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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 12582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12582 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 18274/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IL IO spirati i termini assegnati, ex art. 127 ter cpc, fino al 4.12.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso, Parte_1 dall'avv. Celeste Liso e dall'avv. Sabino Sernia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Andria, via Senatore Onofrio Jannuzzi 21
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_1
p.t., , in persona del l.r.p.t. Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione periodo di ferie contratto a tempo determinato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.5.2025 premesso di aver prestato Parte_1 servizio in qualità di docente alle dipendenze del Controparte_1 con contratti a tempo determinato aventi scadenza al 30/6 per l'a.s. 2022/2023, dedotto che nel corso della detta annualità in qualità di docente precario, non aveva
1 usufruito di alcun giorno di ferie volontario a sua disposizione, venendo invece collocato in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni, conveniva in giudizio il chiedendo al Tribunale di voler “…1) Controparte_1
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per l'annualità 2022/2023, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna
(art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia
e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del
03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022). Per l'effetto, condannare il Controparte_1 al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al
[...] numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente n. 20,8 giorni in proporzione al primo contratto di
n. 6 ore settimanali, n. 20,8 giorni in proporzione al secondo contratto di n. 6 ore settimanali e n.
22,3 giorni in proporzione al terzo contratto di n. 6 ore settimanali per l'annualità 2022/2023. 2)
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
L'Amministrazione convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace.
La causa era istruita documentalmente: spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 13.11.2025, era dunque decisa con il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2- E' opportuna una breve ricognizione del quadro normativo nazionale di riferimento in tema di condizioni della fruizione del diritto alle ferie nell'ambito dei rapporti di lavoro dei docenti a tempo determinato della scuola pubblica, quadro risultante dalla successione alla disciplina di fonte collettiva di disposizioni legislative limitative della sua portata.
L'art. 19, comma 2, del C.C.N.L. Comparto Scuola 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007) prevedeva: “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
2 Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
L'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 del 06.07.2012, convertito in L. n. 135 del 2012 del 07.08.2012, ha disposto quanto segue: “le ferie… .spettanti al personale…delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico … sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro … Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa…”.
Con riguardo alla norma in questione, la Corte costituzionale, con sentenza n. 95 del
6.5.2016, ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così intesa, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
In data 1.1.2013 è entrata in vigore la L. n. 228 del 2012, il cui art. 1, comma 54, ha stabilito: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di
3 quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
L'art. 1, comma 55, L. n. 228 del 2012 ha aggiunto al già citato art. 5, comma 8, del
D.L. n. 95 del 2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore dal 7.7.2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione “non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Ora, mentre l'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, nella sua originaria formulazione prevedeva che le ferie dovevano essere godute e non potevano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta, l'art. 1, comma 55, della L. 228/12, aggiunto in calce all'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, ha introdotto una deroga per il personale scolastico assunto a tempo determinato, ammettendo la possibilità di sostituire con il corrispondente trattamento economico le ferie di cui questi lavoratori, proprio in ragione della durata limitata del loro rapporto di lavoro, non abbiano potuto usufruire.
Si tratta, dunque, di una norma che modifica la portata del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati nella scuola.
4 Ciò, evidentemente, allo scopo di ricondurre tale normativa all'interno dei principi costituzionali ed eurounitari in materia di diritto alle ferie, essendo evidente che contrasterebbe con tali principi una disciplina che escludesse il diritto alla
“monetizzazione” delle ferie anche nella ipotesi in cui il godimento delle stesse durante il rapporto fosse stato oggettivamente impossibile.
Pertanto, in virtù della novella legislativa l'indennità sostitutiva per ferie non godute spetta, in ogni caso, per i giorni di ferie residui, ossia per la differenza tra numero complessivo di giorni di ferie maturati dal docente durante l'anno scolastico e numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente durante l'anno scolastico per effetto dell'art. 1, comma 54, nel corso della sospensione delle lezioni nonché numero di giorni di ferie fruiti, eventualmente, dal docente a domanda.
La normativa interna, poi, va letta in conformità alle norme del diritto dell'Unione (cfr.
Cass. sez. L. ord. n. 14268/2022).
3 - In tema, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la mancata fruizione delle ferie del docente a tempo determinato durante il periodo di sospensione delle lezioni determini la perdita automatica dell'indennità sostitutiva, se il datore di lavoro non l'abbia posto nella condizione di esercitare il proprio diritto prima del termine del rapporto di lavoro.
E' stato in particolare statuito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l.
n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle
5 ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.”
Analogamente Cass. sez. L. sent. 21780/2022, (intervenuta in fattispecie di accertamento di rapporto di lavoro subordinato con ente pubblico), ha ribadito la necessità della interpretazione conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite e alla corrispondente indennità sostitutiva, di cui alle tre sentenze del 06/11/2018 (in cause riunite C-569 e C-570/2016 Stadt Wuppertal;
in causa C-619/2016 in causa C-
684/2016 Max Planck). In particolare, ha puntualizzato che:
1.il diritto alle ferie annuali retribuite è principio essenziale del diritto sociale europeo, origina da vari atti internazionali che hanno natura imperativa e l'indennità sostitutiva delle ferie annuali non godute alla cessazione del rapporto di lavoro è ad esso intrinsecamente collegato (sent. Max Planck punto 72);
2.ad esso corrisponde in capo al datore di lavoro l'obbligo di concedere le ferie retribuite o un'indennità sostitutiva delle ferie non godute (sent. Max Planck punto
79), gravando sul datore di lavoro l'onere di provare di avervi adempiuto;
3.il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi in concreto e in trasparenza che il lavoratore sia in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo formalmente e informandolo che in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. punto 42 e sent. punto 52);
4. l'onere probatorio grava sul datore di lavoro (Max Planck punto 46), solo quando è stato assolto si determina la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
6 Altresì di recente la Cassazione ha ribadito il seguente principio di diritto “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n.
95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”, cfr. cass. Ord. 15415/2024).
In definitiva, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Deve quindi ritenersi che anche i docenti a tempo determinato abbiano diritto a godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).
4 - Nel caso in esame, a fronte della puntuale deduzione di parte ricorrente di non essere stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione, il convenuto, rimasto contumace, non ha fornito alcuna prova dell'adempimento.
7 Pertanto, parte ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non fruite.
Devono essere computati i giorni di festività soppresse, dedotti da parte ricorrente per ogni anno scolastico, considerato che sono regolati dall'art. 14 comma 1 del CCNL
2007 (v. art. 95 del CCNL del 2024), quali riposo, da fruirsi necessariamente nei periodi di sospensione dell'attività didattica (il tenore dell'art. 14 è il seguente: “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”).
Tale soluzione è conforme a recente giurisprudenza di legittimità, che sulla questione ha così sottolineato: “la mancata previsione, […] di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
Ord., 04/04/2024, n. 8926). Trattasi di principio del tutto condiviso, che estende alle festività soppresse quanto previsto per le ferie, sul presupposto che sono istituti assimilabili fra loro, né è possibile diversamente argomentare.
E' pacifico (cfr. contratti allegati al ricorso) che il docente abbia prestato servizio con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (al 30/06) e in particolare per l'annualità 2022/2023 n. 250 giorni per il primo contratto di n. 6 ore settimanali, n. 250 giorni per il secondo contratto di n. 6 ore settimanali e n. 268 per il
8 terzo contratto di n. 6 ore settimanali e che abbia maturato n. 65,49 giorni di ferie, i quali vanno tuttavia, parametrati alle 6 ore settimanali relative a ciascun contratto.
Considerata la dedotta, e non contestata, retribuzione lorda, parte ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità sostituiva per ferie non godute pari a € 1.375,20, ritenuta la congruità dei conteggi di cui al ricorso, elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali, con criteri di calcolo trasparenti (cfr. note autorizzate depositate in data
17.11.2025) e peraltro neppure contestati da parte resistente, contumace.
Detto ammontare deve essere maggiorato di interessi e di rivalutazione monetaria, per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16 comma 6 della legge 412/1991 e 22 comma 36 della legge
724/1994.
5 - Le spese, liquidate come da dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute;
2. condanna il , in persona del al Controparte_1 CP_3 pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per l'anno scolastico 2022/2023 per l'importo totale di € 1.375,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite - liquidate in complessivi
€ 1.000,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali e accessori come per legge, in favore della ricorrente e da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 5.12.2025
Il Giudice
IL IO
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IL IO spirati i termini assegnati, ex art. 127 ter cpc, fino al 4.12.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
rappresentato e difeso, per procura allegata al ricorso, Parte_1 dall'avv. Celeste Liso e dall'avv. Sabino Sernia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Andria, via Senatore Onofrio Jannuzzi 21
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_1
p.t., , in persona del l.r.p.t. Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione periodo di ferie contratto a tempo determinato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.5.2025 premesso di aver prestato Parte_1 servizio in qualità di docente alle dipendenze del Controparte_1 con contratti a tempo determinato aventi scadenza al 30/6 per l'a.s. 2022/2023, dedotto che nel corso della detta annualità in qualità di docente precario, non aveva
1 usufruito di alcun giorno di ferie volontario a sua disposizione, venendo invece collocato in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni, conveniva in giudizio il chiedendo al Tribunale di voler “…1) Controparte_1
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per l'annualità 2022/2023, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna
(art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia
e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del
03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022). Per l'effetto, condannare il Controparte_1 al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al
[...] numero di giorni di ferie non fruite, e precisamente n. 20,8 giorni in proporzione al primo contratto di
n. 6 ore settimanali, n. 20,8 giorni in proporzione al secondo contratto di n. 6 ore settimanali e n.
22,3 giorni in proporzione al terzo contratto di n. 6 ore settimanali per l'annualità 2022/2023. 2)
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
L'Amministrazione convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace.
La causa era istruita documentalmente: spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 13.11.2025, era dunque decisa con il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2- E' opportuna una breve ricognizione del quadro normativo nazionale di riferimento in tema di condizioni della fruizione del diritto alle ferie nell'ambito dei rapporti di lavoro dei docenti a tempo determinato della scuola pubblica, quadro risultante dalla successione alla disciplina di fonte collettiva di disposizioni legislative limitative della sua portata.
L'art. 19, comma 2, del C.C.N.L. Comparto Scuola 29.11.2007 (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007) prevedeva: “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
2 Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
L'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012 del 06.07.2012, convertito in L. n. 135 del 2012 del 07.08.2012, ha disposto quanto segue: “le ferie… .spettanti al personale…delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico … sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro … Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa…”.
Con riguardo alla norma in questione, la Corte costituzionale, con sentenza n. 95 del
6.5.2016, ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così intesa, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
In data 1.1.2013 è entrata in vigore la L. n. 228 del 2012, il cui art. 1, comma 54, ha stabilito: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di
3 quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
L'art. 1, comma 55, L. n. 228 del 2012 ha aggiunto al già citato art. 5, comma 8, del
D.L. n. 95 del 2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore dal 7.7.2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione “non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Ora, mentre l'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, nella sua originaria formulazione prevedeva che le ferie dovevano essere godute e non potevano essere monetizzate nemmeno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a qualunque causa dovuta, l'art. 1, comma 55, della L. 228/12, aggiunto in calce all'articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, ha introdotto una deroga per il personale scolastico assunto a tempo determinato, ammettendo la possibilità di sostituire con il corrispondente trattamento economico le ferie di cui questi lavoratori, proprio in ragione della durata limitata del loro rapporto di lavoro, non abbiano potuto usufruire.
Si tratta, dunque, di una norma che modifica la portata del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 con riferimento ai contratti a tempo determinato stipulati nella scuola.
4 Ciò, evidentemente, allo scopo di ricondurre tale normativa all'interno dei principi costituzionali ed eurounitari in materia di diritto alle ferie, essendo evidente che contrasterebbe con tali principi una disciplina che escludesse il diritto alla
“monetizzazione” delle ferie anche nella ipotesi in cui il godimento delle stesse durante il rapporto fosse stato oggettivamente impossibile.
Pertanto, in virtù della novella legislativa l'indennità sostitutiva per ferie non godute spetta, in ogni caso, per i giorni di ferie residui, ossia per la differenza tra numero complessivo di giorni di ferie maturati dal docente durante l'anno scolastico e numero dei giorni di ferie fruiti obbligatoriamente durante l'anno scolastico per effetto dell'art. 1, comma 54, nel corso della sospensione delle lezioni nonché numero di giorni di ferie fruiti, eventualmente, dal docente a domanda.
La normativa interna, poi, va letta in conformità alle norme del diritto dell'Unione (cfr.
Cass. sez. L. ord. n. 14268/2022).
3 - In tema, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la mancata fruizione delle ferie del docente a tempo determinato durante il periodo di sospensione delle lezioni determini la perdita automatica dell'indennità sostitutiva, se il datore di lavoro non l'abbia posto nella condizione di esercitare il proprio diritto prima del termine del rapporto di lavoro.
E' stato in particolare statuito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l.
n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle
5 ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.”
Analogamente Cass. sez. L. sent. 21780/2022, (intervenuta in fattispecie di accertamento di rapporto di lavoro subordinato con ente pubblico), ha ribadito la necessità della interpretazione conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite e alla corrispondente indennità sostitutiva, di cui alle tre sentenze del 06/11/2018 (in cause riunite C-569 e C-570/2016 Stadt Wuppertal;
in causa C-619/2016 in causa C-
684/2016 Max Planck). In particolare, ha puntualizzato che:
1.il diritto alle ferie annuali retribuite è principio essenziale del diritto sociale europeo, origina da vari atti internazionali che hanno natura imperativa e l'indennità sostitutiva delle ferie annuali non godute alla cessazione del rapporto di lavoro è ad esso intrinsecamente collegato (sent. Max Planck punto 72);
2.ad esso corrisponde in capo al datore di lavoro l'obbligo di concedere le ferie retribuite o un'indennità sostitutiva delle ferie non godute (sent. Max Planck punto
79), gravando sul datore di lavoro l'onere di provare di avervi adempiuto;
3.il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi in concreto e in trasparenza che il lavoratore sia in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo formalmente e informandolo che in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. punto 42 e sent. punto 52);
4. l'onere probatorio grava sul datore di lavoro (Max Planck punto 46), solo quando è stato assolto si determina la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
6 Altresì di recente la Cassazione ha ribadito il seguente principio di diritto “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n.
95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”, cfr. cass. Ord. 15415/2024).
In definitiva, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Deve quindi ritenersi che anche i docenti a tempo determinato abbiano diritto a godere delle ferie maturate nei giorni di sospensione delle attività didattiche, e che possano ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto nei soli limiti della differenza a loro favore tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne (ovvero quelli in cui sono sospese le lezioni e i docenti non sono impegnati in altro tipo di attività).
4 - Nel caso in esame, a fronte della puntuale deduzione di parte ricorrente di non essere stata né invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione, il convenuto, rimasto contumace, non ha fornito alcuna prova dell'adempimento.
7 Pertanto, parte ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non fruite.
Devono essere computati i giorni di festività soppresse, dedotti da parte ricorrente per ogni anno scolastico, considerato che sono regolati dall'art. 14 comma 1 del CCNL
2007 (v. art. 95 del CCNL del 2024), quali riposo, da fruirsi necessariamente nei periodi di sospensione dell'attività didattica (il tenore dell'art. 14 è il seguente: “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”).
Tale soluzione è conforme a recente giurisprudenza di legittimità, che sulla questione ha così sottolineato: “la mancata previsione, […] di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
Ord., 04/04/2024, n. 8926). Trattasi di principio del tutto condiviso, che estende alle festività soppresse quanto previsto per le ferie, sul presupposto che sono istituti assimilabili fra loro, né è possibile diversamente argomentare.
E' pacifico (cfr. contratti allegati al ricorso) che il docente abbia prestato servizio con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (al 30/06) e in particolare per l'annualità 2022/2023 n. 250 giorni per il primo contratto di n. 6 ore settimanali, n. 250 giorni per il secondo contratto di n. 6 ore settimanali e n. 268 per il
8 terzo contratto di n. 6 ore settimanali e che abbia maturato n. 65,49 giorni di ferie, i quali vanno tuttavia, parametrati alle 6 ore settimanali relative a ciascun contratto.
Considerata la dedotta, e non contestata, retribuzione lorda, parte ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità sostituiva per ferie non godute pari a € 1.375,20, ritenuta la congruità dei conteggi di cui al ricorso, elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali, con criteri di calcolo trasparenti (cfr. note autorizzate depositate in data
17.11.2025) e peraltro neppure contestati da parte resistente, contumace.
Detto ammontare deve essere maggiorato di interessi e di rivalutazione monetaria, per la parte eventualmente eccedente questi ultimi, dalle singole scadenze al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16 comma 6 della legge 412/1991 e 22 comma 36 della legge
724/1994.
5 - Le spese, liquidate come da dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute;
2. condanna il , in persona del al Controparte_1 CP_3 pagamento, in favore della ricorrente, dell'indennità sostitutiva di ferie non godute per l'anno scolastico 2022/2023 per l'importo totale di € 1.375,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3. condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite - liquidate in complessivi
€ 1.000,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali e accessori come per legge, in favore della ricorrente e da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma, 5.12.2025
Il Giudice
IL IO
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