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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6490 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57325/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 57325/2018 promossa da:
(C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Franco Muratori
contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Marco Miccinelli
APPELLATA
in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Francesca Romagnoli
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate in sostituzione dell'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto citazione in appello ritualmente notificato ad Controparte_1
e impugnava la sentenza del Giudice di
[...] CP_2 Parte_1
Pace di n. 6579/2018. CP_2
1.1.In particolare, esponeva l'appellante che in data 3.03.2017, esponeva di aver
Pag. 1 di 6 ricevuto l'iscrizione ipotecaria n. 09720161460001078004, emessa dall'allora
Equitalia Servizi di Riscossione Spa, (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione), per il credito complessivo di € 88.909,30, come risultante da 4 cartelle di pagamento relative a crediti di varia natura.
1.2.Limitatamente alla cartella n. 09720140031078473000, relativa a pretesi omessi pagamenti di contributi per la refezione scolastica, l'odierno appellante aveva adito il
Giudice di Pace, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, per quanto di competenza, deducendo: 1)l'inesistenza della notifica dell'atto in quanto effettuata con posta privata;
2) la violazione della l. n. 241/1990; 3) la violazione dell'art. 72, comma 2bis; 4) l'intervenuta prescrizione dei presunti crediti iscritti a ruolo;
5)
l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa;
6) la nullità dell'iscrizione per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi.
1.3.Più specificamente dinnanzi al Giudice di Pace l'odierno appellante aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via principale, accertata la nullità illegittimità e/o inesistenza della cartella di pagamento n. 09720140031078473000 e della notifica della stessa, nonché degli atti ad essa prodromici e connessi, dichiarare l'inesistenza del credito;
- sempre in via principale, accertata la prescrizione e/o l'inesistenza del credito, dichiarare la non debenza delle somme richieste e, per l'effetto, annullare l'iscrizione ipotecaria e gli atti presupposti e/o comunque ad essa collegati;
- in subordine, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare l'illegittimità ed annullare
l'iscrizione ipotecaria n. 09720161460001078004, per quanto di competenza;
- in ulteriore subordine, dichiarare dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio”.
1.4.Si erano costituiti in primo grado e Controparte_3 [...]
chiedendo il rigetto delle pretese attoree. CP_2
1.5.Il Giudice di Pace di on sentenza n. 6579/2018 ha così disposto: “disattesa CP_2
ogni contraria istanza, eccezione e difesa sulla domanda proposta dall'attore, così provvede: dichiara la propria incompetenza per materia con termine di legge per la riassunzione davanti all'autorità competente”.
1.6.Avverso tale sentenza veniva proposto l'odierno appello per i seguenti motivi: 1) erroneità della dichiarazione di incompetenza per materia;
2) omessa pronuncia
Pag. 2 di 6 sull'inesistenza della notifica effettuata mediante;
3) inammissibilità della documentazione prodotta da in sede di Controparte_1
precisazione delle conclusioni (con in subordine disconoscimento e riserva di querela di falso); 4) omessa pronuncia sull'omissione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
5) omessa pronuncia sull'illegittimità ovvero sull'omissione della notifica della cartella di pagamento;
6) omessa pronuncia sul difetto di indicazione della base di calcolo degli interessi;
7) erroneità della sentenza per compensazione delle spese di lite.
1.7.L'appellante rassegnava dunque le seguenti conclusioni: “disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere il presente appello e riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 6579/2018 del 115 febbraio 2018, depositata in segreteria il 28 febbraio 2018, emessa dal Giudice di Pace di sezione V dott. Calò, RG. 34091/2017, non notificata e CP_2
per l'effetto, in riforma della suddetta sentenza, in accoglimento della domanda di primo grado: - in via preliminare, accertare e dichiarare la competenza per valore del Giudice di pace;
- in via principale, accertare e dichiarare nullità/illegittimità e/o inesistenza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della relativa notifica, annullare l'iscrizione ipotecaria opposta per quanto di competenza;
- sempre in via principale, accertata la nullità illegittimità e/o inesistenza della cartella di pagamento n. 09720140031078473000 e della notifica della stessa, nonché degli atti ad essa prodromici e connessi, dichiarare l'inesistenza del credito;
- in subordine, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare l'illegittimità ed annullare l'iscrizione ipotecaria n.
09720161460001078004, per quanto di competenza;
- in ulteriore subordine, dichiarare dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
1.8.Si costituiva che eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello in quanto appartenente alla giurisdizione equitativa necessaria del Giudice di Pace e comunque deducendo la correttezza della pronuncia stante la competenza ex art. 9 c.p.c. del Tribunale trattandosi di “tasse e imposte”.
Contestava, inoltre, che ci fosse alcuna omessa pronuncia attesa la declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace. In ogni caso si riportava ai propri atti di primo
Pag. 3 di 6 grado. Quanto alla lamentata inesistenza della notifica dell'atto, Controparte_1
evidenziava che lo scopo era stato raggiunto e che il fatto che l'odierno
[...]
appellante avesse proposto tempestivamente opposizione ne era conferma. Inoltre, contestava l'eccezione di tardività e dunque inammissibilità della documentazione prodotta in primo grado da ritenersi invece tempestiva alla luce della giurisprudenza di legittimità. In merito al disconoscimento eccepiva che la contestazione dell'atto pubblico poteva essere fatta solo con querela di falso. Ribadiva la regolarità delle notifiche effettuate e con riferimento alla mancata indicazione della base di calcolo degli interessi sottolineava che la disciplina era indicata nella legge (art. 20 D.P.R. n.
602/1973). Infine, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello ex adverso proposto per inappellabilità della sentenza del Giudice di Pace impugnata, ai sensi degli artt. 339,
3 comma e 113, 2 comma, c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 6579/2018 del
15.2.2018; - in via principale: respingere l'atto di appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 6579/2018 del 15.2.2018”.
1.9.Si costituiva che eccepiva preliminarmente l'inappellabilità ai sensi CP_2
dell'art. 339 comma 3 c.p.c. della sentenza oggetto dell'odierna impugnazione in quanto appartenente alla giurisdizione equitativa necessaria del Giudice di Pace.
Inoltre, deduceva che correttamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente la competenza del Tribunale, atteso che la refezione scolastica costituiva un servizio pubblico a domanda individuale ai sensi del punto 10) del D.M. 31 dicembre 1983, erogato direttamente dall'Ente locale, obbligato a chiedere agli utenti la relativa contribuzione con conseguente qualificazione come imposta o tassa locale, rientrante ai sensi dell'art. 9 c.p.c. nella competenza del Tribunale. Quanto ai motivi relativi all'omessa pronuncia del Giudice di prime cure, evidenziava CP_2
che la ragione del mancato esame delle questioni evidenziate da parte appellante risiedeva nella declaratoria di incompetenza. Ad ogni modo si riportava al proprio atto come depositato in primo grado.
1.10.Eccepiva in ogni caso il proprio “difetto di responsabilità” rispetto alla notifica della cartella esattoriale con conseguente inoperatività del principio della solidarietà
Pag. 4 di 6 nelle spese anche nel denegato caso di accoglimento delle pretese di parte appellante.
1.11.Concludeva, dunque, nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Dichiarare l'avverso appello inammissibile e/o improcedibile;
Rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese di lite.”
2.L'appello proposto è inammissibile.
2.1.Invero, come eccepito dalle parti appellate la sentenza impugnata è stata resa in sede di giurisdizione necessariamente equitativa, trattandosi di causa del valore di €
129,75, rientrante pertanto nella previsione di cui all'art. 113 comma 2 c.p.c.
2.2.Come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la giurisdizione necessariamente equitativa sussiste quando il valore della causa non ecceda il limite stabilito dall'art. 113 c.p.c., indipendentemente dal contenuto in concreto della pronuncia del Giudice di Pace. Infatti, “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. sez. IV, n.
5287/2012, così anche sez. III, n. 19724/2011, sez. II, n. 4890/2007).
2.3.Avverso la sentenza impugnata non poteva, dunque, essere proposto appello, atteso che tale mezzo di gravame per le sentenze pronunciate in sede di giurisdizione necessariamente equitativa è consentito nelle sole ipotesi – tra le quali non rientra il caso di specie - previste dall'art. 339 comma 3 c.p.c., e, d'altra parte, nonostante abbia statuito sulla sola competenza, poteva essere impugnata, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 46 c.p.c. in punto di inapplicabilità del regolamento di competenza, solo mediante ricorso per Cassazione (cfr. Cass. sez. I, n. 8294/2005).
2.4.Né, osserva questo Tribunale, è possibile nel caso di specie riqualificare il proposto appello come riassunzione o riproposizione della domanda di fronte al
Tribunale atteso che ciò si porrebbe in termini di manifesta contrarietà alla chiara intenzione dell'appellante così come emergente dalla lettura complessiva dell'atto nonché delle sue conclusioni, atteso che l'appello è volto proprio ad ottenere la riforma della statuizione sull'incompetenza ponendosi così in diretto ed insanabile
Pag. 5 di 6 contrasto con la volontà di riassumere la domanda di fronte al Tribunale secondo quanto disposto dal Giudice di Pace.
3.Tenuto conto della particolarità della questione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile l'appello;
Spese compensate
Così è deciso in data 30.04.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 57325/2018 promossa da:
(C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Franco Muratori
contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Marco Miccinelli
APPELLATA
in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Francesca Romagnoli
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione autorizzate in sostituzione dell'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto citazione in appello ritualmente notificato ad Controparte_1
e impugnava la sentenza del Giudice di
[...] CP_2 Parte_1
Pace di n. 6579/2018. CP_2
1.1.In particolare, esponeva l'appellante che in data 3.03.2017, esponeva di aver
Pag. 1 di 6 ricevuto l'iscrizione ipotecaria n. 09720161460001078004, emessa dall'allora
Equitalia Servizi di Riscossione Spa, (oggi Agenzia delle Entrate – Riscossione), per il credito complessivo di € 88.909,30, come risultante da 4 cartelle di pagamento relative a crediti di varia natura.
1.2.Limitatamente alla cartella n. 09720140031078473000, relativa a pretesi omessi pagamenti di contributi per la refezione scolastica, l'odierno appellante aveva adito il
Giudice di Pace, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, per quanto di competenza, deducendo: 1)l'inesistenza della notifica dell'atto in quanto effettuata con posta privata;
2) la violazione della l. n. 241/1990; 3) la violazione dell'art. 72, comma 2bis; 4) l'intervenuta prescrizione dei presunti crediti iscritti a ruolo;
5)
l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa;
6) la nullità dell'iscrizione per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi.
1.3.Più specificamente dinnanzi al Giudice di Pace l'odierno appellante aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via principale, accertata la nullità illegittimità e/o inesistenza della cartella di pagamento n. 09720140031078473000 e della notifica della stessa, nonché degli atti ad essa prodromici e connessi, dichiarare l'inesistenza del credito;
- sempre in via principale, accertata la prescrizione e/o l'inesistenza del credito, dichiarare la non debenza delle somme richieste e, per l'effetto, annullare l'iscrizione ipotecaria e gli atti presupposti e/o comunque ad essa collegati;
- in subordine, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare l'illegittimità ed annullare
l'iscrizione ipotecaria n. 09720161460001078004, per quanto di competenza;
- in ulteriore subordine, dichiarare dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio”.
1.4.Si erano costituiti in primo grado e Controparte_3 [...]
chiedendo il rigetto delle pretese attoree. CP_2
1.5.Il Giudice di Pace di on sentenza n. 6579/2018 ha così disposto: “disattesa CP_2
ogni contraria istanza, eccezione e difesa sulla domanda proposta dall'attore, così provvede: dichiara la propria incompetenza per materia con termine di legge per la riassunzione davanti all'autorità competente”.
1.6.Avverso tale sentenza veniva proposto l'odierno appello per i seguenti motivi: 1) erroneità della dichiarazione di incompetenza per materia;
2) omessa pronuncia
Pag. 2 di 6 sull'inesistenza della notifica effettuata mediante;
3) inammissibilità della documentazione prodotta da in sede di Controparte_1
precisazione delle conclusioni (con in subordine disconoscimento e riserva di querela di falso); 4) omessa pronuncia sull'omissione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
5) omessa pronuncia sull'illegittimità ovvero sull'omissione della notifica della cartella di pagamento;
6) omessa pronuncia sul difetto di indicazione della base di calcolo degli interessi;
7) erroneità della sentenza per compensazione delle spese di lite.
1.7.L'appellante rassegnava dunque le seguenti conclusioni: “disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere il presente appello e riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 6579/2018 del 115 febbraio 2018, depositata in segreteria il 28 febbraio 2018, emessa dal Giudice di Pace di sezione V dott. Calò, RG. 34091/2017, non notificata e CP_2
per l'effetto, in riforma della suddetta sentenza, in accoglimento della domanda di primo grado: - in via preliminare, accertare e dichiarare la competenza per valore del Giudice di pace;
- in via principale, accertare e dichiarare nullità/illegittimità e/o inesistenza della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della relativa notifica, annullare l'iscrizione ipotecaria opposta per quanto di competenza;
- sempre in via principale, accertata la nullità illegittimità e/o inesistenza della cartella di pagamento n. 09720140031078473000 e della notifica della stessa, nonché degli atti ad essa prodromici e connessi, dichiarare l'inesistenza del credito;
- in subordine, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare l'illegittimità ed annullare l'iscrizione ipotecaria n.
09720161460001078004, per quanto di competenza;
- in ulteriore subordine, dichiarare dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
1.8.Si costituiva che eccepiva preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello in quanto appartenente alla giurisdizione equitativa necessaria del Giudice di Pace e comunque deducendo la correttezza della pronuncia stante la competenza ex art. 9 c.p.c. del Tribunale trattandosi di “tasse e imposte”.
Contestava, inoltre, che ci fosse alcuna omessa pronuncia attesa la declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace. In ogni caso si riportava ai propri atti di primo
Pag. 3 di 6 grado. Quanto alla lamentata inesistenza della notifica dell'atto, Controparte_1
evidenziava che lo scopo era stato raggiunto e che il fatto che l'odierno
[...]
appellante avesse proposto tempestivamente opposizione ne era conferma. Inoltre, contestava l'eccezione di tardività e dunque inammissibilità della documentazione prodotta in primo grado da ritenersi invece tempestiva alla luce della giurisprudenza di legittimità. In merito al disconoscimento eccepiva che la contestazione dell'atto pubblico poteva essere fatta solo con querela di falso. Ribadiva la regolarità delle notifiche effettuate e con riferimento alla mancata indicazione della base di calcolo degli interessi sottolineava che la disciplina era indicata nella legge (art. 20 D.P.R. n.
602/1973). Infine, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello ex adverso proposto per inappellabilità della sentenza del Giudice di Pace impugnata, ai sensi degli artt. 339,
3 comma e 113, 2 comma, c.p.c. e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 6579/2018 del
15.2.2018; - in via principale: respingere l'atto di appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 6579/2018 del 15.2.2018”.
1.9.Si costituiva che eccepiva preliminarmente l'inappellabilità ai sensi CP_2
dell'art. 339 comma 3 c.p.c. della sentenza oggetto dell'odierna impugnazione in quanto appartenente alla giurisdizione equitativa necessaria del Giudice di Pace.
Inoltre, deduceva che correttamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente la competenza del Tribunale, atteso che la refezione scolastica costituiva un servizio pubblico a domanda individuale ai sensi del punto 10) del D.M. 31 dicembre 1983, erogato direttamente dall'Ente locale, obbligato a chiedere agli utenti la relativa contribuzione con conseguente qualificazione come imposta o tassa locale, rientrante ai sensi dell'art. 9 c.p.c. nella competenza del Tribunale. Quanto ai motivi relativi all'omessa pronuncia del Giudice di prime cure, evidenziava CP_2
che la ragione del mancato esame delle questioni evidenziate da parte appellante risiedeva nella declaratoria di incompetenza. Ad ogni modo si riportava al proprio atto come depositato in primo grado.
1.10.Eccepiva in ogni caso il proprio “difetto di responsabilità” rispetto alla notifica della cartella esattoriale con conseguente inoperatività del principio della solidarietà
Pag. 4 di 6 nelle spese anche nel denegato caso di accoglimento delle pretese di parte appellante.
1.11.Concludeva, dunque, nei seguenti termini: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Dichiarare l'avverso appello inammissibile e/o improcedibile;
Rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese di lite.”
2.L'appello proposto è inammissibile.
2.1.Invero, come eccepito dalle parti appellate la sentenza impugnata è stata resa in sede di giurisdizione necessariamente equitativa, trattandosi di causa del valore di €
129,75, rientrante pertanto nella previsione di cui all'art. 113 comma 2 c.p.c.
2.2.Come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la giurisdizione necessariamente equitativa sussiste quando il valore della causa non ecceda il limite stabilito dall'art. 113 c.p.c., indipendentemente dal contenuto in concreto della pronuncia del Giudice di Pace. Infatti, “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. sez. IV, n.
5287/2012, così anche sez. III, n. 19724/2011, sez. II, n. 4890/2007).
2.3.Avverso la sentenza impugnata non poteva, dunque, essere proposto appello, atteso che tale mezzo di gravame per le sentenze pronunciate in sede di giurisdizione necessariamente equitativa è consentito nelle sole ipotesi – tra le quali non rientra il caso di specie - previste dall'art. 339 comma 3 c.p.c., e, d'altra parte, nonostante abbia statuito sulla sola competenza, poteva essere impugnata, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 46 c.p.c. in punto di inapplicabilità del regolamento di competenza, solo mediante ricorso per Cassazione (cfr. Cass. sez. I, n. 8294/2005).
2.4.Né, osserva questo Tribunale, è possibile nel caso di specie riqualificare il proposto appello come riassunzione o riproposizione della domanda di fronte al
Tribunale atteso che ciò si porrebbe in termini di manifesta contrarietà alla chiara intenzione dell'appellante così come emergente dalla lettura complessiva dell'atto nonché delle sue conclusioni, atteso che l'appello è volto proprio ad ottenere la riforma della statuizione sull'incompetenza ponendosi così in diretto ed insanabile
Pag. 5 di 6 contrasto con la volontà di riassumere la domanda di fronte al Tribunale secondo quanto disposto dal Giudice di Pace.
3.Tenuto conto della particolarità della questione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile l'appello;
Spese compensate
Così è deciso in data 30.04.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
Pag. 6 di 6