CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 16/02/2026, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 625/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente e Relatore
MARCELLINI ADELE, Giudice
MIETTO MASSIMO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3846/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. C/O TERZI n. 06884202500011833001 VARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 315/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
La Parte ricorrente chiede rinvio per il deposito di motivi aggiunti.
L'Ufficio si oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, la s.r.l. Il Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi notificatole dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in relazione ad un debito tributario di complessivi € 129.030,65, portato da venti fra cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, di cui eccepiva l'inesistenza della notifica.
Lamentando altresì l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati nonché l'esistenza di vizi nel contenuto dell'atto di pignoramento impugnato, la ricorrente ne chiedeva il conclusivo annullamento.
Si costituivano nel giudizio così radicato sia l'Agenzia delle Entrate-Riscossione - che contestava tutte le avverse doglianze documentando la notifica alla società degli atti presupposti (di cui solo alcuni erano rimessi alla cognizione del giudice tributario) nonché degli atti interruttivi della prescrizione che avevano preceduto il pignoramento presso terzi, e richiamando l'istanza di rateizzazione del debito dalla stessa presentata - sia l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Monza e della Brianza che confermava la notifica alla società degli atti presupposti al pignoramento de quo, con susseguente inammissibilità del proposto ricorso.
Indi, all'udienza del 28-1-2026 la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AIl'esito dell'odierna pubblica trattazione – cui presenziava oltre alla rappresentante della DP di Monza e della Brianza, il difensore della ricorrente che chiedeva rinvio per il deposito di motivi aggiunti - osserva la Corte come l'impugnazione della Il Ricorrente_1 non possa trovare accoglimento.
Premesso che quest'ultima risulta decaduta dalla richiesta formulata in udienza per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 24 comma 2 del D.L.vo n. 546/92, e rilevato – in via del pari preliminare – il difetto di giurisdizione di questa CGT in merito agli atti presupposti aventi ad oggetto debiti previdenziali come pure in merito alle eccezioni afferenti il contenuto dell'atto di pignoramento presso terzi (in quanto sia gli uni che le altre rimessi alla cognizione del giudice ordinario), deve invero rimarcarsi l'infondatezza delle deduzioni poste dalla società a base del ricorso.
Se, sulla scorta della documentazione allegata in giudizio dall'Agenzia della Riscossione, risulta infatti accertata la notifica alla ricorrente delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito presupposti, appare poi incontestato in causa che la società abbia presentato in data 1°-3-2024 istanza di rateizzazione del debito portato da 15 di detti atti, accolta dall'Ufficio con il provvedimento di pari data anch'esso prodotto in causa.
Tale circostanza consente di ritenere conclusivamente dimostrata la conoscenza degli atti presupposti al pignoramento impugnato da parte della Il Ricorrente_1, il cui legale rappresentante risulta peraltro aver richiesto il 9-7-2024 copia della situazione contabile della società, ritirandola allo sportello dell'AdR di Monza
(cfr. richiesta citata, in atti). Ciò posto, deve escludersi l'eccepita prescrizione dei crediti tributari azionati, risultando notificati alla contribuente un'intimazione di pagamento ed un preavviso di fermo, atti entrambi interruttivi del termine prescrizionale decennale in proposito applicabile (se ne vedano le relate di notifica prodotte in giudizio dall'Agenzia della Riscossione).
A tutto ciò consegue il rigetto del proposto ricorso che, involgendo anche vizi propri dell'atto impugnato, è esente dai profili di inammissibilità dedotti dalle parti resistenti ma risulta - come sin qui evidenziato - infondato nel merito;
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite - liquidate in € 3.000,00 omnicomprensivi ciascuno - in favore degli Uffici resistenti.
Il Presidente est.
IV NT
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente e Relatore
MARCELLINI ADELE, Giudice
MIETTO MASSIMO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3846/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. C/O TERZI n. 06884202500011833001 VARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 315/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
La Parte ricorrente chiede rinvio per il deposito di motivi aggiunti.
L'Ufficio si oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, la s.r.l. Il Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi notificatole dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in relazione ad un debito tributario di complessivi € 129.030,65, portato da venti fra cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, di cui eccepiva l'inesistenza della notifica.
Lamentando altresì l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati nonché l'esistenza di vizi nel contenuto dell'atto di pignoramento impugnato, la ricorrente ne chiedeva il conclusivo annullamento.
Si costituivano nel giudizio così radicato sia l'Agenzia delle Entrate-Riscossione - che contestava tutte le avverse doglianze documentando la notifica alla società degli atti presupposti (di cui solo alcuni erano rimessi alla cognizione del giudice tributario) nonché degli atti interruttivi della prescrizione che avevano preceduto il pignoramento presso terzi, e richiamando l'istanza di rateizzazione del debito dalla stessa presentata - sia l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Monza e della Brianza che confermava la notifica alla società degli atti presupposti al pignoramento de quo, con susseguente inammissibilità del proposto ricorso.
Indi, all'udienza del 28-1-2026 la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AIl'esito dell'odierna pubblica trattazione – cui presenziava oltre alla rappresentante della DP di Monza e della Brianza, il difensore della ricorrente che chiedeva rinvio per il deposito di motivi aggiunti - osserva la Corte come l'impugnazione della Il Ricorrente_1 non possa trovare accoglimento.
Premesso che quest'ultima risulta decaduta dalla richiesta formulata in udienza per il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 24 comma 2 del D.L.vo n. 546/92, e rilevato – in via del pari preliminare – il difetto di giurisdizione di questa CGT in merito agli atti presupposti aventi ad oggetto debiti previdenziali come pure in merito alle eccezioni afferenti il contenuto dell'atto di pignoramento presso terzi (in quanto sia gli uni che le altre rimessi alla cognizione del giudice ordinario), deve invero rimarcarsi l'infondatezza delle deduzioni poste dalla società a base del ricorso.
Se, sulla scorta della documentazione allegata in giudizio dall'Agenzia della Riscossione, risulta infatti accertata la notifica alla ricorrente delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito presupposti, appare poi incontestato in causa che la società abbia presentato in data 1°-3-2024 istanza di rateizzazione del debito portato da 15 di detti atti, accolta dall'Ufficio con il provvedimento di pari data anch'esso prodotto in causa.
Tale circostanza consente di ritenere conclusivamente dimostrata la conoscenza degli atti presupposti al pignoramento impugnato da parte della Il Ricorrente_1, il cui legale rappresentante risulta peraltro aver richiesto il 9-7-2024 copia della situazione contabile della società, ritirandola allo sportello dell'AdR di Monza
(cfr. richiesta citata, in atti). Ciò posto, deve escludersi l'eccepita prescrizione dei crediti tributari azionati, risultando notificati alla contribuente un'intimazione di pagamento ed un preavviso di fermo, atti entrambi interruttivi del termine prescrizionale decennale in proposito applicabile (se ne vedano le relate di notifica prodotte in giudizio dall'Agenzia della Riscossione).
A tutto ciò consegue il rigetto del proposto ricorso che, involgendo anche vizi propri dell'atto impugnato, è esente dai profili di inammissibilità dedotti dalle parti resistenti ma risulta - come sin qui evidenziato - infondato nel merito;
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite - liquidate in € 3.000,00 omnicomprensivi ciascuno - in favore degli Uffici resistenti.
Il Presidente est.
IV NT