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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/10/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 2.10.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Antonio Matteo
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. D. CP_1
Rotunno
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.2.2024, la ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver inoltrato, in data 12.10.2022, denuncia di malattia professionale per la patologia “tunnel carpale bilaterale;
tenosinovite polso sx”.
Allegava che aveva riconosciuto la natura lavorativa della suindicata malattia CP_1 nonché l'esistenza di una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 4%.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di tale valutazione atteso che i postumi permanenti erano quantificabili in misura pari o superiore al 6%, chiedeva che fosse accertato che la patologia denunciata aveva determinato la sussistenza di postumi pari a detta percentuale o comunque nella misura maggiore risultante a seguito di ctu medico legale.
Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via CP_1 amministrativa - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Non essendo in contestazione l'esistenza della malattia denunciata e la riconducibilità della stessa all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, è stata disposta CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante a causa di detta patologia.
Ebbene, il CTU nominato, ha evidenziato quanto segue: ”La sig.ra ha Pt_1 presentato all denuncia per il riconoscimento di due malattie professonali: STC CP_1 bilaterale e tenosinovite del pollice sinistro (morbo di . L ha Persona_1 CP_1 riconosciuto come professionali entrambe le patologie valutando la presenza di postumi del 4% . La ricorrente è stata sottoposta ad intervento bilaterale per la Stc prima a destra (2006) e poi a sinistra (2019); patologia che l' ha valutato al 4% tenendo CP_1 presente il cod. 163 che riporta: esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale,a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità. Considerando l'attuale obiettività ritengo che tale valutazione possa essere condivisa. La MI presenta accanto alla Stc anche una patologia tenosinovitica a carico dell'abduttore lungo e dell'estensore breve del pollice sinistro (morbo di ). La valutazione delle tenosinoviti del polso e della Persona_1 mano è riportata dal codice 267 con una valutazione fino a 4. Ritengo pertanto, considerando l'attuale obiettività, che la patologia tendinea determini la ulteriore menomazione del 2% per un totale, trattandosi di menomazioni concorrenti, del 6%”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale del caso concreto, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 cp. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza – idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa e pari al limite di legge, il ricorso può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche complesse, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1 accertata e dichiara che la patologia denunciata con domanda amministrativa del
12.10.2022 ha determinato a carico della ricorrente una menomazione fisica pari al 6%
e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o CP_1 rivalutazione sino al soddisfo;
condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 2697,00 oltre CP_1 rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente;
pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brindisi, 2.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 2.10.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Antonio Matteo
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. D. CP_1
Rotunno
Resistente
Oggetto: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.2.2024, la ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver inoltrato, in data 12.10.2022, denuncia di malattia professionale per la patologia “tunnel carpale bilaterale;
tenosinovite polso sx”.
Allegava che aveva riconosciuto la natura lavorativa della suindicata malattia CP_1 nonché l'esistenza di una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 4%.
Ritenuta tuttavia l'erroneità di tale valutazione atteso che i postumi permanenti erano quantificabili in misura pari o superiore al 6%, chiedeva che fosse accertato che la patologia denunciata aveva determinato la sussistenza di postumi pari a detta percentuale o comunque nella misura maggiore risultante a seguito di ctu medico legale.
Si costituiva in giudizio l' , che – nel richiamare gli accertamenti effettuati in via CP_1 amministrativa - contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*** Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Non essendo in contestazione l'esistenza della malattia denunciata e la riconducibilità della stessa all'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, è stata disposta CTU medico legale al fine di quantificare i postumi occorsi all'istante a causa di detta patologia.
Ebbene, il CTU nominato, ha evidenziato quanto segue: ”La sig.ra ha Pt_1 presentato all denuncia per il riconoscimento di due malattie professonali: STC CP_1 bilaterale e tenosinovite del pollice sinistro (morbo di . L ha Persona_1 CP_1 riconosciuto come professionali entrambe le patologie valutando la presenza di postumi del 4% . La ricorrente è stata sottoposta ad intervento bilaterale per la Stc prima a destra (2006) e poi a sinistra (2019); patologia che l' ha valutato al 4% tenendo CP_1 presente il cod. 163 che riporta: esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale,a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità. Considerando l'attuale obiettività ritengo che tale valutazione possa essere condivisa. La MI presenta accanto alla Stc anche una patologia tenosinovitica a carico dell'abduttore lungo e dell'estensore breve del pollice sinistro (morbo di ). La valutazione delle tenosinoviti del polso e della Persona_1 mano è riportata dal codice 267 con una valutazione fino a 4. Ritengo pertanto, considerando l'attuale obiettività, che la patologia tendinea determini la ulteriore menomazione del 2% per un totale, trattandosi di menomazioni concorrenti, del 6%”.
Orbene, ritiene il giudicante di aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale del caso concreto, supportata da compiute argomentazioni scientifiche, stante altresì l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 cp. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza – idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa e pari al limite di legge, il ricorso può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese, liquidate in considerazione dell'assenza di questioni giuridiche complesse, segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: CP_1 accertata e dichiara che la patologia denunciata con domanda amministrativa del
12.10.2022 ha determinato a carico della ricorrente una menomazione fisica pari al 6%
e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali o CP_1 rivalutazione sino al soddisfo;
condanna al pagamento dei compensi di lite che liquida in € 2697,00 oltre CP_1 rimborso forfettario, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente;
pone le spese di CTU, già liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Brindisi, 2.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere