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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/06/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 176/2025+234/2025 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di separazione e scioglimento del matrimonio, promossa
DA
nata in [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1
domiciliata in Vittoria, alla STR Vittoria .Acate Km 3,00, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Caudullo, presso il cui studio in Vittoria, via G.
Matteotti,140, è elettivamente domiciliata, giusta procura in foglio separato allegato al ricorso
RICORRENTE
Contro
, C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
01/06/1950, residente ad Acate (Rg) C.da Bonincontro Località S. Vit. nr.
3000 P. int. sc., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Giacalone, elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, sito in
Scicli (Rg) nella via Notar Pinsero nr. 10, giusta procura in calce alla comparsa costitutiva 3
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso ritualmente notificato chiedeva al Parte_1
Tribunale adìto “Autorizzare i predetti coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, nulla statuire relativamente alla casa coniugale, disporre in favore della moglie un assegno di mantenimento pari ad euro
100,00 mensili”. In particolare riferiva la ricorrente di aver contratto matrimonio civile, in Vittoria, in data 13.12.2023, con , CP_1 dall'unione con il quale non erano nati figli. Il era pensionato, mentre CP_1 la ricorrente era all'epoca disoccupata;
i coniugi avevano stabilito la loro residenza presso una zona rurale sita nel comune di Vittoria, in c/da
Bonincontro str Vittoria -Acate km 3. La ricorrente era giunta in Italia dopo il matrimonio, nell'aprile del 2024, e, considerato che prima di allora non si era mai allontanata dal suo paese di origine, nè dalla sua famiglia, non comprendeva bene la lingua italiana, affidandosi completamente al marito.
Quest'ultimo tuttavia non aveva favorito l'integrazione della medesima in
Italia, in quanto, sin dal primo giorno di matrimonio, aveva sistemato la moglie in un rudere, sito nella zona rurale di Vittoria, fatiscente ed infestato 4
da insetti e ratti, nonchè privo di acqua calda. Il Di DI inoltre soleva chiudere a chiave a casa la moglie, quando usciva la mattina, impedendole di avere rapporti esterni con terze persone, anche suoi connazionali, minacciandola con un grosso bastone, o lasciandola digiuna;
usciva il mattino, e tornava a casa per i pasti, portando dei prodotti agricoli reperiti nelle campagne circostanti. Infine il giorno 13.12.2024, alle rimostranze della moglie, il la portava in centro a Vittoria, intimandole di scendere CP_1
dall'autovettura e allontanandosi subito dopo. Successivamente la ricorrente si recava presso la stazione dei Carabinieri di Vittoria per sporgere denuncia, e trovava ospitalità presso una connazionale. Erano pertanto venute meno le condizioni per una serena convivenza tra i coniugi.
Si costitutiva il resistente, il quale aveva anche instaurato un altro giudizio (proc.n. 234/2025 r.g.), nel quale chiedeva cumulativamente una pronuncia di separazione e di scioglimento del matrimonio contratto con la cui imputava la cessazione della convivenza coniugale, avendo la Pt_1 stessa ostentato un atteggiamento ostile nei suoi confronti, una volta giunta in Italia, nell'aprile del 2024, non adempiendo ai suoi doveri coniugali e mostrando un totale disinteresse verso il marito, al punto che, nel dicembre del 2024, abbandonava senza motivo il domicilio coniugale. Soltanto allora il comprendeva la reale ragione sottesa al matrimonio cui la CP_1 Pt_1
aveva acconsentito, ovvero quella di ottenere il suo ingresso in Italia, stante il repentino mutamento del suo atteggiamento rispetto a quello tenuto quando ancora stava in Tunisia. Chiedeva inoltre non disporsi nulla in ordine al mantenimento della moglie, indipendente economicamente.
In sede di verbale di udienza di comparizione dei coniugi del
10.04.2025 si disponeva la riunione tra il presente giudizio e quello portante il n. 234/2025, quest'ultimo proposto dal nei confronti della CP_1 Pt_1 sempre ai fini della pronuncia della separazione, nonché di quella cumulativa di scioglimento del matrimonio tra le parti. 5
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, sussistono i presupposti di legge per l'emissione di una pronuncia di separazione, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione in sede di udienza del 10.04.2025, nonchè tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, dalle quali si evince la cessazione irreversibile della convivenza coniugale ai sensi dell'art. 151 c.c., atteso l'esiguo lasso di tempo trascorso dalla contrazione del matrimonio, e la subitanea rottura della convivenza tra i due coniugi, i quali hanno esternato un'evidente avversione e un sentimento di grave rancore l'uno verso l'altro.
Va conseguentemente pronunciata la separazione personale di Pt_1
e .
[...] CP_1
Sotto il profilo della previsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, come richiesto da quest'ultima, occorre preliminarmente precisare che condizioni per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (v. Cass. n. 12136/2001; Cass. n. 3291/2001; Cass. n.3974/2002).
“L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle 6
potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, con l'espressione
"redditi adeguati" la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza, le potenzialità reddituali future e l'età del richiedente” (Cassazione civile 16.05.2017,
n.12196).
Nella specie, non si ravvisano i presupposti di legge per il riconoscimento di un assegno nei confronti della ricorrente, non potendosi configurare né un difetto di redditi adeguati per godere di un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, atteso il brevissimo lasso temporale di durata della convivenza coniugale, nonché stante la giovane età della né una disparità reddituale tra le parti, percependo il Pt_1 CP_1 una pensione di circa euro 900,00, mentre la svolge l'attività di Pt_1 magazziniera, con una paga mensile tra i 400,00 e i 600,00 euro.
Ne consegue che la relativa richiesta andrà rigettata.
A fronte dell'ulteriore richiesta del , nel giudizio riunito a quello CP_1 de quo, di scioglimento del matrimonio, con separata ordinanza deve essere disposta la prosecuzione del giudizio relativamente a tale domanda, proposta cumulativamente con quella di separazione giudiziale, e ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023.
Il regolamento delle spese di lite andrà rinviato alla sentenza definitiva di divorzio. 7
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, non definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione degli atti al P.M. in sede pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata in Parte_1
Tunisia il 12.05.1980, e , nato a [...] il [...], uniti in CP_1
matrimonio in Vittoria, in data 13.12.2023 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria dell'anno 2023, p. 2, serie C, atto n. 133);
rigetta la richiesta di assegno di mantenimento proposta dalla parte ricorrente.
Dispone come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio sulla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulativamente proposta da . CP_1
Rinvia alla pronuncia della sentenza definitiva di divorzio la statuizione sulle spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 12.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti 8