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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/11/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 12 novembre 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 6605/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Esposito Mocerino ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio, in Tufino (NA), alla via Reggia di Ponticchio
n. 8
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva, elettivamente CP_1 domiciliato in Nola, S.S. 7 bis
Resistente
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Umberto Pagliuca, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Napoli, alla via Lepanto n. 97.
Altro Resistente
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_2 distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici elettivamente domicilia in Via Armando Diaz
n.11
Altro Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2022 90200545 72 000 limitatamente ai seguenti titoli esecutivi: Cartella di pagamento n. 07120170059729279000, notificata il 26/09/2017, per l'importo di euro 23.542,39; Cartella di pagamento n. 07120170078410757000, notificata il
23/10/2017, per l'importo di euro 832,65; Cartella di pagamento n. 07120170093259726001, notificata il 07/02/2018, per l'importo di euro 304,23; Cartella di pagamento n.
07120170097546824000 notificata il 08/01/2018 per l'importo di euro 109,49; Cartella di pagamento n. 07120170108275784000 notificata il 24/01/2018 per l'importo di euro 316,55; Cartella di pagamento n. 07120180036253638000 notificata il 13/07/2018 per l'importo di euro 2.787,54;
Cartella di pagamento n. 07120190003534807000 notificata il 23/05/2019 per l'importo di euro
88,27; Cartella di pagamento n. 07120190017716802001 notificata il 08/05/2019 per l'importo di euro 193,91; Cartella di pagamento n. 07120190107291667000 notificata il 26/10/2021 per l'importo di euro 790,52; Cartella di pagamento n. 07120190122765251000 notificata il 10/02/2020 per l'importo di euro 492,80; Avviso di addebito 37120160016199530000 notificato il 24/11/2016 per l'importo di euro 10.269,33; Avviso di addebito 37120160020915943000 notificato il 30/12/2016 per l'importo di euro 1.665,53; Avviso di addebito 37120170007655237000 notificato il 28/09/2017 per l'importo di euro 9.983,09; Avviso di addebito 37120180008507176000 notificato il 17/07/2018 per l'importo di euro 7.293,76; Avviso di addebito 37120180022229633000 notificato il 18/01/2019 per l'importo di euro 4.774,96; Avviso di addebito 37120210007222210000 notificato il 29/01/2022 per l'importo di euro 7.187,08. Al riguardo, ha dedotto, innanzitutto, la maturata prescrizione dei diritto di credito degli Enti impositori iscritti in tale atto, per decorso del termine quinquennale ex lege previsto e, in secondo luogo, l'omessa e/o irregolare notifica di tutti gli atti controversi.
Ha concluso, quindi, per l'annullamento dell'atto opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente l' , con memoria depositata il 03.11.2023, chiedendo il rigetto delle CP_1 avverse domande, per mancata maturazione della prescrizione, anche alla luce della normativa emergenziale e per regolarità della notifica di tutti gli atti di sua competenza
Con memoria del 06.04.2023 si costituiva in giudizio l' , la quale chiedeva innanzitutto CP_3 dichiararsi il proprio difetti di legittimazione passiva relativamente agli avvisi di addebito contestati;
in secondo luogo, eccepiva la mancata maturazione della prescrizione, concludendo per il rigetto della domanda e la conseguente condanna del ricorrente alla refusione delle spese legali;
Contr Si costituiva ritualmente l' con memoria depositata il 09.11.2023, la quale deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande del ricorrente per cui chiedeva confermarsi l'intimazione di pagamento impugnata;
nel contestare le pretese di parte ricorrente deduceva, in particolare, il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, in quanto per i tributi erariali, insiti nelle cartelle di pagamento impugnate, la legge prevede giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti formalizzate mediante deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via pregiudiziale, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale relativamente alle cartelle di pagamento contenute nell'intimazione impugnata. Sul punto, infatti, l'art. 2 D. Lgs.
546/1992 prevede espressamente che “1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e
l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni”.
Com'è noto, l'intimazione di pagamento non si inserisce nel contesto dell'esecuzione, essendo, invece, atto prodromico alla successiva pretesa esecutiva. Questo principio, e le connesse ricadute in tema di giurisdizione, sono state affrontate più volte dai Giudici di legittimità, i quali hanno affermato, da ultimo, che “(…) con riferimento alla intimazione di pagamento, le Sezioni Unite hanno affermato che, a norma dell'art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento ex art.
50 del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante nella specie) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. cit. (Cass. 31/03/2008, n.
8279)……….” (Cass. 16/10/2024, n. 26817)” (Cfr. Cass. Sez. V Civile, ord. n. 4180 del 18 febbraio
2025).
Ne discende, pertanto, il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in ordine alle cartelle di Contr pagamento controverse, nonché il difetto di legittimazione passiva della resistente
Sempre in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della resistente CP_3 convenute in giudizio. Ciò sulla scorta del recente orientamento della Suprema Corte espresso a
Sezioni Unite (Cass., sent. n. 7514/2022), in base al quale, nel processo attinente alle opposizioni ad iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 così come modificato dall'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre
2002, che ha modificato il testo originario dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario.
Secondo la Suprema Corte, dunque, per un verso, deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo, non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, in quanto la notifica degli avvisi di addebito spetta unicamente all'ente impositore, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa ( così testualmente Cass., sent. n. 7514/2022).
Nel merito, sulla scorta di quanto affermato da Cass. 18.11.2004, n. 21863, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
L'impugnazione di parte ricorrente, nella parte in cui ha eccepito la prescrizione del credito, va qualificata come opposizione all'esecuzione e, dunque, proponibile dinanzi al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, come nel caso in esame, mentre nella parte in cui ha eccepito l'omessa notifica dei titoli esecutivi, va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi.
Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n. 26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità
(derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)».
Nel caso che ci occupa, l'opposizione è stata proposta entro il termine di 20 giorni dalla notificazione dell'atto controverso, sicché non è preclusa nessuna eccezione in ordine ai vizi formali.
Orbene, per quanto concerne le notifiche degli avvisi di addebito oggetto dell'opposizione, dalle CP_ relate depositate dall' si evince che tali atti, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata sono stati ritualmente notificati a mezzo posta presso l'indirizzo di residenza del ricorrente quale risultante anche dal ricorso introduttivo. In particolare, l'Avviso di addebito 37120160016199530000 risulta ritualmente notificato il 24/11/2016; l'Avviso di addebito 37120160020915943000 il 30/12/2016;
l'Avviso di addebito 37120170007655237000 il 28/09/2017; l'Avviso di addebito
37120180008507176000 il 17/07/2018; l'Avviso di addebito 37120180022229633000 il 18/01/2019;
l'Avviso di addebito 37120210007222210000 il 29/01/2022.
Alla luce di tali considerazioni, la prima doglianza relativa alla omessa e/o irregolare notifica degli avvisi di addebito deve essere respinta.
Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione quinquennale asseritamente maturata tra la data di notifica degli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento impugnata, va dato atto del costante orientamento della Suprema Corte, in base al quale “In tema di prescrizione estintiva,
l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto azionato e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio, è rimessa al giudice (Sez. 1, Sentenza n. 15337 del 25/07/2016 Presidente: Salvago S. Estensore: Mercolino G.
Relatore: Mercolino G. P.M. Russo RG. (Diff.)
Proprio in tema di prescrizione dei crediti previdenziali maturata dopo la notifica della cartella non opposta, di recente è intervenuta la pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite che risolvendo il contrasto di giurisprudenza, ha affermato che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1 natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge
n. 122 del 2010). Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
Ciò posto, va analizzata l'eccezione di prescrizione asseritamente maturata tra la data di notifica degli avvisi di addebito e la data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Orbene, l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata il 07.12.2022. CP_ Nel caso in esame, l' - per quel che concerne gli avvisi di addebito che, come detto, sono gli unici atti sui quali l'odierno Giudicante può pronunciarsi - ha eccepito la mancata maturazione della prescrizione dei crediti afferenti agli avvisi controversi in virtù della ritualità, regolarità e tempestività delle notifiche, avvenute nelle anzidette date.
Occorre pertanto, valutare se tra la notifica - regolarmente avvenuta - dei singoli avvisi controversi e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata sia decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Viene in rilievo, nel caso in esame, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", il quale dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma
9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
In totale, dunque, al termine di prescrizione per i crediti rientranti in tale arco temporale devono computarsi 311 giorni di sospensione che, nella pratica, vanno aggiunti al periodo ordinario, al fine di vagliarne la maturazione.
Per tale motivo, va dichiarata la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n.
37120160016199530000 ( notificato il 24 novembre 2026) e n. 37120160020915943000 ( notificato il 30.12.2016), essendo stata l'intimazione di pagamento notificata oltre i termini di prescrizione, corrispondenti - applicando la normativa emergenziale - rispettivamente al 01.10.2022 e al
06.11.2022.
Deve, invece, respingersi l'opposizione con riferimento agli altri avvisi di addebito contestati, in quanto, in assenza di altre contestazioni inerenti al merito della pretesa contributiva, non risulta spirato il termine di prescrizione quinquennale, calcolato tenendo conto anche della sospensione determinata dalla normativa emergenziale sopra richiamata CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza in favore dell' sulla base dei parametri minimi, data la non complessità delle questioni ed esclusa ogni attività istruttoria. Cont Spese compensate nei confronti di e in considerazione della natura della pronuncia. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario di Nola in ordine alle Cartelle di pagamento n. 07120170059729279000, n. 07120170078410757000, n. 07120170093259726001, n.
07120170097546824000 n. 07120170108275784000 n. 07120180036253638000 n.
07120190003534807000 n. 07120190017716802001 n. 07120190107291667000 n. 07120190122765251000, in favore della e, per Controparte_5
l'effetto, concede alla parte ricorrente il termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi l'orano giudicante munito di giurisdizione;
Cont
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di e di con compensazione delle spese CP_3 di lite;
- dichiara prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 37120160016199530000 e n.
37120160020915943000;
- rigetta per il resto la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, pari a complessivi euro 3.291,00 a favore dell' , oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge. CP_1
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 12 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Carmen Maria Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 12 novembre 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 6605/2022 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Esposito Mocerino ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio, in Tufino (NA), alla via Reggia di Ponticchio
n. 8
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva, elettivamente CP_1 domiciliato in Nola, S.S. 7 bis
Resistente
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Umberto Pagliuca, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Napoli, alla via Lepanto n. 97.
Altro Resistente
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_2 distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici elettivamente domicilia in Via Armando Diaz
n.11
Altro Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2022 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2022 90200545 72 000 limitatamente ai seguenti titoli esecutivi: Cartella di pagamento n. 07120170059729279000, notificata il 26/09/2017, per l'importo di euro 23.542,39; Cartella di pagamento n. 07120170078410757000, notificata il
23/10/2017, per l'importo di euro 832,65; Cartella di pagamento n. 07120170093259726001, notificata il 07/02/2018, per l'importo di euro 304,23; Cartella di pagamento n.
07120170097546824000 notificata il 08/01/2018 per l'importo di euro 109,49; Cartella di pagamento n. 07120170108275784000 notificata il 24/01/2018 per l'importo di euro 316,55; Cartella di pagamento n. 07120180036253638000 notificata il 13/07/2018 per l'importo di euro 2.787,54;
Cartella di pagamento n. 07120190003534807000 notificata il 23/05/2019 per l'importo di euro
88,27; Cartella di pagamento n. 07120190017716802001 notificata il 08/05/2019 per l'importo di euro 193,91; Cartella di pagamento n. 07120190107291667000 notificata il 26/10/2021 per l'importo di euro 790,52; Cartella di pagamento n. 07120190122765251000 notificata il 10/02/2020 per l'importo di euro 492,80; Avviso di addebito 37120160016199530000 notificato il 24/11/2016 per l'importo di euro 10.269,33; Avviso di addebito 37120160020915943000 notificato il 30/12/2016 per l'importo di euro 1.665,53; Avviso di addebito 37120170007655237000 notificato il 28/09/2017 per l'importo di euro 9.983,09; Avviso di addebito 37120180008507176000 notificato il 17/07/2018 per l'importo di euro 7.293,76; Avviso di addebito 37120180022229633000 notificato il 18/01/2019 per l'importo di euro 4.774,96; Avviso di addebito 37120210007222210000 notificato il 29/01/2022 per l'importo di euro 7.187,08. Al riguardo, ha dedotto, innanzitutto, la maturata prescrizione dei diritto di credito degli Enti impositori iscritti in tale atto, per decorso del termine quinquennale ex lege previsto e, in secondo luogo, l'omessa e/o irregolare notifica di tutti gli atti controversi.
Ha concluso, quindi, per l'annullamento dell'atto opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente l' , con memoria depositata il 03.11.2023, chiedendo il rigetto delle CP_1 avverse domande, per mancata maturazione della prescrizione, anche alla luce della normativa emergenziale e per regolarità della notifica di tutti gli atti di sua competenza
Con memoria del 06.04.2023 si costituiva in giudizio l' , la quale chiedeva innanzitutto CP_3 dichiararsi il proprio difetti di legittimazione passiva relativamente agli avvisi di addebito contestati;
in secondo luogo, eccepiva la mancata maturazione della prescrizione, concludendo per il rigetto della domanda e la conseguente condanna del ricorrente alla refusione delle spese legali;
Contr Si costituiva ritualmente l' con memoria depositata il 09.11.2023, la quale deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande del ricorrente per cui chiedeva confermarsi l'intimazione di pagamento impugnata;
nel contestare le pretese di parte ricorrente deduceva, in particolare, il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, in quanto per i tributi erariali, insiti nelle cartelle di pagamento impugnate, la legge prevede giurisdizione delle Commissioni Tributarie.
Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti formalizzate mediante deposito di note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
In via pregiudiziale, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale relativamente alle cartelle di pagamento contenute nell'intimazione impugnata. Sul punto, infatti, l'art. 2 D. Lgs.
546/1992 prevede espressamente che “1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e
l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni”.
Com'è noto, l'intimazione di pagamento non si inserisce nel contesto dell'esecuzione, essendo, invece, atto prodromico alla successiva pretesa esecutiva. Questo principio, e le connesse ricadute in tema di giurisdizione, sono state affrontate più volte dai Giudici di legittimità, i quali hanno affermato, da ultimo, che “(…) con riferimento alla intimazione di pagamento, le Sezioni Unite hanno affermato che, a norma dell'art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento ex art.
50 del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante nella specie) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. cit. (Cass. 31/03/2008, n.
8279)……….” (Cass. 16/10/2024, n. 26817)” (Cfr. Cass. Sez. V Civile, ord. n. 4180 del 18 febbraio
2025).
Ne discende, pertanto, il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in ordine alle cartelle di Contr pagamento controverse, nonché il difetto di legittimazione passiva della resistente
Sempre in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della resistente CP_3 convenute in giudizio. Ciò sulla scorta del recente orientamento della Suprema Corte espresso a
Sezioni Unite (Cass., sent. n. 7514/2022), in base al quale, nel processo attinente alle opposizioni ad iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 così come modificato dall'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre
2002, che ha modificato il testo originario dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario.
Secondo la Suprema Corte, dunque, per un verso, deve ritenersi sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo, non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, in quanto la notifica degli avvisi di addebito spetta unicamente all'ente impositore, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa ( così testualmente Cass., sent. n. 7514/2022).
Nel merito, sulla scorta di quanto affermato da Cass. 18.11.2004, n. 21863, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
L'impugnazione di parte ricorrente, nella parte in cui ha eccepito la prescrizione del credito, va qualificata come opposizione all'esecuzione e, dunque, proponibile dinanzi al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, come nel caso in esame, mentre nella parte in cui ha eccepito l'omessa notifica dei titoli esecutivi, va qualificata quale opposizione agli atti esecutivi.
Difatti, la Suprema Corte, nella nota pronuncia resa a Sezioni Unite n. 26283/2022, ha avuto modo di precisare che «nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione
(Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità
(derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale
l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)».
Nel caso che ci occupa, l'opposizione è stata proposta entro il termine di 20 giorni dalla notificazione dell'atto controverso, sicché non è preclusa nessuna eccezione in ordine ai vizi formali.
Orbene, per quanto concerne le notifiche degli avvisi di addebito oggetto dell'opposizione, dalle CP_ relate depositate dall' si evince che tali atti, sottesi all'intimazione di pagamento impugnata sono stati ritualmente notificati a mezzo posta presso l'indirizzo di residenza del ricorrente quale risultante anche dal ricorso introduttivo. In particolare, l'Avviso di addebito 37120160016199530000 risulta ritualmente notificato il 24/11/2016; l'Avviso di addebito 37120160020915943000 il 30/12/2016;
l'Avviso di addebito 37120170007655237000 il 28/09/2017; l'Avviso di addebito
37120180008507176000 il 17/07/2018; l'Avviso di addebito 37120180022229633000 il 18/01/2019;
l'Avviso di addebito 37120210007222210000 il 29/01/2022.
Alla luce di tali considerazioni, la prima doglianza relativa alla omessa e/o irregolare notifica degli avvisi di addebito deve essere respinta.
Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione quinquennale asseritamente maturata tra la data di notifica degli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento impugnata, va dato atto del costante orientamento della Suprema Corte, in base al quale “In tema di prescrizione estintiva,
l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto azionato e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio, è rimessa al giudice (Sez. 1, Sentenza n. 15337 del 25/07/2016 Presidente: Salvago S. Estensore: Mercolino G.
Relatore: Mercolino G. P.M. Russo RG. (Diff.)
Proprio in tema di prescrizione dei crediti previdenziali maturata dopo la notifica della cartella non opposta, di recente è intervenuta la pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite che risolvendo il contrasto di giurisprudenza, ha affermato che “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche
l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1 natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge
n. 122 del 2010). Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
Ciò posto, va analizzata l'eccezione di prescrizione asseritamente maturata tra la data di notifica degli avvisi di addebito e la data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Orbene, l'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata il 07.12.2022. CP_ Nel caso in esame, l' - per quel che concerne gli avvisi di addebito che, come detto, sono gli unici atti sui quali l'odierno Giudicante può pronunciarsi - ha eccepito la mancata maturazione della prescrizione dei crediti afferenti agli avvisi controversi in virtù della ritualità, regolarità e tempestività delle notifiche, avvenute nelle anzidette date.
Occorre pertanto, valutare se tra la notifica - regolarmente avvenuta - dei singoli avvisi controversi e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata sia decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Viene in rilievo, nel caso in esame, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria", il quale dispone, al comma 2: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma
9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
In totale, dunque, al termine di prescrizione per i crediti rientranti in tale arco temporale devono computarsi 311 giorni di sospensione che, nella pratica, vanno aggiunti al periodo ordinario, al fine di vagliarne la maturazione.
Per tale motivo, va dichiarata la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n.
37120160016199530000 ( notificato il 24 novembre 2026) e n. 37120160020915943000 ( notificato il 30.12.2016), essendo stata l'intimazione di pagamento notificata oltre i termini di prescrizione, corrispondenti - applicando la normativa emergenziale - rispettivamente al 01.10.2022 e al
06.11.2022.
Deve, invece, respingersi l'opposizione con riferimento agli altri avvisi di addebito contestati, in quanto, in assenza di altre contestazioni inerenti al merito della pretesa contributiva, non risulta spirato il termine di prescrizione quinquennale, calcolato tenendo conto anche della sospensione determinata dalla normativa emergenziale sopra richiamata CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza in favore dell' sulla base dei parametri minimi, data la non complessità delle questioni ed esclusa ogni attività istruttoria. Cont Spese compensate nei confronti di e in considerazione della natura della pronuncia. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario di Nola in ordine alle Cartelle di pagamento n. 07120170059729279000, n. 07120170078410757000, n. 07120170093259726001, n.
07120170097546824000 n. 07120170108275784000 n. 07120180036253638000 n.
07120190003534807000 n. 07120190017716802001 n. 07120190107291667000 n. 07120190122765251000, in favore della e, per Controparte_5
l'effetto, concede alla parte ricorrente il termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi l'orano giudicante munito di giurisdizione;
Cont
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di e di con compensazione delle spese CP_3 di lite;
- dichiara prescritti i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 37120160016199530000 e n.
37120160020915943000;
- rigetta per il resto la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, pari a complessivi euro 3.291,00 a favore dell' , oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge. CP_1
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 12 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Carmen Maria Pigrini