Sentenza 9 ottobre 2025
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- 1. CESSIONI EX ART 58 TUB: la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata anche mediante la dichiarazione del cedente attestante l’avvenuta…Avv. Giovanni Durante · https://www.expartecreditoris.it/ · 28 febbraio 2026
ISSN 2385-1376 In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, la titolarità del credito in capo al cessionario può essere provata anche senza la produzione del contratto di cessione, mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale contenente criteri idonei all'individuazione dei rapporti trasferiti e mediante dichiarazione del cedente attestante l'inclusione del singolo credito nel perimetro dell'operazione, trattandosi di mezzi liberamente valutabili dal giudice e idonei, se coordinati, a dimostrare la legittimazione sostanziale attiva. Questi sono i principi espressi dalla Corte di Appello di Firenze, Pres. Lococo – Rel. Ermini, con la sentenza n. 633 del 6 febbraio 2026 con …
Leggi di più… - 2. CESSIONE EX ART. 58 TUB : la legittimazione ad agire del cessionario può essere provata con la produzione della dichiarazione del cedenteAvv. Gabriella Intignano · https://www.expartecreditoris.it/ · 28 febbraio 2026
ISSN 2385-1376 In tema di cessione in blocco dei crediti ai sensi dell'art. 58 TUB, la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, unitamente alla dichiarazione espressa del creditore cedente attestante l'inclusione dello specifico rapporto nel perimetro dell'operazione, integra prova sufficiente della titolarità del credito in capo al cessionario, non occorrendo la produzione del contratto di cessione né l'elencazione nominativa dei singoli rapporti, purché gli elementi identificativi consentano di ricondurre con certezza il credito azionato tra quelli trasferiti. Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Siracusa, Giudice Giuseppe Solarino, con la …
Leggi di più… - 3. LEGITTIMAZIONE EX ART. 58 TUB: la dichiarazione del cedente è un elemento presuntivo decisivoAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 27 febbraio 2026
ISSN 2385-1376 In tema di cessione “in blocco” dei crediti bancari ex art. 58 TUB, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale assolve alla funzione di rendere opponibile la cessione ai debitori ceduti, ma non è di per sé sufficiente a provare l'esistenza del negozio traslativo né l'inclusione dello specifico credito azionato; ove il debitore contesti la titolarità sostanziale del rapporto, grava sul cessionario l'onere di dimostrare il trasferimento del credito, anche mediante elementi presuntivi, tra i quali può assumere rilievo decisivo la dichiarazione del cedente attestante la cessione del singolo rapporto. Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Torre Annunziata, …
Leggi di più… - 4. CESSIONI EX ART. 58 TUB: la dichiarazione sottoscritta dal cedente integra prova piena della titolarità del credito in capo alla cessionariaAvv. Pasquale Iamunno · https://www.expartecreditoris.it/ · 28 febbraio 2026
ISSN 2385-1376 In tema di cessione di crediti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ex art. 4 l. n. 130/1999 e art. 58 TUB, la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dal cedente attestante l'inclusione dello specifico rapporto nel perimetro dell'operazione, integra prova piena della titolarità del credito in capo alla cessionaria, non occorrendo né la notificazione individuale al debitore né la produzione del contratto di cessione, purché gli elementi identificativi consentano di ricondurre con certezza il credito azionato tra quelli trasferiti. Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Velletri, …
Leggi di più… - 5. LEGITTIMAZIONE EX ART. 58 TUB: la dichiarazione della Banca cedente attestante l’avvenuto trasferimento del credito prova la legittimazione attiva del cessionarioAvv. Guendalina Gais · https://www.expartecreditoris.it/ · 28 febbraio 2026
ISSN 2385-1376 In tema di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, qualora non sia specificamente contestata l'esistenza del contratto di cessione ma soltanto l'inclusione del singolo credito azionato nel perimetro dell'operazione, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ove sufficientemente dettagliato, può integrare prova adeguata della titolarità in capo al cessionario; tale prova risulta ulteriormente rafforzata dalla dichiarazione della banca cedente attestante l'avvenuta trasferimento del credito, la quale, configurabile quale dichiarazione negoziale di fatto, costituisce elemento documentale idoneo a fondare, anche unitamente a presunzioni gravi, precise e concordanti, la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/10/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6725/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 6725/2022 promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]del Greco Parte_1
alla Via Piscopia n.60, CF , nata a [...] C.F._1 Parte_2
del Greco il 22.09.1968 e residente in [...], CF
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ciro Pasqua in virtù di C.F._2
mandato in calce all'atto di opposizione ed elettivamente domiciliati in Torre del Greco alla Via Nazionale n.761 presso lo studio di esso avvocato, pec: Email_1
- OPPONENTE
contro con socio unico costituita ai sensi Controparte_1
della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione” o “Legge 130”), capitale sociale pari ad Euro 10.000 i.v., iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla AN d'AL ai sensi del provvedimento della AN d'AL del 7 giugno 2017, con pagina 1 di 15 sede legale in via Vittorio Alfieri, n.1, Conegliano (TV), iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, C.F. n. , identificativo fiscale ai fini IVA P.IVA_1
rappresentata in forza di procura speciale del 17.12.2021 per atto Notaio P.IVA_2
a rep. 43511 racc. 19930 dal suo procuratore Persona_1 CP_2
con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, capitale sociale Euro
[...]
600.000,00 i.v., c.f. e num. di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio Metropolitana di Milano-MonzaBrianza-Lodi 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg. 13/D - Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10.12.2020, in persona del procuratore Dott.ssa nata a Controparte_3
Milazzo (ME) il giorno 21 gennaio 1986, con poteri di firma attribuiti con procura del
08/03/2022 per atto Notaio , Rep. 8698 e Racc. 5041, registrata a Milano Persona_2
2 in data 16/03/2022 al n. N. 26279 Serie 1T, rappresentata e difesa giusta procura su foglio separato, ma allegato al presente atto, dall'Avv. Sonia Marchi (C.F.
), pec: presso il cui C.F._3 Email_2
studio in Napoli, Via Luca da Penne n. 3 elegge domicilio
- OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., cessione del credito, contratto di mutuo fondiario.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato il 20.12.2022 i sigg. e proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il precetto loro notificato su istanza della con il quale CP_1
veniva intimato il pagamento della somma di € 86.230,48, esplicitando i seguenti motivi di doglianza: 1) la non debenza delle somme e la morosità inesistente, per indeterminatezza pagina 2 di 15 delle somme richieste a titolo di interessi e la mancata allegazione del piano di ammortamento;
2) la carenza di titolo esecutivo, stante il difetto di traditio nel contratto di mutuo oggetto di lite e dunque la carenza di un titolo certo, liquido ed esigibile ex art. 474
c.p.c.; 3) la nullità del mutuo per omessa indicazione degli elementi essenziali del contratto di mutuo, determinandosi la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 117 TUB;
4) lo squilibrio del sinallagma contrattuale, per mancanza di trasparenza nella definizione del tasso e della rata conseguentemente da calcolare;
5) la lesione dell'obbligo di buona fede;
6) il superamento dei tassi soglia previsti dalla normativa antiusura e usura sopravvenuta. Gli opponenti concludevano, dunque, chiedendo preliminarmente disporsi la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo e, nel merito, accertarsi e dichiarare la non debenza delle somme precettate per il pagamento delle rate di mutuo, nonché accertarsi e dichiarare la inesistenza del titolo esecutivo richiamato nell'atto di precetto, in ogni caso accertare la nullità del mutuo per la mancata allegazione del piano di ammortamento e la indeterminatezza delle somme richieste a titolo di interessi, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva la rappresentata da la quale eccepiva Controparte_1 Controparte_2
di essere diventata titolare del credito contestato in forza di un contratto di cessione concluso in data 12.7.2018 ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., operazione della quale era dato avviso attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 28.7.2018. L'odierna opposta eccepiva, dunque, la validità del titolo esecutivo, l'infondatezza dell'eccezione di nullità del mutuo, l'infondatezza dell'eccezione sull'applicazione degli interessi usurari,
l'infondatezza delle contestazioni sulla quantificazione del credito precettato. Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza di tutte le domande attoree e conseguentemente di rigettarle per i motivi di fatto e diritto esposti nel presente atto, confermando la piena validità ed efficacia dell'atto di accettazione di proposta contrattuale di mutuo e di costituzione di ipoteca per Notar del 29.06.2006 Rep. Persona_3
n.9699 e dell'atto di precetto notificati agli opponenti in data 13.12.2022.
pagina 3 di 15 All'udienza dell'11.05.2023, l'opponente, nel riportarsi alla richiesta di sospensione, eccepiva il difetto di legittimazione della controparte, la quale non aveva provveduto a depositare il contratto di cessione a mezzo del quale è divenuta titolare del credito azionato. Con ordinanza del 23.01.2024 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione e disponeva la prosecuzione del giudizio, concedendo i termini ex art 183 co 6 cpc. A seguito di ampia trattazione della causa, la stessa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 22.05.2025
***
Il presente contenzioso può essere deciso con l'accoglimento della prima doglianza di parte opponente.
Orbene, esigenze di chiarezza impongono di premettere che la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 cod. proc. civ., per il quale "Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva, quindi, è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio (o, per quanto qui di specifico interesse, l'atto mediante il quale si interviene in un giudizio instaurato da altri) non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione (al pari dell'intervento in causa) sarà inammissibile.
pagina 4 di 15 Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla (o di intervenirvi). Da quest'analisi emerge, allora, come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione di di aver agito quale cessionaria anche del credito di cui si discute). La titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. Nella specie, ciò che rileva effettivamente è il secondo di essi, pertanto diviene sufficiente ricordare, in conformità a Cass., SU, n. 2915 del 2016, che: i) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
ii) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
iii) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Tanto premesso, la questione all'attenzione del giudicante afferisce la prova del negozio traslativo e dell'inclusione del credito nell'operazione di trasferimento “in blocco”
pagina 5 di 15 e la relativa valenza dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. n. 385/1993.
La soluzione, affatto scontata, va ricercata alla stregua dei principi ricavabili dalle diverse pronunce della giurisprudenza di legittimità di seguito citate.
Per Cass. n. 24798/2020 “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco cui sia applicabile la speciale disciplina di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”: nel citato precedente, la Corte ha escluso che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall'art. 58 comma 2, TUB possa dirsi sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio. Tale assunto trova il suo fondamento nella funzione assolta dall'art. 58, commi 2 e 4, TUB. In particolare, secondo la Suprema
Corte, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, sostituendosi al disposto dell'art 1264 c.c., ha quale unico effetto quello di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito dal debitore ceduto al cedente dopo l'adempimento di tale onere pubblicitario. Al di fuori dello schema stabilito dall'art. 58 TUB, la pubblicazione de quo né incide sul perfezionamento della fattispecie traslativa né tantomeno risolve i conflitti tra cessionari di cui all'art. 1265 c.c. o tra cessionario e creditori del cedente. In altri termini, la norma citata, nella misura in cui stabilisce il momento dal quale il pagamento effettuato dal debitore al cedente non ha efficacia liberatoria, presuppone, senza tuttavia provare, che la cessione ci sia stata e che essa abbia avuto ad oggetto proprio quel particolare credito di cui il cessionario pretende il pagamento. Tale argomentazione si fonda sulla constatazione che il tenore letterale della disposizione non lascia adito ad alcun dubbio interpretativo, disponendo solo che sia data “notizia dell'avvenuta cessione”, così sancendo il contenuto essenziale dell'avviso, rappresentato, appunto, dalla dichiarazione della cessione, senza però prevedere alcunché sul relativo titolo.
pagina 6 di 15 Secondo Cass. civ. 22754/2022, l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale non consente di accertare la validità e l'efficacia del negozio traslativo e il suo oggetto. Da ciò consegue l'onere del cessionario, in caso di contestazione del debitore, di dimostrare l'intervenuta cessione e l'inclusione del credito nel trasferimento aggregato, non essendo a tal fine sufficiente la produzione dell'avviso di cessione. Nondimeno, detto regime probatorio è destinato ad attenuarsi qualora gli avvisi di cessione, in conformità al principio di “sana e prudente gestione” (art. 5 TUB), contengano l'indicazione dei crediti inclusi ed esclusi dalla cessione o le categorie dei crediti ceduti in blocco. In questi casi, la specificità dell'avviso di cessione potrebbe essere sufficiente a dimostrare la legittimazione sostanziale del cessionario del credito, secondo “il prudente apprezzamento” del giudice, ove i rapporti trasferiti siano individuabili senza incertezze.
Giova evidenziare come l'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 contenga una dettagliata disciplina della cessione di aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili
“in blocco” a banche, soggetti vigilati e intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB. Per quel che qui interessa, la norma introduce una disciplina di favore rispetto a quella civilistica per quanto concerne gli adempimenti pubblicitari del fenomeno traslativo. In particolare, l'art. 58 TUB, presupponendo che il trasferimento del credito vi sia stato, stabilisce che il cessionario comunica l'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna, salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla AN d'AL (comma 2). L'assolvimento di tali adempimenti pubblicitari produce, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti indicati dall'art 1264 c.c. (comma 4). Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, il rinvio all'art. 1264 c.c. contenuto nell'art. 58, comma 4, TUB va inteso nel senso che la cessione sia opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione codicistica di cui al comma 1, nella prospettiva di semplificazione della circolazione dei crediti “in blocco” (tra le tante v. Cass. n. 20495/2020; Cass. n.
22548/2018). In altre parole, il meccanismo pubblicitario delineato dal comma 2 dell'art. 58 TUB determina in capo al debitore una conoscenza legale della cessione. Tuttavia, la pagina 7 di 15 pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., non prova di per sé l'esistenza del negozio traslativo e del suo specifico contenuto (Cass. n. 2780 del 31 gennaio 2019; Cass. n. 22548 del 25 settembre 2018).
Non di rado, nel giudizio (anche esecutivo) intrapreso dal cessionario del credito per il pagamento dell'esposizione debitoria derivante da contratti bancari, a fronte della produzione del solo avviso di cessione, il debitore contesta il difetto di prova della titolarità in capo all'istante del credito azionato. Al riguardo, deve preliminarmente evidenziarsi come gli avvisi di cessione riportino sovente solo criteri generali d'identificazione dei singoli crediti ceduti in blocco, a volte incompleti, inidonei di per se ad attestare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente attuata e il relativo oggetto ex art. 1346 c.c. (in senso conforme v. Cass. n. 20739 del 28 giugno 2022; Cass. n.
5857 del 22 febbraio 2022; Cass. n. 24047 del 6 settembre 2021; Cass. n. 10200 del 16 aprile 2021; Cass. n. 5617 del 28 febbraio 2020; Cass. n. 24798 del 5 novembre 2020;
Cass. n. 22151 del 5 settembre 2019; Cass. n. 22268 del 13 settembre 2018; Cass. n. 4453 del 23 febbraio 2018; Cass. n. 4116 del 2 marzo 2016). Ne discende che, in tali ipotesi,
l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ove non individui il contenuto del contratto di cessione, in caso di contestazione da parte del debitore, non sarà idoneo a provare l'esistenza del negozio traslativo e, quindi, la “legittimazione sostanziale” del cessionario, il quale, a fronte della eccezione del debitore, dovrà fornire la prova del negozio di cessione, oltre che attraverso la produzione del contratto contenente l'indicazione dei crediti ceduti, anche mediante presunzioni, posto che la cessione di crediti non è soggetta a forme sacramentali. In questa prospettiva, la giurisprudenza, in assenza di una previsione legislativa sul contenuto dell'avviso di cessione, ha tentato di delimitare i confini dell'onere della prova giudiziale dei rapporti rientranti nella cessione
“in blocco”, individuando, a seconda del caso concreto, gli elementi probatori idonei al raggiungimento di tale prova.
pagina 8 di 15 È stata, ad esempio, riconosciuta efficacia probatoria alle comunicazioni stragiudiziali del cedente relative alla cessione (Cass. n. 10200 del 16 aprile 2021; App.
Aquila n. 268 del 18 febbraio 2022; App. Torino n. 297 del 15 marzo 2022) o al contegno processuale dell'originaria creditrice in caso d'intervento in giudizio del cessionario ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (Cass. n. 5997 del 17 marzo 2006). Sovente, invece,
è stato escluso valore indiziario alla documentazione concernente il contratto bancario sotteso alla pretesa creditoria del cessionario sul presupposto che “la semplice circostanza del possesso di tale documentazione può giustificarsi sulla base di una pluralità di circostanze, come la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito” (Cass. n. 2780/2019; App. Catania n. 49 del 7 gennaio 2022).
V. anche Trib. Napoli, 12 luglio 2022 est. Russo secondo cui “nell'ambito della cessione in blocco dei rapporti giuridici sono individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità al debitore ceduto. In questa cornice assume rilevanza ai fini della prova della cessione di quel determinato rapporto giuridico anche la dichiarazione del cedente (nelle mani del cessionario) che dia atto della cessione di quel determinato rapporto, nel senso che trattasi, al pari della disponibilita' del titolo ceduto, di un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo. La ratio della norma di cui all'art. 58 TUB e' quella di agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può' essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può' quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Il mutuo fondiario, ove non in regola con il limite di finanziabilità, altro non è che un pagina 9 di 15 ordinario mutuo ipotecario, con la conseguente disapplicazione osservatorio sulla giurisprudenza di merito 1203 della disciplina del mutuo fondiario, ma con conservazione del contratto di mutuo originario e della garanzia ipotecaria. Ne discende ulteriormente che – piuttosto che postulare la nullità' del contratto e la sua successiva conversione – appare preferibile una soluzione interpretativa che limiti la “sanzione” al piano della qualificazione giuridica della fattispecie, operazione che – come ben noto – sempre prescinde dal nomen del contratto adoperato dalle parti”.
Nel caso, invece, di avvisi di cessione contenenti l'indicazione precisa dei crediti inclusi nella cessione o le categorie dei crediti ceduti in blocco, secondo alcune recenti pronunce di legittimità e di merito, la pubblicazione dell'avviso di cessione potrebbe rappresentare un elemento probatorio indicativo dell'esistenza materiale della cessione
(Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 31118/2017; App. Aquila n. 141 del
1° febbraio 2022; App. Ancona n. 623 del 25 giugno 2021; Trib. Verona 29 novembre
2021; Trib. Avezzano 20 aprile 2021). Dal canto suo, l'Arbitro ANrio Finanziario, nell'affrontare la speculare questione della titolarità del rapporto obbligatorio oggetto di accertamento dal lato passivo, ha messo in risalto che, nel caso di conflitto tra il debitore ceduto e il creditore cedente, quest'ultimo, ove contesti la titolarità del credito, è tenuto a provare la cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB nonché l'inclusione del credito tra quelli oggetto dell'operazione di cessione mediante la produzione dell'avviso di cessione e/o del contratto (ABF Roma, dec. n. 8751 del 3 giugno 2022), salva l'ipotesi in cui la cessione del credito risulti pacifica tra le parti (ABF Bologna, dec. n. 3502 del 28 febbraio
2022). In tale prospettiva, alcune recenti decisioni dell'Arbitro ANrio Finanziario, in conformità all'indirizzo giurisprudenziale sopra segnalato, hanno riconosciuto significativo valore probatorio all'avviso che, individuando con chiarezza i rapporti oggetto dell'accordo di cessione attraverso l'indicazione di specifici criteri di selezione, consente di accertare la riconducibilità del credito dedotto in lite alle caratteristiche indicate nell'avviso di cessione
(ABF Roma, dec. n. 7229 del 5 maggio 2022; ABF Torino, dec. n. 3794/2020).
Sembrano, invece, sposare un approccio più elastico altre pronunce che hanno ritenuto pagina 10 di 15 sufficiente l'acquisizione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale per l'individuazione del legittimato sostanziale dal lato passivo della pretesa oggetto di accertamento (ABF Bologna, dec. n. 5174 del 28 marzo 2022; ABF Napoli, dec. n.
3683/2022).
Più recentemente la Corte di cassazione, intervenendo nuovamente sulla questione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta decodificazione dell'oggetto e dei confini della prova della cessione dei crediti “in blocco”, con particolare riguardo alla rilevanza probatoria esclusiva – o meno – del contratto di cessione.
Confermando preliminarmente l'impalcatura concettuale delle ricostruzioni sopra esposte, per cui “una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo con-tenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima […] tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma […] comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria”, la Suprema Corte ha ritenuto opportuno precisare che
“la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità […] opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione” (Cass. Civ., ord. 17944/2023).
Da tali premesse, la pronuncia in esame pone l'accento sul necessario distinguo che intercorre tra la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) e quella relativa, invece, alla prova della
“mera” inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una pagina 11 di 15 operazione di cessione di crediti - non oggetto di contestazione ex se - individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Con riferimento a tale ultima ipotesi, “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di conte-stazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete […] infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato […] di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”.
Quanto, invece, alla diversa eventualità per cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria [quale, in sostanza,
è l'avviso di cessione pubblicato in G.U.] e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione […] D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione.
In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”.
pagina 12 di 15 Da tanto consegue che, pur confermandosi il rilievo di prova principale dell'avvenuta cessione rivestito dalla produzione in giudizio del relativo contratto, non può
d'altronde attribuirsi a questa una rilevanza esclusivo, essendo per converso valorizzabile da parte del giudice, ai fini di tale accertamento, il complesso delle circostanze concrete del caso.
Nel medesimo senso, anche Cass. Civ., ord. n. 3405 del 6 febbraio 2024, per cui, se
è vero che la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58
TUB”, d'altro canto non è meno vero che è dovere del giudice “procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
Tale impostazione è stata pienamente condivisa da numerose pronunce successive e recentemente ribadita dalla Corte, che ha specificato come “giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Si è da questa Corte tuttavia limitato l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l'art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
pagina 13 di 15 Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. N. 13289/2024). Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass. civ. ord. 17 settembre 2025, n.
25547).
Nel caso di specie, la convenuta opposta ha provveduto a depositare esclusivamente l'avviso di cessione pubblicato in GU, il quale, come ampiamente esposto, non può considerarsi sufficiente al fine di fornire la prova della titolarità del diritto oggetto di lite, se non corroborata da ulteriori elementi di fatto, anche presuntivi – si pensi alle dichiarazioni del cedente, ovvero a missive, comunicazioni di vario genere tra le parti contraenti ecc. – che siano in grado, nel loro complesso, di raggiungere la ragionevole certezza dell'avvenuta cessione.
Per le ragioni finora esposte, dunque, l'opposizione deve essere accolta.
Quanto al governo delle spese di lite, si ritiene di poter procedere nel senso della compensazione delle stesse tra le parti, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali relative alla questione sulla scorta delle quali è stato definito il giudizio, intervenuto medio tempore rispetto alla data di iscrizione della causa a ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 14 di 15 1) accoglie l'opposizione spiegata da e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, dichiara insussistente il diritto di di procedere ad esecuzione nei CP_1
loro confronti per carenza di legittimazione attiva;
2) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, 2.10.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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