Sentenza 8 novembre 2022
Massime • 1
In tema di esecuzione, non costituisce causa di esclusione della sospensione delle pene detentive la condanna per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 4-bis ord. pen., come modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in caso di avvenuta concessione dell'attenuante speciale di cui all'art. 323-bis, comma secondo, cod. pen., costituendo tale diminuente una condizione di immediato accesso ai benefici penitenziari, non suscettibile di rivalutazione o di modifica in fase esecutiva o di sorveglianza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2022, n. 6763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6763 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2022 |
Testo completo
06763 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3204/2022 MONICA BONI - Presidente - CC 08/11/2022 DOMENICO FIORDALISI R.G.N. 20231/2022 GAETANO DI GI RA MAGI FRANCESCO ALIFFI - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO nel procedimento a carico di: NA GI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/05/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG VALENTINA MANUALI che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 4.1.8.del R 1. Con ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'incidente di esecuzione proposto da NI MA, ha dichiarato la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione relativo alla pena di anni due di reclusione, inflittagli ex art. 444 c.p.p. con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano, emessa in data 3 dicembre 2021 e divenuta, irrevocabile il 4 gennaio 2022, e ha disposto l'immediata liberazione del condannato per consentirgli di presentare, nel termine di trenta giorni, richiesta di misura alternativa alla detenzione. A fondamento della decisione il Tribunale rileva che la 1., 9 gennaio 2019, n. 3, nell'introdurre nel catalogo dei reati ostativi di cui all'art.
4-bis Ord. pen. per soap. محمد i quali non opera l'obbligo del pubblico ministero di emettere, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., nel caso di pene non superiori a quattro anni di reclusione, unitamente all'ordine di esecuzione, un decreto di contestuale sospensione funzionale a consentire al condannato di richiedere nel termine di trenta giorni le misure alternative i più gravi delitti contro la pubblica - amministrazione, ha, comunque, previsto, nell'ambito di una normativa premiale volta a valorizzare la collaborazione con la con la giustizia, l'applicabilità dei benefici premiali anche in favore di detenuti, come NA, cui è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. D'altra parte, trattandosi di requisito per l'accesso ai benefici penitenziari il cui accertamento è riservato alla fase cognitiva senza attribuire alcun margine di apprezzamento al pubblico ministero e al giudice dell'esecuzione, non vi sarebbe ragione di "spezzare" il legame posto dal legislatore tra sospensione dell'ordine di esecuzione e natura realmente ostativa del delitto per cui è intervenuta condanna, consentendo l'ingresso in carcere di soggetti legittimati ad accedere a modalità alternative di espiazione della pena senza che ciò sia reso necessario da una espressa riserva dell'accertamento della natura ostativa alla fase di sorveglianza come quello previsto dall'art. 58-ter Ord. pen.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano il quale ha dedotto violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 656, comma 9, cod. proc. Pen. e 4,-bis Ord. pen. Sostiene che il Tribunale non ha considerato il pacifico indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la norma di cui all'art. 656, comma 9 lett. a), cod. proc. pen., individua i reati ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena detentiva attraverso il mero richiamo alle previsioni di legge che li contemplano, senza prendere in considerazione condizioni e presupposti previsti dalla disciplina penitenziaria per l'accesso ai benefici, il cui accertamento è riservato alla competenza esclusiva del Tribunale di sorveglianza. Tale richiamo letterale ai delitti del catalogo di cui all'art.
4-bis Ord. pen. non può essere superato dal pubblico ministero nella fase dell'emissione dell'ordine di esecuzione attraverso la valorizzazione di istituti premiali che assumono rilevanza soltanto nella successiva fase dell'acceso ai benefici penitenziari. L'eventuale irragionevolezza dell'interpretazione letterale non giustifica un intervento correttivo del giudice ordinario, ma rende, se mai, necessario la sottoposizione della relativa questione al vaglio della Corte costituzionale, che in più pronunce, anche recenti, ha chiarito che il collegamento tra sospensione зар 1 dell'ordine di esecuzione e casi di accesso alle misure alternative ha natura solo tendenziale e che il legislatore, nella sua discrezionalità, può derogarvi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non è fondato.
1. Ritiene il Collegio che sia corretta l'interpretazione seguita dall'ordinanza impugnata secondo la quale l'avvenuto riconoscimento da parte della sentenza di NA condanna di MA per i reati di cui agli artt. 319, 319-bis e 321 cod. pen. della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323-bis, comma 2, cod. pen. ("Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 e 322 bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi"), rendeva obbligatoria - nel regime introdotto dalla I., 9 gennaio 2019, n. 3, vigente all'epoca di emissione del provvedimento impugnato, ma successivamente soppresso dalla I., 30 dicembre 2022, n. 199 - la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
2. L'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., stabilisce che quando sia inflitta condanna per pene detentive brevi nei termini ivi indicati "il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione": in tal modo, da un lato delinea in via generale i presupposti per applicare la sospensione dell'ordine di esecuzione, onde consentire al condannato la possibilità di formulare istanza di ammissione ad una misura alternativa, tant'è che è testuale la prescrizione per cui il P.M. procedente, quando adotti il decreto di sospensione, nel notificarlo al condannato ed al suo difensore, deve inserire anche l'avviso che entro trenta giorni potrà essere presentata istanza per la concessione delle misure alternative alla carcerazione, disciplinate dalla legge sull'ordinamento penitenziario;
dall'altro rinvia ai divieti derogatori della previsione generale, regolati dai successivi commi sette e nove. In particolare, quest'ultima disposizione introduce la previsione tassativa di situazioni di esclusione dalla sospensione dell'ordine di esecuzione, iniziando alla lett. a) proprio dall'intervenuta condanna per i delitti di cui all'art.
4-bis Ord. pen. e successive modificazioni. 7Яр омир 3 3. Secondo quanto già affermato dal costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la formulazione testuale dell'art. 656 citato ed il richiamo esplicito, quale condizione ostativa, all'intervenuta condanna per uno dei delitti indicati nella norma speciale dell'art.
4-bis Ord. pen. manifesta l'intento del legislatore, ai fini del diniego del beneficio, di assegnare esclusivo rilievo a tale profilo oggettivo sulla scorta del mero titolo del reato giudicato, in ragione della presunzione di specifica pericolosità di quanti ne siano stati ritenuti responsabili, a prescindere dalla modulazione delle decisioni assunte in tema di trattamento punitivo e di bilanciamento tra circostanze eterogenee (cfr. Sez. 1, n. 20796 del 12/04/2019 Rv., Bozzaotre, 276312 - 01; Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012, P.M. in proc. Chilelli, Rv. 253784; Sez. 1, n. 16741 del 02/04/2008, P.M. in proc. Russo, Rv. 240128; Sez. 2, n.36764 del 20/09/2001, Maglione, rv. 219612; sez. 2, n. 3731 del 29/9/2000, Grasso, Rv. 217096; Sez. U, n. 20 del 13/07/1998, PM in proc. Griffa, Rv. 211467),. Il rinvio operato dall'art.656, comma 9 cod. proc. pen., all'elenco dei reati dell'art.
4-bis Ord. pen. è, di tipo formale non recettizio. Infatti, "non recepisce materialmente la norma richiamata ed i suoi presupposti soggettivi di applicabilità, ma si limita ad affidare alla norma richiamata l'individuazione delle categorie di delitti per i quali non si applica la sospensione delle pene detentive brevi" (Sez. Unite Aloi, citata). Ne segue che il catalogo dei delitti ostativi alla sospensione della esecuzione di pene detentive brevi è identico a quello dei delitti che impediscono di accedere alle misure alternative alla carcerazione;
tale conclusione riposa anche sulla considerazione della "ratio" dell'istituto processuale di cui all'art. 656 cod. proc. pen., comma 5, dal momento che l'ordinamento prevede di non procedere immediatamente ad espiazione nei casi in cui consente al condannato di proporre istanza per una misura alternativa e ciò sulla base della sola astratta applicabilità di tale misura, dal momento che l'effettivo apprezzamento dei presupposti per la sua concessione resta affidato al tribunale di sorveglianza.
4. A partire dalla pronuncia resa dalle Sez. Unite n. 24561 del 30/5/2006, Aloi, Rv. 233976, si è affermato che l'art.
4-bis introduce un sistema di accesso alle misure alternative alla detenzione e ad altri benefici penitenziari, quali l'assegnazione al lavoro all'esterno ed i permessi premio, che opera con diverse modalità in relazione ai reati in esso previsti, raggruppati in distinte categorie, in funzione della medesima natura criminale e della conseguente pericolosità sociale dei condannati;
per quanto qui rileva, rispetto alle quattro "fasce" di reati in esso previsti, i reati contro la pubblica amministrazione ("delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 4 rauk. 321, 322, 322-bis, cod. pen"), all'epoca della decisione in verifica, erano collocati in quella prevista dal primo comma per i quali "L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata" potevano essere concessi "solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale".
5. A seguito dell'interpolazione operata dalla I., 9 gennaio 2019, n. 3, si riscontra nel testo dell'art.
4-bis, comma 1, Ord. pen una commistione, determinata da evidenti ragioni di sintesi, tra la disciplina dettata per i reati ostativi in caso di collaborazione, inesigibile o impossibile, con il richiamo all'art. 58-ter Ord. pen., e quella rivolta alla particolare categoria di reati ostativi costituti dai reati contro la pubblica amministrazione, nel caso di riconoscimento dell'attenuante speciale della collaborazione di cui all'art. 323-bis cod. pen. Da una interpretazione sistematica degli istituti coinvolti risulta, tuttavia, evidente che, ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656, comma 5 e seg. cod. proc. pen., le due situazioni non sono sovrapponili e devono necessariamente dare luogo a effetti diversi: l'accertamento della collaborazione di cui all'art. 58-ter Ord. pen., quale condizione di accesso ai benefici penitenziari, è rimessa alla magistratura di sorveglianza ed implica la valutazione di elementi fattuali anche estranei o sopravvenuti al giudizio di cognizione;
l'accertamento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. può essere riconosciuta solo con la sentenza irrevocabile. Ne segue che, a differenza dell'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile, il pubblico ministero, al momento della decisione sulla sospensione dell'ordine di esecuzione, è perfettamente in grado di verificare l'avvenuto riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, trattandosi di elemento che deve necessariamente risultare dal titolo in esecuzione e che non è nemmeno suscettibile, nella successiva fase esecutiva o di sorveglianza, di rivalutazione o di modifiche, al pari di tutte le statuizioni coperte dal giudicato. Se a ciò si aggiunge la pacifica ratio del sistema previsto dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., ossia evitare la carcerazione ai soggetti che sin dal momento dell'emissione dell'ordine di esecuzione sono legittimati, al netto di valutazioni discrezionali, ad essere ammessi a misure alternative alla detenzione, il riferimento inserito nell'art.
4-bis, comma 1, Ord. pen. dalla I., 9 gennaio 2019, n. 3 ai condannati ai quali è stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale deve essere necessariamente interpretato nel senso di escludere dal catalogo dei reati ostativi, per i quali sussiste il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione, i reati contro 5 la pubblica amministrazione di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322 e 322-bis cod. pen. qualora sia stata riconosciuta l'indicata attenuante e ciò in ragione del già intervenuto accertamento della condizione di immediato accesso ai benefici penitenziari.
6. Per completezza va tenuto presente che, dopo la deliberazione della presente pronuncia l'art. 1, comma 1, della I., 30 dicembre 2022, n. 199, nel disporre conversione, con modificazioni, del D.L. 31 ottobre 2022 n. 162, ha soppresso dall'art.
4-bis comma 1 Ord. pen. tutti i riferimenti ai reati contro la pubblica amministrazione, escludendoli dal catalogo dei reati ostativi. Anche sotto questo profilo, pertanto, è divenuta irrilevante la questione di costituzionalità dedotta dal ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso, in Roma 8 novembre 2022. Il Presidente Il Consigliere estensore Monica Boni Francesco Aliffi Шаотре Gravar coge DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 FEB 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO MA Caldagni 6