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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/09/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'udienza del 16.9.2025, ha pronunciato mediante lettura la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. R.G. 5919/2024 vertente
TRA
(nato a [...] il [...]), rappresentato e difeso dagli Parte_1
Avv.ti Riccardo Faranda e Patrizia Angiari giusta procura in atti
- Ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Di Giannatale giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha lavorato alle dipendenze della dal Parte_1 Controparte_2
24.6.2015 al 31.3.2024, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato come operario inquadrato nel 5° livello del CCNL TRASPORTO MERCI – INDUSTRIA
(vedi contratto di assunzione, buste paga, lettera di licenziamento sub. fascicolo parte ricorrente).
Con il presente ricorso, egli sostiene di essere creditore nei confronti dell'ex datore di lavoro di differenze retributive dovute all'elargizione di un trattamento economico inferiore ai minimi contrattuali nonché al mancato pagamento delle ultime mensilità, delle mensilità aggiuntive, dell'indennità relativa ai permessi non goduti e
1 alle ferie non godute, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del Trattamento di Fine rapporto.
Ha chiesto pertanto la condanna della parte convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di euro €. 23.689,18, oltre accessori.
La nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto del Controparte_3
ricorso.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e viene pertanto decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata nei termini di seguito indicati.
Deve rilevarsi che l'esistenza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa non è in contestazione.
Il ricorrente lamenta il mancato pagamento dei suddetti elementi retributivi.
Ebbene, va rammentato che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione e, quindi, dell'estinzione dell'obbligazione retributiva a suo carico.
Nella specie, tale onere della prova non è stato assolto dalla parte convenuta, in quanto quest'ultima non ha prodotto documentazione attestante il pagamento di dette spettanze retributive.
Per quanto riguarda il lamentato scostamento dai minimi retributivi, parte ricorrente ha prodotto le tabelle del Ccnl applicato al rapporto e ha calcolato la differenza tra la retribuzione base tabellare ivi indicata e quella corrisposta in busta paga nel corso del rapporto: da tale operazione matematica è scaturita una differenza di euro €. 2.009,90, al cui pagamento parte convenuta va condannata.
Inoltre, parte ricorrente ha dedotto di non aver percepito la tredicesima mensilità (per complessivi di €. 3.333.28) e la quattordicesima mensilità (per un totale di €. 3.271,52). A fronte di tale specifica deduzione, parte datoriale non ha dimostrato
(infra) di aver provveduto al pagamento di tali emolumenti e, pertanto, anche gli stessi vanno riconosciuti nella misura indicata dal lavoratore, i cui conteggi – come detto – fanno applicazione delle tabelle retributive.
2 Spettano altresì le competenze di fine rapporto (ratei di tredicesima per €.
738,48, quattordicesima mensilità per €. 1.742,03; festività per €. 251,65, permessi non goduti per €. 1.482,45 e ferie non godute per €. 2034,51): anche in questo caso non è stata fornita la prova dell'erogazione delle voci retributive in parola.
In ordine al numero residuo di giorni di ferie e permessi non goduti, utilizzato come base di computo di tale indennità, va precisato che il ricorrente ha ricavato tale dato dall'ultima busta paga.
Analogo discorso vale per l'indennità sostitutiva del preavviso ed il tfr, rispettivamente determinati dal ricorrente in €. 404,74 ed €. 5.438.98.
Non può essere riconosciuta invece la voce “una tantum luglio 2021, ottobre
2021, aprile 2022” poiché il ricorrente non ha allegato le ragioni per le quali la stessa sarebbe dovuta, omettendo di indicare i presupposti applicativi e la disciplina di riferimento dell'istituto.
In merito ai dedotti pagamenti contanti richiamati dalla convenuta, si osserva che degli stessi non vi è traccia probatoria e che la parte datoriale non ha allegato specificatamente le circostanze relative alla consegna di tale denaro, poiché ha omesso di fornire ogni riferimento temporale e di quantificare gli importi in questione, né ha descritto dettagliatamente le modalità con le quali sarebbe avvenuta la consegna.
Dunque, deve affermarsi che il è creditore nei confronti della società Parte_1
per i titoli indicati in ricorso e, quindi, parte convenuta deve essere condannata al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di euro 23.459,18, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione al saldo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93. c.p.c., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- NA parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 23.459,18 a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione al saldo.
- NA parte convenuta alla rifusione, in favore del procuratore antistatario del ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in euro 4.216,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3 Tivoli, 16.9.2025.
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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