Rigetto
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/04/2026, n. 3180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3180 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03180/2026REG.PROV.COLL.
N. 07958/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7958 del 2025, proposto da
ES FA, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Maria Bloise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, non costituita in giudizio;
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
HI IS, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 1457/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. SA LL MO;
Preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte dell'avv. Bloise e dell'Avv. dello Stato Damiani.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. La controversia riguarda il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n. 177 posti di categoria C, profilo professionale “istruttore amministrativo-contabile”, per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Regione Calabria, bandito con avviso pubblicato sul sito della Regione Calabria, sez. bandi e avvisi di gara il 31 dicembre 2021, decreto n. 12945 del 15 dicembre 2021.
2. Il signor ES FA ha partecipato al concorso ed è risultato idoneo in esito allo stesso come da graduatoria approvata con decreto 30 dicembre 2022 n. 17622, precisamente in posizione 166 su 177, in virtù del riconoscimento del titolo di “ volontario dell’esercito congedato senza demerito al fine della ferma o rafferma ”.
3. Con successivo decreto n. 3062 del 6 marzo 2023 la Regione ha proceduto all’annullamento in autotutela del decreto n. 17622 del 2022 e alla contestuale approvazione della nuova graduatoria. Il provvedimento è giustificato dagli esiti delle verifiche richieste dalla Regione al Comando Militare Esercito Calabria in ordine alla veridicità delle informazioni rese dai candidati che, utilmente collocati nella precedente graduatoria, hanno usufruito della riserva di posti prevista dall’art. 1 comma 4 del bando di concorso (volontari congedati senza demerito dalle forze armate).
4. Il signor ES FA ha impugnato:
- la graduatoria finale di merito, nonché la graduatoria vincitori, del concorso pubblico di cui al DDG n. 12945 del 15 dicembre 2021, per 177 posti di cat. C, per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Regione Calabria, nomina vincitori, Decreto n. 3062, pubblicato sul sito della Regione Calabria, sez. bandi e avvisi di gara il 6 marzo 2023, annullamento in autotutela del decreto n. 17622, pubblicato sul sito della Regione Calabria, sez. bandi e avvisi di gara il 30 dicembre 2022;
- il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di n. 177 posti di cat. C, profilo professionale “istruttore amministrativo contabile” per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Regione Calabria, pubblicato sul sito della Regione Calabria, sez. bandi e avvisi di gara il 31 dicembre 2021, Decreto n. 12945 del 15 dicembre 2021, nella parte in cui richiama, al comma 4 dell’art. 1- posti messi a concorso e riserve, l’art. 1014 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, laddove interpretato in senso lesivo per il ricorrente e nella parte di interesse;
- il provvedimento di mancato riconoscimento del titolo di riserva, ove presente;
- ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale (tra cui: A tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; B i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; C ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto). Il ricorrente ha chiesto altresì l’accertamento del diritto al riconoscimento del titolo di riservista ex art. 1014 del d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66 per aver svolto il servizio militare quale C.le VF, congedato senza demerito a fine della ferma, con conseguente ricollocamento nella graduatoria nella qualità di vincitore riservista.
5. Il Tar Calabria, con sentenza 15 settembre 2025 n. 1457, ha respinto il ricorso.
6. Il signor ES FA ha appellato la sentenza con ricorso n. 7958 del 2025.
7. Nel corso del presente grado di giudizio si è costituito il Ministero della difesa.
8. All’udienza del 19 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
9. L’appello è infondato.
10. Il bando di gara prevede, all’art. 1 comma 4, che, “ ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta ”, il cui acronimo è rispettivamente VFB e P1.
L’Amministrazione, con decreto 6 marzo 2023 n. 3062, di annullamento in autotutela della prima graduatoria, non ha riconosciuto la riserva al ricorrente, qui appellante, avendo svolto il servizio quale volontario in ferma annuale, cioè VF.
In particolare, il qui impugnato decreto 6 marzo 2023 n. 3062 è motivato facendo riferimento alla nota del Comando militare Esercito Calabria 2 febbraio 2023 n. 2279, ove si rappresenta che:
“ a. II servizio militare prestato in qualità di VF (Volontario in Ferma Annuale) non è considerato equiparabile a quello di P1 (Volontario in ferma prefissata di un anno) come si evince anche dalla risposta del Ministro della Difesa, all'interrogazione parlamentare 4-11534, pubblicata sul sito istituzionale della Camera dei Deputati il 10 gennaio 2012, dove si specifica che l'equiparazione tra il volontario in ferma annuale (VF) e il volontario in ferma prefissata di un anno (P1) non pare perseguibile per ragioni sia giuridiche che sostanziali. Tuttavia l'art. 2050 della suddetta normativa prevede che i periodi di servizio prestati presso le FF.AA. sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio attribuito per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
b. Il servizio militare prestato in qualità di militare di leva, pur annoverando nei curricula personali un periodo di richiamo come riservista, non è considerato equiparabile a quello di P1 (Volontario in ferma prefissata di un anno).
c. Questo Comando non detiene la documentazione matricolare dei militari, delle classi dal 1971 in poi, appartenenti alla Marina Militare, per cui la richiesta di veridicità va formalizzata presso i Comandi delle Capitanerie di Porto di residenza ”.
11. Il ricorso introduttivo è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente ha chiesto di sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 1014 d.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui non include fra i riservisti i volontari di truppa in ferma annuale, per violazione dell’art. 3 e 97 della Costituzione.
12. Il Tar ha ritenuto infondato il mezzo.
13. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto che il Tar, assumendo una decisione motivata in modo generico:
- non ha considerato l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 129 del 2022;
- non ha interpretato la disposizione in modo costituzionalmente orientato, nel rispetto del principio di uguaglianza;
- non ha considerato la giurisprudenza di merito, che avrebbe riconosciuto la “sostanziale identità” fra VF (volontario in ferma annuale) e P1 (volontario in ferma prefissata di un anno).
14. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto che l’esclusione della riserva viola il principio di imparzialità, in quanto l’Amministrazione non ha considerato gli effetti discriminatori che derivano dall’interpretazione che la stessa ha reso dell’art. 1014 del d. lgs. n. 66 del 2010, e la violazione del principio di buon andamento, tradendo la funzione sociale della riserva.
15. Con il terzo motivo l’appellante ha dedotto la violazione del diritto al giusto processo, in quanto il “ ricorrente ha il diritto a vedere applicati in modo uniforme i principi giurisprudenziali consolidati ”, e la violazione del principio di non discriminazione.
16. L’art. 1014 (Riserve di posti nel pubblico impiego) comma 1 lett. a) prevede la riserva, con formulazione, per quanto qui di interesse, analoga al sopra richiamato art. 1 comma 4 del bando, “ A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato: a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ”.
A sua volta, l'art. 678 (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari), al comma 9, stabilisce che " Le riserve di posti di cui all'articolo 1014 si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta ”.
L’art. 1014 del d. lgs. n. 66 del 2010 individua quindi i beneficiari della riserva prevista nei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché nei volontari in servizio permanente, ai quali si aggiungono, ai sensi del precedente art. 678, gli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
La formulazione letterale dell’art. 1014 del d. lgs. n. 66 del 2010 non contempla quindi i volontari in ferma annuale.
Pertanto, in base all’interpretazione letterale, i volontari in ferma annuale (VF) non possono beneficiare della riserva.
16.1. Il dato letterale è rilevante non solo in quanto primo canone interpretativo della legge ai sensi dell’art. 12 delle preleggi, ma anche in ragione dell’interpretazione sistematica.
Infatti la riserva introduce un criterio di attribuzione del posto messo a concorso che interviene modificando l’esito di quest’ultimo, nel senso che consente l’attribuzione del posto a un soggetto che non necessariamente ne ha titolo secondo l’ordine di graduatoria degli idonei.
La regola generale per il reclutamento del personale delle Amministrazioni è il pubblico concorso, ai sensi dell’art. 97 comma 4 della Costituzione: “ il pubblico concorso costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento e imparzialità ” (Corte cost. 27 febbraio 2020 n. 36).
La dimensione pubblicistica del reclutamento trova fondamento altresì negli artt. 3, 97 comma 2, 98, 51 e 54 della Costituzione, in cui la selezione meritocratica si pone a garanzia della possibilità di accedere a una professione (artt. 3 e 51), dell’imparzialità dell’assunzione (art. 97) e dell’esclusivo servizio della Nazione (art. 98 Cost.), nonché quale dimostrazione della professionalità idonea a legittimare un adeguato e imparziale esercizio della funzione (art. 97) e a garantire la disciplina e l’onore di cui all’art. 54 comma 2 Cost.
Del resto il diritto a partecipare a selezioni aperte a tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza (art. 51 Costituzione) “ è ancora oggi un diritto politico, - connesso simultaneamente al principio lavoristico ed a quello personalistico che caratterizzano la cittadinanza -, di partecipazione alla gestione della res publica ” (Cons. St., sez. cons. atti normativi, parere interlocutorio adunanza 12 gennaio 2023).
In tale contesto “ la facoltà del legislatore di introdurre deroghe a tale regola, con la previsione di un diverso meccanismo di selezione per il reclutamento del personale del pubblico impiego, deve essere delimitata in modo rigoroso alla sola ipotesi in cui esse siano strettamente funzionali al buon andamento dell’amministrazione e sempre che ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle ” (Corte cost. 27 febbraio 2020 n. 36).
Pertanto, si evince che è il legislatore a prevedere le deroghe alla regola del concorso pubblico e che dette deroghe debbono rispondere a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.
In tale contesto deve interpretarsi la disciplina della riserva, in quanto permette di accedere all’impiego presso l’Amministrazione con modalità che si inseriscono nel sistema meritocratico che connota il concorso pubblico intervenendo sugli esiti dello stesso. Giurisprudenza costituzionale sulla riserva
A ciò si aggiunge che il Consiglio di Stato ha avuto modo innanzitutto di pronunciarsi circa l’interpretazione della disciplina delle riserve per l’accesso all’impiego presso le Amministrazioni, rilevando che nella “ relazione illustrativa si dà atto ” che si è ritenuto di “ limitare le categorie protette da riserva ” e di rimodulare i titoli di preferenza “ alla luce dell’anacronismo di alcune norme che giustificavano il riconoscimento della riserva nell’accesso al pubblico impiego in favore di talune categorie di soggetti, ed al fine di evitare che il perdurare di tale situazione potesse generare ingiustificate discriminazioni, sia nei confronti degli altri partecipanti in generale, sia fondate sul genere ” (Cons. St., sez. cons. atti normativi, parere interlocutorio adunanza 12 gennaio 2023).
Pertanto, il suddetto parere rappresenta l’esigenza di limitare i titoli di riserva, così ostando a un’interpretazione estensiva dei titoli che attribuisco la prerogativa alla riserva.
16.2. Quanto sopra conferma l’interpretazione dell’art. 1014 e dell’art. 678 del d. lgs. n. 66 del 2010 nel senso che non beneficino della riserva i volontari in ferma annuale (VF). E ciò anche in ragione di quanto di seguito esposto.
16.3. I volontari in ferma annuale (VF), la cui categoria è stata espressamente abrogata dal d. lgs. n. 66 del 2010 (art. 2268 n. 958), trovano fonte nel d.l. n. 110 del 1999, convertito nella legge n. 186 del 1999, con il quale è stato autorizzato l’invio in Albania e Macedonia di contingenti italiani nell’ambito della missione Nato per compiti umanitari.
Pertanto i VF sono stati introdotti con una normativa di carattere emergenziale, in un momento storico in cui non era ancora stata eliminata la leva militare obbligatoria.
La figura in esame è stata introdotta, nello specifico, con il comma 4 bis dell’art. 2 del d.l. n. 110 del 1999, in base al quale, “A llo scopo di incentivare il reclutamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i volontari di truppa in ferma breve delle Forze armate possono essere anche reclutati tra i soggetti che abbiano contratto la ferma volontaria ai sensi delle seguenti disposizioni ”.
Pertanto il servizio di VF è considerato come una possibile via di accesso al servizio di VFB.
Ciò premesso il comma 4 bis in esame stabilisce altresì che “ i predetti soggetti possono contrarre una ferma volontaria di un anno. Essi sono disponibili per l'assegnazione a comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e ad essere impiegati anche all'estero; il servizio prestato per i dodici mesi previsti è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva ”.
Pertanto il servizio dei VF è equiparato al servizio svolto ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva.
Ai sensi del successivo comma 4 bis: “ b) ai soggetti di cui alla lettera a) si applicano le norme di stato giuridico e di avanzamento e le disposizioni regolamentari valide per i volontari in ferma breve al primo anno di ferma, fatto salvo quanto segue:
1) ai predetti soggetti compete una paga equivalente a quella dei militari di leva, maggiorata, in relazione alla disponibilità di cui alla lettera a) ed ai rischi connessi con l'attività addestrativa ed operativa, di un assegno mensile pari al 50 per cento della paga corrisposta ai volontari in ferma breve durante il primo anno di ferma. Ai militari reclutati ai sensi della lettera a), non compete alcun premio di congedamento ”.
Pertanto, la previsione determina l’applicazione di norme previste per un determinato istituto (VFB) ad un diverso istituto (VF), fatte salve le eccezioni, previste sempre nel comma 4 bis , relative alla paga, che per i VF è equivalente a quella dei militari di leva, maggiorata di un assegno mensile equivalente alla metà dell’assegno mensile percepito dai VFB al primo anno di leva.
Di qui la non assimilabilità dello stato giuridico ed economico dei VF ai VFB complessivamente intesi in quanto la disposizione riferisce l’equiparabilità ai VFB al primo anno di ferma.
Il servizio svolto come VF è equiparato al servizio svolto ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva, allo stesso di applicano le norme di stato giuridico ed economico applicabili ai VBA al primo anno di ferma, fatte salve le eccezioni specificamente previste.
Inoltre, il servizio di VF è considerato come una possibile via di accesso al servizio di VFB, senza però che detta condizione sia da sola sufficiente a consentire l’accesso al ruolo di VFB, essendo necessario anche il superamento delle prove di selezione previste.
Infatti, nel comma 4 bis si legge altresì che “ i predetti soggetti possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma breve ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Qualora il personale in questione non possa essere sottoposto, durante la ferma annuale, a tutte o parte delle prove di selezione previste per il reclutamento quale volontario in ferma breve, può, a domanda, chiedere il prolungamento della ferma contratta per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle suddette prove di selezione ed eventualmente al successivo transito in ferma breve che potrà avvenire, pertanto, senza soluzione di continuità. Il mancato superamento, nel corso del periodo di prolungamento della ferma, di una delle prove di selezione comporterà il collocamento in congedo dell'interessato ”.
Quanto sopra rende evidente che la posizione dei VF non è equiparabile a quella dei VFB, pur essendo applicabili ai primi alcuni profili dello stato giuridico ed ordinamentale dei VFB relativi al primo anno di ferma.
D’altro lato, il servizio svolto come VF è equiparato al servizio svolto ai fini dell’assolvimento degli obblighi di leva.
Detto ultimo aspetto non consente di estendere la riserva qui controversa.
Il parere 5 febbraio 2024 n. 112 specifica infatti che l’adempimento dell’obbligo di leva consente di ottenere i soli benefici di cui agli artt. da 2048 a 2052 c.m. (“ tutti i benefici accordati dall'ordinamento giuridico ai soggetti che hanno adempiuto il solo obbligo di leva, sono racchiusi negli artt. da 2048 a 2052 c.m .”), precisando altresì che “ Fra i tanti benefici non vi è quello relativo alla riserva di posti per quanti partecipano ai concorsi pubblici, mentre è espressamente contemplato quello relativo alla speciale considerazione del servizio prestato come coscritto sia ex se , sia in relazione alle eventuali qualifiche e specializzazioni conseguite durante la leva (artt. 2050 e 2052 c.m.) ” (Cons. St., sez. I, parere 5 febbraio 2024 n. 112).
Pertanto, l’adempimento dell’obbligo di leva non consente di ottenere il beneficio della riserva dei posti nei concorsi all’impiego presso l’Amministrazione.
Né rileva, ai fini del riconoscimento della riserva, l’applicazione ai VF delle norme di stato giuridico e di avanzamento e delle disposizioni regolamentari valide per i volontari in ferma breve al primo anno di ferma, in quanto detta applicazione è parametrata al primo anno di ferma come VFB.
Nello stesso parere è invece sottolineato come la riserva in questione ha la finalità di “ di approntare particolari benefici solo in favore dei militari che abbiano prestato servizio su base volontaria ovvero che, a conclusione della ferma di leva, abbiano deciso, sempre su base volontaria, di prolungarla ”, con lo scopo “ di incentivare il reclutamento di personale su base del tutto volontaria affinché presti il proprio servizio per l'intero arco temporale che caratterizza le varie tipologie di ferme ” (Cons. St., sez. I, parere 5 febbraio 2024 n. 112). La sottolineatura dell’intero arco temporale comporta la non equiparabilità della posizione dei VF rispetto ai FVB, in quanto il legislatore ha espressamente limitato l’equiparazione, che comunque soffre alcune eccezioni, al primo anno di ferma dei VFB.
16.4. Ciò premesso sulle figure dei VFB e dei VF, il ricorso è teso a denunciare la disparità di trattamento soprattutto rispetto alla posizione dei P1.
L’istituzione dei P1 è da ricondurre alla fase della professionalizzazione dell’esercito di cui alla legge n. 226 del 2004 (poi abrogata dall’art. 2268 n. 1029 del d. lgs. n. 66 del 2010), che, ai presenti fini, dispone la sospensione della leva obbligatoria a partire dal primo gennaio 2005 (art. 1), istituendo due categorie di volontari, la categoria dei volontari in ferma prefissata di un anno (P1) e la categoria dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) (art. 3).
Quanto alle modalità di reclutamento, l’art. 6 della legge n. 226 del 2004 e il relativo decreto attuativo del Ministero della Difesa, emanato il primo settembre 2004, prevede una selezione che tiene conto del giudizio del diploma di scuola superiore di secondo grado, del possesso di titoli di merito e degli accertamenti di “ idoneità fisio-psico-attitudinale ”.
Per i P1 l’art. 7 l.n. 7 226/2004 è prevista l’integrale applicazione delle disposizioni in materia di stato giuridico previste per i VFB (mentre tale applicazione era parziale e limitata per i VF).
Per quanto riguarda il trattamento economico, la paga netta giornaliera è individuata in percentuale avendo come riferimento il “ valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente ”.
Quanto agli sbocchi successivi, è prevista anzitutto la possibilità di una rafferma di un anno, oltreché la possibilità di partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale, con successivo titolo di riserva per l’accesso al servizio permanente, ex art. 16 della legge n. 226 del 2004.
La figura dei P1 si pone quindi in linea di continuità rispetto alla figura dei VFB, spiegando quindi il riconoscimento della riserva ad entrambi.
La figura dei P1 si distingue, invece, rispetto alla figura dei VF.
E’ infatti innanzitutto diverso il metodo di reclutamento iniziale.
I P1, e non i VF, sono assoggettati a procedure di selezione, nei termini indicati nell’art. 6 della legge n. 226 del 2004 e nel relativo decreto attuativo primo settembre 2004.
In secondo luogo è diverso il trattamento giuridico ed economico. Il trattamento giuridico dei P1 è equiparato a quello dei VFB, non al primo anno di ferma di questi ultimi, come invece per gli FVA.
Il trattamento economico dei P1 è caratterizzato da una paga parametrata al “ valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente ”, mentre ai VF compete, come visto, una paga equivalente a quella dei militari di leva, maggiorata, in relazione alla disponibilità di cui alla lettera a) ed ai rischi connessi con l'attività addestrativa ed operativa, di un assegno mensile pari al 50 per cento della paga corrisposta ai volontari in ferma breve durante il primo anno di ferma.
Non osta a tale conclusione l’art. 24 comma 2 della legge n. 226 del 2004, in base al quale “ Nell'anno 2005, il 70 per cento dei posti disponibili per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno è riservato ai volontari in ferma annuale, in servizio o in congedo senza demerito, e al personale che abbia completato senza demerito il servizio di leva in qualità di ausiliario nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. I posti eventualmente non coperti sono destinati ai cittadini in possesso dei predetti requisiti ”.
La norma, riguardante una specifica annualità, quella di transizione verso la professionalizzazione dell’esercito, pone una riserva per il reclutamento dei P1 a favore dei VF, anche in congedo. Essa trova quindi la propria ratio , da un lato, nella necessità di assicurare un’adeguata provvista dei P1 e, dall’altro, consentendo ai VF la possibilità di proseguire nel percorso di professionalizzazione.
Pertanto, la disposizione costituisce una norma di favore per i VF, che non fa venir meno la distinzione rispetto alla categoria dei P1, piuttosto consentendo ai primi di svolgere la ferma a tale ultimo titolo, così potendo avanzare la pretesa della riserva.
16.5. Alla luce del suddetto inquadramento normativo possono essere scrutinati i motivi di appello.
Non si pone un problema di violazione del principio costituzionale di uguaglianza e di buon andamento in quanto, come illustrato, l’istituto della riserva per l’accesso all’impiego presso l’Amministrazione costituisce un’ipotesi derogatoria rispetto alle regole che informano il concorso, la cui dimensione pubblicistica è stata sopra esposta.
Del resto la riserva, intervenendo sulla possibilità di “tutti i cittadini” di accedere agli uffici pubblici (art. 51 Cost.), si giustifica solo, come visto, in ragione di una finalità pubblica e della previsione legislativa, che, ponendosi in termini di deroga alla regola generale di pubblico concorso, non è soggetta ad interpretazione analogica.
Tuttavia, nel caso di specie, non si rinviene detta analogia, in quanto le posizioni a raffronto risultano eterogenee per i motivi esposti.
Pertanto, non è ravvisabile, a discapito dei VF, la disparità di trattamento, nei termini enucleati dalla Corte costituzionale.
La lesione del principio di eguaglianza è infatti da escludere quando le posizioni messe a raffronto non sono omogenee.
Infatti, per costante indirizzo della Corte costituzionale, “ la violazione del principio di eguaglianza sussiste solo qualora situazioni identiche, o comunque omogenee, siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso ” mentre “ essa, invece, non si verifica quando alla diversità di disciplina corrispondono situazioni non assimilabili ” (18 luglio 2024 n. 134).
Pertanto neppure è possibile l’interpretazione costituzionalmente orientata auspicata dall’appellante.
D’altro canto, la diversa posizione dei VFB e dei P1 rispetto ai VF non consente di ritenere discriminatoria la previsione qui controversa.
Né, considerate le pronunce del Consiglio di Stato sopra richiamate, può ritenersi che vi sia un orientamento della giurisprudenza amministrativa contrario a detta interpretazione, che comunque non risulta vincolante per questo Giudice dal momento che il sistema processuale italiano non è informato alla regola del precedente vincolante. Tanto meno possono ritenersi vincolanti le pronunce di primo grado, considerata la funzione svolta da questo Giudice di appello.
Peraltro, il precedente del Consiglio di Stato riguarda una diversa previsione di riserva, contenuta nell’art. 16 della legge n. 226 del 2004 per l’accesso alla polizia di Stato, che riconosce la riserva ai soli volontari in ferma prefissata di un anno e non ai volontari in ferma breve (sez. II, 7 gennaio 2022 n. 129). Nell’occasione è considerato, ai fini della posizione dei VF e senza fare riferimento al d. lgs. n. 66 del 2010, l'irragionevole disparità di trattamento che si creerebbe limitando il beneficio ai soli militari che hanno assunto le nuove qualifiche a partire dal 2005, escludendo coloro che, fino ad allora avevano consentito il passaggio dalle forze armate fondate sulla coscrizione obbligatoria a quelle professionali, e quindi anche ai VFB, la cui introduzione si deve al d.lgs. n. 196 del 1995 (abrogato dall’art. 2268 n. 911 del d. lgs. n. 66 del 2010).
Considerato che il sistema processuale italiano non è informato alla regola del precedente vincolante non può farsi derivare dall’asserito contrasto con i precedenti la violazione del giusto processo.
17. In conclusione, l’appello è infondato.
18. La novità della vicenda nel suo insieme giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO IN, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
SA LL MO, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| SA LL MO | GO IN |
IL SEGRETARIO