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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 07/11/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281-SEXIES, COMMA 3, C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 617 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione al termine di discussione orale all'udienza del 3.11.2025 con riserva di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni, pendente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), Parte_1 C.F._1 via XX Settembre n. 3, presso lo studio legale dell'avv. Anna Prezioso che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE CONTRO (C.F. ), nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 residente a [...]; RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: occupazione senza titolo di immobile. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 30.5.2024, conveniva Parte_1 in giudizio esponendo di essere proprietario dell'immobile sito in Lamezia Terme Controparte_1
(CZ), via dei Salici n. 4, piano terra, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 32, Part. 2725, sub 1. Il ricorrente deduceva che tale immobile aveva costituito la casa coniugale durante il matrimonio con la resistente e che, a seguito di separazione giudiziale definita con sentenza n. 916/2019 del Tribunale di Lamezia Terme, passata in giudicato, nessun provvedimento di assegnazione della casa era stato emesso, in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi;
ciononostante, la aveva continuato ad occupare l'immobile senza alcun titolo, rifiutando di restituirlo nonostante CP_1 le richieste del ricorrente. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della proprietà, la declaratoria di occupazione “sine titulo” dell'immobile in questione, la condanna della convenuta all'immediato rilascio e al risarcimento del danno da mancata disponibilità del bene concludendo nel modo seguente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: nel merito: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, così giudicare: 1) accertare e dichiarare che il sig. è proprietario di un immobile sito in Lamezia Terme alla Parte_1 via dei Salici n. 4, iscritto al foglio di mappa n. 32 sezione Nicastro alla particella 2725 sub 1; 2) accertare e dichiarare che la sig.ra alla data odierna occupa l'immobile, senza alcun titolo che Controparte_1 giustifichi la sua permanenza nella proprietà del sig. ; 3) condannare, per l'effetto, la sig.ra Parte_1 al rilascio dell'immobile sito in Lamezia Terme alla via dei Salici n. 4, iscritto al Controparte_1 foglio di mappa n. 32 sezione Nicastro alla particella 2725 sub 1; 4) condannare la sig.ra CP_2
[..
[...] al pagamento di una somma da determinarsi equitativamente, corrispondente al danno
[...] patrimoniale subito nelle forme di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., nonché al danno c.d. figurativo, riferito, cioè, al valore locativo del bene;
5) condannare la sig.ra al pagamento delle spese di Controparte_1 lite”. 1.1. Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, la resistente non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 20.11.2024, ne veniva dichiarata la contumacia con provvedimento del 18.12.2024. 1.2. La causa, istruita su base puramente documentale, era rinviata per la discussione orale all'udienza del 3.11.2025, svoltasi mediante deposito di note scritte. All'esito, la causa era stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., con riserva di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni. MOTIVI DELLA DECISIONE 2. La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2.1. In via preliminare, si osserva che l'azione promossa dal va qualificata come azione personale Pt_1 di restituzione e non come azione reale di rivendicazione. Il ricorrente, infatti, non mira ad accertare il suo diritto di proprietà con la rigidità probatoria della “probatio diabolica”, ma a riottenere la disponibilità materiale del bene in conseguenza del venir meno del titolo che ne giustificava la detenzione da parte della convenuta. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'azione di restituzione si fonda sull'allegazione del venir meno di un rapporto, anche di natura familiare, che aveva legittimato la consegna del bene e la relazione di fatto con esso (cfr. Cass. Civ., Sez. 6, n. 34596 del 16-11-2021). In tali casi, l'attore è tenuto a provare unicamente l'originaria disponibilità del bene e il successivo venir meno del titolo del detentore (v. Cass. Civ., Sez. 3, n. 3973 del 12-02-2019). 2.2. Fatte le superiori premesse teoriche la domanda di rilascio di parte ricorrente deve essere dichiarata inammissibile. Al riguardo va rilevato che la Suprema Corte (n.. 21768/2019) ha statuito che “la possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo non già nel (supposto) divieto di duplicazione dei titoli esecutivi, ma in tre limiti derivanti da altri ed espliciti principi dell'ordinamento e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
b) il principio dell'interesse (art. 100 c.p.c.), che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio concreto;
c) il principio (desumibile dagli artt. 1175 e 1375 c.c.) che vieta l'abuso del diritto (Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18.09.2009, Rv. 610223-01) e del processo (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/5/2015 (Rv. 635325)”. Orbene, nella presente circostanza alcuna utilità ulteriore potrebbe ottenere il ricorrente dall'accoglimento della domanda volta alla condanna della resistente al rilascio dell'immobile per cui è causa, in quanto il medesimo ricorrente è già munito di titolo per il predetto rilascio, rappresentato dalla sentenza di separazione giudiziale tra le parti n. 916/2019 del Tribunale di Lamezia Terme che non ha previsto l'assegnazione della casa coniugale alla CP_1
Non vi è dubbio alcuno che la prefata sentenza costituisca un titolo esecutivo pure per il rilascio dell'immobile (cfr. Trib. Novara, 30.01.2006 in Leggi d'Italia), anche ove tale statuizione non sia nello stesso espressamente prevista, con un principio di diritto ripetutamente enunciato relativamente al rilascio dell'immobile da parte dell'(ex) coniuge non assegnatario della casa coniugale. Infatti, Cass. n. 1367/2012 ha rilevato come, secondo giurisprudenza e dottrina assolutamente dominante, l'assegnazione della casa familiare ad uno dei due coniugi si sostanzia unicamente nel diritto di continuare
2 a vivere nella predetta abitazione e a goderne senza l'altro coniuge ed ha natura di diritto personale di godimento, sui generis, proprio per la collocazione nell'ambito dei rapporti familiari in crisi. Esaurendosi, come detto, tale diritto nel godimento della casa senza il coniuge, lo stesso non può venire ad esistenza se non si accompagna all'allontanamento dalla casa familiare dell'altro coniuge e pertanto, tenuto conto che senza allontanamento manca il diritto stesso (non solo la possibilità di esercitarlo), il provvedimento con cui il diritto è attribuito contiene in sé, implicitamente, la condanna al rilascio nei confronti dell'altro coniuge (cfr. anche Cass. 8317/1997). Se ciò è vero quanto al momento dell'attribuzione, lo è anche per quanto riguarda quello della revoca dell'assegnazione, in quanto venuto meno, per valutazione successiva del giudice o originaria delle parti, il diritto speciale attribuito, si determina un effetto uguale e contrario a quello dell'assegnazione, cosicché destinatario della condanna al rilascio (a favore del proprietario della res) diventa chi non è più assegnatario, e ciò anche se nel provvedimento/sentenza il profilo della condanna non viene esplicitato, proprio perché la condanna è implicita, in quanto connaturale al diritto, sia quando viene attribuito, sia quando viene revocato, o, come in questo caso, semplicemente non riconosciuto (v. in caso simile Tribunale Vicenza 12.11.2020). Tanto detto deve essere dichiarata l'inammissibilità, per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., della domanda volta a ottenere la condanna della resistente al rilascio dell'immobile oggetto di causa essendo il ricorrente già munito (da tempo) di efficace titolo esecutivo per il predetto rilascio. 3. Il ricorrente ha domandato anche la condanna della convenuta al risarcimento del danno derivante dalla protratta occupazione illegittima, da liquidarsi in via equitativa. Tale domanda, a differenza dell'altra, è fondata. Secondo il più recente e autorevole orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 33645/2022), il danno da occupazione “sine titulo” non è “in re ipsa”, ma richiede una specifica allegazione e prova da parte del proprietario danneggiato. Tuttavia, tale prova può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, n. 22145 del 31-07-2025). In particolare, "fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta". Nel caso in esame, la perdita della concreta possibilità di godimento da parte del è evidente e, Pt_1 quindi, può essere presunta. L'occupazione illegittima da parte della convenuta ha impedito al proprietario, per un lungo lasso di tempo, sia di utilizzare direttamente l'immobile, sia di trarne un reddito locativo, secondo la sua naturale vocazione fruttifera. Tale pregiudizio è una conseguenza immediata e diretta dell'illecito (cfr. Tribunale Ordinario Torre Annunziata, sez. 3, sentenza n. 1577/2021). Per la quantificazione del danno, in assenza di prove specifiche sul preciso ammontare, si può procedere a una liquidazione equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., utilizzando come parametro di riferimento il cosiddetto "danno figurativo", corrispondente al valore locativo del bene (v. per il principio Tribunale di Roma, Sentenza n. 9178 del 28 maggio 2024: “In materia di occupazione abusiva di immobile, l'azione di rivendica ex art. 948 c.p.c. richiede che l'attore provi la titolarità del diritto di proprietà e l'occupazione da parte del convenuto, mentre quest'ultimo ha l'onere di dimostrare un titolo legittimante l'occupazione. In assenza di tale prova, il giudice può dichiarare l'occupazione senza titolo e condannare il convenuto al rilascio immediato dell'immobile. Inoltre, in caso di occupazione sine titulo, il proprietario ha diritto al risarcimento del danno per la perdita della possibilità di godimento del bene, liquidato equitativamente dal giudice, anche in base al canone locativo di mercato”). Considerate le caratteristiche dell'immobile (abitazione di tipo popolare, Cat. A/4, consistenza 2 vani) e i
3 valori medi del mercato locativo nel Comune di Lamezia Terme, appare equo determinare il valore locativo mensile in euro 250,00. Il periodo di occupazione illegittima da risarcire non decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione n. 916/2019, pubblicata il 24.10.2019, quanto piuttosto dalla data della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio dal momento che solo da tale momento è stata dimostrata la volontà contraria del ricorrente rispetto all'occupazione della res da parte della ex moglie (infatti, nessuna diffida al rilascio di data antecedente è stata prodotta agli atti di causa dal ricorrente). Pertanto, si può individuare la decorrenza di tale periodo di occupazione dal mese di giugno 2024. Fino alla data della presente decisione (novembre 2025), il periodo di occupazione è di 16 mesi. Il danno complessivo ammonta pertanto a euro 4.000,00 (euro 250,00 x 16 mesi), oltre interessi legali, ritenuti idonei a coprire il danno da svalutazione monetaria, decorrenti da ciascuna indennità mensile non versata e fino al soddisfo effettivo (v. in caso simile cfr. Tribunale Roma 12.12.2018). 4. Le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c. stante la soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento della domanda del ricorrente che era stata articolata in più capi (sul punto v. Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061). 4.1. Si dà atto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda del ricorrente di condanna di al rilascio Controparte_1 dell'immobile sito in Lamezia Terme (CZ), via dei Salici n. 4, dalla stessa attualmente occupato;
2) condanna al risarcimento del danno in favore del ricorrente, che si liquida in via Controparte_1 equitativa in euro 4.000,00 per il periodo di occupazione dal mese di giugno 2024 alla data della presente decisione, oltre interessi legali su ciascuna indennità mensile di occupazione non versata, a decorrere dal mese di consegna degli atti per la notificazione del ricorso introduttivo (7.6.2024) fino al soddisfo effettivo;
3) compensa interamente le spese di lite tra le parti;
4) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 7 novembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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