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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 303/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1610/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2538/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 4 e pubblicata il 14/11/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 03020219000580722000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140019897763000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140019897763000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140019897763000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150009025945000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150009025945000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150009025945000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160011737985000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160011737985000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160011737985000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170004431509000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170008080341000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011044920000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011044920000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011044920000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro Resistente_1 proponeva impugnazione avverso l'avviso d'intimazione n. 030 2021 90005807 22 e le sottese cartelle di pagamento n. 030 2014 00198977 63, n. 030 2015 00090259 45, n. 030 2016 00117379 85, n. 030 2017 00044315
09, n. 030 2017 00080803 41 e n. 030 2017 00110449 20, aventi ad oggetto la mancata oblazione d'imposte varie per le annualità 2010 - 2017 , deducendo la mancata notificazione delle suindicate ingiunzioni di pagamento e la prescrizione delle pretese azionate nei suoi confronti
La Corte Tributaria di Catanzaro, con la sentenza n. 2583/04/2023, accoglieva soltanto in parte l'impugnazione della ricorrente, statuendo nel senso che “…(Omissis) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, dichiarando prescritti i crediti meglio specificati in parte motiva… .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello ADER non si costituiva la contribuente relativamente all'avviso d'intimazione n. 030 2021 90005807 22 e delle cartelle di pagamento n. 030 2014 00198977
63, n. 030 2015 00090259 45, n. 030 2016 00117379 85, n. 030 2017 00044315 09, n. 030 2017
00080803 41 e n. 030 2017 00110449 20.
Con l'appelo ADER dimostra documentalmente la notificazione degli atti presupposti
In particolare:
- la cartella n. 030 2014 00198977 63 è stata notificata il 09.06.2015 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito del plico presso la Casa comunale di Catanzaro e successivo invio di raccomandata cd. informativa, che veniva regolarmente ricevuta e sottoscritta (si veda all. n. 03 delle controdeduzioni ed all.
n. 04 del presente appello);
- la cartella n. 030 2015 00090259 45 è stata notificata il 01.02.2016 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito del plico presso la Casa comunale di Catanzaro e successivo invio di raccomandata cd. informativa, che tornava al mittente per compiuta giacenza (si veda all. n. 04 delle controdeduzioni ed all.
n. 05 del presente appello);
- la cartella n. 030 2016 00117379 85 è stata notificata il 20.02.2017 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito del plico presso la Casa comunale di Catanzaro e successivo invio di raccomandata cd. informativa, che tornava al mittente per compiuta giacenza (si veda all. n. 05 delle controdeduzioni ed all.
n. 06 del presente appello);
- la cartella n. 030 2017 00044315 09 è stata notificata il 19.01.2018 nelle mani di familiare convivente (la figlia), che firmava personalmente la relata, con successivo invio di raccomandata informativa semplice
(si veda all. n. 06 delle controdeduzioni ed all. n. 07 del presente appello);
- la cartella n. 030 2017 00080803 41 è stata notificata il 18.02.2018 ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n.
600/1973, mediante deposito del plico presso la Casa comunale di Catanzaro seconda la modalità dell'irreperibilità cd. assoluta (si veda all. n. 08 delle controdeduzioni ed all. n. 09 del presente appello);
- la cartella n. 030 2017 00110449 20 è stata notificata il 22.05.2018 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito del plico presso la Casa comunale di Catanzaro e successivo invio di raccomandata cd. informativa, che veniva regolarmente ricevuta e sottoscritta (si veda all. n. 08 delle controdeduzioni ed all.
n. 09 del presente appello).
Deve osservarsi la legittimità della produzione documentale in appello in seguito all'intervento della Corte costituzionale con la sentenza numero 36.2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della riforma del processo tributario nella parte in cui non consente la produzione di nuove prove in appello per processi iscritti prima del 4.1.2024. Attesa la produzione in appello si compensano le spese di lite
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata conferma la legittimità dell'avviso di intimazione impugnato, spese compensate-. .
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1610/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2538/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 4 e pubblicata il 14/11/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 03020219000580722000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140019897763000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140019897763000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140019897763000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150009025945000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150009025945000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150009025945000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160011737985000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160011737985000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160011737985000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170004431509000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170008080341000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011044920000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011044920000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170011044920000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro Resistente_1 proponeva impugnazione avverso l'avviso d'intimazione n. 030 2021 90005807 22 e le sottese cartelle di pagamento n. 030 2014 00198977 63, n. 030 2015 00090259 45, n. 030 2016 00117379 85, n. 030 2017 00044315
09, n. 030 2017 00080803 41 e n. 030 2017 00110449 20, aventi ad oggetto la mancata oblazione d'imposte varie per le annualità 2010 - 2017 , deducendo la mancata notificazione delle suindicate ingiunzioni di pagamento e la prescrizione delle pretese azionate nei suoi confronti
La Corte Tributaria di Catanzaro, con la sentenza n. 2583/04/2023, accoglieva soltanto in parte l'impugnazione della ricorrente, statuendo nel senso che “…(Omissis) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, dichiarando prescritti i crediti meglio specificati in parte motiva… .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello ADER non si costituiva la contribuente relativamente all'avviso d'intimazione n. 030 2021 90005807 22 e delle cartelle di pagamento n. 030 2014 00198977
63, n. 030 2015 00090259 45, n. 030 2016 00117379 85, n. 030 2017 00044315 09, n. 030 2017
00080803 41 e n. 030 2017 00110449 20.
Con l'appelo ADER dimostra documentalmente la notificazione degli atti presupposti
In particolare:
- la cartella n. 030 2014 00198977 63 è stata notificata il 09.06.2015 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito del plico presso la Casa comunale di Catanzaro e successivo invio di raccomandata cd. informativa, che veniva regolarmente ricevuta e sottoscritta (si veda all. n. 03 delle controdeduzioni ed all.
n. 04 del presente appello);
- la cartella n. 030 2015 00090259 45 è stata notificata il 01.02.2016 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito del plico presso la Casa comunale di Catanzaro e successivo invio di raccomandata cd. informativa, che tornava al mittente per compiuta giacenza (si veda all. n. 04 delle controdeduzioni ed all.
n. 05 del presente appello);
- la cartella n. 030 2016 00117379 85 è stata notificata il 20.02.2017 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito del plico presso la Casa comunale di Catanzaro e successivo invio di raccomandata cd. informativa, che tornava al mittente per compiuta giacenza (si veda all. n. 05 delle controdeduzioni ed all.
n. 06 del presente appello);
- la cartella n. 030 2017 00044315 09 è stata notificata il 19.01.2018 nelle mani di familiare convivente (la figlia), che firmava personalmente la relata, con successivo invio di raccomandata informativa semplice
(si veda all. n. 06 delle controdeduzioni ed all. n. 07 del presente appello);
- la cartella n. 030 2017 00080803 41 è stata notificata il 18.02.2018 ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n.
600/1973, mediante deposito del plico presso la Casa comunale di Catanzaro seconda la modalità dell'irreperibilità cd. assoluta (si veda all. n. 08 delle controdeduzioni ed all. n. 09 del presente appello);
- la cartella n. 030 2017 00110449 20 è stata notificata il 22.05.2018 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito del plico presso la Casa comunale di Catanzaro e successivo invio di raccomandata cd. informativa, che veniva regolarmente ricevuta e sottoscritta (si veda all. n. 08 delle controdeduzioni ed all.
n. 09 del presente appello).
Deve osservarsi la legittimità della produzione documentale in appello in seguito all'intervento della Corte costituzionale con la sentenza numero 36.2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della riforma del processo tributario nella parte in cui non consente la produzione di nuove prove in appello per processi iscritti prima del 4.1.2024. Attesa la produzione in appello si compensano le spese di lite
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata conferma la legittimità dell'avviso di intimazione impugnato, spese compensate-. .