Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
1188/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari
All'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Pasquale Lipardi del foro di Napoli
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Valeria Giroldi resistente
Conclusioni
Per “1) Preliminarmente, in via istruttoria, rinnovare la C.T.U. a Parte_1
diverso consulente medico legale specializzato nelle patologie da cui è affetta la ricorrente al fine di accertare l'esatta invalidità spettante alla ricorrente come conseguenza delle patologie da cui è affetta, con indicazione del dies a quo che si chiede coincida con la data di inoltro della domanda amministrativa;
3) Per l'effetto condannare l' in Controparte_1
persona del suo Presidente e/o legale rapp.te p.t., domiciliato, ope legis, nella sede di
Reggio nell' Emilia alla Via Previdenza Sociale n. 6 - 42100 al pagamento delle spese e competenze del procedimento sommario ex art. 445 bis cpc e del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA con sentenza munita di clausola, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.-”.
Per : “Questa difesa non può che attenersi agli esiti dell'accertamento medico CP_1
legale sin qui svolto. La domanda di controparte risulta allo stato infondata e se ne chiede il rigetto…Spese come per legge.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. ha convenuto in giudizio l' , ex art. 445 bis co 6 cpc, Parte_1 CP_1
contestando l'esito della consulenza d'ufficio resa nella fase dell'accertamento tecnico preventivo la quale ha concluso per la mancanza delle condizioni sanitarie richieste per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile.
La ricorrente chiede il rinnovo della consulenza medico legale, spiegando che l'elaborato peritale ha sottovalutato le patologie sofferte, in particolare non ha preso nella debita considerazione la patologia a carico dell'apparato psichiatrico nonché quella oncologica e ha omesso la valutazione della patologia asmatica.
La ricorrente, oltre al requisito sanitario, possiede, inoltre, tutti i requisiti c.d. socio- economici indispensabili al riconoscimento dell'assegno d'invalidità in quanto sin dall'epoca della domanda non è stata ricoverata in strutture sanitarie pubbliche o
Pag. 2 di 5 private, di cura ed assistenza, né versa in alcuna condizione ostativa alla funzione del diritto, come non percepisce alcun emolumento, rendita o reddito, collegato alle suddette invalidità, né ha mai svolto alcuna attività lavorativa ai sensi del novellato art. 13 della L. 247/2007.
2. Si è costituita l che ha chiesto il rigetto del ricorso richiamando le CP_1
conclusioni della Ctu.
3. Tanto premesso, all'esito della discussione orale la causa viene decisa.
Il ricorso va rigettato.
4. Il Tribunale ritiene condivisibile le conclusioni cui è giunto il Ctu il quale ha così concluso: “…1. La sig.ra , assistente domiciliare di anni 49, è affetta Parte_1
da esiti favorevoli di quadrantectomia mammaria destra per carcinoma duttale infiltrante moderatamente differenziato, stadio pT1a, N0, in assenza di segni di disseminazione a distanza, o di recidiva, e da una sindrome ansioso depressiva reattiva, in controllo clinico-farmacologico
2. Sulla base dei riferimenti tabellari di cui al DM 5/2/1992, si ritiene che il quadro menomativo sotteso dalle suddette patologie, complessivamente considerato, tenuto altresì conto dell'anamnesi lavorativa della perizianda, determina ad oggi una percentuale di invalidità civile complessivamente valutabile nella misura del 67%
- Si ritiene che tale condizione (67%) fosse presente anche alla data della domanda amministrativa e dell'accertamento medico-legale presso la Commissione invalidi di
Reggio Emilia”; il ctu ha peraltro risposto in modo esaustivo alle osservazioni del ctp di parte, spiegando che: “…alla data della domanda amministrativa [31.8.2023] e dell'accertamento medico-legale presso la Commissione invalidi [7.9.2023], non risulta documentata alcuna sintomatologia psicologica e unica condizione invalidante era rappresentata dagli allora recentissimi esiti chirurgici per
Pag. 3 di 5 l'asportazione della patologia tumorale (e dai prevedibili disagi correlati al trattamento radiante e ormonale, che la p. avrebbe effettuato di lì a breve).
Il giudizio della Commissione Medica (67%), è da ritenersi quindi adeguato alla menomazione sopra descritta e del tutto condivisibile, alla luce della voce tabellare di riferimento [Voce tabellare: nr. 9323 Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale: 70 ; nr. 9322]. Motivo per cui, come già riportato nella bozza, tale valutazione era presente anche alla data della domanda amministrativa medico-legale presso la Commissione invalidi di Reggio Emilia.
La deflessione del tono dell'umore si è instaurata solo successivamente, a distanza di mesi, in quanto evento di natura reattiva alla patologia oncologica, ma anche ad un quadro disfunzionale residuato all'arto superiore dopo il trattamento chirurgico
(certificato dallo stesso psicologo curante nella relazione dell'8.2.20241), al peggioramento di una pre-esistente rinite respiratoria (Gennaio 20242) e, verosimilmente, ad alcuni effetti collaterali della terapia ormonale frattanto intrapresa, e che veniva difatti interrotta in Aprile 2024.
Il quadro invalidante sotteso dalla deflessione timica, risulta essere però valutabile e percentualizzabile, in quanto stabilizzato (e non transitorio come invece risultano essere spesso tali condizioni), solo in occasione della visita medico-legale di Giugno
2024, epoca in cui era appunto quantificato nella misura del 15%.
Frattanto, però, il quadro invalidante correlato alla patologia neoplastica risultava evidentemente attenuato rispetto al Settembre 2023 (come peraltro ipotizzato dalla stessa Commissione invalidi, che difatti programmava una visita di revisione per
Settembre 2024), per il sensibile miglioramento della funzionalità dell'arto superiore destro, la favorevole evoluzione dell'iter post-clinico e l'interruzione della terapia ormonale (e, con essa, anche dei disturbi correlati). Per tale motivo si riteneva quindi adeguato ridimensionare la precedente valutazione della Commissione
Pag. 4 di 5 invalidi, nella misura del 55%, addivenendo in tal modo alla valutazione complessiva del 67% comprensiva della deflessione timica.”
5. Il Tribunale ritiene complete e condivisibili le conclusioni del Ctu il quale ha esaminato ampiamente l'anamnesi, la documentazione medica e tutta la vicenda relativa alla ricorrente come esposto nell'elaborato.
Parte ricorrente non si è neppure avvalsa di un consulente di parte per contestare le risultanze dell'accertamento medico legale.
Non è quindi necessaria la rinnovazione della Ctu.
6. Le spese di causa vanno compensate.
PQM
Nella causa n. 1188/2024 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Rigetta il ricorso proposto da contro l' . Parte_1 CP_1
2) Compensa le spese di causa.
Reggio Emilia così deciso il 12/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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