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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 4380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4380 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5256/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5256/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Lorenzo Cinquepalmi e Laura Chiarelli Parte_1 P.IVA_1
parte attrice - opponente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Virginio Vilardi parte convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice - opponente:
“nel merito: accertata l'insussistenza/l'incertezza del debito dell'opponente verso la convenuta opposta, anche per effetto dell'escussione della garanzia MCC, dichiarare non obbligata l'opponente per il credito azionato dall'opposta e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto”.
Per parte convenuta - opposta:
“… tenuto altresì conto del pagamento, da parte del Fondo MCC, della garanzia ex L. 662/1996 avvenuto in corso di causa (…)
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Brescia, previa ogni opportuna declaratoria e contrariis reiectis, così giudicare: nel merito, in via principale: dichiarare infondata e, pertanto, respingere, per tutte le ragioni articolate in parte motiva, l'opposizione avversaria, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 964/2023 del Giudice del Tribunale di Brescia, accogliendo conseguentemente tutte le
pagina 1 di 5 domande formulate dalla convenuta opposta con il ricorso per ingiunzione, anche ex art. 111 c.p.c. a tutela della quota di credito oggi spettante in surroga al Fondo MCC ex L. 662/1996, non intervenuto nel presente procedimento;
in ogni caso: accertare e dichiarare la responsabilità aggravata della opponente ex art. 96 co. 3 c.p.c.,
e, di conseguenza, condannarla a corrispondere alla quella Controparte_2
somma che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA e
CPA; in via istruttoria: con ogni più ampia riserva”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La con ricorso ex art 633 e seguenti c.p.c., ha chiesto e ottenuto dal Controparte_3
Tribunale di Brescia l'emissione nei confronti di del decreto ingiuntivo n. 964/2023 del Parte_1
1.3.2023 per il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 264.768,23 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di residuo del mutuo chirografario n. 1375283 del 27.4.2021, assistito da garanzia MCC e con addebito sul conto corrente n. 2492/85.
Avverso il predetto provvedimento monitorio ha proposto opposizione l'ingiunta dichiarando di voler formulare in sede di prima udienza un'offerta transattiva banco judicis a definizione del procedimento;
ha, quindi, eccepito l'inidoneità della documentazione versata nel fascicolo monitorio a dar prova dell'esatto ammontare del credito e l'incertezza di tale credito, anche per effetto dell'escussione della garanzia MCC1, con conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della provvisoria esecutività, e di rigetto della domanda di pagamento avversaria.
Si è costituita in giudizio la opposta replicando puntualmente alle avversarie doglianze e CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Disposto il mutamento del rito in ragione dell'applicazione ratione temporis della disciplina processuale previgente alla riforma approvata con d.lgs. n. 149/2022, alla prima udienza di trattazione, rifiutata dalla l'avversaria proposta transattiva, è stata respinta l'istanza di sospensione della CP_1 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato alle parti termine per l'avvio della mediazione obbligatoria.
Stante l'esito negativo di tale procedura, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e, all'esito dello scambio delle relative memorie, la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per gli scritti difensivi finali.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso provvisoriamente esecutivo in presenza dei necessari requisiti di legge, avendo la ricorrente prodotto il contratto di mutuo, comprensivo di documento di sintesi e piano di ammortamento, il contratto di apertura del c/c n. 2492/85 su cui è stato regolato il mutuo e l'estratto di cui all'art. 50 t.u.b., da cui emergono anche gli interessi moratori applicati sino al 31.12.2022 (cfr. docc. 3, 4 e 5).
Inconferente al caso di specie è l'eccezione sollevata dall'opponente di omessa produzione da parte della di “tutti gli estratti conto relativi al rapporto intrattenuto con il cliente fin dal suo CP_1 sorgere”, non rinvenendo il debito azionato da rapporto di conto corrente bensì da rapporto di finanziamento e ricavandosi dal contratto di mutuo e dal relativo piano di ammortamento gli esatti importi ancora dovuti dalla società mutuataria.
Non ha, infatti, formato oggetto di contestazione, emergendo in ogni caso per tabulas, che i sia Pt_1
resa inadempiente al pagamento di quattro rate di rimborso per complessivi € 18.052,80 e che la CP_1
con raccomandata del 5.9.2022, abbia comunicato la risoluzione del rapporto e la decadenza del beneficio del termine, invitando la parte debitrice a rifonderle immediatamente la somma di €
263.630,78, di cui € 18.052,80 per rate insolute, € 245.465,46 per capitale residuo, € 36,71 per interessi corrispettivi della rata in corso ed € 75,81 per interessi di mora, oltre agli ulteriori interessi di mora maturandi (cfr. doc. 8 fasc. monitorio).
In mancanza del relativo pagamento, il rapporto è stato dunque posto a sofferenza e, alla data del
31.12.2022, sono risultati maturati ulteriori interessi di mora per € 1.137,45, per un'esposizione totale di € 264.768,23, corrispondente a quella azionata in via monitoria (cfr. doc. 5 fasc. monitorio).
Nessuna incongruenza o incertezza vi è, pertanto, in riferimento all'importo ingiunto, pienamente dimostrato dalla documentazione versata in atti.
Quanto alla contestazione secondo cui il debito dell'opponente andrebbe limitato nella misura del 20% del totale, essendo il residuo 80% garantito da MCC quale Fondo pubblico ex L. 662/96, va premesso che, diversamente da quanto allegato dall'opponente, la Banca non ha affermato in sede monitoria che detta garanzia fosse già stata escussa, essendosi limitata a precisare che, nel momento in cui la somma garantita sarebbe stata erogata, “il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2 comma 4 del DM
pagina 3 di 5 20/05/2005 per il recupero della somma versata a titolo d'escussione mediante autonomo procedimento”.
La sola esistenza della garanzia non influisce, del resto, sull'ammontare del credito garantito e sulla legittimazione della ad agire in monitorio per l'intero. CP_1
All'udienza del 13.6.2024 la ha, nondimeno, dato atto che, nelle more del giudizio, il Fondo di CP_1 garanzia aveva erogato l'importo garantito ex L. 662/96 per € 210.000,00.
Ora, a fronte di tale parziale pagamento della creditrice ad opera del terzo garante, il decreto ingiuntivo, recante un credito che in capo alla pacificamente non risulta più attuale nell'ammontare CP_1
originario, va revocato. Non essendo, peraltro, il Fondo intervenuto nel presente giudizio, non è questa la sede ove accertare la - peraltro pacifica - “quota di credito oggi spettante in surroga al Fondo MCC ex L. 662/1996”.
Al riguardo, come già affermato in casi analoghi da questo Tribunale, non è condivisibile la tesi della convenuta secondo cui l'evento del pagamento parziale da parte del Fondo di garanzia non rileverebbe in fase di cognizione, se solo si considera come la mancata revoca del decreto ingiuntivo esporrebbe la parte debitrice a una duplice azione esecutiva per un importo superiore al dovuto.
Deve, piuttosto, essere applicato il consolidato il principio secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia, il giudice, che riconosce fondata l'eccezione di pagamento parziale del debito in un momento posteriore all'emissione del decreto, formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o in corso di causa, deve revocare in
"toto" il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna dell'opponente al pagamento dell'importo residuo del credito originario” (ex multis Cass. n.13027/1995, Cass. n. 4103/2007, Cass.
n. 21432/2011).
Previa revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente va condannata al pagamento, per le causali indicate nel ricorso monitorio e confermate nel presente giudizio, della minor somma di € 54.768,23, oltre agli ulteriori interessi moratori decorrenti dalla data del parziale pagamento.
Quanto alle spese di lite, considerato che la revoca del decreto ingiuntivo consegue a un pagamento verificatosi in corso di causa, l'opponente, sostanzialmente soccombente in giudizio, deve essere condannato al rimborso delle spese di lite sostenute dalla in fase monitoria, per € 4185,00 a CP_1
titolo di compenso professionale ed € 634,00 a titolo di esborsi (cfr. Cass. n. 7526/2007) e nelle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e di trattazione al 50%, nella misura media prevista dal d.m. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) in relazione al valore del procedimento, mentre pagina 4 di 5 le spese della fase decisionale vanno compensate interamente tra le parti.
Infine, stante la revoca del decreto ingiuntivo e la mancata dimostrazione di un pregiudizio conseguente, non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione delle parti disattesa ovvero assorbita, revoca il decreto ingiuntivo n. 964/2023 emesso dal Tribunale di Brescia in data 1.3.2023 e condanna a pagare in favore della per i titoli di cui in Parte_1 Controparte_3
motivazione, la somma complessiva di 54.768,23, oltre interessi al tasso convenzionale di mora dalla data del pagamento parziale del Fondo di garanzia al saldo;
respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.; condanna a rifondere alla le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_3
€ 15.272,50 a titolo di compensi, € 634,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Più in particolare, l'opponente ha eccepito:
- che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso sulla scorta del solo estratto ex art. 50 t.u.b., mentre la Banca opposta avrebbe dovuto allegare “tutti gli estratti conto relativi al rapporto intrattenuto con il cliente fin dal suo sorgere”;
- che sarebbe obbligata verso solo per il 20% del complessivo credito, mentre il restante 80% incomberebbe Pt_1 CP_4 a quale Fondo di garanzia ex L. 662/96, dal momento che la Banca opposta avrebbe dichiarato in Controparte_5 sede monitoria di aver già escusso la garanzia in commento;
- che sussisterebbero discrepanze tra il vaglia cambiario del 27/04/2021 di € 262.500,00 (emesso dalla Banca per l'erogazione del mutuo chirografario – cfr. doc. 11 fasc. monitorio) e la contabile ex art. 50 t.u.b. del 31/1/2023, recante l'importo di € 264.768,23 (cfr. doc. 5 fasc. monitorio), importo diverso anche da quello di € 263.630,78 riportato dalla contabile al 28/11/2022 (valuta 5/11/2022) e da quello del finanziamento erogato, pari a € 262.500,00. pagina 2 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5256/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Lorenzo Cinquepalmi e Laura Chiarelli Parte_1 P.IVA_1
parte attrice - opponente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Virginio Vilardi parte convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Per parte attrice - opponente:
“nel merito: accertata l'insussistenza/l'incertezza del debito dell'opponente verso la convenuta opposta, anche per effetto dell'escussione della garanzia MCC, dichiarare non obbligata l'opponente per il credito azionato dall'opposta e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto”.
Per parte convenuta - opposta:
“… tenuto altresì conto del pagamento, da parte del Fondo MCC, della garanzia ex L. 662/1996 avvenuto in corso di causa (…)
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Brescia, previa ogni opportuna declaratoria e contrariis reiectis, così giudicare: nel merito, in via principale: dichiarare infondata e, pertanto, respingere, per tutte le ragioni articolate in parte motiva, l'opposizione avversaria, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 964/2023 del Giudice del Tribunale di Brescia, accogliendo conseguentemente tutte le
pagina 1 di 5 domande formulate dalla convenuta opposta con il ricorso per ingiunzione, anche ex art. 111 c.p.c. a tutela della quota di credito oggi spettante in surroga al Fondo MCC ex L. 662/1996, non intervenuto nel presente procedimento;
in ogni caso: accertare e dichiarare la responsabilità aggravata della opponente ex art. 96 co. 3 c.p.c.,
e, di conseguenza, condannarla a corrispondere alla quella Controparte_2
somma che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA e
CPA; in via istruttoria: con ogni più ampia riserva”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La con ricorso ex art 633 e seguenti c.p.c., ha chiesto e ottenuto dal Controparte_3
Tribunale di Brescia l'emissione nei confronti di del decreto ingiuntivo n. 964/2023 del Parte_1
1.3.2023 per il pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 264.768,23 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di residuo del mutuo chirografario n. 1375283 del 27.4.2021, assistito da garanzia MCC e con addebito sul conto corrente n. 2492/85.
Avverso il predetto provvedimento monitorio ha proposto opposizione l'ingiunta dichiarando di voler formulare in sede di prima udienza un'offerta transattiva banco judicis a definizione del procedimento;
ha, quindi, eccepito l'inidoneità della documentazione versata nel fascicolo monitorio a dar prova dell'esatto ammontare del credito e l'incertezza di tale credito, anche per effetto dell'escussione della garanzia MCC1, con conseguente richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della provvisoria esecutività, e di rigetto della domanda di pagamento avversaria.
Si è costituita in giudizio la opposta replicando puntualmente alle avversarie doglianze e CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Disposto il mutamento del rito in ragione dell'applicazione ratione temporis della disciplina processuale previgente alla riforma approvata con d.lgs. n. 149/2022, alla prima udienza di trattazione, rifiutata dalla l'avversaria proposta transattiva, è stata respinta l'istanza di sospensione della CP_1 provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed è stato assegnato alle parti termine per l'avvio della mediazione obbligatoria.
Stante l'esito negativo di tale procedura, sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e, all'esito dello scambio delle relative memorie, la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per gli scritti difensivi finali.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso provvisoriamente esecutivo in presenza dei necessari requisiti di legge, avendo la ricorrente prodotto il contratto di mutuo, comprensivo di documento di sintesi e piano di ammortamento, il contratto di apertura del c/c n. 2492/85 su cui è stato regolato il mutuo e l'estratto di cui all'art. 50 t.u.b., da cui emergono anche gli interessi moratori applicati sino al 31.12.2022 (cfr. docc. 3, 4 e 5).
Inconferente al caso di specie è l'eccezione sollevata dall'opponente di omessa produzione da parte della di “tutti gli estratti conto relativi al rapporto intrattenuto con il cliente fin dal suo CP_1 sorgere”, non rinvenendo il debito azionato da rapporto di conto corrente bensì da rapporto di finanziamento e ricavandosi dal contratto di mutuo e dal relativo piano di ammortamento gli esatti importi ancora dovuti dalla società mutuataria.
Non ha, infatti, formato oggetto di contestazione, emergendo in ogni caso per tabulas, che i sia Pt_1
resa inadempiente al pagamento di quattro rate di rimborso per complessivi € 18.052,80 e che la CP_1
con raccomandata del 5.9.2022, abbia comunicato la risoluzione del rapporto e la decadenza del beneficio del termine, invitando la parte debitrice a rifonderle immediatamente la somma di €
263.630,78, di cui € 18.052,80 per rate insolute, € 245.465,46 per capitale residuo, € 36,71 per interessi corrispettivi della rata in corso ed € 75,81 per interessi di mora, oltre agli ulteriori interessi di mora maturandi (cfr. doc. 8 fasc. monitorio).
In mancanza del relativo pagamento, il rapporto è stato dunque posto a sofferenza e, alla data del
31.12.2022, sono risultati maturati ulteriori interessi di mora per € 1.137,45, per un'esposizione totale di € 264.768,23, corrispondente a quella azionata in via monitoria (cfr. doc. 5 fasc. monitorio).
Nessuna incongruenza o incertezza vi è, pertanto, in riferimento all'importo ingiunto, pienamente dimostrato dalla documentazione versata in atti.
Quanto alla contestazione secondo cui il debito dell'opponente andrebbe limitato nella misura del 20% del totale, essendo il residuo 80% garantito da MCC quale Fondo pubblico ex L. 662/96, va premesso che, diversamente da quanto allegato dall'opponente, la Banca non ha affermato in sede monitoria che detta garanzia fosse già stata escussa, essendosi limitata a precisare che, nel momento in cui la somma garantita sarebbe stata erogata, “il Fondo acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 c.c. e dell'art. 2 comma 4 del DM
pagina 3 di 5 20/05/2005 per il recupero della somma versata a titolo d'escussione mediante autonomo procedimento”.
La sola esistenza della garanzia non influisce, del resto, sull'ammontare del credito garantito e sulla legittimazione della ad agire in monitorio per l'intero. CP_1
All'udienza del 13.6.2024 la ha, nondimeno, dato atto che, nelle more del giudizio, il Fondo di CP_1 garanzia aveva erogato l'importo garantito ex L. 662/96 per € 210.000,00.
Ora, a fronte di tale parziale pagamento della creditrice ad opera del terzo garante, il decreto ingiuntivo, recante un credito che in capo alla pacificamente non risulta più attuale nell'ammontare CP_1
originario, va revocato. Non essendo, peraltro, il Fondo intervenuto nel presente giudizio, non è questa la sede ove accertare la - peraltro pacifica - “quota di credito oggi spettante in surroga al Fondo MCC ex L. 662/1996”.
Al riguardo, come già affermato in casi analoghi da questo Tribunale, non è condivisibile la tesi della convenuta secondo cui l'evento del pagamento parziale da parte del Fondo di garanzia non rileverebbe in fase di cognizione, se solo si considera come la mancata revoca del decreto ingiuntivo esporrebbe la parte debitrice a una duplice azione esecutiva per un importo superiore al dovuto.
Deve, piuttosto, essere applicato il consolidato il principio secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia, il giudice, che riconosce fondata l'eccezione di pagamento parziale del debito in un momento posteriore all'emissione del decreto, formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o in corso di causa, deve revocare in
"toto" il decreto opposto e pronunciare sentenza di condanna dell'opponente al pagamento dell'importo residuo del credito originario” (ex multis Cass. n.13027/1995, Cass. n. 4103/2007, Cass.
n. 21432/2011).
Previa revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente va condannata al pagamento, per le causali indicate nel ricorso monitorio e confermate nel presente giudizio, della minor somma di € 54.768,23, oltre agli ulteriori interessi moratori decorrenti dalla data del parziale pagamento.
Quanto alle spese di lite, considerato che la revoca del decreto ingiuntivo consegue a un pagamento verificatosi in corso di causa, l'opponente, sostanzialmente soccombente in giudizio, deve essere condannato al rimborso delle spese di lite sostenute dalla in fase monitoria, per € 4185,00 a CP_1
titolo di compenso professionale ed € 634,00 a titolo di esborsi (cfr. Cass. n. 7526/2007) e nelle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e di trattazione al 50%, nella misura media prevista dal d.m. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) in relazione al valore del procedimento, mentre pagina 4 di 5 le spese della fase decisionale vanno compensate interamente tra le parti.
Infine, stante la revoca del decreto ingiuntivo e la mancata dimostrazione di un pregiudizio conseguente, non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione delle parti disattesa ovvero assorbita, revoca il decreto ingiuntivo n. 964/2023 emesso dal Tribunale di Brescia in data 1.3.2023 e condanna a pagare in favore della per i titoli di cui in Parte_1 Controparte_3
motivazione, la somma complessiva di 54.768,23, oltre interessi al tasso convenzionale di mora dalla data del pagamento parziale del Fondo di garanzia al saldo;
respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.; condanna a rifondere alla le spese di lite che liquida in Parte_1 Controparte_3
€ 15.272,50 a titolo di compensi, € 634,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Più in particolare, l'opponente ha eccepito:
- che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso sulla scorta del solo estratto ex art. 50 t.u.b., mentre la Banca opposta avrebbe dovuto allegare “tutti gli estratti conto relativi al rapporto intrattenuto con il cliente fin dal suo sorgere”;
- che sarebbe obbligata verso solo per il 20% del complessivo credito, mentre il restante 80% incomberebbe Pt_1 CP_4 a quale Fondo di garanzia ex L. 662/96, dal momento che la Banca opposta avrebbe dichiarato in Controparte_5 sede monitoria di aver già escusso la garanzia in commento;
- che sussisterebbero discrepanze tra il vaglia cambiario del 27/04/2021 di € 262.500,00 (emesso dalla Banca per l'erogazione del mutuo chirografario – cfr. doc. 11 fasc. monitorio) e la contabile ex art. 50 t.u.b. del 31/1/2023, recante l'importo di € 264.768,23 (cfr. doc. 5 fasc. monitorio), importo diverso anche da quello di € 263.630,78 riportato dalla contabile al 28/11/2022 (valuta 5/11/2022) e da quello del finanziamento erogato, pari a € 262.500,00. pagina 2 di 5