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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1273 / 2022 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PRANDI RICCARDO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in CORSO GALILEO
FERRARIS N. 14 10138 TORINO;
- appellante contro
per tramite della mandataria (c.f. Controparte_1 Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. CAPELLO ALBERTO ed elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso il suo Studio in CORSO MARCONI 3 TORINO;
- parte appellata
contro
1 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ALBERO Controparte_2 P.IVA_2
CAPELLO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA LUIGI GALLO N. 23,
CUNEO;
- parte appellata
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio ed autorizzare la restituzione degli atti”.
Per le parti appellate: “accettazione della rinuncia”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il giudizio di primo grado.
1.1 – ha prestato fideiussione omnibus per le obbligazioni assunte da Parte_1
, imprenditore individuale, verso , con contratto concluso in Controparte_3 CP_4 data 10.04.2001, dapprima fino alla concorrenza di € 143.000, successivamente fino ad €
195.000 e infine ridotto ad € 126.000.
1.2 – Il 18.04.2012 Banca CARIGE ha ceduto ex art. 58 TUB a una serie di CP_2
crediti, tra i quali quelli vantati verso come di seguito precisati: Controparte_3
- € 40.3939,83: in dipendenza di contratto di finanziamento chirografario di € 70.000, stipulato in data 12.10.2011;
- € 144.266,66, in dipendenza di scoperto del c/c n. 53638/20.
1.3 – , agendo per il tramite della mandataria , ha CP_2 Parte_3
ottenuto dal Tribunale di Cuneo in data 19.03.2020 un decreto ingiuntivo per la complessiva somma di € 184.660,49 nei confronti di e, per le medesime causali Controparte_3
ma per la minor somma ex art. 1936 c.c. dei 126.000 euro, contro nella Parte_1
sua qualità di garante, oltre a interessi e spese.
2 1.4 – ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, Parte_1
deducendo:
a) la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta il 10.04.2001 perché contenente le clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c. corrispondente a quelle del Modello ABI, in relazione al quale la Banca d'Italia, come autorità antitrust nel settore bancario, aveva accertato con provvedimento n. 55/2005 la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 l. 287/90;
b) in ogni caso, la nullità parziale della fideiussione relativamente alle predette clausole, ed in particolare della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 6 del modello contrattuale;
e poiché nessuna iniziativa giudiziale era stata assunta contro il debitore principale dalla banca cedente il credito o dalla cessionaria nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione (come indicato nel ricorso monitorio, il credito è stato ceduto una prima volta nel 2017 e poi una seconda alla ricorrente nel 2018, quando era già scaduto), la cessionaria del credito sarebbe decaduta dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., invalida essendo la clausola di deroga a detta norma;
c) ancora, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. era da ritenersi vessatoria ai sensi degli artt. 33 e 34 d.lgs. 206/2005 in quanto limitativa del diritto del consumatore di opporre eccezioni e non oggetto di trattativa individuale;
l'opponente, all'epoca della fideiussione operaia in un'azienda di Mondovì, non ha mai partecipato all'attività imprenditoriale del e non poteva quindi ritenersi alla stregua di imprenditore o professionista in CP_3
relazione alla garanzia così prestata, bensì era da qualificare come consumatore, avendo agito per finalità estranee a quelle del debitore principale.
1.5 – Con comparsa di intervento depositata il 3.02.2021 interveniva ex art. 111, 3° co.,
c.p.c. , come cessionaria da , la quale lo aveva acquistato _1 CP_2 da , del credito oggetto di causa;
l'intervento avveniva per tramite di CP_4 [...]
, cui la nuova titolare del diritto aveva conferito mandato con rappresentanza. Parte_3
1.6 – Con sent. n. 441/2022, pronunciata in data 3.05.2022 a seguito di discussione orale, il Tribunale di Cuneo, pur riconoscendo sia la conformità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. al Modello ABI, sia la sua vessatorietà ex artt. 33 e 34 d.lgs. 206/2005 in riferimento alla qualifica di consumatore assunta dalla el caso di specie, ha Parte_1 nondimeno respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo sul rilievo che quella prestata dall'attrice in opposizione non era una fideiussione, bensì una garanzia autonoma
3 in relazione alla quale, per evitare la decadenza ex art. 1957 c.c., erano sufficienti semplici richieste stragiudiziali e non un'iniziativa giudiziale contro il debitore principale.
La natura di garanzia autonoma del contratto viene desunta dal primo Giudice dalla clausola che prevede il pagamento “immediatamente…a semplice richiesta” (art. 7), dalla clausola che preclude al garante di opporre eccezioni (art. 8) e, soprattutto, dalla clausola che fa salva l'obbligazione del garante anche in caso di invalidità di quella principale (art. 4 co. 5).
La valida pattuizione della clausola “a semplice richiesta” renderebbe sufficiente ad evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. la semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, e nella specie, la stessa opponente confermava nei propri atti che sarebbero state avanzate richieste extra giudiziali contro il debitore principale (comunicazione di revoca degli affidamenti e richiesta di adempimento con contestuale intimazione al debitore principale e alla garante), prima di procedere per via monitoria.
Le spese erano compensate, per via delle incertezze giurisprudenziali manifestatesi fino a quel momento sul tema delle fideiussioni conformi al Modello ABI.
2. – L'appello di e l'estinzione del processo. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello notificandolo alla Parte_1
sola cessionaria del credito . _1
Con ordinanza in data 8.08.2024 di rimessione del processo in istruttoria, la Corte, ritenuto che l'impugnazione non era stata notificata a , nella sua qualità di parte CP_2
originaria non estromessa e, come tale, litisconsorte necessaria ex art. 331 c.p.c., ordinava l'integrazione del contraddittorio con essa società.
Regolarmente citata ad iniziativa dell'appellante, si è costituita in data 2.10.2024 CP_2
.
[...]
Con atto depositato il 10.2.2025 il legale di e di , munito di _1 CP_2 procura speciale, dichiarava di accettare la rinuncia agli atti dell'appellante
[...]
depositata contestualmente e sottoscritta dal legale munito di procura Parte_1
speciale; la dichiarazione di rinuncia non contiene alcun accordo riguardo alle spese.
Non resta, a questo punto, che provvedere in conformità.
Le spese di questo grado, in mancanza di accordo, debbono essere liquidate a carico della rinunciante (art. 306, ult. co., c.p.c.): esse vanno liquidate nei medi tariffari per _1
, per le fasi di studio e introduttiva, escluse le fasi di istruttoria/trattazione e discussione,
[...] non svoltesi (per un totale di € 4.888), mentre per vanno liquidate nei minimi, CP_2
4 atteso che detta società si è di fatto limitata a richiamare le difese della sua avente causa, sempre per le sole fasi di studio e introduttiva (tot. € 2.445).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ontro e contro Parte_1 Controparte_1 CP_2
avverso la sent. n. 441/2022 emessa dal Tribunale di Cuneo in data 3.05.2022, con
[...]
atto di citazione notificato in data 30.9.2022:
a) dichiara estinto il processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
b) liquida le spese processuali di questo grado di giudizio sostenute da _1 in complessivi € 4.888, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
[...]
c) liquida le spese processuali di questo grado di giudizio sostenute da CP_2 in complessivi € 2.445, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
[...]
d) pone le spese, liquidate come ai punti precedenti, a carico della rinunciante
[...]
Parte_1
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14/02/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1273 / 2022 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PRANDI RICCARDO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in CORSO GALILEO
FERRARIS N. 14 10138 TORINO;
- appellante contro
per tramite della mandataria (c.f. Controparte_1 Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. CAPELLO ALBERTO ed elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso il suo Studio in CORSO MARCONI 3 TORINO;
- parte appellata
contro
1 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ALBERO Controparte_2 P.IVA_2
CAPELLO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA LUIGI GALLO N. 23,
CUNEO;
- parte appellata
Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio ed autorizzare la restituzione degli atti”.
Per le parti appellate: “accettazione della rinuncia”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il giudizio di primo grado.
1.1 – ha prestato fideiussione omnibus per le obbligazioni assunte da Parte_1
, imprenditore individuale, verso , con contratto concluso in Controparte_3 CP_4 data 10.04.2001, dapprima fino alla concorrenza di € 143.000, successivamente fino ad €
195.000 e infine ridotto ad € 126.000.
1.2 – Il 18.04.2012 Banca CARIGE ha ceduto ex art. 58 TUB a una serie di CP_2
crediti, tra i quali quelli vantati verso come di seguito precisati: Controparte_3
- € 40.3939,83: in dipendenza di contratto di finanziamento chirografario di € 70.000, stipulato in data 12.10.2011;
- € 144.266,66, in dipendenza di scoperto del c/c n. 53638/20.
1.3 – , agendo per il tramite della mandataria , ha CP_2 Parte_3
ottenuto dal Tribunale di Cuneo in data 19.03.2020 un decreto ingiuntivo per la complessiva somma di € 184.660,49 nei confronti di e, per le medesime causali Controparte_3
ma per la minor somma ex art. 1936 c.c. dei 126.000 euro, contro nella Parte_1
sua qualità di garante, oltre a interessi e spese.
2 1.4 – ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, Parte_1
deducendo:
a) la nullità della fideiussione omnibus sottoscritta il 10.04.2001 perché contenente le clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c. corrispondente a quelle del Modello ABI, in relazione al quale la Banca d'Italia, come autorità antitrust nel settore bancario, aveva accertato con provvedimento n. 55/2005 la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art. 2 l. 287/90;
b) in ogni caso, la nullità parziale della fideiussione relativamente alle predette clausole, ed in particolare della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 6 del modello contrattuale;
e poiché nessuna iniziativa giudiziale era stata assunta contro il debitore principale dalla banca cedente il credito o dalla cessionaria nei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione (come indicato nel ricorso monitorio, il credito è stato ceduto una prima volta nel 2017 e poi una seconda alla ricorrente nel 2018, quando era già scaduto), la cessionaria del credito sarebbe decaduta dalla garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c., invalida essendo la clausola di deroga a detta norma;
c) ancora, la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. era da ritenersi vessatoria ai sensi degli artt. 33 e 34 d.lgs. 206/2005 in quanto limitativa del diritto del consumatore di opporre eccezioni e non oggetto di trattativa individuale;
l'opponente, all'epoca della fideiussione operaia in un'azienda di Mondovì, non ha mai partecipato all'attività imprenditoriale del e non poteva quindi ritenersi alla stregua di imprenditore o professionista in CP_3
relazione alla garanzia così prestata, bensì era da qualificare come consumatore, avendo agito per finalità estranee a quelle del debitore principale.
1.5 – Con comparsa di intervento depositata il 3.02.2021 interveniva ex art. 111, 3° co.,
c.p.c. , come cessionaria da , la quale lo aveva acquistato _1 CP_2 da , del credito oggetto di causa;
l'intervento avveniva per tramite di CP_4 [...]
, cui la nuova titolare del diritto aveva conferito mandato con rappresentanza. Parte_3
1.6 – Con sent. n. 441/2022, pronunciata in data 3.05.2022 a seguito di discussione orale, il Tribunale di Cuneo, pur riconoscendo sia la conformità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. al Modello ABI, sia la sua vessatorietà ex artt. 33 e 34 d.lgs. 206/2005 in riferimento alla qualifica di consumatore assunta dalla el caso di specie, ha Parte_1 nondimeno respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo sul rilievo che quella prestata dall'attrice in opposizione non era una fideiussione, bensì una garanzia autonoma
3 in relazione alla quale, per evitare la decadenza ex art. 1957 c.c., erano sufficienti semplici richieste stragiudiziali e non un'iniziativa giudiziale contro il debitore principale.
La natura di garanzia autonoma del contratto viene desunta dal primo Giudice dalla clausola che prevede il pagamento “immediatamente…a semplice richiesta” (art. 7), dalla clausola che preclude al garante di opporre eccezioni (art. 8) e, soprattutto, dalla clausola che fa salva l'obbligazione del garante anche in caso di invalidità di quella principale (art. 4 co. 5).
La valida pattuizione della clausola “a semplice richiesta” renderebbe sufficiente ad evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. la semplice richiesta stragiudiziale di pagamento, e nella specie, la stessa opponente confermava nei propri atti che sarebbero state avanzate richieste extra giudiziali contro il debitore principale (comunicazione di revoca degli affidamenti e richiesta di adempimento con contestuale intimazione al debitore principale e alla garante), prima di procedere per via monitoria.
Le spese erano compensate, per via delle incertezze giurisprudenziali manifestatesi fino a quel momento sul tema delle fideiussioni conformi al Modello ABI.
2. – L'appello di e l'estinzione del processo. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello notificandolo alla Parte_1
sola cessionaria del credito . _1
Con ordinanza in data 8.08.2024 di rimessione del processo in istruttoria, la Corte, ritenuto che l'impugnazione non era stata notificata a , nella sua qualità di parte CP_2
originaria non estromessa e, come tale, litisconsorte necessaria ex art. 331 c.p.c., ordinava l'integrazione del contraddittorio con essa società.
Regolarmente citata ad iniziativa dell'appellante, si è costituita in data 2.10.2024 CP_2
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Con atto depositato il 10.2.2025 il legale di e di , munito di _1 CP_2 procura speciale, dichiarava di accettare la rinuncia agli atti dell'appellante
[...]
depositata contestualmente e sottoscritta dal legale munito di procura Parte_1
speciale; la dichiarazione di rinuncia non contiene alcun accordo riguardo alle spese.
Non resta, a questo punto, che provvedere in conformità.
Le spese di questo grado, in mancanza di accordo, debbono essere liquidate a carico della rinunciante (art. 306, ult. co., c.p.c.): esse vanno liquidate nei medi tariffari per _1
, per le fasi di studio e introduttiva, escluse le fasi di istruttoria/trattazione e discussione,
[...] non svoltesi (per un totale di € 4.888), mentre per vanno liquidate nei minimi, CP_2
4 atteso che detta società si è di fatto limitata a richiamare le difese della sua avente causa, sempre per le sole fasi di studio e introduttiva (tot. € 2.445).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ontro e contro Parte_1 Controparte_1 CP_2
avverso la sent. n. 441/2022 emessa dal Tribunale di Cuneo in data 3.05.2022, con
[...]
atto di citazione notificato in data 30.9.2022:
a) dichiara estinto il processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
b) liquida le spese processuali di questo grado di giudizio sostenute da _1 in complessivi € 4.888, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
[...]
c) liquida le spese processuali di questo grado di giudizio sostenute da CP_2 in complessivi € 2.445, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
[...]
d) pone le spese, liquidate come ai punti precedenti, a carico della rinunciante
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Parte_1
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14/02/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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