunione dei beni della casa familiare sita in Prato Carnico frazione Sostasio composta da due appartamenti con accessori e terreni di pertinenza e che intendono ripartire fra di loro la proprietà di tali immobili nel seguente modo:
Al signor verrà intestato in piena proprietà il fabbricato posto Parte_1 al piano primo e secondo, censito al catasto dei fabbricati del Comune di
Prato Carnico al Fg 52, mapp. 168, sub 6, - cat. A/4 classe 2 vani 4,5 rendita euro 124,57con annesso vano sottotetto;
nonché il fabbricato ad uso cantine posto al piano terra e censito al Fg. 52, mapp. 168, sub 8, cat. C/2, classe U mq 22, rendita € 40,90.
Alla signora verrà intestato in piena proprietà il Controparte_1 fabbricato posto al piano primo, censito al catasto dei fabbricati del Comune di Prato Carnico al Fg 52, mapp. 105, sub 3 – 168 sub 5 – cat A/4 classe 2, vani 4,00 rendita euro 110,73; nonché il fabbricato ad uso deposito posto al piano primo Fg 52 mapp 168 sub 10 – cat. C/2 classe U mq 25 rendita €
46,48; nonché il fabbricato ad uso centrale termica posto al piano terra Fg.
52 mapp. 168 sub 9 – cat. C/2 classe U mq. 4 rendita € 7,44
Resteranno cointestati ai signori e per il Parte_1 Controparte_1
50% ciascuno i seguenti beni immobili: 1) terreno agricolo, Fg. 53 mapp.
270 –seminativo, classe 01, mq 50, RD euro 0,09 RA euro 0,10; 2) area di fabbricato demolito Fg. 52, mapp.101 – area fabb. Dem. Ca 15 mq;
3) terreno agricolo Fg. 53, mapp. 13 – prato, classe 01, mq. 720, RD euro 0,93,
RA euro 0,10.
D) Le intestazioni degli immobili così suddivisi avverranno senza alcun corrispettivo reciproco di denaro e verranno formalizzate entro 60 giorni dal deposito della sentenza di divorzio presso Notaio scelto di comune accordo fra le parti e a spese di entrambi per il 50% ciascuno.
E) I beni verranno trasferiti nello stato di fatto in cui si trovano
2 F) I coniugi dichiarano che i trasferimenti immobiliari sopra concordati sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, di talché gli stessi richiedono che al relativo rogito così assunto siano applicati i benefici fiscali di cui all'art. 19 della legge n. 74 del
1987.
G) A fronte del puntuale adempimento di quanto sopra le parti nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altra e viceversa in relazione ai rapporti patrimoniali (nessuno escluso) tra loro pendenti alla data odierna.
H) Nulla per assegni di divorzio tra i coniugi, essendo gli stessi economicamente indipendenti
I) Le spese legali per il procedimento per lo scioglimento del matrimonio sono compensate tra i coniugi con rinuncia da parte degli avvocati alla solidarietà professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 20.5.2025 e regolarmente notificato,
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio il 17.2.1979 con Pt_1
e che dalla unione sono nati i figli e - Controparte_1 Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti-, ha chiesto la pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale.
In particolare, ha riferito che il Tribunale di Tolmezzo, con decreto del
7.7.1999, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era, pertanto, abbondantemente decorso il termine di sei mesi dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Nulla si è proposto di pagare alla moglie a titolo di assegno divorzile.
Si è costituita , che si è dichiarata remissiva alla Controparte_1 pronuncia di divorzio e nulla ha chiesto a titolo di assegno divorzile, chiedendo semmai che venisse risolta la questione della comproprietà della ex casa coniugale con il ricorrente.
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c. dando atto di avere raggiunto un accordo complessivo.
All'udienza del 26.11.2025, esperito inutilmente il tentativo di
3 conciliazione, le parti, autorizzate a discutere la causa ex art. 473-bis.22
c.p.c., hanno quindi rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto del 7.7.1999, il Tribunale di Tolmezzo omologava l'accordo di separazione personale dei coniugi.
Le parti comparivano dinanzi al Presidente all'udienza del 24.6.1999, sicché alla data del deposito del ricorso (20.5.2025) erano certamente trascorsi ben oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Altre questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio deve pronunciare sentenza in conformità alle stesse, anche perché non
4 contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese li lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 17/02/1979 in
AT CO e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di AT CO dell'anno 1979 al n. 1 parte 2, serie C, da
, nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata in [...] il [...], alle Controparte_1 seguenti condizioni:
A) Nulla per assegno divorzile a carico di un coniuge in favore dell'altro in mancanza dei presupposti per la sua attribuzione;
B) Premesso che i coniugi sono proprietari in regime di comunione dei beni della casa familiare sita in Prato Carnico frazione Sostasio composta da due appartamenti con accessori e terreni di pertinenza, prende atto che le parti intendono ripartire fra di loro la proprietà di tali immobili nel seguente modo:
Al signor verrà intestato in piena proprietà il fabbricato posto Parte_1 al piano primo e secondo, censito al catasto dei fabbricati del Comune di
Prato Carnico al Fg 52, mapp. 168, sub 6, - cat. A/4 classe 2 vani 4,5 rendita euro 124,57con annesso vano sottotetto;
nonché il fabbricato ad uso cantine posto al piano terra e censito al Fg. 52, mapp. 168, sub 8, cat. C/2, classe U mq 22, rendita € 40,90.
Alla signora verrà intestato in piena proprietà il Controparte_1 fabbricato posto al piano primo, censito al catasto dei fabbricati del Comune di Prato Carnico al Fg 52, mapp. 105, sub 3 – 168 sub 5 – cat A/4 classe 2, vani 4,00 rendita euro 110,73; nonché il fabbricato ad uso deposito posto al piano primo Fg 52 mapp 168 sub 10 – cat. C/2 classe U mq 25 rendita €
46,48; nonché il fabbricato ad uso centrale termica posto al piano terra Fg.
52 mapp. 168 sub 9 – cat. C/2 classe U mq. 4 rendita € 7,44.
5 Resteranno cointestati ai signori e per il Parte_1 Controparte_1
50% ciascuno i seguenti beni immobili:
1) terreno agricolo, Fg. 53 mapp. 270 –seminativo, classe 01, mq 50, RD euro 0,09 RA euro 0,10;
2) area di fabbricato demolito Fg. 52, mapp.101 – area fabb. Dem. Ca 15 mq;
3) terreno agricolo Fg. 53, mapp. 13 – prato, classe 01, mq. 720, RD euro
0,93, RA euro 0,10.
C) Prende atto che le intestazioni degli immobili così suddivisi avverranno senza alcun corrispettivo reciproco di denaro e verranno formalizzate entro
60 giorni dal deposito della presente sentenza di divorzio presso Notaio scelto di comune accordo fra le parti e a spese di entrambi per il 50% ciascuno;
D) Prende atto che i beni verranno trasferiti nello stato di fatto in cui si trovano;
E) Prende atto che i coniugi dichiarano che i trasferimenti immobiliari sopra concordati sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, di talché gli stessi richiedono che al relativo rogito così assunto siano applicati i benefici fiscali di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 1987;
F) Prende atto che, a fronte del puntuale adempimento di quanto sopra, le parti nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altra e viceversa in relazione ai rapporti patrimoniali (nessuno escluso) tra loro pendenti alla data odierna.
G) Compensa tra le parti le spese legali dando atto che vi è rinuncia da parte degli avvocati alla solidarietà professionale.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente il Giudice rel. dr. Fabio Luongo dr.ssa Marta Diamante
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TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Fabio Luongo Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difeso e rappresentato Parte_1 C.F._1 dall'avv.to BIANCAREDDU MARIA, ricorrente contro
) difesa e Controparte_1 C.F._2 rappresentata dall'avv.to BANO GABRIELE, resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente
A) accertata la ricorrenza dei requisiti di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato il 17 febbraio 1979 tra il signor e la Parte_1 signora nel Comune di Zurigo e trascritto nel Registro Controparte_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di Prato Carnico, Anno 1979, Parte II,
1 Serie C, n. 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle relative annotazioni.
B) Nulla per assegno divorzile a carico di un coniuge in favore dell'altro in mancanza dei presupposti per la sua attribuzione.
C) Premesso che i coniugi sono proprietari in regime di comunione dei beni della casa familiare sita in Prato Carnico frazione Sostasio composta da due appartamenti con accessori e terreni di pertinenza e che intendono ripartire fra di loro la proprietà di tali immobili nel seguente modo:
Al signor verrà intestato in piena proprietà il fabbricato posto Parte_1 al piano primo e secondo, censito al catasto dei fabbricati del Comune di
Prato Carnico al Fg 52, mapp. 168, sub 6, - cat. A/4 classe 2 vani 4,5 rendita euro 124,57con annesso vano sottotetto;
nonché il fabbricato ad uso cantine posto al piano terra e censito al Fg. 52, mapp. 168, sub 8, cat. C/2, classe U mq 22, rendita € 40,90.
Alla signora verrà intestato in piena proprietà il Controparte_1 fabbricato posto al piano primo, censito al catasto dei fabbricati del Comune di Prato Carnico al Fg 52, mapp. 105, sub 3 – 168 sub 5 – cat A/4 classe 2, vani 4,00 rendita euro 110,73; nonché il fabbricato ad uso deposito posto al piano primo Fg 52 mapp 168 sub 10 – cat. C/2 classe U mq 25 rendita €
46,48; nonché il fabbricato ad uso centrale termica posto al piano terra Fg.
52 mapp. 168 sub 9 – cat. C/2 classe U mq. 4 rendita € 7,44
Resteranno cointestati ai signori e per il Parte_1 Controparte_1
50% ciascuno i seguenti beni immobili: 1) terreno agricolo, Fg. 53 mapp.
270 –seminativo, classe 01, mq 50, RD euro 0,09 RA euro 0,10; 2) area di fabbricato demolito Fg. 52, mapp.101 – area fabb. Dem. Ca 15 mq;
3) terreno agricolo Fg. 53, mapp. 13 – prato, classe 01, mq. 720, RD euro 0,93,
RA euro 0,10.
D) Le intestazioni degli immobili così suddivisi avverranno senza alcun corrispettivo reciproco di denaro e verranno formalizzate entro 60 giorni dal deposito della sentenza di divorzio presso Notaio scelto di comune accordo fra le parti e a spese di entrambi per il 50% ciascuno.
E) I beni verranno trasferiti nello stato di fatto in cui si trovano
2 F) I coniugi dichiarano che i trasferimenti immobiliari sopra concordati sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, di talché gli stessi richiedono che al relativo rogito così assunto siano applicati i benefici fiscali di cui all'art. 19 della legge n. 74 del
1987.
G) A fronte del puntuale adempimento di quanto sopra le parti nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altra e viceversa in relazione ai rapporti patrimoniali (nessuno escluso) tra loro pendenti alla data odierna.
H) Nulla per assegni di divorzio tra i coniugi, essendo gli stessi economicamente indipendenti
I) Le spese legali per il procedimento per lo scioglimento del matrimonio sono compensate tra i coniugi con rinuncia da parte degli avvocati alla solidarietà professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 20.5.2025 e regolarmente notificato,
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio il 17.2.1979 con Pt_1
e che dalla unione sono nati i figli e - Controparte_1 Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti-, ha chiesto la pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale.
In particolare, ha riferito che il Tribunale di Tolmezzo, con decreto del
7.7.1999, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che era, pertanto, abbondantemente decorso il termine di sei mesi dalla comparizione di fronte al Presidente del Tribunale, senza che fosse ripresa la convivenza né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare. Nulla si è proposto di pagare alla moglie a titolo di assegno divorzile.
Si è costituita , che si è dichiarata remissiva alla Controparte_1 pronuncia di divorzio e nulla ha chiesto a titolo di assegno divorzile, chiedendo semmai che venisse risolta la questione della comproprietà della ex casa coniugale con il ricorrente.
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c. dando atto di avere raggiunto un accordo complessivo.
All'udienza del 26.11.2025, esperito inutilmente il tentativo di
3 conciliazione, le parti, autorizzate a discutere la causa ex art. 473-bis.22
c.p.c., hanno quindi rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Status
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt.
1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra
i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto ..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con decreto del 7.7.1999, il Tribunale di Tolmezzo omologava l'accordo di separazione personale dei coniugi.
Le parti comparivano dinanzi al Presidente all'udienza del 24.6.1999, sicché alla data del deposito del ricorso (20.5.2025) erano certamente trascorsi ben oltre sei mesi dall'udienza presidenziale.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Altre questioni
Essendo pertanto concordi le conclusioni rassegnate dalle parti, il Collegio deve pronunciare sentenza in conformità alle stesse, anche perché non
4 contrarie all'ordine pubblico e alla legge.
Spese li lite.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 17/02/1979 in
AT CO e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di AT CO dell'anno 1979 al n. 1 parte 2, serie C, da
, nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata in [...] il [...], alle Controparte_1 seguenti condizioni:
A) Nulla per assegno divorzile a carico di un coniuge in favore dell'altro in mancanza dei presupposti per la sua attribuzione;
B) Premesso che i coniugi sono proprietari in regime di comunione dei beni della casa familiare sita in Prato Carnico frazione Sostasio composta da due appartamenti con accessori e terreni di pertinenza, prende atto che le parti intendono ripartire fra di loro la proprietà di tali immobili nel seguente modo:
Al signor verrà intestato in piena proprietà il fabbricato posto Parte_1 al piano primo e secondo, censito al catasto dei fabbricati del Comune di
Prato Carnico al Fg 52, mapp. 168, sub 6, - cat. A/4 classe 2 vani 4,5 rendita euro 124,57con annesso vano sottotetto;
nonché il fabbricato ad uso cantine posto al piano terra e censito al Fg. 52, mapp. 168, sub 8, cat. C/2, classe U mq 22, rendita € 40,90.
Alla signora verrà intestato in piena proprietà il Controparte_1 fabbricato posto al piano primo, censito al catasto dei fabbricati del Comune di Prato Carnico al Fg 52, mapp. 105, sub 3 – 168 sub 5 – cat A/4 classe 2, vani 4,00 rendita euro 110,73; nonché il fabbricato ad uso deposito posto al piano primo Fg 52 mapp 168 sub 10 – cat. C/2 classe U mq 25 rendita €
46,48; nonché il fabbricato ad uso centrale termica posto al piano terra Fg.
52 mapp. 168 sub 9 – cat. C/2 classe U mq. 4 rendita € 7,44.
5 Resteranno cointestati ai signori e per il Parte_1 Controparte_1
50% ciascuno i seguenti beni immobili:
1) terreno agricolo, Fg. 53 mapp. 270 –seminativo, classe 01, mq 50, RD euro 0,09 RA euro 0,10;
2) area di fabbricato demolito Fg. 52, mapp.101 – area fabb. Dem. Ca 15 mq;
3) terreno agricolo Fg. 53, mapp. 13 – prato, classe 01, mq. 720, RD euro
0,93, RA euro 0,10.
C) Prende atto che le intestazioni degli immobili così suddivisi avverranno senza alcun corrispettivo reciproco di denaro e verranno formalizzate entro
60 giorni dal deposito della presente sentenza di divorzio presso Notaio scelto di comune accordo fra le parti e a spese di entrambi per il 50% ciascuno;
D) Prende atto che i beni verranno trasferiti nello stato di fatto in cui si trovano;
E) Prende atto che i coniugi dichiarano che i trasferimenti immobiliari sopra concordati sono elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, di talché gli stessi richiedono che al relativo rogito così assunto siano applicati i benefici fiscali di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 1987;
F) Prende atto che, a fronte del puntuale adempimento di quanto sopra, le parti nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altra e viceversa in relazione ai rapporti patrimoniali (nessuno escluso) tra loro pendenti alla data odierna.
G) Compensa tra le parti le spese legali dando atto che vi è rinuncia da parte degli avvocati alla solidarietà professionale.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente il Giudice rel. dr. Fabio Luongo dr.ssa Marta Diamante
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