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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1232/2024
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 1232/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MONTOSI PIER PAOLO, elettivamente domiciliato in GALLERIA CAVOUR 3 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MONTOSI PIER PAOLO
APPELLANTE Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SQUICQUERO MARCO e dell'avv. ADAMO MASSIMO GIUSEPPE ( ) VIA SOLFERINO 44 BOLOGNA;
elettivamente C.F._1 domiciliato in C/O AVV. ADAMO - VIA SOLFERINO N. 44 BOLOGNA presso il difensore avv. SQUICQUERO MARCO
APPELLATA
pagina 1 di 9 AD OGGETTO: COMODATO – INADEMPIMENTO - RILASCIO - IN GRADO
DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 07.02.2025:
APPELLANTE: << Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza n. 2098/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 11.06.2024 e registrata in data 16.07.2024
In via preliminare
Alla luce delle argomentazioni svolte disporre ai sensi degli artt. 447 bis, comma 4 e 283 cod. proc. civ., la sospensione dell'esecutorietà dell'impugnata sentenza anche inaudita altera parte, fissando comunque l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e assegnando alla parte ricorrente termine per notifica alla controparte del ricorso in appello e pedissequo decreto, ovvero previa convocazione delle parti a mezzo altro strumento di comunicazione.
In via principale – nel merito
Respingere le domande di perché totalmente infondate in Controparte_1 fatto e diritto;
In via istruttoria. [OMISSIS]
Con vittoria di spese di causa di entrambi i gradi di giudizio.>>.
APPELLATA: << Per tutto quanto sopra, nell'interesse di Controparte_1 si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e
[...] reietta, voglia così provvedere: i) in via cautelare: dichiarare inammissibile e comunque rigettare la richiesta di
di sospensione definitiva dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2098/2024 Pt_1 emessa in data 11.6.2023 dal Tribunale di Bologna, se del caso con esplicita revoca del decreto del 10.10.2024; ii) nel merito: dichiarare inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis. c.p.c. l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2098/2024 emessa in data 11.6.2023 dal Pt_1
Tribunale di Bologna a definizione del giudizio RG 6486/2023 e comunque rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto;
iii) in ogni caso: condannare alla rifusione in favore della odierna Pt_1
Concludente delle spese legali di soccombenza del presente grado del giudizio, da liquidarsi secondo i vigenti parametri..>>.
LA CORTE pagina 2 di 9 Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. (anche solo GSR o comodante), per Controparte_1 quanto di odierno residuo interesse, conveniva in giudizio la Parte_1
(anche solo Librando o comodataria) con ricorso ex art. 447 bis
[...]
c.p.c., per sentir dichiarare cessato e comunque risolto, il contratto di comodato BO
3/2008 del 31.01.2008 per l'inadempimento della comodataria.
Deduceva molteplici inadempimenti della comodataria, consistenti:
a) nell'aver avviato all'interno dei locali concessi in comodato una illecita attività di deposito bagagli;
b) nell'essersi resa inadempiente al pagamento degli oneri accessori previsti dall'art. 8 del Contratto;
c) nell'aver avviato trattative finalizzate alla cessione dell'attività svolta all'interno dei locali concessi in comodato;
d) nell'aver mutando la propria denominazione in Parte_1
, sostituendo alla persona fisica illimitatamente responsabile una Società di capitali;
[...]
e) nell'aver stabilmente occupato spazi esterni al locale oggetto di Contratto. 0.1. Si costituiva in giudizio la Parte_1 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, tra l'altro e per quanto di limitato odierno interesse, il rigetto della domanda attorea, che affermava non fondata, in quanto le attività esercitate e contestate come inadempimento, erano tutte lecitamente esercitate, sostenendo a sua volta l'inadempimento della comodante per non aver consegnato i locali definitivi.
0.2 La causa senza alcuna attività istruttoria veniva decisa con sentenza n.
2098/2024 del Tribunale civile di Bologna, pubblicata il giorno 11.06.2024, registrata in data 16.07.2024 e non notificata, con la quale in accoglimento del ricorso e per quanto di odierno interesse la comodataria era condannata al rilascio in quanto l'attività di deposito di bagagli era considerato obiettivo e significativo inadempimento in violazione degli artt. 3 e 1 del contratto, attività vietata che doveva essere particolarmente apprezzata in relazione alla gratuità del contratto, che giustificava la restituzione ai sensi dell'art. 1804, comma 3, cc, ogni altra questione da considerarsi assorbita. 1. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_1 con ricorso depositato il 01.08.2024, lamentando che il
[...]
Tribunale:
pagina 3 di 9 a) « 1. Con motivazione errata e non condivisibile non ha accolto l'eccezione di inadempimento avanzata nei confronti di (d'ora innanzi Controparte_1 Contr solo ) che non ha mai consegnato alla comodataria i locali definitivi da adibire all'attività di rivendita di quotidiani, riviste e altre merceologie connesse. (art. 2 contratto di comodato, doc. 1, memoria di costituzione)»;
b) « 2. Con motivazione errata e illogica il Giudice di primo grado non ha fatto buon governo del quadro normativo di riferimento che disciplina il settore delle rivendite di giornali e riviste anche alla luce della liberalizzazione di queste attività come previsto dall'art. 5, comma 1, lett. d bis, del D.Lgs. n. 170 del 2001..»,
c) « 3. Con motivazione tautologica solo apparente e comunque errata ed illogica, accoglie la richiesta di restituzione della cosa da parte del comodante Contr accogliendo la domanda proposta in via principale da con conseguente condanna della al rilascio del bene concesso in comodato, dando per scontato Pt_1
l'inadempimento della comodataria (p.to 11, pag. 8 sentenza).»,
1.1 Si costituiva in giudizio la chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, eccependone in via preliminare l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 cpc e degli artt. 348bis e 436 bis cpc.
1.2 All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti, la Corte decideva la causa con la lettura del dispositivo allegato al verbale di udienza con riserva del deposito della motivazione.
1.2.1 Come anticipato l'appellata sostiene l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 436 bis c.p.c. come rispettivamente novellati dal D. Lgs.
31.10.2024 n. 164 e dal D. Lgs. 22.6.2021 n. 83, allegando testualmente come nucleo centrale dell'eccezione che << …..è agevole rilevare come l'atto di appello notificato da controparte sia totalmente - ed in maniera insanabile - carente dei citati indispensabili requisiti, visto che lo stesso si sostanzia in una esposizione della vicenda controversa ed in generici motivi di doglianza, non riferiti specificamente a precisi capi della sentenza impugnata, dai quali non è possibile enucleare specifiche e determinate ragioni di censura alla sentenza impugnata.>>.
1.2.2 L'eccezione non è fondata.
L'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, deve:
- contenere l'indicazione puntuale e specifica della parte dell'impugnata sentenza di primo grado, comprensiva, altresì, della indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudicante;
- contenere l'indicazione puntuale e specifica delle circostanze da cui viene asserita la violazione di legge e la relativa rilevanza circa la decisione adottata. pagina 4 di 9 Dall'esame dell'atto di appello in oggetto è obiettiva una farraginosità nell'articolazione ed una evidente ripetizione di argomenti, talora anche eccentrici rispetto alla centralità del gravame, quanto all'assetto contrattuale del comodato, ma è altrettanto indubbia la conformità alla lettera della novella della L. n. 134/2012, in quanto l'appellante non si è limitata semplicemente a riproporre circostanze già respinte nel primo grado di giudizio, ma ha indicato le parti di sentenza gravate e le ragioni a confutazione della motivazione di rigetto.
Conseguentemente a parere della Corte la censura dell'appellata tralascia che la complessiva lettura dell'impugnazione, anche rispettosa della novella, consente di comprendere appieno le ragioni del gravame.
Pertanto, l'appello può essere esaminato nel merito. 2. L'appellante, come anticipato, affida sostanzialmente le proprie censure a tre motivi di appello, legati al rigetto della propria linea difensiva che s'incentra su di un'unica ragione, che può essere sintetizzata nella legittimità dell'esercizio dell'attività di deposito bagagli, che del resto è l'attività che la sentenza gravata ha valorizzato, ritenendo assorbito ogni altra allegazione in proposito, per accogliere la domanda di rilascio. Quindi, le censure dell'appellante vanno trattate congiuntamente.
Orbene, l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
3. Non è in dubbio la qualifica del rapporto come comodato gratuito e senza determinazione di tempo ed è altresì pacifico che la comodataria, senza alcuna autorizzazione in proposito, ha esercitato, oltre che l'attività di rivendita di giornali e riviste anche altre attività, tutte quelle allegate dalla comodante. che non risultano oggetto di alcuna contestazione, tra le quali in particolare quella del servizio di deposito bagagli ai passeggeri in transito nella stazione ferroviaria di Bologna.
Il contratto all'art. 1 recita <Le Parti si danno reciprocamente atto che le strutture vengono concesse a titolo meramente provvisorio sino alla avvenuta riqualificazione degli spazi, in cui andranno collocati i locali definitivi da adibire all'attività di rivendita di quotidiani, riviste e altre merceologie connesse. >>; l'art. 3 altresì sancisce che <È vietata la destinazione delle strutture concesse in comodato a usi diversi da quello pattuito. >> ed in linea con le previsioni dell'art. 1 l'allegato sub A) del contratto di comodato al punto n. 1 prevede che <i locali di cui è causa saranno da destinare per l'esercizio di rivendita di quotidiani, riviste ed altre merceologie connesse. >>.
Come stabilito in prime cure e anche oggi allegato dalla società appellata, nel sintagma “altre merceologie connesse“ (Cfr. Alleg. sub A) o “merceologie connesse” (Cfr. art. 1) non può di certo farsi rientrare l'attività di deposito bagagli, che, non solo, non ha nulla a che vedere con quotidiani e riviste o con servizi accessori ad essi, ma pagina 5 di 9 anche e soprattutto, non consiste in una attività di vendita ma di deposito e custodia. Il tenore contrattuale, infatti, è inequivoco nel concedere la possibilità di rivendere merceologie connesse e non certo depositare o custodire le medesime. Questo divieto, peraltro, come allegato e non contestato né contestabile in ragione della prova documentale fornita, si pone anche in palese concorrenza con l'attività specificamente concessa in esclusiva all'interno della stazione ferroviaria di Bologna dall'appellata a soggetti terzi, che peraltro hanno anche sollevato specifiche rimostranze1, tanto da porre Contr in evidente stato di inadempimento la stessa , odierna comodante.
Né vale opinare il contrario, allegando in proposito che l'attività di deposito di bagagli è attività lecitamente esercitabile da una rivendita di giornali e riviste, a ciò richiamando l'art 5 del D. Lgs. 170/2001, secondo il quale gli edicolanti potrebbero vendere presso la loro sede qualunque altro prodotto previsto dalla vigente normativa.
Secondo l'appellante, infatti, << Il Giudice di prime cure ha completamente disatteso il dettato normativo che regola l'attività delle edicole, in particolare con l'art. 5, comma 1, lett. d-bis, del D.Lgs. n. 170 del 2001: "gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa".>> (Cfr. appello pag. 11).
A ciò però è facile replicare che, da un lato, l'appellante non esercita la vendita di bagagli ma presta il servizio di deposito e custodia degli stessi, dall'altro, e pur a tutto volerle concedere, è evidente che una eventuale liceità dell'attività de qua, tuttavia, si pone in contrasto con il contratto di comodato. Infatti, un simile riferimento normativo risulta improprio e comunque irrilevante ai fini della decisione, in quanto gli Contr adempimenti o gli inadempimenti di , come di , vanno valutati, come ha Pt_1 correttamente fatto il Tribunale, con esclusivo riferimento alle chiare ed inderogabili previsioni del contratto di comodato, in forza delle quali i locali sono stati concessi unicamente per lo svolgimento dell'attività di rivendita di quotidiani e riviste e/o articoli merceologicamente connessi (art. 1 e alleg. sub A) e con l'espressa previsione per la quale è vietata la destinazione delle strutture concesse in comodato a usi diversi da quello pattuito (art. 3), con la conseguenza che è anche sterile allegare che tale attività non è vietata dal contratto stesso.
Sul punto inoltre non possono che essere richiamate le condivisibili osservazioni contenute nella sentenza di primo grado, per le quali la violazione deve essere apprezzata anche e soprattutto in relazione alla gratuità del contratto (v. pag. 9). Va, infatti, ricordato che <<Nel comodato di un immobile, stipulato senza la espressa fissazione di un termine, questo, mentre non è desumibile dalla generica destinazione che l'immobile può avere per sua propria natura, trattandosi di destinazione ad uso 1 Cfr. Pec 7.3.2023 della soggetto esclusivista del servizio. CP_3 pagina 6 di 9 generico ed indeterminato, può esser desunto dalla particolare, specifica destinazione del bene, restando individuato attraverso le particolari prescrizioni e limitazioni dettate per il suo godimento, sicché in tale caso il giudice ha il dovere di accertare se il godimento della cosa, per come e per quanto consentito, non abbia più ragione di protrarsi nel tempo sì da ingenerare l'obbligazione di restituzione per scadenza del termine o esaurimento dell'utilità ai sensi dell'art. 1810 cod. civ. ovvero se il godimento stesso non abbia trasmodato in eccesso ed abuso così da legittimare il comodante alla diversa azione di restituzione anticipata del bene per inadempimento del comodatario a norma dell'art. 1804 cod. civ.. >> [Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2719 del 08/03/1995
(Rv. 490997 - 01)]. In particolare quanto a quest'ultimo principio teso ad accertare l'inadempimento si è affermato che <<In materia di comodato, nei confronti del comodatario non può essere proposta azione di risoluzione per inadempimento attesa la gratuità del contratto, senza che assuma rilievo la presenza di eventuali pattuizioni accessorie, anche di apprezzabile peso economico, a carico di quest'ultimo, dovendo il comodante, in tale evenienza, far ricorso al diverso rimedio della restituzione anticipata del bene ai sensi dell'art. 1804 cod. civ. ove l'inosservanza degli obblighi integri un abuso della cosa oggetto di comodato ovvero una lesione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario. >> [Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6203 del 18/03/2014
(Rv. 629891 - 01)].
Principi questi ribaditi anche più recentemente e tali da costituire ius receptum, affermandosi che <<Il fatto che il comodato sia gratuito, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, fa sì che esso si caratterizzi come contratto unilaterale, perché connotato da obbligazioni a carico del solo comodatario. Non sono identificabili infatti obblighi a carico del comodante che siano in nesso di interdipendenza causale con quelli del comodatario. Tantomeno può dirsi che il comodato sia, ciononostante, con attribuzioni patrimoniali corrispettive, posto che all'obbligo di consegna del tradens non corrisponde sinallagmaticamente la prestazione di restituire o quella di custodire e conservare la cosa, facenti capo all'accipiens.
Non a caso per descrivere la presenza, sia pure su piani diversi, cioè non posti l'uno quale ragione giustificativa dell'altro, di obblighi previsti a carico di entrambe le parti
— chi usa gratuitamente della cosa è obbligato a custodirla e a conservarla con diligenza e a restituirla ed anche il comodante può essere tenuto ad eseguire determinate prestazioni — il comodato viene definito "contratto bilaterale imperfetto".
Tale descrizione qualificativa conferma l'assenza di un nesso di reciprocità delle attribuzioni patrimoniali (la naturale gratuità del comodato non sarebbe compromessa neppure dall'imposizione al comodatario dell'obbligo di pagare le imposte gravanti sull'immobile oggetto del contratto: Cass. 15/01/2003, n. 485) e vale a sottrarre il pagina 7 di 9 contratto all'operare dei rimedi risolutori di diritto comune dei contratti. Di essi peraltro neppure c'è bisogno, visto che il comodante, di fronte ad un comportamento del comodatario che costituisca inadempimento degli obblighi di cui all'art. 1804 c.c., può senz'altro recedere dal contratto, causandone l'estinzione e facendo sorgere in capo al comodatario l'obbligo della immediata restituzione del bene, oltre a quello del risarcimento del danno (la richiesta di restituzione anticipata del bene "non è riconducibile comunque alla risoluzione per inadempimento ma questa facoltà di scioglimento anticipato del rapporto è piuttosto accostata dalla dottrina alla figura del recesso": Cass. 18/03/2014, n.6203, in motivazione).>> [Cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
15591, dd 22/05/2019 e deposito del 11/06/2019, in motivazione pagg. 6 e segg.]
Discende da ciò che la domanda di cessazione è fondata e l'appello non può che essere respinto.
Come già deciso in Tribunale risultano assorbite ogni altra ipotesi di asserito inadempimento, comunque riproposte ex art. 346 cpc, dovendo quella de qua essere considerata di evidente natura prevalente anche rispetto a quella allegata di asserita mancata consegna dei locali definitivi, posto che ciò, non solo, costituisce una situazione stratificata e consolidatasi dopo numerosi anni, circa sedici, senza che ciò abbia mai suscitato pressanti e coltivate istanze o doglianze in proposito, ma anche, non è in contestazione che l'appellante abbia potuto esercitare pienamente l'attività principale per il quale il bene le era stato concesso in comodato, si ribadisce, gratuito e senza determinazione di tempo, cosa che fa risaltare in maniera pregnante, come già detto anche dal Tribunale, la violazione oggi contestata ed accertata.
4. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 147/2022, applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
5. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
2. Condanna l'appellante al pagamento Parte_1
in favore di delle spese del presente grado di Controparte_1
giudizio, che liquida in €. 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e
CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante
[...]
di una somma pari all'importo del contributo Parte_1
unificato.
Bologna, 07/02/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
pagina 9 di 9
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 1232/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MONTOSI PIER PAOLO, elettivamente domiciliato in GALLERIA CAVOUR 3 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. MONTOSI PIER PAOLO
APPELLANTE Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SQUICQUERO MARCO e dell'avv. ADAMO MASSIMO GIUSEPPE ( ) VIA SOLFERINO 44 BOLOGNA;
elettivamente C.F._1 domiciliato in C/O AVV. ADAMO - VIA SOLFERINO N. 44 BOLOGNA presso il difensore avv. SQUICQUERO MARCO
APPELLATA
pagina 1 di 9 AD OGGETTO: COMODATO – INADEMPIMENTO - RILASCIO - IN GRADO
DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 07.02.2025:
APPELLANTE: << Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza n. 2098/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 11.06.2024 e registrata in data 16.07.2024
In via preliminare
Alla luce delle argomentazioni svolte disporre ai sensi degli artt. 447 bis, comma 4 e 283 cod. proc. civ., la sospensione dell'esecutorietà dell'impugnata sentenza anche inaudita altera parte, fissando comunque l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e assegnando alla parte ricorrente termine per notifica alla controparte del ricorso in appello e pedissequo decreto, ovvero previa convocazione delle parti a mezzo altro strumento di comunicazione.
In via principale – nel merito
Respingere le domande di perché totalmente infondate in Controparte_1 fatto e diritto;
In via istruttoria. [OMISSIS]
Con vittoria di spese di causa di entrambi i gradi di giudizio.>>.
APPELLATA: << Per tutto quanto sopra, nell'interesse di Controparte_1 si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e
[...] reietta, voglia così provvedere: i) in via cautelare: dichiarare inammissibile e comunque rigettare la richiesta di
di sospensione definitiva dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2098/2024 Pt_1 emessa in data 11.6.2023 dal Tribunale di Bologna, se del caso con esplicita revoca del decreto del 10.10.2024; ii) nel merito: dichiarare inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis. c.p.c. l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2098/2024 emessa in data 11.6.2023 dal Pt_1
Tribunale di Bologna a definizione del giudizio RG 6486/2023 e comunque rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto;
iii) in ogni caso: condannare alla rifusione in favore della odierna Pt_1
Concludente delle spese legali di soccombenza del presente grado del giudizio, da liquidarsi secondo i vigenti parametri..>>.
LA CORTE pagina 2 di 9 Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Pietro Iovino, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. (anche solo GSR o comodante), per Controparte_1 quanto di odierno residuo interesse, conveniva in giudizio la Parte_1
(anche solo Librando o comodataria) con ricorso ex art. 447 bis
[...]
c.p.c., per sentir dichiarare cessato e comunque risolto, il contratto di comodato BO
3/2008 del 31.01.2008 per l'inadempimento della comodataria.
Deduceva molteplici inadempimenti della comodataria, consistenti:
a) nell'aver avviato all'interno dei locali concessi in comodato una illecita attività di deposito bagagli;
b) nell'essersi resa inadempiente al pagamento degli oneri accessori previsti dall'art. 8 del Contratto;
c) nell'aver avviato trattative finalizzate alla cessione dell'attività svolta all'interno dei locali concessi in comodato;
d) nell'aver mutando la propria denominazione in Parte_1
, sostituendo alla persona fisica illimitatamente responsabile una Società di capitali;
[...]
e) nell'aver stabilmente occupato spazi esterni al locale oggetto di Contratto. 0.1. Si costituiva in giudizio la Parte_1 contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, tra l'altro e per quanto di limitato odierno interesse, il rigetto della domanda attorea, che affermava non fondata, in quanto le attività esercitate e contestate come inadempimento, erano tutte lecitamente esercitate, sostenendo a sua volta l'inadempimento della comodante per non aver consegnato i locali definitivi.
0.2 La causa senza alcuna attività istruttoria veniva decisa con sentenza n.
2098/2024 del Tribunale civile di Bologna, pubblicata il giorno 11.06.2024, registrata in data 16.07.2024 e non notificata, con la quale in accoglimento del ricorso e per quanto di odierno interesse la comodataria era condannata al rilascio in quanto l'attività di deposito di bagagli era considerato obiettivo e significativo inadempimento in violazione degli artt. 3 e 1 del contratto, attività vietata che doveva essere particolarmente apprezzata in relazione alla gratuità del contratto, che giustificava la restituzione ai sensi dell'art. 1804, comma 3, cc, ogni altra questione da considerarsi assorbita. 1. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Parte_1 con ricorso depositato il 01.08.2024, lamentando che il
[...]
Tribunale:
pagina 3 di 9 a) « 1. Con motivazione errata e non condivisibile non ha accolto l'eccezione di inadempimento avanzata nei confronti di (d'ora innanzi Controparte_1 Contr solo ) che non ha mai consegnato alla comodataria i locali definitivi da adibire all'attività di rivendita di quotidiani, riviste e altre merceologie connesse. (art. 2 contratto di comodato, doc. 1, memoria di costituzione)»;
b) « 2. Con motivazione errata e illogica il Giudice di primo grado non ha fatto buon governo del quadro normativo di riferimento che disciplina il settore delle rivendite di giornali e riviste anche alla luce della liberalizzazione di queste attività come previsto dall'art. 5, comma 1, lett. d bis, del D.Lgs. n. 170 del 2001..»,
c) « 3. Con motivazione tautologica solo apparente e comunque errata ed illogica, accoglie la richiesta di restituzione della cosa da parte del comodante Contr accogliendo la domanda proposta in via principale da con conseguente condanna della al rilascio del bene concesso in comodato, dando per scontato Pt_1
l'inadempimento della comodataria (p.to 11, pag. 8 sentenza).»,
1.1 Si costituiva in giudizio la chiedendo Controparte_1 il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto, eccependone in via preliminare l'inammissibilità per violazione dell'art. 342 cpc e degli artt. 348bis e 436 bis cpc.
1.2 All'esito delle conclusioni, precisate dalle parti, la Corte decideva la causa con la lettura del dispositivo allegato al verbale di udienza con riserva del deposito della motivazione.
1.2.1 Come anticipato l'appellata sostiene l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 436 bis c.p.c. come rispettivamente novellati dal D. Lgs.
31.10.2024 n. 164 e dal D. Lgs. 22.6.2021 n. 83, allegando testualmente come nucleo centrale dell'eccezione che << …..è agevole rilevare come l'atto di appello notificato da controparte sia totalmente - ed in maniera insanabile - carente dei citati indispensabili requisiti, visto che lo stesso si sostanzia in una esposizione della vicenda controversa ed in generici motivi di doglianza, non riferiti specificamente a precisi capi della sentenza impugnata, dai quali non è possibile enucleare specifiche e determinate ragioni di censura alla sentenza impugnata.>>.
1.2.2 L'eccezione non è fondata.
L'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, deve:
- contenere l'indicazione puntuale e specifica della parte dell'impugnata sentenza di primo grado, comprensiva, altresì, della indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudicante;
- contenere l'indicazione puntuale e specifica delle circostanze da cui viene asserita la violazione di legge e la relativa rilevanza circa la decisione adottata. pagina 4 di 9 Dall'esame dell'atto di appello in oggetto è obiettiva una farraginosità nell'articolazione ed una evidente ripetizione di argomenti, talora anche eccentrici rispetto alla centralità del gravame, quanto all'assetto contrattuale del comodato, ma è altrettanto indubbia la conformità alla lettera della novella della L. n. 134/2012, in quanto l'appellante non si è limitata semplicemente a riproporre circostanze già respinte nel primo grado di giudizio, ma ha indicato le parti di sentenza gravate e le ragioni a confutazione della motivazione di rigetto.
Conseguentemente a parere della Corte la censura dell'appellata tralascia che la complessiva lettura dell'impugnazione, anche rispettosa della novella, consente di comprendere appieno le ragioni del gravame.
Pertanto, l'appello può essere esaminato nel merito. 2. L'appellante, come anticipato, affida sostanzialmente le proprie censure a tre motivi di appello, legati al rigetto della propria linea difensiva che s'incentra su di un'unica ragione, che può essere sintetizzata nella legittimità dell'esercizio dell'attività di deposito bagagli, che del resto è l'attività che la sentenza gravata ha valorizzato, ritenendo assorbito ogni altra allegazione in proposito, per accogliere la domanda di rilascio. Quindi, le censure dell'appellante vanno trattate congiuntamente.
Orbene, l'appello è infondato per le ragioni che seguono.
3. Non è in dubbio la qualifica del rapporto come comodato gratuito e senza determinazione di tempo ed è altresì pacifico che la comodataria, senza alcuna autorizzazione in proposito, ha esercitato, oltre che l'attività di rivendita di giornali e riviste anche altre attività, tutte quelle allegate dalla comodante. che non risultano oggetto di alcuna contestazione, tra le quali in particolare quella del servizio di deposito bagagli ai passeggeri in transito nella stazione ferroviaria di Bologna.
Il contratto all'art. 1 recita <Le Parti si danno reciprocamente atto che le strutture vengono concesse a titolo meramente provvisorio sino alla avvenuta riqualificazione degli spazi, in cui andranno collocati i locali definitivi da adibire all'attività di rivendita di quotidiani, riviste e altre merceologie connesse. >>; l'art. 3 altresì sancisce che <È vietata la destinazione delle strutture concesse in comodato a usi diversi da quello pattuito. >> ed in linea con le previsioni dell'art. 1 l'allegato sub A) del contratto di comodato al punto n. 1 prevede che <i locali di cui è causa saranno da destinare per l'esercizio di rivendita di quotidiani, riviste ed altre merceologie connesse. >>.
Come stabilito in prime cure e anche oggi allegato dalla società appellata, nel sintagma “altre merceologie connesse“ (Cfr. Alleg. sub A) o “merceologie connesse” (Cfr. art. 1) non può di certo farsi rientrare l'attività di deposito bagagli, che, non solo, non ha nulla a che vedere con quotidiani e riviste o con servizi accessori ad essi, ma pagina 5 di 9 anche e soprattutto, non consiste in una attività di vendita ma di deposito e custodia. Il tenore contrattuale, infatti, è inequivoco nel concedere la possibilità di rivendere merceologie connesse e non certo depositare o custodire le medesime. Questo divieto, peraltro, come allegato e non contestato né contestabile in ragione della prova documentale fornita, si pone anche in palese concorrenza con l'attività specificamente concessa in esclusiva all'interno della stazione ferroviaria di Bologna dall'appellata a soggetti terzi, che peraltro hanno anche sollevato specifiche rimostranze1, tanto da porre Contr in evidente stato di inadempimento la stessa , odierna comodante.
Né vale opinare il contrario, allegando in proposito che l'attività di deposito di bagagli è attività lecitamente esercitabile da una rivendita di giornali e riviste, a ciò richiamando l'art 5 del D. Lgs. 170/2001, secondo il quale gli edicolanti potrebbero vendere presso la loro sede qualunque altro prodotto previsto dalla vigente normativa.
Secondo l'appellante, infatti, << Il Giudice di prime cure ha completamente disatteso il dettato normativo che regola l'attività delle edicole, in particolare con l'art. 5, comma 1, lett. d-bis, del D.Lgs. n. 170 del 2001: "gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa".>> (Cfr. appello pag. 11).
A ciò però è facile replicare che, da un lato, l'appellante non esercita la vendita di bagagli ma presta il servizio di deposito e custodia degli stessi, dall'altro, e pur a tutto volerle concedere, è evidente che una eventuale liceità dell'attività de qua, tuttavia, si pone in contrasto con il contratto di comodato. Infatti, un simile riferimento normativo risulta improprio e comunque irrilevante ai fini della decisione, in quanto gli Contr adempimenti o gli inadempimenti di , come di , vanno valutati, come ha Pt_1 correttamente fatto il Tribunale, con esclusivo riferimento alle chiare ed inderogabili previsioni del contratto di comodato, in forza delle quali i locali sono stati concessi unicamente per lo svolgimento dell'attività di rivendita di quotidiani e riviste e/o articoli merceologicamente connessi (art. 1 e alleg. sub A) e con l'espressa previsione per la quale è vietata la destinazione delle strutture concesse in comodato a usi diversi da quello pattuito (art. 3), con la conseguenza che è anche sterile allegare che tale attività non è vietata dal contratto stesso.
Sul punto inoltre non possono che essere richiamate le condivisibili osservazioni contenute nella sentenza di primo grado, per le quali la violazione deve essere apprezzata anche e soprattutto in relazione alla gratuità del contratto (v. pag. 9). Va, infatti, ricordato che <<Nel comodato di un immobile, stipulato senza la espressa fissazione di un termine, questo, mentre non è desumibile dalla generica destinazione che l'immobile può avere per sua propria natura, trattandosi di destinazione ad uso 1 Cfr. Pec 7.3.2023 della soggetto esclusivista del servizio. CP_3 pagina 6 di 9 generico ed indeterminato, può esser desunto dalla particolare, specifica destinazione del bene, restando individuato attraverso le particolari prescrizioni e limitazioni dettate per il suo godimento, sicché in tale caso il giudice ha il dovere di accertare se il godimento della cosa, per come e per quanto consentito, non abbia più ragione di protrarsi nel tempo sì da ingenerare l'obbligazione di restituzione per scadenza del termine o esaurimento dell'utilità ai sensi dell'art. 1810 cod. civ. ovvero se il godimento stesso non abbia trasmodato in eccesso ed abuso così da legittimare il comodante alla diversa azione di restituzione anticipata del bene per inadempimento del comodatario a norma dell'art. 1804 cod. civ.. >> [Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2719 del 08/03/1995
(Rv. 490997 - 01)]. In particolare quanto a quest'ultimo principio teso ad accertare l'inadempimento si è affermato che <<In materia di comodato, nei confronti del comodatario non può essere proposta azione di risoluzione per inadempimento attesa la gratuità del contratto, senza che assuma rilievo la presenza di eventuali pattuizioni accessorie, anche di apprezzabile peso economico, a carico di quest'ultimo, dovendo il comodante, in tale evenienza, far ricorso al diverso rimedio della restituzione anticipata del bene ai sensi dell'art. 1804 cod. civ. ove l'inosservanza degli obblighi integri un abuso della cosa oggetto di comodato ovvero una lesione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario. >> [Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6203 del 18/03/2014
(Rv. 629891 - 01)].
Principi questi ribaditi anche più recentemente e tali da costituire ius receptum, affermandosi che <<Il fatto che il comodato sia gratuito, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, fa sì che esso si caratterizzi come contratto unilaterale, perché connotato da obbligazioni a carico del solo comodatario. Non sono identificabili infatti obblighi a carico del comodante che siano in nesso di interdipendenza causale con quelli del comodatario. Tantomeno può dirsi che il comodato sia, ciononostante, con attribuzioni patrimoniali corrispettive, posto che all'obbligo di consegna del tradens non corrisponde sinallagmaticamente la prestazione di restituire o quella di custodire e conservare la cosa, facenti capo all'accipiens.
Non a caso per descrivere la presenza, sia pure su piani diversi, cioè non posti l'uno quale ragione giustificativa dell'altro, di obblighi previsti a carico di entrambe le parti
— chi usa gratuitamente della cosa è obbligato a custodirla e a conservarla con diligenza e a restituirla ed anche il comodante può essere tenuto ad eseguire determinate prestazioni — il comodato viene definito "contratto bilaterale imperfetto".
Tale descrizione qualificativa conferma l'assenza di un nesso di reciprocità delle attribuzioni patrimoniali (la naturale gratuità del comodato non sarebbe compromessa neppure dall'imposizione al comodatario dell'obbligo di pagare le imposte gravanti sull'immobile oggetto del contratto: Cass. 15/01/2003, n. 485) e vale a sottrarre il pagina 7 di 9 contratto all'operare dei rimedi risolutori di diritto comune dei contratti. Di essi peraltro neppure c'è bisogno, visto che il comodante, di fronte ad un comportamento del comodatario che costituisca inadempimento degli obblighi di cui all'art. 1804 c.c., può senz'altro recedere dal contratto, causandone l'estinzione e facendo sorgere in capo al comodatario l'obbligo della immediata restituzione del bene, oltre a quello del risarcimento del danno (la richiesta di restituzione anticipata del bene "non è riconducibile comunque alla risoluzione per inadempimento ma questa facoltà di scioglimento anticipato del rapporto è piuttosto accostata dalla dottrina alla figura del recesso": Cass. 18/03/2014, n.6203, in motivazione).>> [Cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
15591, dd 22/05/2019 e deposito del 11/06/2019, in motivazione pagg. 6 e segg.]
Discende da ciò che la domanda di cessazione è fondata e l'appello non può che essere respinto.
Come già deciso in Tribunale risultano assorbite ogni altra ipotesi di asserito inadempimento, comunque riproposte ex art. 346 cpc, dovendo quella de qua essere considerata di evidente natura prevalente anche rispetto a quella allegata di asserita mancata consegna dei locali definitivi, posto che ciò, non solo, costituisce una situazione stratificata e consolidatasi dopo numerosi anni, circa sedici, senza che ciò abbia mai suscitato pressanti e coltivate istanze o doglianze in proposito, ma anche, non è in contestazione che l'appellante abbia potuto esercitare pienamente l'attività principale per il quale il bene le era stato concesso in comodato, si ribadisce, gratuito e senza determinazione di tempo, cosa che fa risaltare in maniera pregnante, come già detto anche dal Tribunale, la violazione oggi contestata ed accertata.
4. Le spese di lite, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore desunto dal disputandum e dal DM 147/2022, applicabile ratione temporis, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
5. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
2. Condanna l'appellante al pagamento Parte_1
in favore di delle spese del presente grado di Controparte_1
giudizio, che liquida in €. 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e
CPA se dovuti e nelle aliquote legali.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante
[...]
di una somma pari all'importo del contributo Parte_1
unificato.
Bologna, 07/02/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Pietro Iovino Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
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