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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4018 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di 1° grado iscritta al n. 491 del R.G affari contenziosi civili dell'anno 2020 – avente a oggetto: contratti bancari tra e in qualità di eredi di rappresentati Parte_1 Parte_2 Persona_1 c Attori Contro (già ), in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 resent i Convenuta Ragioni di fatto e diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
************ Con atto di citazione, notificato il 29.11.2019, Parte_3 Parte_1 Persona_1
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 e convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Bari la Parte_14 Parte_15 ritto al n. RG n. 491/2020). Controparte_2 ere titolare del c/c n. 039/01002906 e del conto deposito titoli n. Persona_1 0021223 su cui la banca convenuta aveva addebitato titoli di propria emissione, nello specifico:
- nel 2012 n. 532 azioni BPB pari ad un controvalore di € 5.000,80;
- nel 2013 n. 500 azioni BPB pari ad un controvalore di € 4.765,00;
- nel 2014 n.
2.675 azioni BPB pari ad un controvalore di € 23.941,25 ed € 16.050,00 per obbligazioni subordinate. In totale, erano stati addebitati € 33.707,05 per l'acquisto di azioni ed €.16.050,00 per l'acquisto di obbligazioni subordinate. Asseriva la violazione, da parte della banca convenuta, della normativa a tutela del consumatore e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà. Sottolineava di aver contestato le operazioni e richiesto, con pec del 25.02.2019, copia della documentazione, in precedenza non consegnata;
la banca riscontrava solo in seguito, inviando copia della documentazione richiesta. Eccepiva la nullità delle operazioni, ex art. 23 TUF, per mancata consegna della copia di tutta la documentazione sottoscritta, ossia il contratto quadro di negoziazione, gli ordini di acquisto, i profili di rischio, i prospetti informativi in sede di aumento di capitale;
altresì, la violazione da parte della banca degli obblighi informativi e di diligenza e correttezza. Nel dettaglio, asseriva che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio di e degli altri investitori, erano viziati da una inadeguata Persona_1 informazione, sia in ter icazione del rischio associato allo strumento, sia in merito alla sua natura illiquida, sia in relazione alla situazione di conflitto di interessi in cui operava la banca emittente;
inoltre, che la banca, in sede di vendita delle obbligazioni, aveva omesso di informare gli investitori circa la facoltà della banca di conversione delle obbligazioni in azioni, con conseguente mutamento del rischio in capo agli investitori;
che le obbligazioni subordinate, la cui vendita era stata condizionata alla partecipazione all'aumento di capitale del 2014, comportavano un rischio assimilabile a quello delle azioni, rischio del quale gli investitori non erano stati adeguatamente informati. In particolare, in relazione al profilo di rischio di evidenziava che alla stessa, Persona_1 semplice pensionata, fosse stato erroneamente n profilo di rischio medio, nonostante dalla profilatura Mifid del 2012 risultasse la volontà dell'investitrice di proteggere il proprio capitale, non accettandone alcuna perdita. Contestava, quindi, la violazione da parte della banca dell'art. 21 TUF, nonché delle disposizioni di cui ai regolamenti n. 11522/1998 e n. 16190/2007 e della CP_3 comunicazione n. 9019104/20 CP_3 Concludeva, q iedendo la nullità o, in subordine, la risoluzione del contratto quadro, con conseguente condanna della alla restituzione del capitale Controparte_2 investito, pari a complessivi € 33 € 16.050,00 per obbligazioni subordinate, o alla restituzione della differenza tra il valore di acquisto ed il valore al momento della domanda, comunque insussistente in considerazione dell'assenza di acquirenti, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In subordine, chiedeva il risarcimento del danno per grave inadempimento della banca convenuta, quantificato nella somma complessiva di € 33.707,05 per titoli azionari ed € 16.050,00 per obbligazioni subordinate, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In ulteriore subordine, chiedeva di accertare il grave inadempimento da parte della banca convenuta degli obblighi contrattuali in relazione al servizio di consulenza, con conseguente condanna al risarcimento del danno quantificato nella somma di € 51.501,90, pari a quanto gli attori avrebbero incassato se avessero venduto i titoli nel 2015, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In via estremamente subordinata, chiedeva di dichiarare l'annullamento della sottoscrizione degli aumenti di capitale del 2014, con conseguente condanna della banca convenuta al risarcimento del danno quantificato in € 23.941,25 per l'acquisto di azioni ed € 16.050,00 per l'acquisto di obbligazioni subordinate, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, vinte le spese di lite. Con comparsa del 11.22.2020 si costituiva in giudizio la , Controparte_2 chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea. Asserendo l'esistenza di validi contratti quadro, debitamente sottoscritti dagli attori, oltre che di tutta la documentazione richiesta dalla disciplina di settore, affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità. Evidenziava che, nel corso degli anni, gli attori, attraverso la compilazione dei questionari di profilatura, avevano fornito alla banca informazioni perfettamente compatibili con l'acquisto dei titoli oggetto di controversia;
con la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati nel periodo 2007 - 2015, gli attori avevano specificamente preso conoscenza ed accettato tutti i rischi connessi all'investimento in azioni BPB, rischi inoltre illustrati nelle schede prodotto allegate alle operazioni e consegnate ai sottoscrittori. Precisava che, a seguito delle operazioni di investimento, era divenuta titolare di Persona_1 n. 4256 azioni BPB pari ad un controvalore di € 33.707,05 Sottolineava che gli attori avevano periodicamente ricevuto gli e/c, senza mai muovere alcuna contestazione agli stessi e che, in ogni caso, aveva incassato € 145,59 a titolo di Persona_1 dividendi ed € 3.860,10 a titolo di cedole. Eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno avanzate da parte attrice, relative agli investimenti effettuati fino a dicembre 2014, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale, per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore a dicembre 2009. Evidenziava, poi, che sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli BPB, e che in ogni caso la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto. Riteneva la non applicabilità della Comunicazione Consob n. 9019104, in quanto riferita a titoli di natura differente, quali obbligazioni bancarie strutturate, derivati OTC e polizze vita, affermando in ogni caso il rispetto di quanto prescritto dalla Comunicazione circa gli obblighi informativi. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito. Con comparsa di costituzione del 19.02.2021, e si costituivano Parte_1 Parte_2 in giudizio in qualità di eredi di a , richiamando Persona_1 integralmente l'atto di citazione del uanto alla posizione di Persona_1 Con ordinanza del 25.02.2021, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva disposta la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. Nella memora ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc, la banca convenuta eccepiva il difetto di legittimazione attiva di e per mancata dimostrazione della Parte_1 Parte_2 qualità di eredi di Persona_1 La domanda sep a da e, successivamente, da e Persona_1 Parte_1
restava iscritta al procedimento principal i Parte_2
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Parte_1 e alla luce dei documenti prodotti sin dalla costituzione del 1 Parte_2 d i morte di la dichiarazione di successione, la dichiarazione Persona_1 sostitutiva di notorietà e la p ilasciata da e Parte_1 Parte_2 Vi è, dunque, prova della qualità di eredi degli odierni Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la CP_3 violazione da parte della di tutta una serie di obblig ativi in relazione alla CP_2 determinazione del prezzo ione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a CP_2 quo, in precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (29.11.2019) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito della domanda di mediazione avvenuto in data 20.05.2019. Considerata la rinuncia, formulata in comparsa conclusionale da parte degli attori, della domanda relativa alle obbligazioni, nelle more restituite, e la reiterazione della sola domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi relativa ai titoli azionari, sarà necessario pronunciarsi esclusivamente su questa. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver CP_2 agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi att alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento CP_3 (pro-tempore vigente), quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le tecniche per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui sono stati realizzati gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento
n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta CP_3 lina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La normativa richiamata ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Sempre in relazione agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari, con comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009, la ha emanato un orientamento CP_3 interpretativo sui doveri di correttezza e trasparenz distribuzione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la CP_3 citata comunicazione. Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va, altresì, evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegante dal ctu, in quanto condivisibili. Accertata l'esistenza di validi contratti quadro, consegnati in copia al cliente, rispettanti le previsioni di cui agli artt. 23 TUF e 37 e 38 Reg. n. 16190/2007, il ctu ha condotto la CP_3 propria indagine in relazione alla verifica dell'ass to degli obblighi informativi da parte dell'intermediario. Nella specie, il perito nominato ha sottolineato una differenza tra il profilo di rischio medio- basso assegnato ai sottoscrittori ( e nel Persona_1 Parte_1 Parte_2 contratto quadro e nel questionario d ro edio assegnato agli stessi nel contratto quadro e nel questionario di profilatura del 08.10.2015. In disparte questa divergenza, la profilatura da doversi tenere in considerazione, per quello che qui interessa, è certamente quella del 2012 e non quella del 2015, essendo le sottoscrizioni contestate antecedenti a quest'ultima. Ciò posto, dunque, considerando quale profilo di rischio del cliente quello medio-basso, i titoli oggetto di controversia, qualificabili come illiquidi e con un elevato grado di rischio risultano inadeguati al profilo del cliente. Più nel dettaglio, deve evidenziarsi che agli atti è presente un questionario sottoscritto dalla sola in data 26.11.2008 che, a prescindere dalle risposte fornite dalla investitrice, Persona_1 non nuto in considerazione, essendo precedente di ben quattro anni rispetto alle operazioni contestate. Andrà, quindi, analizzato il questionario del 11.04.2012. In primis, è necessario evidenziare la sottoscrizione congiunta, da parte di Persona_1 e del predetto questionario, già di per sé idone Parte_1 Parte_2
nca convenuta proceduto alla valutazione specifica ed individuale del singolo cliente, necessaria per l'accertamento della adeguatezza degli investimenti rispetto al reale profilo di rischio dell'investitore. Nel citato questionario, gli investitori avevano dichiarato di voler proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici anche contenuti, costanti e prevedibili e di essere disposte a perdere soltanto una piccola parte del capitale investito;
di non voler operare in strumenti finanziari nel lungo termine e di aver in passato investito soltanto in titoli di stato, obbligazioni o fondi obbligazionari. Risposte queste più in linea con un profilo di rischio di tipo prudenziale che non con l'acquisto di titoli azionari illiquidi. Benché il ctu abbia ritenuto gli investimenti adeguati al solo profilo di rischio di Parte_1 classificato come medio-alto, va precisato che nell'ambito del presente pro
[...] agisce in qualità di erede di pertanto sarà il profilo attribuito a Persona_1 quest'ultima quello da tenere in consider elle valutazioni utili alla decisione. Da quanto emerso dalla profilatura cui è stata sottoposta discende chiaramente Persona_1 l'inadeguatezza dei titoli acquistati sia rispetto agli obiettivi to dell'investitrice che alla specifica propensione al rischio. Inoltre, gli investitori dichiaravano di possedere studi e svolgere una professione tali da aver loro consentito di acquisire competenze specifiche in ambito finanziario: tuttavia, non vi è in atti documentazione concretamente utile a conoscere le asserite competenze, con conseguente valutazione viziata da parte dell'intermediario sul punto. In merito alla profilatura di appare opportuno sottolineare che, benché le Persona_1 risposte fornite dalla stessa io compilato nel 2008 siano differenti e possa apparire più in linea con l'acquisto dei titoli oggi contestati, quella stessa profilatura non può essere validamente considerata in quanto, successivamente ed in concomitanza con le operazioni oggetto di controversia, le risposte fornite dalla investitrice sono state nettamente differenti, restituendo un profilo di rischio medio-basso, certamente non compatibile con l'acquisto di titoli illiquidi. A ciò deve aggiungersi che, mostrando il questionario con datazione successiva una propensione al rischio più bassa, sarà questa a dover essere considerata ai fini della valutazione di adeguatezza. Quanto alle prescrizioni di cui alla comunicazione n. 9019104/2009 il ctu ha verificato CP_3 l'esistenza del riferimento, nella documentazione vamente al conflitto di interessi per essere la banca emittente ed intermediario, ma non l'informativa circa l'illiquidità dei titoli ed il conseguente rischio connesso. Gli strumenti finanziari oggetto di controversia, pertanto, non possono che essere valutati come inadeguati, con conseguente obbligo di astensione dal dare corso alle operazioni ricadente sull'intermediario, obbligo da quest'ultimo non rispettato. È necessario, inoltre, sottolineare che il rispetto degli obblighi informativi da parte della banca deve avvenire in concreto e non in modo meramente formale, non essendo all'uopo sufficiente la mera consegna di voluminosi prospetti informativi, costituenti materiale non facilmente intelligibile, tanto più da un investitore non professionista. Il ctu ha, tra l'altro, evidenziato la mancata esistenza di specifica documentazione comprovante l'assolvimenti dell'obbligo di informazione preventiva sia in relazione alla domanda di ammissione a socio, sia in relazione alle adesioni all'aumento di capitale (all. n. 5, e 7 elaborato peritale), non potendosi ritenere sufficiente la clausola di cui alla lettera d) nella quale la cliente dichiara di aver preso visione ed esaminato preventivamente le schede prodotto. Allo stesso modo, la valutazione dell'adeguatezza dell'investimento deve essere effettuata in concreto, in relazione alle reali capacità reddituali e alle reali condizioni di vita del cliente, essendo la banca, quale parte dotata di maggiore conoscenza e consapevolezza, perfettamente in grado di comprendere l'effettiva opportunità dell'investimento, in una prospettiva di bilanciamento tanto degli interessi, quanto e soprattutto della forza contrattuale delle parti. Orbene, posto che la condotta omissiva da parte della banca intermediaria, che non adempia ai doveri di fornire all'investitore un'informazione in concreto adeguata in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, viene considerata normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, ciò non esclude la possibilità di una prova contraria da parte dell'intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze capaci di deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa, con la quale si dimostri, sulla base di elementi univocamente concludenti, che il cliente, pur avendo ricevuto la specifica informazione omessa, avrebbe confermato comunque la scelta (Cassazione civile sez. I, 31/08/2020, n.18151). Nella specie, dall'analisi della documentazione effettuata dal ctu emerge l'inadeguatezza in concreto dell'informazione fornita dalla banca agli investitori, senza che la stessa convenuta abbia fornito prova contraria in merito, dimostrando invece di aver consentito agli attori di adottare decisioni di investimento informate. All'esito dell'analisi peritale, il ctu ha accertato che le somme complessivamente investite da de cuius degli odierni attori, ammontano ad €.33.707,05 a cui va detratta la Persona_1 777,71 percepita a titolo di cedole e dividendi (€ 145,59 a titolo di dividendi ed € 4.632,12 a titolo di cedole), per un totale di € 28.929,34. La somma di € 7.815,00 relativa all'ordine di vendita del 15.12.2017 non può essere detratta non essendoci in atti prova della conferma dell'avvenuta vendita. Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva e passiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice. Va, infatti, evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il CP_2 pregiudizio subito dagli attori, nello specifico consistente nella perdita economi vante dalla riduzione del valore delle azioni. Ai fini della quantificazione del danno, la banca dovrà essere condannata alla restituzione della somma di € 28.929,34, già al netto di dividendi e cedole, in favore di e Parte_1
in solido, quali eredi di Parte_2 Persona_1 ma di intermediazion , allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza. (così Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14178). Quanto alla domanda di ridimensionamento del danno dovuto agli attori, formulata dalla per concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa. CP_2 roposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale. Sulla somma da restituirsi deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del fatto illecito e non anche, come richiesto, gli interessi poiché questi, com'è noto, nell'illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante (rispetto al danno emergente della svalutazione) che va risarcito solo quando il richiedente alleghi e provi, anche per presunzioni, che la rivalutazione non vale a reintegrarlo pienamente, dovendo egli essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cassazione civile sez. III - 10/03/2025, n. 6351) In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi, avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte, poi successivamente separate, essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio ed inserendosi la controversia in un filone da potersi ormai considerare seriale. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
in qualità di eredi di AN con citazione notifica ei Parte_2 Per_1
ora così provvede: Controparte_4 Controparte_1
1. ACCOGLI per l la CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarci favore di e in solido e quali eredi di della Parte_1 Parte_2 Persona_1 complessi .9 anno da svalutazione mon inato secondo gli indici istat, e con restituzione dei titoli posseduti di cui al dossier n. 00039/0000020021223 intestato ad in favore della Persona_1 CP_2
2. CONDANNA la i legale rappres p.t., al pagamento, in CP_1 favore di in solido, delle spese processuali che liquida in € Parte_1 Parte_2
3.809,00 e e generali al 15% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 26.07.2022, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 06/11/2025
Il Giudice Assunta Napoliello
************ Con atto di citazione, notificato il 29.11.2019, Parte_3 Parte_1 Persona_1
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 e convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Bari la Parte_14 Parte_15 ritto al n. RG n. 491/2020). Controparte_2 ere titolare del c/c n. 039/01002906 e del conto deposito titoli n. Persona_1 0021223 su cui la banca convenuta aveva addebitato titoli di propria emissione, nello specifico:
- nel 2012 n. 532 azioni BPB pari ad un controvalore di € 5.000,80;
- nel 2013 n. 500 azioni BPB pari ad un controvalore di € 4.765,00;
- nel 2014 n.
2.675 azioni BPB pari ad un controvalore di € 23.941,25 ed € 16.050,00 per obbligazioni subordinate. In totale, erano stati addebitati € 33.707,05 per l'acquisto di azioni ed €.16.050,00 per l'acquisto di obbligazioni subordinate. Asseriva la violazione, da parte della banca convenuta, della normativa a tutela del consumatore e l'omessa segnalazione del reale livello di rischio dei titoli azionari, inadeguati anche per eccessiva concentrazione del rischio, attribuendo, di contro, ai titoli un livello di rischio basso o medio non corrispondente alla realtà. Sottolineava di aver contestato le operazioni e richiesto, con pec del 25.02.2019, copia della documentazione, in precedenza non consegnata;
la banca riscontrava solo in seguito, inviando copia della documentazione richiesta. Eccepiva la nullità delle operazioni, ex art. 23 TUF, per mancata consegna della copia di tutta la documentazione sottoscritta, ossia il contratto quadro di negoziazione, gli ordini di acquisto, i profili di rischio, i prospetti informativi in sede di aumento di capitale;
altresì, la violazione da parte della banca degli obblighi informativi e di diligenza e correttezza. Nel dettaglio, asseriva che gli investimenti fatti eseguire dalla banca, comunque non adeguati al profilo di rischio di e degli altri investitori, erano viziati da una inadeguata Persona_1 informazione, sia in ter icazione del rischio associato allo strumento, sia in merito alla sua natura illiquida, sia in relazione alla situazione di conflitto di interessi in cui operava la banca emittente;
inoltre, che la banca, in sede di vendita delle obbligazioni, aveva omesso di informare gli investitori circa la facoltà della banca di conversione delle obbligazioni in azioni, con conseguente mutamento del rischio in capo agli investitori;
che le obbligazioni subordinate, la cui vendita era stata condizionata alla partecipazione all'aumento di capitale del 2014, comportavano un rischio assimilabile a quello delle azioni, rischio del quale gli investitori non erano stati adeguatamente informati. In particolare, in relazione al profilo di rischio di evidenziava che alla stessa, Persona_1 semplice pensionata, fosse stato erroneamente n profilo di rischio medio, nonostante dalla profilatura Mifid del 2012 risultasse la volontà dell'investitrice di proteggere il proprio capitale, non accettandone alcuna perdita. Contestava, quindi, la violazione da parte della banca dell'art. 21 TUF, nonché delle disposizioni di cui ai regolamenti n. 11522/1998 e n. 16190/2007 e della CP_3 comunicazione n. 9019104/20 CP_3 Concludeva, q iedendo la nullità o, in subordine, la risoluzione del contratto quadro, con conseguente condanna della alla restituzione del capitale Controparte_2 investito, pari a complessivi € 33 € 16.050,00 per obbligazioni subordinate, o alla restituzione della differenza tra il valore di acquisto ed il valore al momento della domanda, comunque insussistente in considerazione dell'assenza di acquirenti, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In subordine, chiedeva il risarcimento del danno per grave inadempimento della banca convenuta, quantificato nella somma complessiva di € 33.707,05 per titoli azionari ed € 16.050,00 per obbligazioni subordinate, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In ulteriore subordine, chiedeva di accertare il grave inadempimento da parte della banca convenuta degli obblighi contrattuali in relazione al servizio di consulenza, con conseguente condanna al risarcimento del danno quantificato nella somma di € 51.501,90, pari a quanto gli attori avrebbero incassato se avessero venduto i titoli nel 2015, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. In via estremamente subordinata, chiedeva di dichiarare l'annullamento della sottoscrizione degli aumenti di capitale del 2014, con conseguente condanna della banca convenuta al risarcimento del danno quantificato in € 23.941,25 per l'acquisto di azioni ed € 16.050,00 per l'acquisto di obbligazioni subordinate, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, vinte le spese di lite. Con comparsa del 11.22.2020 si costituiva in giudizio la , Controparte_2 chiedendo l'integrale rigetto della domanda attorea. Asserendo l'esistenza di validi contratti quadro, debitamente sottoscritti dagli attori, oltre che di tutta la documentazione richiesta dalla disciplina di settore, affermava di aver compiutamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi, richiesti dalla disciplina di settore, fornendo informazioni complete e dettagliate in merito alle caratteristiche e ai rischi connessi con l'acquisto di titoli BPB tramite documenti informativi, consegnati in copia al cliente, nei quali veniva puntualmente illustrato sia il rischio di perdita del capitale investito, sia il c.d. rischio di liquidità. Evidenziava che, nel corso degli anni, gli attori, attraverso la compilazione dei questionari di profilatura, avevano fornito alla banca informazioni perfettamente compatibili con l'acquisto dei titoli oggetto di controversia;
con la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati nel periodo 2007 - 2015, gli attori avevano specificamente preso conoscenza ed accettato tutti i rischi connessi all'investimento in azioni BPB, rischi inoltre illustrati nelle schede prodotto allegate alle operazioni e consegnate ai sottoscrittori. Precisava che, a seguito delle operazioni di investimento, era divenuta titolare di Persona_1 n. 4256 azioni BPB pari ad un controvalore di € 33.707,05 Sottolineava che gli attori avevano periodicamente ricevuto gli e/c, senza mai muovere alcuna contestazione agli stessi e che, in ogni caso, aveva incassato € 145,59 a titolo di Persona_1 dividendi ed € 3.860,10 a titolo di cedole. Eccepiva la prescrizione quinquennale delle domande di nullità e risarcimento del danno avanzate da parte attrice, relative agli investimenti effettuati fino a dicembre 2014, nonché la prescrizione decennale delle domande di restituzione delle somme investite e di risarcimento del danno contrattuale, per tutti gli investimenti effettuati in epoca anteriore a dicembre 2009. Evidenziava, poi, che sino al secondo semestre del 2015, non si era manifestato alcun indice negativo in merito all'andamento della banca e/o alla liquidabilità dei titoli BPB, e che in ogni caso la banca aveva prontamente informato gli attori, attraverso l'invio degli e/c, circa l'incremento del livello di rischiosità del titolo, divenuto medio-alto. Riteneva la non applicabilità della Comunicazione Consob n. 9019104, in quanto riferita a titoli di natura differente, quali obbligazioni bancarie strutturate, derivati OTC e polizze vita, affermando in ogni caso il rispetto di quanto prescritto dalla Comunicazione circa gli obblighi informativi. Contestava la ricorrenza di nesso causale tra le condotte addebitate ed il danno lamentato, nonché l'entità della pretesa risarcitoria, che chiedeva escludersi o ridursi, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ogni caso con detrazione dell'importo incassato a titolo di dividendi e cedole e al netto delle azioni ricevute dagli attori a titolo gratuito. Con comparsa di costituzione del 19.02.2021, e si costituivano Parte_1 Parte_2 in giudizio in qualità di eredi di a , richiamando Persona_1 integralmente l'atto di citazione del uanto alla posizione di Persona_1 Con ordinanza del 25.02.2021, attesa la necessità di verificare ed analizzare i singoli e diversi rapporti bancari, anche con l'ausilio di specifica ctu, veniva disposta la separazione delle domande proposte, con conseguente formazione di autonomi fascicoli processuali. Nella memora ex art. 183 co. 6 n. 3 cpc, la banca convenuta eccepiva il difetto di legittimazione attiva di e per mancata dimostrazione della Parte_1 Parte_2 qualità di eredi di Persona_1 La domanda sep a da e, successivamente, da e Persona_1 Parte_1
restava iscritta al procedimento principal i Parte_2
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Parte_1 e alla luce dei documenti prodotti sin dalla costituzione del 1 Parte_2 d i morte di la dichiarazione di successione, la dichiarazione Persona_1 sostitutiva di notorietà e la p ilasciata da e Parte_1 Parte_2 Vi è, dunque, prova della qualità di eredi degli odierni Infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta. Secondo l'orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili” (v. Cass. Civ. n. 21255/2013 e v. anche Cass. Civ. n. 11119/2013 e da ultimo Cass. 2066/2023). Tale data può farsi coincidere: 1) con la pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse dalla , la quale ha rivelato la CP_3 violazione da parte della di tutta una serie di obblig ativi in relazione alla CP_2 determinazione del prezzo ione, nel corso dell' Aumento di capitale del 2013; 2) ovvero, subordine, con l'assemblea del 29 aprile 2016, allorquando il valore dell'azione è repentinamente e improvvisamente sceso a € 7,50 ad azione;
3) ovvero, in via ancor più gradata con il 31.12.2015, ossia quando veniva indicato, per la prima volta, nell'estratto conto del dossier titoli al 31.12.2015 il livello di rischio reale dell'azione BPB come medio alto e la sua illiquidità. Nella specie, in primo luogo, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e, seppur si volesse inquadrare la fattispecie in quella di responsabilità extracontrattuale e/o responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. della comunque nessun diritto potrebbe considerarsi prescritto, atteso che dal dies a CP_2 quo, in precedenza individuato, alla data di notifica dell'atto di citazione (29.11.2019) nessuna prescrizione si è verificata, considerando quale valido atto interruttivo il deposito della domanda di mediazione avvenuto in data 20.05.2019. Considerata la rinuncia, formulata in comparsa conclusionale da parte degli attori, della domanda relativa alle obbligazioni, nelle more restituite, e la reiterazione della sola domanda di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi relativa ai titoli azionari, sarà necessario pronunciarsi esclusivamente su questa. Sul punto si osserva che, anche laddove non vi possa essere pronuncia di risoluzione dell'ordine di acquisto in difetto di domanda, si può procedere alla disamina della domanda risarcitoria con conseguente applicazione del criterio “compensatio lucri cum damno” previsto nell'ipotesi di obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano (Cass., n. 17948/2020). In generale, la disciplina dettata dal TUF e dal successivo regolamento attuativo Consob n.11522/1998 pone a carico dell'intermediario finanziario, quale soggetto tenuto ad agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (art. 21 lett. a TUF, art. 26 lett. e Reg. Consob 11522/1998 e art.1176 c.c.), l'obbligo di tutelare l'interesse dei clienti, laddove tale obbligo si concretizza anche nel dovere di segnalare al cliente la natura del rischio dell'investimento che egli si accinge a fare (cfr. artt. 5 e 21 lett. a) TUF e art. 47 Cost.). Gli obblighi gravanti sull'intermediario finanziario in base alla disciplina del TUF vengono individuati nell'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto finanziario negoziato, sul profilo di rischio da attribuire al cliente, nonché' nell'obbligo di informare il cliente in ordine alla tipologia e all'affidabilità dell'investimento e, dunque, in ordine all'adeguatezza dello stesso al suo profilo di rischio. Concretamente la banca deve, quindi, innanzitutto informarsi e conoscere i dati relativi alla rischiosità dell'investimento da lei proposto o richiesto dall'investitore, e, successivamente, riferirli al cliente, indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato il cliente investitore ad ordinare le operazioni da effettuare. Il contenuto dello specifico obbligo dell'intermediario è quello di assumere informazioni da parte dell'investitore, funzionale all'adempimento dell'ulteriore obbligo della banca, prima di eseguire gli ordini di negoziazione impartitigli, di fornire al cliente un'informazione che lo metta in grado di comprendere appieno le caratteristiche essenziali dell'operazione, con riguardo a costi, rischi patrimoniali e adeguatezza della stessa, nonché di verificare il livello di consapevolezza da parte del cliente del rischio assunto e l'adeguatezza dell'operazione. Qualora l'intermediario valuti un'operazione come non adeguata, ad essa potrà dare corso solo in forza di un ordine impartito per iscritto dal risparmiatore, in cui venga fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016). La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che in tema di intermediazione finanziaria, anche quando la diffusione di strumenti finanziari avvenga mediante l'attività di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, la tutela del cliente è comunque affidata all'adempimento, da parte dell'intermediario, di obblighi informativi specifici e personalizzati, ai sensi degli artt. 21 ss. TUF e 26 ss. del regolamento Consob n. 11522/1998. Inoltre, per quanto concerne la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 TUF dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta". La Corte di Cassazione, sulla violazione degli obblighi di diligenza e di riparto dell'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno nello svolgimento dei servizi di intermediazione finanziaria, ha affermato che non può ritenersi assolto da parte della l'onere di dimostrare di aver CP_2 agito secondo la diligenza richiesta, non potendosi att alcuna rilevanza al profilo di rischio dell'investitore, alla sua esperienza in materia “perché le informazioni dal trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento e le stesse, nella specie, andavano comunque fornite, indipendentemente dalle inclinazioni al rischio dell'investitrice e dal peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito, perché proprio sulla base delle informazioni fornite dall'intermediario, l'investitore avrebbe selezionato quelle, secondo lui, con maggiori probabilità di successo” (cfr. Cass. ordinanza n. 15709/2019). Corollario al riparto dell'onere probatorio, è il correlato onere di allegazione del cliente: ritiene il Tribunale di aderire a quell'orientamento di legittimità (Cass. 17.02.2009 n. 3773; Cass. 19.01.2016 n. 810; Cass. 28.02.2018 n. 4727; Cass. 24.04.2018 n. 10111; Cass. 16.05.2019 n. 13265; 24.05.2019 n. 14335) secondo cui “In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”. L'affermazione è quella più aderente ai principi generali sull'onere della prova in materia di responsabilità precontrattuale o contrattuale (Cass. SSUU 13533/2001) che, come è noto, impongono al creditore, il quale agisca per l'inadempimento della controparte, di allegare l'inadempimento delle obbligazioni dell'intermediario nonché fornire la prova del nesso di causalità fra il primo e il danno, anche sulla base di presunzioni;
spetta invece all'intermediario provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta. In definitiva, l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal TUF e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 810 del 19/01/2016). Laddove l'intermediario non porti la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà quindi tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore (cfr. Cass. 18039/2012). Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cassazione civile sez. I, 17/04/2020, n.7905). Sulla base delle coordinate di giudizio precisate, occorre accertare nel concreto se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla banca: le fonti normative che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento sono il D.Lgs n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed il Regolamento CP_3 (pro-tempore vigente), quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le tecniche per la prestazione dei servizi di investimento. Nella fattispecie in esame, in relazione al periodo temporale in cui sono stati realizzati gli investimenti oggetto di controversia, la disciplina di riferimento è quella di cui al Regolamento
n. 16190/2007, emanato in recepimento alla direttiva MIFID con cui è stata introdotta CP_3 lina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only). La normativa richiamata ha previsto la compilazione di un questionario di profilatura per offrire un più alto livello di tutela all'investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza). Per profilatura del cliente si intende quel processo di valutazione della situazione finanziaria, della propensione al rischio e degli obiettivi d'investimento dello specifico investitore, sintetizzato e standardizzato in un profilo di rischio, generalmente misurato qualitativamente su una scala di cinque valori: basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto. La normativa persegue l'obiettivo di tutelare l'investitore prevedendo in capo all'intermediario una serie di obblighi informativi, attivi e passivi, finalizzati a garantire l'esecuzione di operazioni di investimento che siano quanto più frutto di scelte consapevoli da parte del risparmiatore e nel suo preminente interesse. Gli obblighi informativi passivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informarsi, ovvero di acquisire dati ed informazioni dal proprio cliente, mentre quelli attivi consistono nell'obbligo (dell'intermediario) di informare il cliente. In buona sostanza, l'intermediario ha, innanzitutto, il dovere di conoscere il proprio cliente, in termini di esperienza finanziaria posseduta, di propensione al rischio nonché di sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento, ciò al fine di poter individuare il ventaglio di prodotti a lui più confacenti, che siano quindi adeguati/appropriati alle sue caratteristiche. Sempre in relazione agli obblighi informativi posti a carico degli intermediari, con comunicazione n. 9019104 del 02.03.2009, la ha emanato un orientamento CP_3 interpretativo sui doveri di correttezza e trasparenz distribuzione di prodotti finanziari illiquidi: per la citata comunicazione, sono illiquidi quei prodotti che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita. Si tratta, quindi, di quegli strumenti che, a differenza di altri prodotti di investimenti come i fondi aperti, mancano sia di un semplice ed immediato meccanismo di fair valuation sia della possibilità di una pronta ed efficiente liquidabilità dell'investimento. Orbene, gli strumenti finanziari oggetto di giudizio potevano ritenersi al momento del relativo acquisto caratterizzati da un profilo di rischio “alto”: le suddette azioni rientrano nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono pertanto titoli di rischio alto o, quanto meno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione e perfettamente rientranti nella definizione fornita dalla con la CP_3 citata comunicazione. Tali azioni, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. Va, altresì, evidenziato che tale valutazione di illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore. Ciò posto, si ritiene di aderire alle conclusioni rassegante dal ctu, in quanto condivisibili. Accertata l'esistenza di validi contratti quadro, consegnati in copia al cliente, rispettanti le previsioni di cui agli artt. 23 TUF e 37 e 38 Reg. n. 16190/2007, il ctu ha condotto la CP_3 propria indagine in relazione alla verifica dell'ass to degli obblighi informativi da parte dell'intermediario. Nella specie, il perito nominato ha sottolineato una differenza tra il profilo di rischio medio- basso assegnato ai sottoscrittori ( e nel Persona_1 Parte_1 Parte_2 contratto quadro e nel questionario d ro edio assegnato agli stessi nel contratto quadro e nel questionario di profilatura del 08.10.2015. In disparte questa divergenza, la profilatura da doversi tenere in considerazione, per quello che qui interessa, è certamente quella del 2012 e non quella del 2015, essendo le sottoscrizioni contestate antecedenti a quest'ultima. Ciò posto, dunque, considerando quale profilo di rischio del cliente quello medio-basso, i titoli oggetto di controversia, qualificabili come illiquidi e con un elevato grado di rischio risultano inadeguati al profilo del cliente. Più nel dettaglio, deve evidenziarsi che agli atti è presente un questionario sottoscritto dalla sola in data 26.11.2008 che, a prescindere dalle risposte fornite dalla investitrice, Persona_1 non nuto in considerazione, essendo precedente di ben quattro anni rispetto alle operazioni contestate. Andrà, quindi, analizzato il questionario del 11.04.2012. In primis, è necessario evidenziare la sottoscrizione congiunta, da parte di Persona_1 e del predetto questionario, già di per sé idone Parte_1 Parte_2
nca convenuta proceduto alla valutazione specifica ed individuale del singolo cliente, necessaria per l'accertamento della adeguatezza degli investimenti rispetto al reale profilo di rischio dell'investitore. Nel citato questionario, gli investitori avevano dichiarato di voler proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici anche contenuti, costanti e prevedibili e di essere disposte a perdere soltanto una piccola parte del capitale investito;
di non voler operare in strumenti finanziari nel lungo termine e di aver in passato investito soltanto in titoli di stato, obbligazioni o fondi obbligazionari. Risposte queste più in linea con un profilo di rischio di tipo prudenziale che non con l'acquisto di titoli azionari illiquidi. Benché il ctu abbia ritenuto gli investimenti adeguati al solo profilo di rischio di Parte_1 classificato come medio-alto, va precisato che nell'ambito del presente pro
[...] agisce in qualità di erede di pertanto sarà il profilo attribuito a Persona_1 quest'ultima quello da tenere in consider elle valutazioni utili alla decisione. Da quanto emerso dalla profilatura cui è stata sottoposta discende chiaramente Persona_1 l'inadeguatezza dei titoli acquistati sia rispetto agli obiettivi to dell'investitrice che alla specifica propensione al rischio. Inoltre, gli investitori dichiaravano di possedere studi e svolgere una professione tali da aver loro consentito di acquisire competenze specifiche in ambito finanziario: tuttavia, non vi è in atti documentazione concretamente utile a conoscere le asserite competenze, con conseguente valutazione viziata da parte dell'intermediario sul punto. In merito alla profilatura di appare opportuno sottolineare che, benché le Persona_1 risposte fornite dalla stessa io compilato nel 2008 siano differenti e possa apparire più in linea con l'acquisto dei titoli oggi contestati, quella stessa profilatura non può essere validamente considerata in quanto, successivamente ed in concomitanza con le operazioni oggetto di controversia, le risposte fornite dalla investitrice sono state nettamente differenti, restituendo un profilo di rischio medio-basso, certamente non compatibile con l'acquisto di titoli illiquidi. A ciò deve aggiungersi che, mostrando il questionario con datazione successiva una propensione al rischio più bassa, sarà questa a dover essere considerata ai fini della valutazione di adeguatezza. Quanto alle prescrizioni di cui alla comunicazione n. 9019104/2009 il ctu ha verificato CP_3 l'esistenza del riferimento, nella documentazione vamente al conflitto di interessi per essere la banca emittente ed intermediario, ma non l'informativa circa l'illiquidità dei titoli ed il conseguente rischio connesso. Gli strumenti finanziari oggetto di controversia, pertanto, non possono che essere valutati come inadeguati, con conseguente obbligo di astensione dal dare corso alle operazioni ricadente sull'intermediario, obbligo da quest'ultimo non rispettato. È necessario, inoltre, sottolineare che il rispetto degli obblighi informativi da parte della banca deve avvenire in concreto e non in modo meramente formale, non essendo all'uopo sufficiente la mera consegna di voluminosi prospetti informativi, costituenti materiale non facilmente intelligibile, tanto più da un investitore non professionista. Il ctu ha, tra l'altro, evidenziato la mancata esistenza di specifica documentazione comprovante l'assolvimenti dell'obbligo di informazione preventiva sia in relazione alla domanda di ammissione a socio, sia in relazione alle adesioni all'aumento di capitale (all. n. 5, e 7 elaborato peritale), non potendosi ritenere sufficiente la clausola di cui alla lettera d) nella quale la cliente dichiara di aver preso visione ed esaminato preventivamente le schede prodotto. Allo stesso modo, la valutazione dell'adeguatezza dell'investimento deve essere effettuata in concreto, in relazione alle reali capacità reddituali e alle reali condizioni di vita del cliente, essendo la banca, quale parte dotata di maggiore conoscenza e consapevolezza, perfettamente in grado di comprendere l'effettiva opportunità dell'investimento, in una prospettiva di bilanciamento tanto degli interessi, quanto e soprattutto della forza contrattuale delle parti. Orbene, posto che la condotta omissiva da parte della banca intermediaria, che non adempia ai doveri di fornire all'investitore un'informazione in concreto adeguata in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, viene considerata normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, ciò non esclude la possibilità di una prova contraria da parte dell'intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze capaci di deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa, con la quale si dimostri, sulla base di elementi univocamente concludenti, che il cliente, pur avendo ricevuto la specifica informazione omessa, avrebbe confermato comunque la scelta (Cassazione civile sez. I, 31/08/2020, n.18151). Nella specie, dall'analisi della documentazione effettuata dal ctu emerge l'inadeguatezza in concreto dell'informazione fornita dalla banca agli investitori, senza che la stessa convenuta abbia fornito prova contraria in merito, dimostrando invece di aver consentito agli attori di adottare decisioni di investimento informate. All'esito dell'analisi peritale, il ctu ha accertato che le somme complessivamente investite da de cuius degli odierni attori, ammontano ad €.33.707,05 a cui va detratta la Persona_1 777,71 percepita a titolo di cedole e dividendi (€ 145,59 a titolo di dividendi ed € 4.632,12 a titolo di cedole), per un totale di € 28.929,34. La somma di € 7.815,00 relativa all'ordine di vendita del 15.12.2017 non può essere detratta non essendoci in atti prova della conferma dell'avvenuta vendita. Alla luce delle considerazioni svolte, l'inosservanza degli obblighi di informazione attiva e passiva nella fase di conclusione del singolo negozio di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dell'esecuzione, comporta l'inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice. Va, infatti, evidenziato che dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo – informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario (Cass., n. 33596/2021) e che la prova non può desumersi dalla propensione al rischio dell'investitore ovvero dalle sue precedenti scelte rischiose, perché anche l'investitore dotato di una conoscenza speculativa e orientato al rischio deve essere messo in condizione di valutare la propria scelta, alla luce dei fattori di rischio che gli devono essere evidenziati (Cass., n. 7905/2020). Nel caso di specie, attesa la mancata offerta di prova contraria da parte dell'intermediario, deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'accertato inadempimento della ed il CP_2 pregiudizio subito dagli attori, nello specifico consistente nella perdita economi vante dalla riduzione del valore delle azioni. Ai fini della quantificazione del danno, la banca dovrà essere condannata alla restituzione della somma di € 28.929,34, già al netto di dividendi e cedole, in favore di e Parte_1
in solido, quali eredi di Parte_2 Persona_1 ma di intermediazion , allorché sia pronunciata la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno patito dall'investitore, in ragione dell'inadempimento ai propri obblighi, quantificato sull'assunto della perdita di integrale valore dei titoli al momento della decisione, va del pari disposta la restituzione dei titoli medesimi, quale espressione del medesimo principio di cui all'art. 1223 c.c., del risarcimento effettivamente corrispondente al danno, ogni qualvolta il loro residuo valore venga reputato, al momento della decisione, pari a zero, ma non risulti altresì in giudizio l'impossibilità di un successivo incremento del valore stesso, per essere stati i titoli annullati, definitivamente ceduti o per qualsiasi altra concreta evenienza. (così Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14178). Quanto alla domanda di ridimensionamento del danno dovuto agli attori, formulata dalla per concorso di colpa degli investitori ex. art. 1227 c.c., va disattesa. CP_2 roposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass., n. 29864/2011, n. 9892/2016). Nel caso di specie, dagli atti del giudizio non emerge alcun profilo di colpa di parte attrice, in ragione della mancanza della qualità di investitrice professionale. Sulla somma da restituirsi deve riconoscersi la sola rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del fatto illecito e non anche, come richiesto, gli interessi poiché questi, com'è noto, nell'illecito aquiliano costituiscono danno ulteriore da lucro cessante (rispetto al danno emergente della svalutazione) che va risarcito solo quando il richiedente alleghi e provi, anche per presunzioni, che la rivalutazione non vale a reintegrarlo pienamente, dovendo egli essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito (che costituisce tipico debito di valore) è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (Cassazione civile sez. III - 10/03/2025, n. 6351) In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, sulla base del decisum complessivo e nei minimi, avendo promosso un unico atto introduttivo per più parti con posizione distinte, poi successivamente separate, essendo stata esperita esclusivamente la consulenza tecnica d'ufficio ed inserendosi la controversia in un filone da potersi ormai considerare seriale. Le spese di ctu sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
in qualità di eredi di AN con citazione notifica ei Parte_2 Per_1
ora così provvede: Controparte_4 Controparte_1
1. ACCOGLI per l la CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, a titolo di risarci favore di e in solido e quali eredi di della Parte_1 Parte_2 Persona_1 complessi .9 anno da svalutazione mon inato secondo gli indici istat, e con restituzione dei titoli posseduti di cui al dossier n. 00039/0000020021223 intestato ad in favore della Persona_1 CP_2
2. CONDANNA la i legale rappres p.t., al pagamento, in CP_1 favore di in solido, delle spese processuali che liquida in € Parte_1 Parte_2
3.809,00 e e generali al 15% come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3. SPESE DI CTU, come liquidate in separato decreto del 26.07.2022, definitivamente a carico della parte soccombente. Bari, 06/11/2025
Il Giudice Assunta Napoliello