TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3211/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. DE TONI MARIA CRISTINA del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. SCALZOTTO ENRICO del Foro di Vicenza
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 28/11/2024, così chiedendo:
“1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e , come in atti Parte_1 CP_1
rubricati.
Per_ a) La figlia minore viene affidata in via esclusiva alla madre, che assumerà da sola anche tutte le decisioni di maggiore interesse per la salute, educazione ed istruzione della figlia, con residenza e collocazione stabile di quest'ultima presso la SI , demandandosi ai Servizi sociali di Pt_1 stabilire tempi e modalità protette per l'esercizio dei diritti di visita del padre.
b) Il SI si obbliga a versare alla SI , a titolo di concorso nel mantenimento CP_1 Pt_1
Per_ delle figlie – la minore e la maggiorenne non economicamente indipendente – un Per_2 assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia) fino alla data del pensionamento e, successivamente al collocamento a riposo, un assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia): tale versamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della SI
alle seguenti coordinate: IBAN IT 16 V 03062 34210 000001740709 entro il giorno 20 di Pt_1 ciascun mese a partire dal corrente mese di novembre 2024 e l'assegno così stabilito verrà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat f.o.i., oltre alla metà delle spese straordinarie relative alla prole, così come individuate e disciplinate, anche in punto documentazione e rimborso, dal
Protocollo in uso al Tribunale di Vicenza al quale quindi si rinvia. L'assegno unico universale per le famiglie verrà percepito per l'intero dalla SI . Parte_1
c) La casa coniugale sita in AR Via San Giovanni Bosco n. 37, di proprietà del SI , CP_1
continuerà ad essere abitata dal medesimo, dandosi atto che la SI si è già trasferita Pt_1
altrove con le figlie, portando con sé i propri effetti personali.
d) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere dunque pretese economiche da rivolgersi reciprocamente per il proprio mantenimento.
e) A definizione di tutti i rapporti patrimoniali tra i coniugi, insorti anche a cagione del regime legale della comunione dei beni, le parti concordemente così stabiliscono: ciascuno tratterà in proprietà esclusiva le autovetture a sé intestate nonché tutte le somme depositate e/o investite in depositi e/o conti correnti e/o fondi e/o polizze intestati personalmente, ad eccezione di quelle di cui al successivo punto f), da destinare alle figlie. Tutte le somme depositate e/o investite in depositi e/o conti correnti
e/o fondi e/o polizze cointestati saranno invece suddivise in parti uguali, con eccezione di quelle di cui al successivo punto f), da destinare alle figlie.
f) Sulle somme accantonate per le figlie i coniugi così convengono: il SI si obbliga a CP_1 trasferire la somma di € 5.000,00, depositata presso BA Sella e nella sua disponibilità esclusiva, sul conto cointestato alle parti presso BA IC, in attesa che detta somma possa essere trasferita Per_ su un libretto postale intestato ad che la madre avrà cura di aprire per la minore. Con riguardo
Per_ ai due depositi “Rendimax”, uno destinato ad di € 21.000,00 e l'altro a di € 20.000,00, Per_2
costituiti presso BA Ifis, intestati a entrambi i coniugi e con scadenza nel 2027, le parti si impegnano a mantenere l'investimento rispettandone la scadenza e, una volta essa intervenuta, a trasferire detti fondi alle figlie, investendoli, quanto alla minore, in libretti e/o buoni postali e/o comunque in forme di investimento idonee a conservare il capitale. Con riguardo alle somme presso BA IC (conto corrente e fondi), intestato ad entrambi i coniugi, con saldo al 12 novembre 2024
Per_ di € 26.263,27, destinate per metà a e per metà ad , gli stessi si impegnano a trasferirne Per_2
gli importi alle figlie con le suddette modalità: per tramite bonifico bancario sul conto Per_2
corrente intestato alla medesima presso BCC Credito Cooperativo Filiale Meledo di AR, per
Per_
tramite bonifico bancario su libretto postale a lei intestato che la madre avrà cura di aprire: il conto corrente presso BA IC, cosiddetto conto predefinito nonché i conti Rendimax libero e continueranno a rimanere aperti in quanto conti di servizio e appoggio alle somme CP_2 vincolate fino al 2027 di cui sopra del deposito “Rendimax”.
g) I coniugi dichiarano di aver così definito ogni loro rapporto di carattere personale e patrimoniale, rinunciando reciprocamente ad eventuali crediti e/o debiti derivanti dal matrimonio, nonché a qualsiasi altra pretesa economica anche a titolo di risarcimento danni ritenendo gli accordi raggiunti soddisfattivi di ogni reciproca pretesa.
h) Spese della presente procedura compensate tra le parti.
2) Con Ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AR di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di Matrimonio (Registro Comune di AR Anno 2002 Numero 15 Parte II Serie
A Ufficio 1)”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/07/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in AR in data 08/09/2002; che dall'unione erano nate le figlie in data CP_1 Per_2
23/11/2003, maggiorenne e studentessa universitaria, e in data 09/04/2015; che l'unione Per_1
coniugale era entrata in crisi da quando il marito aveva cominciato a manifestare seri disturbi di carattere psichiatrico che avevano minato irrimediabilmente la serenità e tranquillità familiare e reso impossibile la convivenza. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
che, anche via urgente e temporanea, venisse disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con residenza e collocazione stabile di quest'ultima presso la SI
, demandandosi ai Servizi Sociali di stabilire tempi e modalità protette per l'esercizio dei Pt_1
diritti di visita del padre;
che venisse disposto a carico del SI un contributo mensile CP_1
a favore della SI , a titolo di concorso nel mantenimento delle due figlie, per la Parte_1 somma complessiva di € 750,00 (400 per e 350 per ), oltre alla metà delle spese Per_2 Per_1
straordinarie; che nulla venisse disposto a titolo di assegno di mantenimento tra coniugi.
Costituitosi in giudizio, aderiva alle domande attoree di separazione personale dei CP_1
coniugi e di affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con residenza e collocazione stabile di quest'ultima presso la SI , demandando ai Servizi Sociali di stabilire tempi e modalità Pt_1 protette per l'esercizio dei diritti di visita del padre, ma, per contro, chiedeva che venisse disposto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando la somma mensile di €
600,00 (400 per e 200 per ), sino al 31/12/2024, e da tale data, la somma complessiva Per_2 Per_1 di € 400,00 (200 per e 200 per ), oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2 Per_1
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento: pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, che assumerà da sola anche tutte le decisioni di maggiore Per_1
interesse per la salute, educazione ed istruzione della figlia, con residenza e collocazione stabile di quest'ultima presso la SI , demandandosi ai Servizi sociali di stabilire tempi e modalità Pt_1 protette per l'esercizio dei diritti di visita del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle figlie.
Le spese straordinarie relative alle figlie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Infine, va disposta come da accordi la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio in Parte_1 CP_1
AR (VI) in data 08/09/2002, con atto trascritto al n. 15, parte II, serie A, anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone che i Servizi sociali territorialmente competenti stabiliscano tempi e modalità protette per l'esercizio del diritto di visita del padre nei confronti della figlia . Per_1
Spese compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 21/01/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3211/2024 promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. DE TONI MARIA CRISTINA del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. SCALZOTTO ENRICO del Foro di Vicenza
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale del 28/11/2024, così chiedendo:
“1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e , come in atti Parte_1 CP_1
rubricati.
Per_ a) La figlia minore viene affidata in via esclusiva alla madre, che assumerà da sola anche tutte le decisioni di maggiore interesse per la salute, educazione ed istruzione della figlia, con residenza e collocazione stabile di quest'ultima presso la SI , demandandosi ai Servizi sociali di Pt_1 stabilire tempi e modalità protette per l'esercizio dei diritti di visita del padre.
b) Il SI si obbliga a versare alla SI , a titolo di concorso nel mantenimento CP_1 Pt_1
Per_ delle figlie – la minore e la maggiorenne non economicamente indipendente – un Per_2 assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia) fino alla data del pensionamento e, successivamente al collocamento a riposo, un assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia): tale versamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della SI
alle seguenti coordinate: IBAN IT 16 V 03062 34210 000001740709 entro il giorno 20 di Pt_1 ciascun mese a partire dal corrente mese di novembre 2024 e l'assegno così stabilito verrà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat f.o.i., oltre alla metà delle spese straordinarie relative alla prole, così come individuate e disciplinate, anche in punto documentazione e rimborso, dal
Protocollo in uso al Tribunale di Vicenza al quale quindi si rinvia. L'assegno unico universale per le famiglie verrà percepito per l'intero dalla SI . Parte_1
c) La casa coniugale sita in AR Via San Giovanni Bosco n. 37, di proprietà del SI , CP_1
continuerà ad essere abitata dal medesimo, dandosi atto che la SI si è già trasferita Pt_1
altrove con le figlie, portando con sé i propri effetti personali.
d) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere dunque pretese economiche da rivolgersi reciprocamente per il proprio mantenimento.
e) A definizione di tutti i rapporti patrimoniali tra i coniugi, insorti anche a cagione del regime legale della comunione dei beni, le parti concordemente così stabiliscono: ciascuno tratterà in proprietà esclusiva le autovetture a sé intestate nonché tutte le somme depositate e/o investite in depositi e/o conti correnti e/o fondi e/o polizze intestati personalmente, ad eccezione di quelle di cui al successivo punto f), da destinare alle figlie. Tutte le somme depositate e/o investite in depositi e/o conti correnti
e/o fondi e/o polizze cointestati saranno invece suddivise in parti uguali, con eccezione di quelle di cui al successivo punto f), da destinare alle figlie.
f) Sulle somme accantonate per le figlie i coniugi così convengono: il SI si obbliga a CP_1 trasferire la somma di € 5.000,00, depositata presso BA Sella e nella sua disponibilità esclusiva, sul conto cointestato alle parti presso BA IC, in attesa che detta somma possa essere trasferita Per_ su un libretto postale intestato ad che la madre avrà cura di aprire per la minore. Con riguardo
Per_ ai due depositi “Rendimax”, uno destinato ad di € 21.000,00 e l'altro a di € 20.000,00, Per_2
costituiti presso BA Ifis, intestati a entrambi i coniugi e con scadenza nel 2027, le parti si impegnano a mantenere l'investimento rispettandone la scadenza e, una volta essa intervenuta, a trasferire detti fondi alle figlie, investendoli, quanto alla minore, in libretti e/o buoni postali e/o comunque in forme di investimento idonee a conservare il capitale. Con riguardo alle somme presso BA IC (conto corrente e fondi), intestato ad entrambi i coniugi, con saldo al 12 novembre 2024
Per_ di € 26.263,27, destinate per metà a e per metà ad , gli stessi si impegnano a trasferirne Per_2
gli importi alle figlie con le suddette modalità: per tramite bonifico bancario sul conto Per_2
corrente intestato alla medesima presso BCC Credito Cooperativo Filiale Meledo di AR, per
Per_
tramite bonifico bancario su libretto postale a lei intestato che la madre avrà cura di aprire: il conto corrente presso BA IC, cosiddetto conto predefinito nonché i conti Rendimax libero e continueranno a rimanere aperti in quanto conti di servizio e appoggio alle somme CP_2 vincolate fino al 2027 di cui sopra del deposito “Rendimax”.
g) I coniugi dichiarano di aver così definito ogni loro rapporto di carattere personale e patrimoniale, rinunciando reciprocamente ad eventuali crediti e/o debiti derivanti dal matrimonio, nonché a qualsiasi altra pretesa economica anche a titolo di risarcimento danni ritenendo gli accordi raggiunti soddisfattivi di ogni reciproca pretesa.
h) Spese della presente procedura compensate tra le parti.
2) Con Ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di AR di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di Matrimonio (Registro Comune di AR Anno 2002 Numero 15 Parte II Serie
A Ufficio 1)”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/07/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio con Parte_1
in AR in data 08/09/2002; che dall'unione erano nate le figlie in data CP_1 Per_2
23/11/2003, maggiorenne e studentessa universitaria, e in data 09/04/2015; che l'unione Per_1
coniugale era entrata in crisi da quando il marito aveva cominciato a manifestare seri disturbi di carattere psichiatrico che avevano minato irrimediabilmente la serenità e tranquillità familiare e reso impossibile la convivenza. La ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
che, anche via urgente e temporanea, venisse disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con residenza e collocazione stabile di quest'ultima presso la SI
, demandandosi ai Servizi Sociali di stabilire tempi e modalità protette per l'esercizio dei Pt_1
diritti di visita del padre;
che venisse disposto a carico del SI un contributo mensile CP_1
a favore della SI , a titolo di concorso nel mantenimento delle due figlie, per la Parte_1 somma complessiva di € 750,00 (400 per e 350 per ), oltre alla metà delle spese Per_2 Per_1
straordinarie; che nulla venisse disposto a titolo di assegno di mantenimento tra coniugi.
Costituitosi in giudizio, aderiva alle domande attoree di separazione personale dei CP_1
coniugi e di affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con residenza e collocazione stabile di quest'ultima presso la SI , demandando ai Servizi Sociali di stabilire tempi e modalità Pt_1 protette per l'esercizio dei diritti di visita del padre, ma, per contro, chiedeva che venisse disposto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando la somma mensile di €
600,00 (400 per e 200 per ), sino al 31/12/2024, e da tale data, la somma complessiva Per_2 Per_1 di € 400,00 (200 per e 200 per ), oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2 Per_1
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice delegato, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento: pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe le parti concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, che assumerà da sola anche tutte le decisioni di maggiore Per_1
interesse per la salute, educazione ed istruzione della figlia, con residenza e collocazione stabile di quest'ultima presso la SI , demandandosi ai Servizi sociali di stabilire tempi e modalità Pt_1 protette per l'esercizio dei diritti di visita del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle figlie.
Le spese straordinarie relative alle figlie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Infine, va disposta come da accordi la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio in Parte_1 CP_1
AR (VI) in data 08/09/2002, con atto trascritto al n. 15, parte II, serie A, anno 2002, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone che i Servizi sociali territorialmente competenti stabiliscano tempi e modalità protette per l'esercizio del diritto di visita del padre nei confronti della figlia . Per_1
Spese compensate.
Si comunichi ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 21/01/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo