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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/09/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4388 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FRANCESCO MATTANA, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
adottante
e
, nato a [...] ed Erzegovina – Repubblica SRPSKA) il CP_2
20/09/2006,
adottando
con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “II Tribunale voglia:
1 dichiarare l'adozione del sig. nato a [...] ed Erzegovina – CP_2
Repubblica SRPSKA) il 20.09.2006 – codice fiscale locale da parte della sig.ra P.IVA_1
nata a [...] il [...], codice fiscale CP_1 C.F._1
residente in [...] a Quartu Sant'Elena (CA), con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/05/2025, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale pronunci l'adozione di e ha confermato personalmente davanti al Giudice la volontà di CP_2
procedere all'adozione.
L'adottando, personalmente comparso, ha prestato il suo consenso alla adozione.
Quanto all'assenso dei genitori dell'adottando, il padre è deceduto in data 26/11/2013 (come da certificato di morte prodotto) mentre la madre ha prestato formale consenso espresso in data antecedente alla introduzione del procedimento di adozione (documento n.11), e ricevuta la notificazione degli atti introduttivi non ha proposto opposizione.
Deve pertanto ritenersi che sussistano tutte le condizioni di legge e che l'adozione risulti conveniente per l'adottando in ragione del rapporto affettivo consolidato con la ricorrente e delle condizioni economiche dell'adottante.
Occorre inoltre procedere secondo la volontà espressa dalle parti interessate circa l'assunzione da parte dell'adottato del solo cognome dell'adottante.
La presente sentenza dovrà essere annotata presso l'Ufficio di stato civile del comune di iscrizione dell'atto di nascita dell'adottato, che in caso di cittadino straniero nato all'estero corrisponde al
Comune di iscrizione anagrafica (o di residenza) dello stesso, vale a dire quello della ricorrente
(Comune di Quartu Sant'Elena).
P.Q.M.
Visti gli artt. 291 ss. c.c.:
1. dispone farsi luogo alla adozione di , nato a [...] ed CP_2
Erzegovina – Repubblica SRPSKA) il 20/09/2006, da parte di , nata a CP_1
2 CARBONIA (CI) il 12/11/1968, del quale assume il cognome in sostituzione del proprio così da chiamarsi;
Persona_1
2. ordina al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di nascita dell'adottato.
Cagliari, il 11/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
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