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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1011/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
IA SALVATORE, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4764/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5573/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA e pubblicata il 04/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 570 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto spedito in data 28.4.2023 e ricevuto da questa Corte in data 3.5.2023 Ricorrente_1 proponeva ricorso, nei confronti del Comune di CO , avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe
(provvedimento n. 570 del 28.10.2022) , relativo a TARI per l'anno di imposta 2017 e avente il complessivo importo di euro 694,00.
Assumeva la nullità dell'atto impugnato in quanto non riportava né i dati catastali né la superficie dell'immobile cui lo stesso si riferiva e che, proprio per la sua genericità, comprometteva la capacità di difesa di essa contribuente.
Non si costituiva in giudizio il Comune di CO.
Alla pubblica udienza del 18.6.2024, ove la ricorrente, personalmente comparsa insisteva nelle sue difese, la causa veniva posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente solo labialmente afferma che l'atto impugnato le è stato notificato in data 1.2.2023, ma non ne fornisce prova.
Alla luce di ciò, non vi è prova che il ricorso, notificato al Comune di CO in data 2.4.2023 (come da documentazione offerta solo in udienza), sia tempestivo.
Al riguardo è sufficiente chiarire che, nella mancata costituzione del Comune di CO, non si può ritenere che la data di notifica dell'atto impugnato indicata dalla ricorrente sia pacifica perché non contestata e che costituisce onere di chi impugna un atto tributario fornire sempre la prova della data in cui ne è venuto a conoscenza e quindi di provare la tempestività del suo ricorso (da ultimo cfr Cass. n. 15224 /2024).
Nulla per spese.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 03 Ottobre 2024 deducendo i seguenti motivi.
La sentenza risulta affetta da un vizio di nullità per mancato deposito della motivazione, in violazione del principio del giusto processo sancito dall'art. 111 della Costituzione. In particolare, il giudice non ha debitamente considerato l'avvenuta notifica alla controparte, la quale risulta essere a conoscenza della medesima, come documentato nel file agli atti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto, come già scritto nel ricorso, non solo si afferma che l'atto impugnato è stato notificato in data 1.2.2023, ma non ne fornisce prova. La non costituzione del Comune è per scelta, come già documentato negli atti del primo grado e qui ribadito. Alla luce di ciò, non vi è prova onere della prova che il ricorso, notificato al Comune di
CO in data 2.4.2023, sia inammissibile. Inoltre, qualora l'elemento della notifica fosse dirimente, sarebbe onere del giudice chiedere al contribuente di integrare la documentazione, al fine di non compromettere il diritto di difesa dello stesso. È parzialmente vero che, nella mancata costituzione del Comune di CO, non si può ritenere che la data di notifica dell'atto impugnato indicata dalla ricorrente sia pacifica, poiché non contestata. Tuttavia, si ritiene inapplicabile la sentenza della Cassazione richiamata, in quanto la sentenza n. 15224/2024 esplicita che «In tema di cartella di pagamento, la questione della tempestività del ricorso introduttivo proposto nel rispetto dell'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precede logicamente ogni altra relativa alla validità della cartella e anche della sua notifica e, ove il contribuente contesti la validità della notifica, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, ai fini di dare prova della sua tempestiva impugnazione nel termine perentorio di sessanta giorni”. Tuttavia, si tratta di mettere in discussione la validità della notifica, e ciò non genera un requisito di inammissibilità, bensì di reinvio ed integrazione processuale. Errata applicazione del diritto di difesa: La Commissione Tributaria Provinciale ha errato nell'applicare il diritto di difesa, non considerando che il ricorrente ha presentato il ricorso nei termini previsti dalla normativa vigente. L'assenza di contestazione da parte della controparte riguardo alla tardività del ricorso evidenzia l'adeguatezza della procedura seguita dal ricorrente prova della notifica quando questa non è contestata. Errata e non corretta applicazione del principio di non contestazione: Il giudice ha omesso di considerare che la data di notifica dell'atto impugnato, indicata dal ricorrente, non è stata contestata dalla controparte. Pertanto, si sarebbe dovuto ritenere pacifico il fatto che l'atto è stato notificato nei termini, in quanto il principio di non contestazione prevede che i fatti non contestati si considerano come provati, a meno che la parte interessata non fornisca prove contrarie.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 5573/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 8 e depositata il 04
Luglio 2024.
Il Comune di CO, chiamato in causa, non risulta costituito in giudizio.
All'udienza del 16 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla pretesa nullità della sentenza di primo grado per mancato deposito della motivazione, l'appellante sostiene la nullità della sentenza n.5573/2024 per mancato deposito della motivazione, in violazione dell'art. 111 Cost. e delle norme processuali tributarie. La censura non merita accoglimento. Dalla sentenza impugnata risulta che il provvedimento è stato regolarmente depositato in data 4 luglio 2024 ed è munito di motivazione, seppure non condivisa dall'appellante. L'asserito mancato deposito della motivazione non trova riscontro oggettivo negli atti: la sentenza risulta completa nelle sue parti essenziali (parte in fatto, motivazione in diritto, dispositivo). Ne consegue che non sussiste alcun vizio di nullità in relazione a questo profilo. Le doglianze dell'appellante si risolvono, in realtà, in una contestazione del contenuto della motivazione, da scrutinare sotto il diverso profilo dell'error in iudicando o in procedendo, non già come inesistenza o mancanza assoluta della stessa.
Sulla questione della tempestività del ricorso introduttivo e sull'onere della prova, l'appellante eccepisce che: il ricorso sarebbe stato proposto nei termini;
il giudice di primo grado avrebbe errato nel pretendere una prova specifica della data di notifica dell'avviso di accertamento;
la mancata costituzione del Comune renderebbe “pacifica” la data di notifica indicata nel ricorso;
il giudice avrebbe dovuto invitare la parte ad integrare la documentazione.
Ai sensi dell'art.21, comma 1, d. lgs. n.546/1992: “Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.” La tempestività del ricorso costituisce, pertanto, condizione di ammissibilità dell'azione tributaria. In base a consolidata interpretazione: la questione della tempestiva proposizione del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
essa precede logicamente ogni valutazione relativa alla validità dell'atto impositivo o della sua notifica;
incombe sulla parte che agisce in giudizio l'onere di dimostrare di avere rispettato il termine perentorio per l'impugnazione, soprattutto quando la stessa deduca irregolarità o vizi in ordine alla notificazione. Tale impostazione – richiamata nella stessa sentenza di primo grado e oggetto di critica da parte dell'appellante – è pienamente condivisa da questo Collegio. L'appellante richiama una pronuncia di legittimità (sentenza n.15224/2024) sostenendo che essa riguarderebbe esclusivamente casi in cui si contesta la validità della notifica, ma non imporrebbe un onere probatorio tale da condurre all'inammissibilità del ricorso. L'assunto non è condivisibile. La giurisprudenza di legittimità – in termini generali – afferma che: quando il contribuente contesta la regolarità o la validità della notifica, egli è comunque tenuto a dimostrare quando abbia avuto concreta conoscenza dell'atto, al fine di provare che il ricorso è stato proposto entro il termine di legge;
in assenza di prova della data di notifica o della data di effettiva conoscenza, non può ritenersi dimostrata la tempestività dell'impugnazione;
l'indicazione, in ricorso, di una data di notificazione non supportata da idonea documentazione (ad es. relata di notifica, ricevuta PEC, avviso di ricevimento) non integra, di per sé, prova sufficiente. Nel caso di specie:
l'appellante si limita ad affermare che l'atto sarebbe stato notificato in data 1.2.2023; non risulta agli atti prova documentale idonea a dimostrare tale circostanza;
la produzione documentale non è stata integrata neppure in grado di appello, nonostante la centralità della questione ai fini dell'ammissibilità del ricorso. In tale contesto, correttamente il primo giudice ha ritenuto non assolto l'onere probatorio in ordine alla tempestività del ricorso introduttivo, per difetto di prova della data di notifica dell'avviso di accertamento.
L'appellante deduce che, essendo il Comune rimasto contumace, la data di notifica indicata in ricorso avrebbe dovuto ritenersi “pacifica” in applicazione del principio di non contestazione. L'argomento non può essere condiviso. Il principio di non contestazione, di regola, opera in relazione ai fatti storici allegati dalle parti costituite, come regola di semplificazione dell'istruttoria e di concentrazione delle difese. Nel processo tributario, tuttavia, la prova della tempestività dell'impugnazione costituisce requisito preliminare di ammissibilità, sottoposto a specifica disciplina legale (art.21 d. lgs. n.546/1992) e non rimesso, neppure indirettamente, alla disponibilità delle parti. La contumacia dell'ente impositore non può surrogare l'assenza di prova documentale su un presupposto processuale essenziale, né può trasformare una mera allegazione di parte in fatto “pacifico” idoneo a superare il dettato dell'art.21 citato. Ne consegue che la mancata costituzione del Comune non vale a liberare il contribuente dall'onere di provare la data di notifica dell'atto né a rendere automaticamente “provato” quanto genericamente dedotto nel ricorso.
Sul dedotto obbligo del giudice di sollecitare l'integrazione documentale, l'appellante sostiene che, laddove ritenuto dirimente l'elemento della notifica, il giudice di primo grado avrebbe dovuto invitare la parte ad integrare la documentazione, al fine di non compromettere il diritto di difesa. Anche tale motivo è infondato.
Il processo tributario è retto dai principi della domanda di parte e dell'iniziativa probatoria delle parti, nonché dalla perentorietà dei termini di impugnazione. Il giudice non è tenuto – e, anzi, spesso non è legittimato –
a supplire alla inerzia probatoria della parte, soprattutto quando si tratti della dimostrazione di presupposti di ammissibilità la cui prova deve necessariamente essere fornita con rigore (data di notifica, tempestività, ecc. ). Un potere officioso di integrazione probatoria non può essere trasformato in un obbligo di sostituzione del giudice alla parte, né può elidere le conseguenze processuali derivanti dall'omessa produzione di documentazione indispensabile. Ne deriva che la CTP non era tenuta, né in diritto né in equità, a disporre d'ufficio l'acquisizione o l'integrazione di documenti, restando la mancanza di prova a carico della parte stessa che invoca la tempestività del proprio ricorso.
Sul dedotto vulnus al diritto di difesa, le ulteriori doglianze dell'appellante, riferite alla violazione degli artt.
24 e 111 Cost. in ragione della declaratoria di tardività del ricorso, non possono trovare accoglimento. La disciplina dei termini per l'impugnazione degli atti tributari, come stabilita dall'art.21 d. lgs. n.546/1992, costituisce un limite legale ragionevole e proporzionato all'esercizio del diritto di difesa, funzionale alla certezza dei rapporti giuridici. L'omessa prova, da parte del contribuente, della data di notifica non integra una lesione del diritto di difesa imputabile al giudice o alla controparte, ma è conseguenza dell'inadempimento dell'onere probatorio proprio della parte che agisce giudizialmente. Pertanto, l'applicazione rigorosa delle norme in tema di termini e onere probatorio non si pone in contrasto con il principio del giusto processo, bensì si colloca nel suo fisiologico ambito.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di CO, delle spese processuali del
Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 16.01.2026 Il
Presidente
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GIORDANO FRANCESCO PAOLO, Presidente
IA SALVATORE, Relatore
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4764/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5573/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA e pubblicata il 04/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 570 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto spedito in data 28.4.2023 e ricevuto da questa Corte in data 3.5.2023 Ricorrente_1 proponeva ricorso, nei confronti del Comune di CO , avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe
(provvedimento n. 570 del 28.10.2022) , relativo a TARI per l'anno di imposta 2017 e avente il complessivo importo di euro 694,00.
Assumeva la nullità dell'atto impugnato in quanto non riportava né i dati catastali né la superficie dell'immobile cui lo stesso si riferiva e che, proprio per la sua genericità, comprometteva la capacità di difesa di essa contribuente.
Non si costituiva in giudizio il Comune di CO.
Alla pubblica udienza del 18.6.2024, ove la ricorrente, personalmente comparsa insisteva nelle sue difese, la causa veniva posta in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente solo labialmente afferma che l'atto impugnato le è stato notificato in data 1.2.2023, ma non ne fornisce prova.
Alla luce di ciò, non vi è prova che il ricorso, notificato al Comune di CO in data 2.4.2023 (come da documentazione offerta solo in udienza), sia tempestivo.
Al riguardo è sufficiente chiarire che, nella mancata costituzione del Comune di CO, non si può ritenere che la data di notifica dell'atto impugnato indicata dalla ricorrente sia pacifica perché non contestata e che costituisce onere di chi impugna un atto tributario fornire sempre la prova della data in cui ne è venuto a conoscenza e quindi di provare la tempestività del suo ricorso (da ultimo cfr Cass. n. 15224 /2024).
Nulla per spese.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 03 Ottobre 2024 deducendo i seguenti motivi.
La sentenza risulta affetta da un vizio di nullità per mancato deposito della motivazione, in violazione del principio del giusto processo sancito dall'art. 111 della Costituzione. In particolare, il giudice non ha debitamente considerato l'avvenuta notifica alla controparte, la quale risulta essere a conoscenza della medesima, come documentato nel file agli atti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto, come già scritto nel ricorso, non solo si afferma che l'atto impugnato è stato notificato in data 1.2.2023, ma non ne fornisce prova. La non costituzione del Comune è per scelta, come già documentato negli atti del primo grado e qui ribadito. Alla luce di ciò, non vi è prova onere della prova che il ricorso, notificato al Comune di
CO in data 2.4.2023, sia inammissibile. Inoltre, qualora l'elemento della notifica fosse dirimente, sarebbe onere del giudice chiedere al contribuente di integrare la documentazione, al fine di non compromettere il diritto di difesa dello stesso. È parzialmente vero che, nella mancata costituzione del Comune di CO, non si può ritenere che la data di notifica dell'atto impugnato indicata dalla ricorrente sia pacifica, poiché non contestata. Tuttavia, si ritiene inapplicabile la sentenza della Cassazione richiamata, in quanto la sentenza n. 15224/2024 esplicita che «In tema di cartella di pagamento, la questione della tempestività del ricorso introduttivo proposto nel rispetto dell'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precede logicamente ogni altra relativa alla validità della cartella e anche della sua notifica e, ove il contribuente contesti la validità della notifica, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, ai fini di dare prova della sua tempestiva impugnazione nel termine perentorio di sessanta giorni”. Tuttavia, si tratta di mettere in discussione la validità della notifica, e ciò non genera un requisito di inammissibilità, bensì di reinvio ed integrazione processuale. Errata applicazione del diritto di difesa: La Commissione Tributaria Provinciale ha errato nell'applicare il diritto di difesa, non considerando che il ricorrente ha presentato il ricorso nei termini previsti dalla normativa vigente. L'assenza di contestazione da parte della controparte riguardo alla tardività del ricorso evidenzia l'adeguatezza della procedura seguita dal ricorrente prova della notifica quando questa non è contestata. Errata e non corretta applicazione del principio di non contestazione: Il giudice ha omesso di considerare che la data di notifica dell'atto impugnato, indicata dal ricorrente, non è stata contestata dalla controparte. Pertanto, si sarebbe dovuto ritenere pacifico il fatto che l'atto è stato notificato nei termini, in quanto il principio di non contestazione prevede che i fatti non contestati si considerano come provati, a meno che la parte interessata non fornisca prove contrarie.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 5573/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 8 e depositata il 04
Luglio 2024.
Il Comune di CO, chiamato in causa, non risulta costituito in giudizio.
All'udienza del 16 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sulla pretesa nullità della sentenza di primo grado per mancato deposito della motivazione, l'appellante sostiene la nullità della sentenza n.5573/2024 per mancato deposito della motivazione, in violazione dell'art. 111 Cost. e delle norme processuali tributarie. La censura non merita accoglimento. Dalla sentenza impugnata risulta che il provvedimento è stato regolarmente depositato in data 4 luglio 2024 ed è munito di motivazione, seppure non condivisa dall'appellante. L'asserito mancato deposito della motivazione non trova riscontro oggettivo negli atti: la sentenza risulta completa nelle sue parti essenziali (parte in fatto, motivazione in diritto, dispositivo). Ne consegue che non sussiste alcun vizio di nullità in relazione a questo profilo. Le doglianze dell'appellante si risolvono, in realtà, in una contestazione del contenuto della motivazione, da scrutinare sotto il diverso profilo dell'error in iudicando o in procedendo, non già come inesistenza o mancanza assoluta della stessa.
Sulla questione della tempestività del ricorso introduttivo e sull'onere della prova, l'appellante eccepisce che: il ricorso sarebbe stato proposto nei termini;
il giudice di primo grado avrebbe errato nel pretendere una prova specifica della data di notifica dell'avviso di accertamento;
la mancata costituzione del Comune renderebbe “pacifica” la data di notifica indicata nel ricorso;
il giudice avrebbe dovuto invitare la parte ad integrare la documentazione.
Ai sensi dell'art.21, comma 1, d. lgs. n.546/1992: “Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.” La tempestività del ricorso costituisce, pertanto, condizione di ammissibilità dell'azione tributaria. In base a consolidata interpretazione: la questione della tempestiva proposizione del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio;
essa precede logicamente ogni valutazione relativa alla validità dell'atto impositivo o della sua notifica;
incombe sulla parte che agisce in giudizio l'onere di dimostrare di avere rispettato il termine perentorio per l'impugnazione, soprattutto quando la stessa deduca irregolarità o vizi in ordine alla notificazione. Tale impostazione – richiamata nella stessa sentenza di primo grado e oggetto di critica da parte dell'appellante – è pienamente condivisa da questo Collegio. L'appellante richiama una pronuncia di legittimità (sentenza n.15224/2024) sostenendo che essa riguarderebbe esclusivamente casi in cui si contesta la validità della notifica, ma non imporrebbe un onere probatorio tale da condurre all'inammissibilità del ricorso. L'assunto non è condivisibile. La giurisprudenza di legittimità – in termini generali – afferma che: quando il contribuente contesta la regolarità o la validità della notifica, egli è comunque tenuto a dimostrare quando abbia avuto concreta conoscenza dell'atto, al fine di provare che il ricorso è stato proposto entro il termine di legge;
in assenza di prova della data di notifica o della data di effettiva conoscenza, non può ritenersi dimostrata la tempestività dell'impugnazione;
l'indicazione, in ricorso, di una data di notificazione non supportata da idonea documentazione (ad es. relata di notifica, ricevuta PEC, avviso di ricevimento) non integra, di per sé, prova sufficiente. Nel caso di specie:
l'appellante si limita ad affermare che l'atto sarebbe stato notificato in data 1.2.2023; non risulta agli atti prova documentale idonea a dimostrare tale circostanza;
la produzione documentale non è stata integrata neppure in grado di appello, nonostante la centralità della questione ai fini dell'ammissibilità del ricorso. In tale contesto, correttamente il primo giudice ha ritenuto non assolto l'onere probatorio in ordine alla tempestività del ricorso introduttivo, per difetto di prova della data di notifica dell'avviso di accertamento.
L'appellante deduce che, essendo il Comune rimasto contumace, la data di notifica indicata in ricorso avrebbe dovuto ritenersi “pacifica” in applicazione del principio di non contestazione. L'argomento non può essere condiviso. Il principio di non contestazione, di regola, opera in relazione ai fatti storici allegati dalle parti costituite, come regola di semplificazione dell'istruttoria e di concentrazione delle difese. Nel processo tributario, tuttavia, la prova della tempestività dell'impugnazione costituisce requisito preliminare di ammissibilità, sottoposto a specifica disciplina legale (art.21 d. lgs. n.546/1992) e non rimesso, neppure indirettamente, alla disponibilità delle parti. La contumacia dell'ente impositore non può surrogare l'assenza di prova documentale su un presupposto processuale essenziale, né può trasformare una mera allegazione di parte in fatto “pacifico” idoneo a superare il dettato dell'art.21 citato. Ne consegue che la mancata costituzione del Comune non vale a liberare il contribuente dall'onere di provare la data di notifica dell'atto né a rendere automaticamente “provato” quanto genericamente dedotto nel ricorso.
Sul dedotto obbligo del giudice di sollecitare l'integrazione documentale, l'appellante sostiene che, laddove ritenuto dirimente l'elemento della notifica, il giudice di primo grado avrebbe dovuto invitare la parte ad integrare la documentazione, al fine di non compromettere il diritto di difesa. Anche tale motivo è infondato.
Il processo tributario è retto dai principi della domanda di parte e dell'iniziativa probatoria delle parti, nonché dalla perentorietà dei termini di impugnazione. Il giudice non è tenuto – e, anzi, spesso non è legittimato –
a supplire alla inerzia probatoria della parte, soprattutto quando si tratti della dimostrazione di presupposti di ammissibilità la cui prova deve necessariamente essere fornita con rigore (data di notifica, tempestività, ecc. ). Un potere officioso di integrazione probatoria non può essere trasformato in un obbligo di sostituzione del giudice alla parte, né può elidere le conseguenze processuali derivanti dall'omessa produzione di documentazione indispensabile. Ne deriva che la CTP non era tenuta, né in diritto né in equità, a disporre d'ufficio l'acquisizione o l'integrazione di documenti, restando la mancanza di prova a carico della parte stessa che invoca la tempestività del proprio ricorso.
Sul dedotto vulnus al diritto di difesa, le ulteriori doglianze dell'appellante, riferite alla violazione degli artt.
24 e 111 Cost. in ragione della declaratoria di tardività del ricorso, non possono trovare accoglimento. La disciplina dei termini per l'impugnazione degli atti tributari, come stabilita dall'art.21 d. lgs. n.546/1992, costituisce un limite legale ragionevole e proporzionato all'esercizio del diritto di difesa, funzionale alla certezza dei rapporti giuridici. L'omessa prova, da parte del contribuente, della data di notifica non integra una lesione del diritto di difesa imputabile al giudice o alla controparte, ma è conseguenza dell'inadempimento dell'onere probatorio proprio della parte che agisce giudizialmente. Pertanto, l'applicazione rigorosa delle norme in tema di termini e onere probatorio non si pone in contrasto con il principio del giusto processo, bensì si colloca nel suo fisiologico ambito.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1 va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di CO, delle spese processuali del
Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese di lite che liquida come in motivazione. Catania, 16.01.2026 Il
Presidente