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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 11222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11222 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice ON IZ, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 5.11.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 5354/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. BONANNI EZIO Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con gli avv.ti MITTONI ENRICO e MORELLI MASSIMILIANO
RESISTENTE
OGGETTO: amianto-benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 7, L. 257/1992
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 15.2.2023, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo quanto segue:
1 - egli ha lavorato, dal 1.7.1991 al 5.11.2014, alle dipendenze di
“ Aerop. Capital” con mansione Controparte_2 di addetto al carico ed allo scarico di bagagli e merci sottobordo;
- le complesse vicende societarie del Gruppo Alitalia hanno portato diverse società ad avvicendarsi nella titolarità del contratto di lavoro;
- a seguito di accertamenti medici specialistici eseguiti ad aprile 2016 e a febbraio 2017, egli ha inoltrato all' , in data 10.5.2016, CP_3 domanda di riconoscimento di malattia professionale con diagnosi di
“nodulo polmonare e fibrosi polmonare”;
- nelle more del procedimento amministrativo, in data 8.3.2017 e in data 29.3.2017, ha trasmesso all'Istituto assicuratore ulteriore documentazione medica attestante l'aggravamento del quadro clinico, secondo quanto meglio precisato in ricorso;
- con provvedimento del 16.6.2017, l' gli ha comunicato che CP_1
“GLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA AT PROFESSIONALE CONSENTONO DI ESCLUDERE L'ESISTENZA DI NESSO CAUSALE TRA IL RISCHIO LAVORATIVO CUI È STATO/È ESPOSTO E LA AT DENUNCIATA”;
- avverso il provvedimento è stato proposto ricorso ex art. 104 d.P.R. 1124/1965, rimasto però privo di riscontro;
- presentato ricorso innanzi al Tribunale di Roma, è stata espletata CTU medico-legale con la quale è stato riscontrato un danno biologico da patologia di origine professionale e asbesto correlata in misura pari all'1,5%, tuttavia non indennizzabile;
- nell'istruttoria svolta nell'ambito del giudizio, definito con sentenza n. 8792/2021 depositata in data 26.10.2021, è stata confermata l'attività di lavoro in esposizione ad amianto;
- in relazione all'indagine medico-legale effettuata, egli ha presentato all' , in data 29.11.2021, domanda di rilascio del certificato di CP_3 esposizione ex art. 13, comma 7, L. 257/1992, tuttavia rifiutato;
- in data 15.4.2022, egli ha presentato all' segnalazione CP_4 contributiva per l'aggiornamento del conto assicurativo per i periodi di contribuzione per esposizione ad amianto, dal 1.7.1991 al 5.11.2014, e stante il silenzio dell'Istituto previdenziale, ha inoltrato, tuttavia senza esito, ricorso al Comitato Provinciale . CP_4
Quindi, il ricorrente, sul presupposto dell'attività lavorativa svolta in posizione ravvicinata agli aeromobili sulla pista e, dunque, come meglio descritto nell'atto introduttivo, in esposizione a “concentrazione di fibre e polveri di amianto” – “L'asbesto fu utilizzato negli aeromobili e,…,
2 anche nelle guarnizioni, nelle coibentazioni, nella struttura, nel vano motore e negli impianti frenanti” –, dell'utilizzo di “guanti e altri DPI in amianto”, della dismissione graduale dei materiali in amianto o contenenti amianto solo a partire dalla metà degli anni '90 del secolo scorso, delle risultanze del giudizio culminato nella sentenza del Tribunale di Roma n. 8792/2021 depositata in data 26.10.2021, ha chiesto giudizialmente:
- l'accertamento e la declaratoria che egli ha contratto malattia professionale asbesto correlata a causa dell'esposizione all'amianto per l'intero periodo di lavoro, dal 1.7.1991 al 5.11.2014 o quanto meno fino al 31.12.2010 o al 2.10.2003, come meglio specificato in ricorso;
- l'accertamento del diritto al beneficio assicurativo di cui all'art. 13, comma 7, L. 257/1992 con conseguente adeguamento della posizione contributiva da parte dell' mediante la moltiplicazione CP_4 per il coefficiente di 1,5 dell'intero periodo lavorativo ovvero quanto meno fino al 31.12.2010 o al 2.10.2003, come meglio specificato in ricorso. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' resistendo alla domanda e facendo rilevare, in particolar modo: CP_4
- l'inammissibilità del ricorso per assenza di una regolare domanda amministrativa, domanda che a decorrere dall'anno 2021 si propone soltanto “tramite procedura telematica sul sito dell' ”; CP_4
- l'intervenuta prescrizione decennale del diritto tenuto conto del fatto che il periodo lavorativo di esposizione all'amianto “a seconda di alcune consulenze tecniche effettuate in altri giudizi potrebbe arrestarsi diversi anni prima della conclusione del rapporto lavorativo e ed es. al 2.10.2003, 31.12.2010” come indicato nello stesso ricorso;
- l'irrilevanza della malattia dichiarata dal ricorrente trattandosi di malattia non indennizzabile per i motivi meglio esposti nella memoria difensiva;
- l'assenza della prova dell'esposizione all'amianto nella percentuale richiesta dalla legge;
si ammette che possa esservi stata un'esposizione all'amianto all'inizio dell'attività lavorativa, negli anni '90 del secolo scorso, ma occorre considerare che “dopo l'entrata in vigore della legge n. 257/92 venne interdetto l'utilizzo dell'amianto non solo nella produzione, ma anche nei pezzi di ricambio degli aeromobili”, che a partire dall'anno 2000 gli aeromobili della storica flotta Alitalia, ovvero “DC9 e MD80 e similari”, vennero utilizzati
3 sempre meno fino alla completa dismissione e loro sostituzione con velivoli più moderni e naturalmente privi di amianto nel 2012;
- la “Incompatibilità del beneficio della rivalutazione contributiva ex art. 13 co. 7 L. 257/92 con la contribuzione figurativa da mobilità di cui ha beneficiato lo stesso ricorrente nel periodo dal 2014 al 2019”. Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale e per il tramite di CTU medico-legale, è stata decisa come di seguito.
***
Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati. La controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto ai benefici previdenziali da esposizione ad amianto di cui all'art. 13, comma 7, L. 257/1992 con la condanna dell' al relativo riconoscimento. CP_4
1. Riguardo al diritto azionato, rileva l'art. 13, comma 7, L. 257/1992 che così dispone:
“Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ( ), il numero di settimane coperto da CP_3 contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5”. La disposizione s'inserisce nel contesto delle misure previdenziali poste a sostegno dei lavoratori che si sono trovati direttamente o indirettamente esposti all'amianto, da ultimo racchiuse nel D.Lgs. n. 257/2006. La maggiorazione contributiva in questione presuppone, esclusivamente, l'insorgere di una malattia professionale per effetto dell'esposizione all'amianto documentata dall' , a prescindere “dalla durata e dalla CP_3 natura qualificata” dell'esposizione (Cass., Sez. 6, ord. 17799/2015). Il meccanismo di accertamento del presupposto sanitario è affidato, in via amministrativa, all' , istituzionalmente competente ad accertare la CP_3 malattia professionale, mentre l' provvederà all'incremento del monte CP_4 contributivo. Il beneficio in discorso va tenuto distinto dalla rivalutazione del periodo di effettiva e provata esposizione ad amianto di cui al successivo comma 8 ove si legge:
“Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione
4 all'amianto gestita dall' è moltiplicato, ai fini delle prestazioni CP_3 pensionistiche per il coefficiente di 1,5”. Il D.L. 269/2003, convertito, con modificazioni, nella L. 326/2003 ha disposto, con l'art. 47, comma 1, che a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente moltiplicatore di cui al citato comma 8 è ridotto a 1,25 e che, con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime. Inoltre, l'esposizione all'amianto rilevante ai fini dell'applicazione di tale disposizione deve essere qualificata e, a tal fine, si ha riguardo ad una
“concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno” (art. 47, comma 3, D.L. cit.). Pertanto, riassumendo, nel caso interessante ai nostri fini si richiede soltanto che l'esposizione abbia determinato una malattia professionale, anche non indennizzabile (sul punto, Cass. ord. 37045/2022), e non viene in considerazione né un periodo minimo di esposizione al rischio né una soglia precisa di esposizione, laddove, ai sensi del comma 8, il beneficio è correlato all'esposizione prolungata al rischio anche senza il riconoscimento di alcuna patologia.
2. Ciò premesso dal punto di vista normativo, l'eccezione di inammissibilità della domanda “per assenza di proposizione di regolare domanda amministrativa all' ” va disattesa. CP_4
L' ha sostenuto che non può qualificarsi come domanda CP_4 amministrativa la segnalazione contributiva del 15.4.2022 (vd. la ricevuta della segnalazione in all. 9/A al fasc. e che, comunque, “dal 2021 Pt_1 la domanda amministrativa si propone solamente tramite procedura telematica sul sito dell' al quale si accede tramite identificazione SPID CP_4
(…) o, in alternativa può essere proposta tramite Caf o Patronati”. Parte ricorrente, nella nota di replica autorizzata del 20.9.2023, ha contestato la genericità dell'eccezione – l'ente non ha specificato “quale era il percorso e la richiesta amministrativa cui il ricorrente era tenuto” – ed ha, comunque, richiamato giurisprudenza di legittimità secondo cui “non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti da
o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la CP_4 domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura amministrativa sia svolta regolarmente”. In effetti, l'eccezione è stata genericamente formulata e, comunque, appare estensibile al caso in esame il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, secondo cui “…, al fine di integrare il requisito della previa presentazione
5 della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall' o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente CP_4 che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente…” (Cass., Sez. 6, ord. 19724/2019). Nella fattispecie, può esser ritenuta sufficiente a questi fini la segnalazione contributiva presentata telematicamente in data 15.4.2022 per il tramite del patronato con richiesta di “aggiornamento del conto CP_5 assicurativo per i periodi di contribuzione relativi a Regime Generale – Altre Segnalazioni per il periodo dal 01.07.1991 al 05.11.2014 per certificazione di periodi di lavoro con esposizione all'amianto” (vd. la ricevuta in all 9/A al fasc. ricorrente).
3. Sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del sig. Pt_1 di “addetto al carico e allo scarico bagagli e merci sottobordo”, è stata espletata istruttoria orale con i testi , Testimone_1 Testimone_2
e , indicati nell'atto introduttivo, dei Testimone_3 Testimone_4 quali i primi tre suoi colleghi di lavoro (l' è stato ammesso a prova CP_4 contraria). Hanno trovato conferma le circostanze come formulate nella nota istruttoria di riformulazione del 17.3.2025 e, in particolare:
- il fatto che gli aeromobili fossero costituiti da “materiale ignifugo in amianto utilizzato quale isolante termico nella componentistica delle parti meccaniche, termo elettriche, del sistema frenante, delle parti strutturali e dei pannelli di amianto per la insonorizzazione…” (IV);
- la necessità di intervenire “nell'immediatezza dell'arrivo degli aerei e con i motori ancora accesi, nella zona sottobordo con i motori a pochissimi centimetri dai ceppi freni ancora caldi, per l'attività di atterraggio, e così per le attività di riscaldamento motori per la fase di decollo” (VI);
- il fatto che le mansioni fossero svolte, per circa metà delle 8 ore giornaliere, “dietro il motore dell'aeromobile, ancora caldo” e per l'altra metà “nelle piazzole di sosta degli aeromobili”, “a contatto con i gas di scarico degli aeromobili e con le polveri che si sprigionavano dai motori e dai tacchi frenanti…” (VII, IX e X);
- il fatto che gli aeromobili, “per raggiungere un numero elevato di giri” e, quindi, per decollare, “incamerano aria, trasformata in gas di scarico, nonché elevatissime temperature che oscillano tra i 430° e i 760° gradi, che comportano l'usura dei componenti di amianto…” (XVII);
6 - l'utilizzo di “guanti e altri DPI…” come “maschere” e “cappucci” fino alla “graduale e lenta dismissione” di tali materiali “solo alla fine degli anni '90” (XIX, XX e XXI) con la precisazione che i testi, con l'eccezione di non avevano consapevolezza del fatto Tes_4 che tali dispositivi fossero “in amianto”. In particolare, il primo teste, che ha lavorato alle dipendenze di “
[...]
Aerop. Capital” dal 1973 e fino al 2000 Controparte_2
e dal 2000 al 2008 alle dipendenze di Alitalia S.p.a., dal 2008 in poi in cassa integrazione,… come addetto al carico e scarico degli aeromobili presso l'Aeroporto Leonardo da Vinci di , precisando di essere CP_2 stato “capo squadra”, della squadra di cui ha fatto parte per una decina di anni, fino al 2008, ha puntualizzato: Pt_1
- “i motori restano accesi perché possa continuare a funzionare l'impianto elettrico dell'aereo per le ultime operazioni, in fase di decollo intervenivamo a motore acceso per togliere i tacchi frenanti posti davanti alle ruote del carrello”;
- “… eravamo in un ambiente esterno a contatto costante con aria inquinata dagli scarichi degli aeromobili tanto che quando tornavamo a casa e ci lavavamo gli asciugamani risultavano poi sempre neri. A volte si utilizzava l'aria condizionata per raffreddare i ceppi dei freni e noi eravamo in prossimità” (verbale udienza del 22.5.2024). Il teste che ha lavorato “dal 1995 e fino al 2015 alle Tes_2 dipendenze di ' Aerop. Capital', tra Controparte_2 le altre società che si sono avvicendate, presso l'Aeroporto Leonardo da Vinci di in qualità di capo squadra per le operazioni sottobordo, CP_2 consistenti in carico e scarico di bagagli, merci e posta”, premesso di avere “una disputa con l' a seguito di una causa vinta e avente ad CP_4 oggetto il prepensionamento con il riconoscimento contributivo da esposizione ad amianto”, ha, tra l'altro, dichiarato:
- sulla composizione degli aeromobili, che i meccanici con i quali era in contatto gli hanno spiegato che “l'amianto è un elemento che ad alte temperature, sia sopra che sotto lo zero, non si deforma”; il teste ha aggiunto di aver visto, nel corso della sua attività, “pannelli interni all'aeromobile, che si trovano nella stiva che si sono sfaldati per l'usura e dai quali fuoriuscivano una sorta di nastri sigillanti” e che gli è stato detto trattarsi di rivestimenti in amianto;
- che, nel 2004, con l'avvento delle compagnie aeree low cost non si spegnevano più i motori “tra un viaggio e l'altro, per soste inferiori a
7 30 minuti mentre prima a 10 minuti dall'arrivo i motori andavano spenti”;
- sull'utilizzo dei guanti, che non vi era consapevolezza che fossero in amianto (verbale udienza del 22.5.2024). Il teste premesso di aver lavorato “alle dipendenze prima di Tes_3
Alitalia S.p.a. poi di Swissport S.p.a. dal 2002 al 31.3.2024, dapprima come responsabile operativo sottobordo, poi, dopo il licenziamento nel 2014 e la riassunzione con la mansione inferiore di operatore polivalente rampa presso l'Aeroporto Leonardo da Vinci di e di CP_2 aver lavorato con il ricorrente “dal 2002 in poi… fino al 2014”, svolgendo identiche mansioni di “operatori polivalenti rampa”, ha dichiarato:
- che era a conoscenza della presenza di amianto perché aveva contatti continui con i tecnici sottobordo;
- che “i motori restano accesi affinché possa continuare a funzionare l'impianto elettrico dell'aereo per le ultime operazioni”;
- che, almeno nel periodo di riferimento, avevano “quali dispositivi di protezione individuale, dei guanti normali, scarpe antinfortunistiche nonché dispositivi di alta visibilità” (verbale udienza del 5.11.2024). L'ultimo teste, , premesso di essere “ingegnere Testimone_4 libero-professionista”, di avere “competenze nel settore aeronautico” e in particolare di aver svolto “audit personalmente sulla pista dell'Aeroporto di Fiumicino per conto di Blue Panorama” (“in questa veste, dovevo andare sottobordo a vedere cosa facevano gli operatori di rampa per vedere se svolgevano la loro attività secondo le procedure”), ha dichiarato, tra l'altro:
- che “gli operatori stavano sottobordo in prossimità dei motori caldi e dei ceppi freno anch'essi molto caldi, i motori mentre loro lavoravano erano in folle, quando l'aereo si allontanava loro che erano nel cono di uscita dell'aereo venivano investiti dal pulviscolo anche contenente particelle di amianto che usciva dal motore, dalla camera di combustione, l'esposizione in questione era insignificante rispetto a quella che subivano quando operavano sui freni, i freni una volta che l'aereo è atterrato e poi deve decollare devono essere raffreddati e veniva impiegata per questo l'aria condizionata della GPU (Ground Power Unit) in modo da ridurre il tempo di attesa per il successivo decollo, e l'aria condizionata sollevava il pulviscolo che si era sprigionato al momento dell'atterraggio, i ferodi erano fatti di amianto”;
8 - che “il tacco veniva posto sotto la ruota per evitare che l'aereo si muovesse e per tale operazione l'addetto doveva avvicinarsi molto ed era inevitabilmente esposto alle esalazioni di particelle di amianto e aggiungo che la stessa pista era inquinata per il continuo atterraggio e decollo degli aerei”;
- che “i dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, mascherine in realtà non del tutto adeguate”, le ha viste “dal 2015 in poi” e che gli operatori utilizzavano i guanti “fatti di amianto… all'occorrenza” (verbale udienza del 5.11.2024). All'esito della prova orale, è stata disposta ed espletata CTU medico- legale e al dott. , medico legale, è stato chiesto di Persona_1 accertare “…, attraverso l'esame della documentazione in atti (segnatamente, della relazione di CTU depositata nell'ambito del giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della malattia professionale iscritto al n. 6785/2019 R.G., in all. 7C al fasc. ricorrente) e la visita del ricorrente, se la malattia da cui egli è affetto (si legge nella certificazione medica di malattia professionale in all. 3A del fasc., 'nodulo polmonare e fibrosi polmonare') possa considerarsi malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, tenuto conto del periodo di lavoro dedotto quale periodo nel quale è stata effettuata la prestazione lavorativa morbigena” (ordinanza del 11.12.2024). Il CTU, alla cui ampia ed esaustiva motivazione si fa riferimento, in risposta al quesito posto, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha riscontrato a carico dell'istante “Segni radiografici di nodularità e strie fibrotiche polmonari”, come in elaborato meglio descritto, ritenendo che tale infermità non potesse, “secondo il principio del 'più probabile che non'”, esser considerata una “tecnopatia amianto correlata in soggetto con storia di esposizione definibile né moderata né forte”. Il dott. ha, in special modo, osservato: Per_1
“Una delle principali difficoltà che si riscontra nel procedere alla diagnosi di asbestosi risiede nel fatto che si tratta di una patologia dal punto di vista clinico, della diagnosi per immagini e di quella istologica, indistinguibile da interstiziopatie di altra natura. Nell'iter diagnostico il è rappresentato sicuramente Parte_2 dall'esame istologico che deve dimostrare la contestuale presenza di fibrosi e corpuscoli dell'asbesto (due o più in una sezione di tessuto polmonare di 1 cmq).
…
9 Nella specie non sono presenti in atti risultanze relative ad esami istologici.
…, un altro strumento importante nell'iter diagnostico dell'asbestosi è rappresentato dall'esame radiologico del torace: dalle indagini radiografiche non emergono elementi patognomonici di asbestosi. Per quanto attiene alla diagnosi clinica:
- non è stato possibile accertare una storia di esposizione ad amianto, da moderata a forte;
- l'esame obiettivo è negativo per crepitii teleinspiratori all'auscultazione dei campi polmonari;
- non sono state strumentalmente accertate placche pleuriche e/o fibrosi pleurica diffusa. In conclusione non è possibile esprimere un giudizio fondato su adeguata probabilità circa la sussistenza di un nesso di causa tra l'infermità denunciata e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Gli elementi diagnostici in atti non consentono infatti di ritenere quest'ultima, secondo il principio del 'più probabile che non' una tecnopatia amianto correlata in soggetto con storia di esposizione ad amianto, definibile né moderata né forte” (relazione peritale depositata telematicamente in data 15.7.2025). L'accertamento peritale, culminato con l'esclusione dell'origine della patologia da esposizione all'amianto, è esaustivo e congruamente motivato, quindi immune da censure, anche di ordine logico.
***
In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Le spese di lite, liquidate nella somma complessiva di € 4.636,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, seguono la soccombenza. Si stima equo, invece, compensare integralmente tra le parti le competenze della CTU comunque espletata, liquidate come da separato decreto (cfr. Cass. 28094/2009).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, delle spese di giudizio, liquidate nella
10 somma complessiva di € 4.636,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le competenze di CTU, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Roma il 5/11/2025
IL GIUDICE
ON IZ
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