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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 541/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
QUITTINO SARA, EL
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6149/2017 depositato il 08/09/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 E Difensore_1 Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 271/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 16/01/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 851/2012 I.C.I. 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 271/8/2017 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina in data 1/12/2016 e depositata il 16/1/2017.
Si costituiva in giudizio il Comune di Messina, controdeducendo ai motivi di appello.
In data 13 gennaio 2025 il giudizio veniva interrotto per il decesso dell'appellante.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve prendersi atto che il procedimento, interrotto in data 13 gennaio 2025, non è stato riassunto nel termine di sei mesi stabilito dall'art. 43 comma 1 D.Lgs. n. 546/1992.
Giusta il disposto del successivo art. 45 D.lgs. 546/1992, pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto e le relative spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Terza, dichiara l'estinzione del giudizio e lascia le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Palermo, 13.1.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
SA IN HE UV
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
QUITTINO SARA, EL
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6149/2017 depositato il 08/09/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 E Difensore_1 Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 271/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 8 e pubblicata il 16/01/2017
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 851/2012 I.C.I. 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 271/8/2017 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina in data 1/12/2016 e depositata il 16/1/2017.
Si costituiva in giudizio il Comune di Messina, controdeducendo ai motivi di appello.
In data 13 gennaio 2025 il giudizio veniva interrotto per il decesso dell'appellante.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve prendersi atto che il procedimento, interrotto in data 13 gennaio 2025, non è stato riassunto nel termine di sei mesi stabilito dall'art. 43 comma 1 D.Lgs. n. 546/1992.
Giusta il disposto del successivo art. 45 D.lgs. 546/1992, pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto e le relative spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Terza, dichiara l'estinzione del giudizio e lascia le spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Palermo, 13.1.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
SA IN HE UV