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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 599/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARRI FABRIZIA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15407/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Gandolfo - Piazza Della Liberta' 7 00073 Castel Gandolfo RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Geropa S.r.l. - 14699121001
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000255587 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12256/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe indicato chiedendone l'annullamento.
Parte convenuta non si è costituita.
Con ordinanza n. 2915 del 2025 la Corte ha invitato il ricorrente ha depositare copia leggibile della notifica di cui all'allegato 2.
Parte ricorrete nulla ha depositato.
E' seguita l'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto per effetto del mancato deposito della copia leggibile della notifica del ricorso non è possibile verificare né la tempestività dello stesso nè la rituale instaurazione del contraddittorio.
Non occorre provvedere sulle spese stante, appunto, la mancata costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 24 novembre 2025
Il Giudice
IZ RR
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARRI FABRIZIA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15407/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Gandolfo - Piazza Della Liberta' 7 00073 Castel Gandolfo RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Geropa S.r.l. - 14699121001
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 000255587 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12256/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe indicato chiedendone l'annullamento.
Parte convenuta non si è costituita.
Con ordinanza n. 2915 del 2025 la Corte ha invitato il ricorrente ha depositare copia leggibile della notifica di cui all'allegato 2.
Parte ricorrete nulla ha depositato.
E' seguita l'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto per effetto del mancato deposito della copia leggibile della notifica del ricorso non è possibile verificare né la tempestività dello stesso nè la rituale instaurazione del contraddittorio.
Non occorre provvedere sulle spese stante, appunto, la mancata costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 24 novembre 2025
Il Giudice
IZ RR